Categoria: 1983
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Tipologia: CCNL
Data firma: 10 maggio 1983
Validità: 01.04.1983 - 31.03.1986
Parti: Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli ed Agrumari e Federbraccianti-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Agroindustriale, Aziende ortofrutticole ed agrumarie

Sommario:

Premessa
Sfera di applicazione e validità del contratto
Art. 1
Art. 2
Classificazione del personale
Art. 3
Garanzie occupazionali e natura del rapporto di lavoro
Art. 4
Assunzione
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Periodo di prova
Art. 8
Apprendistato
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Orario di lavoro
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Lavoro straordinario
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Festività soppresse
Art. 32
Sospensione del lavoro
Art. 33
Ferie
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Assenze
Art. 42
Congedi - Diritto allo studio
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 46
Art. 47
Missioni e trasferimenti
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Malattie e infortuni
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Gravidanza e puerperio
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Anzianità di servizio
Art. 64
Anzianità convenzionale
Art. 65
Passaggi di qualifica
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Scatti di anzianità
Art. 69
Trattamento economico

Personale a tempo indeterminato
Art. 70
Personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta
Art. 71
Personale a tempo determinato
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Mensilità supplementari (13 e 14)
Art. 79
Art. 80
Lavori nelle celle frigorifere
Art. 81
Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
b) Preavviso
Art. 88
Art. 89
c) Trattamento di fine rapporto
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
d) Dimissioni
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Norme disciplinari
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Cauzioni
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Inventari
Art. 108
Coabitazione, vitto, alloggio
Art. 109
Divise ed attrezzi
Art. 110
Ingaggio dei lavoratori fuori residenza
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Delegato aziendale
Art. 114
Diritti sindacali
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Art. 119
Art. 120
Art. 121
Diritti di informazione
Art. 122
Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
Art. 123
Contrattazione integrativa
Art. 124
Appalti
Art. 125
Conciliazione delle controversie
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Contributi di assistenza contrattuale
Art. 132
Condizioni di miglior favore
Art. 133
Durata del Contratto
Art. 134
Allegati
Allegato A - Cicli stagionali di lavorazione
Allegato B - Aumenti salariali per personale qualificato superiore a 18 anni


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie

L’anno 1983 il 10 maggio in Roma tra l’Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli ed Agrumari da una parte e dall’altra parte la Federbraccianti/Cgil, la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e turismo (Fisascat/Cisl), la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs/Uil), con la partecipazione della Uil si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie composto da 134 articoli e 2 allegati, letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni stipulanti.

Sfera di applicazione e validità del contratto
Art. 1

Il presente Contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma cooperativa, consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione ed all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di conservazione dei prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti medesimi.
Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente Contratto le aziende esercenti il commercio all’ingrosso ed in commissione operanti nei mercati.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Garanzie occupazionali e natura del rapporto di lavoro
Art. 4

I lavoratori ortofrutticoli, a seconda della natura del rapporto, sono classificati come segue:
- lavoratori a tempo indeterminato: i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine;
- lavoratori a tempo determinato: i lavoratori che, in base alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, sono assunti con rapporto individuale di lavoro per la esecuzione di lavori stagionali o per fasi lavorative o per la sostituzione di lavoratori per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
[…]

Assunzione
Art. 6

L’assunzione del personale con Contratto a tempo determinato dovrà essere effettuata con le modalità e secondo le condizioni stabilite dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni nonché dalla legge n. 79 del 25 marzo 1983.
L’assunzione del personale a tempo determinato dovrà essere fatta, in via ordinaria, tenendo conto della durata presumibile dei cicli di lavorazione ed in relazione alle esigenze operative delle aziende.
La durata dei cicli di lavorazione di cui all’allegato A sarà individuata in sede di contrattazione integrativa regionale.

Art. 7
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
g) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
[…]

Apprendistato
Art. 9

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorre un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel IV e V livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 10
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori a tempo indeterminato non apprendisti comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio del personale subordinato.

Art. 11
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 12
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Art. 14
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente Contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 15
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quella di incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto a compiti affidati all’apprendista.

Art. 16
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 17
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 15 sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 20
Per quanto non disciplinato dal presente Contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del settore in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

Orario di lavoro
Art. 21

L’orario normale di lavoro effettivo è fissato in 40 ore settimanali e può essere distribuito in cinque o sei giornate lavorative.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
La durata del lavoro giornaliero non può essere suddivisa in più di due periodi. Il personale ha diritto, nella giornata, ad un riposo intermedio di una durata non inferiore ad 1 ora e non superiore a 2 ore. I lavoratori turnisti hanno diritto a mezza ora di pausa retribuita.
Per turnista si intende chi presta la propria attività in un sistema di orario che prevede tre turni avvicendati nell’arco di 24 ore.
Le ore di lavoro notturne prestate in normali turni di lavoro, verranno compensate con una maggiorazione del 15 per cento. Per ore notturne si intendono quelle prestate dalle 22 alle 6 del mattino.

Art. 23
[…]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale di lavoro senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.

Art. 24
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi;
2) guardiani diurni e notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri ed inservienti;
6) pesatori ed aiuti;
7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio della attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.
L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali per i minori tra i quindici ed i diciotto anni.

Lavoro straordinario
Art. 25

Le prestazioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente Contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le prestazioni d’opera straordinarie possono essere richieste nel limite di duecento ore annue pro-capite.
In caso di necessità, in sede aziendale, potrà essere concordato il superamento di tale limite.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di Accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del RDL 15 marzo 1923, n. 692, e dell’art. 9 del relativo regolamento.

Art. 28
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione a richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali, presso la sede della locale Organizzazione degli imprenditori.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.

Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 29

Tutto il personale ha diritto ogni settimana ad un riposo di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica; qualora per esigenze aziendali fosse chiamato a prestare la sua opera in tale giornata, il lavoratore avrà diritto al riposo compensativo oltre alla sola maggiorazione del 30 per cento (trenta per cento).

Ferie
Art. 40

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 41
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 28 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Malattie e infortuni
Art. 53

[…]
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 57
Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto, e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 59
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province o dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 60
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Gravidanza e puerperio
Art. 61

Le lavoratrici assunte a tempo indeterminato, durante lo stato di gravidanza e puerperio, hanno diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 62
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 63
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
[…]

Lavori nelle celle frigorifere
Art. 81
Al personale adibito a lavori di facchinaggio e stivaggio nell’interno delle celle frigorifere, verrà corrisposta una maggiorazione del 13 per cento sull’intera paga oraria, limitatamente alla durata del lavoro svolto nelle celle stesse, purché tale durata nella giornata non sia inferiore ad un’ora.
Tale personale dovrà essere sottoposto a visita preventiva di idoneità per tale lavoro e dotato degli opportuni indumenti protettivi.

Norme disciplinari
Art. 99
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall’art. 120 del presente Contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 101
[…]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

Art. 102
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 42 per le assenze ingiustificate e dal precedente art. 100 per i ritardi, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e del servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del Codice civile, e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’art. 42 del primo e secondo comma dell’art. 98 e dal terzo comma dell’art. 100 del presente Contratto ed in quelli di cui all’art. 2119 del Codice civile.
Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto.
[…]

Divise ed attrezzi
Art. 110

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]

Delegato aziendale
Art. 114

In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 21 aprile 1954 esteso erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 dipendenti sino a 15 le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei Contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Diritti sindacali
Art. 117

[…]
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 118
Le parti convengono che nelle unità produttive con più di 15 dipendenti la Federbraccianti, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil possono costituire, in sostituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, consigli di delegati alle seguenti condizioni:
1) che il consiglio sia unitariamente costituito;
2) che la sua costituzione, i suoi componenti e i suoi dirigenti siano notificati alla Direzione di ciascuna azienda, congiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Il Consiglio dei delegati così costituito conserva le prerogative e i compiti delle rappresentanze sindacali aziendali secondo le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Art. 120
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un’ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 121
[…]
Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Diritti di informazione
Art. 122

Le parti, ferma restando l’autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, si impegnano a incontrarsi periodicamente a livello nazionale almeno una volta all’anno, territoriale (regione, provincia, zona, comune) almeno un mese prima delle principali campagne produttive corrispondenti ai "calendari di massima dei cicli stagionali di lavorazione" per una informativa sui piani di lavorazione e per esaminare i conseguenti riflessi sui livelli di occupazione e su eventuali processi di mobilità interaziendale e territoriale nonché sullo stato di applicazione del presente Contratto.
Le parti si incontreranno, periodicamente, inoltre, a livello territoriale per esaminare i problemi dell’occupazione e del mercato del lavoro; ciò al fine di contribuire, con eventuali proposte comuni, alla definizione delle politiche regionali di sviluppo del settore nonché al miglioramento dell’occupazione.

Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
Art. 123

Fermo restando quanto già disposto dalle leggi vigenti in materia, al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, i delegati o i Consigli dei delegati aziendali o in mancanza la rappresentanza sindacale aziendale possono promuovere, ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, nonché la salute riproduttiva della lavoratrice. L’azienda favorisce ogni iniziativa tendente alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori dipendenti.
Il personale adibito agli eventuali lavori nocivi individuati in sede regionale, dovrà essere sottoposto alle visite periodiche, stabilite dagli istituti pubblici della medicina preventiva e del lavoro, anche in rapporto a quanto disposto dalla legge di riforma sanitaria.
L’azienda dovrà fornire ai dipendenti addetti a tali lavori indumenti e strumenti atti a ridurre gli effetti della nocività.

Contrattazione integrativa
Art. 124

La contrattazione integrativa dovrà svolgersi con l’intervento delle rispettive organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
1) Saranno oggetto di contrattazione integrativa regionale le questioni attinenti:
- lavori nocivi, ambiente e condizione di lavoro;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- individuazione dei periodi relativi ai calendari di massima, di cui all’art. 6, terzo comma.
2) Saranno oggetto di contrattazione integrativa a livello aziendale le questioni attinenti:
- orario, straordinario e sua distribuzione e turni in relazione alle esigenze dei tempi di lavorazione;
- qualifiche atipiche;
- trasporti;
- ambiente e condizioni di lavoro.
A livello territoriale verranno inoltre fornite informative sui piani di lavorazione, investimenti e livelli di occupazione.

Appalti
Art. 125

Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quelle di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente Contratto.

Conciliazione delle controversie
Art. 126

Per tutte le controversie individuali relative all’applicazione del presente contratto, e di altri Contratti e Accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso l’Organizzazione di settore competente per territorio, con l’assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Organizzazione di settore;
b) per i prestatori d’opera, dell’Organizzazione sindacale locale di una delle associazioni nazionali firmatarie del presente Contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.

Art. 127
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Organizzazione di settore ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre il termine di cui al terzo comma del seguente art. 128.
Ricevuta la segnalazione, l’Organizzazione di settore provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato Accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla Organizzazione di settore all’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell’art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 128
Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l’Ufficio del lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.
I relativi verbali di conciliazione o di mancato Accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali e del Direttore dell’Ufficio del lavoro o di un suo delegato.
Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l’eventuale azione giudiziaria qualora l’intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all’Organizzazione territoriale di settore.
Copia autentica del verbale di mancato Accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta della convenuta.

Art. 131
È istituita in Roma, presso l’Associazione nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali.
A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti detto Contratto o le aziende aderenti al Sindort. Della commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti del presente Contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione nazionale, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa, entro 45 giorni.