Categoria: 1983
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Tipologia: CCNL
Data firma: 27 aprile 1983
Validità: 01.05.1983 -30.06.1986
Parti: Fiesa-Confesercenti e Federazione italiana panificatori, panificatori-pasticceri ed affini e Filia (Filziat-Cgil, Fulpia-Cisl, Uilias-Uil)
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Fiesa

Sommario:

Informazione e confronto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Apprendistato
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Composizione delle squadre nella panificazione
Art. 7 - Disciplina dei turnisti panettieri
Art. 8 - Trattamento economico
Art. 9 - Trattamento economico per i minori e per il personale a provvigione
Art. 10 - Panifici ad indirizzo produttivo industriale
Art. 11 - Indennità di contingenza
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Art. 14 - Mancanza di energia elettrica
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 18 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 19 - Assicurazione sociale
Art. 20 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 21 - Casse mutue per l’integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio
Art. 22 - Gravidanza e puerperio
Art. 23 - Disciplina del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 24 - Chiamata alle armi
Art. 25 - Richiamo alle armi
Art. 26 - Assenze
Art. 27 - Preavviso per risoluzione rapporto di lavoro
Art. 28 - Trattamento di fine rapporto
Art. 29 - Diritti e doveri
Art. 30 - Sanzioni disciplinari
Art. 31 - Trapasso di azienda
Art. 32 - Indumenti di lavoro
Art. 33 - Permessi sindacali
Art. 34 - Aspettative per cariche sindacali e pubbliche elettive
Art. 35 - Lavoratori studenti
Art. 36 - Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori
Art. 37 - Contributi sindacali
Art. 38 - Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi
Art. 39 - Stipulazione contratti integrativi
Art. 40 - Reclami e controversie
Art. 41 - Condizioni di miglior favore
Art. 42 - Decorrenza e durata
Protocollo aggiuntivo - Panifici ad indirizzo produttivo industriale
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Classificazione del personale
Art. 3 - Trattamento economico
Art. 4 - Scatti di anzianità
Allegati
Allegato 1 - Una tantum
Allegato 2 - Attuazione art. 37 del contratto
Allegato 3 - Bozza di statuto tipo per casse mutue per l’integrazione del trattamento economico di malattia e infortunio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari (Fiesa)

Addì 27 aprile 1983 in Roma, tra il Sindacato nazionale panificatori aderente alla Fiesa-Confesercenti e la Federazione italiana lavoratori industrie alimentari Filia (Filziat-Cgil, Fulpia-Cisl, Uilias-Uil) e da una delegazione di dirigenti regionali e provinciali della Filia e dei lavoratori

Addì 27 aprile 1983 in Roma, tra la Federazione italiana panificatori, panificatori-pasticceri ed affini e la Federazione italiana lavoratori industrie alimentari Filia (Filziat-Cgil, Fulpia-Cisl, Uilias-Uil) e da una delegazione di dirigenti regionali e provinciali della Filia e dei lavoratori si è stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale comunque dipendente da imprese di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, costituito da 42 articoli, 4 note a verbale 3 allegati e da un protocollo aggiuntivo, i quali, letti e approvati, sono stati sottoscritti dai rappresentanti in premessa delle Organizzazioni stipulanti le quali se ne riservano ogni diritto di riproduzione e di stampa.
Si precisa inoltre che il relativo testo servirà di base alla contrattazione integrativa tra le Organizzazioni periferiche interessate ed a quella a livello aziendale.

Informazione e confronto
Le parti contraenti concordano sull’opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di lavoro e l’occupazione nel settore.
Ferme restando l’autonomia di iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre a livello nazionale e territoriale (regionale e/o provinciale) informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale ed occupazionale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
1) conseguimento di una più qualificata espressione della panificazione italiana, in termini di professionalità degli addetti e di qualità e genuinità del pane; esame e verifica delle strutture produttive e commerciali e delle caratteristiche di naturalità e di pregio delle materie prime e dei prodotti finiti, anche ai fini della tutela occupazionale e della salute nel settore;
2) informazioni ai fini di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
3) informazioni sul numero delle aziende, sulle loro variazioni, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro del settore ed esame delle condizioni strutturali delle medesime;
4) realizzazioni di razionali ambienti di lavoro, nonché di tutele igienico-sanitarie;
5) iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore;
6) misure di tutela dell’orario di inizio del lavoro in sede produttiva per garantire nello spirito delle leggi il pieno rispetto dei precetti di divieto del lavoro notturno e domenicale, con ferma opposizione a qualsiasi forma di deroga non giustificata da conforme e motivato parere delle organizzazioni sindacali del settore;
7) studio delle possibilità di realizzo, anche a titolo sperimentale, di un diverso orario di inizio della produzione che tenda a valorizzare sotto l’aspetto umano il lavoro della panificazione e a favorire l’incentivazione occupazionale della stessa;
8) esame della necessaria interdipendenza tra orario di inizio della produzione e orari commerciali per un loro razionale coordinamento ai fini della tutela delle rispettive esigenze, e conseguenze del lavoro nell’ambito delle imprese, considerando che il prevalente interesse del consumatore nei confronti di un prodotto essenziale quale il pane richiede condizioni di disciplina di orari di vendita specifiche per il settore;
9) esame della situazione in materia di collocamento allo scopo di favorire nelle imprese l’inserimento di lavoratori e di lavoratrici con tutela di parificazione in termini di diritti e di prestazioni, avendo anche riguardo all’incentivazione dell’assunzione di giovani e al soddisfacimento di esigenze specifiche riguardanti i turnisti;
10) programmi a carattere generale di investimenti nel settore con esame delle conseguenze occupazionali che ne possono derivare.
In relazione a queste informazioni e verifiche, a richiesta di una delle parti, seguirà un confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell’ambito dei gradi di parentela o di affinità previsti per l’impresa familiare, qualunque sia il sistema produttivo, l’orientamento e l’inquadramento delle aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.

Art. 2 - Assunzione
[…]
Ogni prestatore d’opera deve essere adibito al lavoro derivantegli dalla sua qualifica e categoria; in casi eccezionali può essere adibito a mansioni diverse e retribuito in relazione alle mansioni effettivamente prestate.
All’atto dell’assunzione il dipendente è tenuto a consegnare i seguenti documenti:
[…]
c) libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente;
[…]

Art. 4 - Apprendistato
Le parti si richiamano alle norme di legge. L’apprendistato ha la durata massima di anni 3 e la durata minima di anni 2.
L’apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare la produzione o la vendita e i lavori interni ausiliari dell’azienda. Per gli apprendisti in possesso di certificato di promozione da parte in una scuola professionale, il periodo di apprendistato viene ridotto di un terzo.
Ai fini dell’apprendistato, vale anche il tirocinio effettuato dai giovani presso altra azienda del settore.
Il numero degli apprendisti nei panifici industriali è fissato dai contratti integrativi;
[…]

Art. 5 - Classificazione del personale
Il personale di cui al presente contratto si distingue in:
Gruppo A: personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere:
A.1 - operaio specializzato;
A.2 - operaio qualificato di I categoria;
A.3 - operaio qualificato di II categoria;
A.4 - operaio generico e/o comune.
Gli operai di cui sopra, pur restando ciascuno di essi adibito alle specifiche mansioni per cui è stato assunto, hanno l’obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento delle produzioni.
Detti operai devono essere adibiti esclusivamente alla produzione e non potranno essere impiegati in lavori di facchinaggio od in altri lavori esterni, salvo quanto previsto per le mansioni dell’operaio generico e/o comune.
Essi sono tenuti solo al trasporto delle materie prime ed eventualmente del combustibile dal magazzino al laboratorio purché il magazzino sia posto nello stesso caseggiato in cui risiede il panificio.
[…]

Art. 6 - Composizione delle squadre nella panificazione
Salvo quanto disposto per i panifici industriali, le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane. Comunque in ogni panificio, qualunque sia l’entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un secondo operaio specializzato, l’infornatore o l’impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo familiare, quando questi partecipi, in via normale e continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha assunto.
La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e, poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l’obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Art. 10 - Panifici ad indirizzo produttivo industriale
I panifici ad indirizzo produttivo industriale, ai quali è applicabile il protocollo aggiuntivo allegato al presente contratto, saranno individuati da una Commissione paritetica costituita dalle rappresentanze sindacali regionali e/o provinciali delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto.

Art. 12 - Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali l’orario di lavoro in base a 6 giornate lavorative, è fissato in 40 ore.
Nell’azienda dovrà essere affissa in modo ben visibile la tabella nominativa con l’indicazione dell’orario di lavoro del personale e del riposo settimanale.
Per la pratica attuazione dell’orario di lavoro di cui al primo comma del presente articolo, nei contratti integrativi saranno stabiliti i sistemi per far fruire ad ogni dipendente non addetto alle produzioni riposi compensativi nel corso della settimana, oltre al normale giorno di riposo settimanale, in base ad accordi a livello di azienda, tenute presenti le esigenze e gli orari di apertura al pubblico di quest’ultima.

Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Ai fini legali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali e può essere considerato solo in caso di comprovata necessità per un massimo di due ore al giorno.
Il lavoro straordinario sarà compensato con una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione […]

Art. 15 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili ed ogni patto contrario è nullo.
[…]

Art. 22 - Gravidanza e puerperio
Alle lavoratrici di cui al presente contratto saranno applicate le norme di legge e relativi regolamenti.
[…]

Art. 23 - Disciplina del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L’assunzione al lavoro e le condizioni di lavoro da applicarsi alle donne, ai fanciulli ed agli adolescenti sono disciplinate dalle relative disposizioni di legge (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge 17 ottobre 1967, n. 977).
Ai sensi dell’art. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 ed agli effetti della stessa, per fanciulli si intendono i minori che non abbiano compiuto i 15 anni di età, per adolescenti si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.
Ai sensi dell’art. 3 della succitata legge, l’età minima per l’ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti, salvo quanto stabilito nell’art. 5 della stessa legge.
Circa i limiti entro i quali, i fanciulli, gli adolescenti e le donne possono essere adibiti al sollevamento ed al trasporto dei pesi, si fa richiamo alle norme di legge.

Art. 29 - Diritti e doveri
Il personale dipende dal datore di lavoro, o da chi ne fa le veci, che regola, distribuisce ed assegna il lavoro.
Il lavoratore deve osservare le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro.
Deve osservare l’orario di lavoro ed avere la massima cura per la conservazione e la pulizia delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l’adempimento del suo lavoro.
Dovrà attenersi alle disposizioni di legge o di regolamenti annonari, igienici e sanitari in quanto portati a sua conoscenza.
È vietato fumare sul luogo di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o dolo.

Art. 30 - Sanzioni disciplinari
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni al presente contratto od alle altre norme interne di lavoro possono essere punite:
1) con il rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino al massimo di un terzo della retribuzione giornaliera;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di due giorni;
4) con il licenziamento senza preavviso.
La multa potrà essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;
b) abbandoni senza permesso e senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;
c) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina e all’igiene;
d) fumi sul luogo di lavoro.
[…]
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta per i seguenti motivi al lavoratore quando:
a) sia recidivo nella stessa mancanza punita per due volte con multa nei sei mesi precedenti;
[…]
c) dia disposizioni contrarie o agisca in contrario, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;
d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza manifesta.
Il licenziamento senza preavviso, ma con le altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi:
[…]
b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti;
[…]
d) risse o vie di fatto verso i compagni o dipendenti di lavoro;
e) insubordinazione accompagnata con atti delittuosi verso il datore di lavoro;
f) […] danneggiamento volontario al materiale dell’azienda.

Art. 32 - Indumenti di lavoro
Ai lavoratori saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
- operai del Gruppo A):
2 paia di calzoni (uno lungo e uno corto);
2 canottiere di lana;
1 grembiule;
2 copricapo;
- altro personale di cui al Gruppo B):
2 giacche o due camici o due tute, a seconda dell’attività svolta, nonché due copricapo.
Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti di lavoro saranno stabilite nei contratti integrativi.
Allo scopo di far usufruire anche ai turnisti panettieri i benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi integrativi le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione escludendo, di norma, la sua monetizzazione. Le parti in sede contrattuale locale valuteranno le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in correlazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie.

Art. 36 - Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni dei panificatori ed i Sindacati dei lavoratori in sede locale concorderanno le modalità per consentire ai dirigenti sindacali di avere contatti con i lavoratori e di distribuire il materiale sindacale, il tutto subordinatamente alle necessità dell’azienda e senza intralcio per l’attività di quest’ultima.

Art. 38 - Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi
Salvo quanto previsto per il trattamento economico secondo i nuovi criteri del presente contratto, il lavoro svolto in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi, deve essere considerato, a tutti gli effetti, come altra giornata di lavoro, e pertanto, al fine di far riposare i lavoratori fissi per due giornate intere nella settimana, si dovrà procedere ugualmente all’adozione del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell’operaio fisso con il turnista.
Nelle province dove si verifichi una grave indisponibilità di mano d’opera le Organizzazioni provinciali di categoria possono concordare la non adozione della seconda giornata di riposo settimanale.
I relativi accordi dovranno essere sottoposti all’approvazione delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale dei lavoratori.
[…]
Allo scopo di non creare disagi alla panificazione per l’interdipendenza che si ha fra comune e comune e fra provincia e provincia, le parti si impegnano a negare ogni possibilità di deroga alla chiusura domenicale degli esercizi che non sia fondata su motivi strettamente aderenti alle norme di legge, e non trovi consenzienti tanto la parte rappresentante i lavoratori quanto la parte rappresentante i datori di lavoro.
La produzione anticipata di pane non può superare quella afferente alle esigenze di consumo di due giorni.
Del pari non si ritengono possibili più prestazioni di doppie panificazioni nel corso della stessa settimana, comunque a carattere continuativo. Pertanto le parti escludono panificazioni eccedenti tali limiti ed assumono impegno di contestare collegialmente nelle adeguate sedi, possibili iniziative e provvedimenti legislativi e regolamentari, a qualsiasi livello, che vogliono obbligare i lavoratori dipendenti ed autonomi a prestazioni non sopportabili e comunque non consone ai principi generali della disciplina del lavoro.

Art. 39 - Stipulazione contratti integrativi
Entro 6 mesi dalla firma del presente contratto, in ogni provincia o regione potranno essere stipulati i contratti provinciali o regionali integrativi per regolamentare quanto ad essi è specificatamente demandato per competenza dal presente contratto, tenendo conto delle esigenze e degli usi locali.

Art. 40 - Reclami e controversie
Per l’esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto e dei contratti integrativi le parti si impegnano a tempestivi incontri e convengono che, prima di adire le vie giudiziarie, dovrà in ogni caso essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni di categoria ai diversi livelli.