Tipologia: CCNL
Data firma: 15 ottobre 1983
Validità: 01.10.1983 - 31.12.1986
Parti: Ausitra e Filcams-Cgil, Filtat-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi pulizia ecc.

Sommario:

Albo delle imprese
Sistema di informazioni
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 3 - Cessazione di appalto
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Assunzione a termine
Art. 10 - Inquadramento del personale
Art. 11 - Passaggio di mansioni e di livello
Art. 12 - Retribuzione
Art. 13 - Determinazione del trattamento economico
Art. 14 - Scatti biennali per gli impiegati e incremento automatico biennale per gli operai
Art. 15 - Tredicesima mensilità
Art. 16 - Quattordicesima mensilità
Art. 17 - Indennità varie
• Indennità mezzi di locomozione
• Indennità lavoro disagiato
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità zona malarica
• Indennità per maneggio denaro
• Indennità rimozione scorie e polverino altiforni
• Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
• Rimborso spese di locomozione
• Indennità pulizia ambienti radioattivi
• Indennità per lavori nel sottosuolo
• Indennità aeroportuale
Art. 18 - Alloggio al personale
Art. 19 - Indumenti di lavoro
Art. 20 - Trasferte
Art. 21 - Decurtazione della retribuzione
Art. 22 - Mobilità aziendale
Art. 23 - Trasferimenti
Art. 24 - Orario di lavoro
Art. 25 - Rapporto a tempo parziale
Art. 26 - Interruzioni e sospensione di lavoro
Art. 27 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale
Art. 28 - Diritto allo studio
Art. 29 - Permessi ai lavoratori studenti
Art. 30 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 31 - Riposo settimanale
Art. 32 - Ricorrenze festive
Art. 33 - Ferie
Art. 34 - Servizio militare
Art. 35 - Doveri del lavoratore
Art. 36 - Ritiro patente
Art. 37 - Provvedimenti disciplinari
Art. 38 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 39 - Trattamento personale gestante
Art. 40 - Previdenza
Art. 41 - Preavviso
Art. 42 - Trattamento di fine rapporto
Art. 43 - Indennità in caso di morte
Art. 44 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 45 - Contrattazione aziendale
Art. 46 - Accordi integrativi
Art. 47 - Controversie
Art. 48 - Diritti sindacali
A) Permessi per cariche sindacali ed aspettative
B) Assemblea
C) Versamento contributi sindacali
Art. 49 - Consigli unitari - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 50 - Mense aziendali
Art. 51 - Ambiente di lavoro - Prevenzione degli infortuni e malattie professionali
Art. 52 - Patronati
Art. 53 - Quota di servizio sindacale
Art. 54 - Norma generale
Allegato A - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

Addì, 15 ottobre 1983 tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (Ausitra), con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (Filcams-Cgil), assistiti dalla Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), la Federazione italiana lavoratori trasporti e ausiliari del traffico (Filtat-Cisl), la Uiltrasporti - Settore ausiliari del traffico e portuali - aderente alla Uil è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati (compresi piazzali e reparti industriali), servizi di disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazione, con le seguenti aggiunte e modifiche.

Albo delle imprese
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte e comunque convergenti rivolte ad individuare i più idonei strumenti per garantire l’osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte di tutte le imprese del settore. A tal fine concordano che uno degli strumenti più rispondenti per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è costituito dall’Albo di categoria. In tale ottica si impegnano a dare un contributo nelle sedi competenti e decidono di incontrarsi entro i corrente anno per affrontare tutti i problemi connessi con la istituzione del predetto Albo per stabilire le iniziative da assumere.

Sistema di informazioni
Fermo restando le autonome e distinte responsabilità delle parti, si conviene quanto segue:
Livello nazionale
Di norma annualmente, e qualora eventi eccezionali lo richiedessero, su richiesta di una delle parti, avrà luogo un incontro in sede nazionale nel corso del quale l’Ausitra fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione.
Nel corso del predetto incontro verranno esaminate le iniziative da assumere perché i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto e da accordi sindacali, assicurati dalle imprese rappresentate, trovino generale applicazione.
Livello regionale
Di norma annualmente, e comunque ogni volta se ne presenti l’esigenza su richiesta di una delle parti, si effettuerà un incontro a livello regionale durante il quale verranno fornite alle Organizzazioni sindacali informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione. Inoltre verranno fornite informazioni per aree territoriali e settori di committenza, sullo stato delle aziende del settore nei rapporti con il personale dipendente, sulle sue dinamiche strutturali, su eventuali processi di ristrutturazione, riorganizzazione, diversificazione e sviluppo che possono avere riflessi sull’occupazione e sulla professionalità dei lavoratori nell’ambito della regione.
In tale incontro saranno affrontati i problemi relativi alla omogeneizzazione delle condizioni del lavoro nell’ambito della regione con riferimento anche ai capitolati d’appalto nell’obiettivo anche di ricercare le soluzioni più idonee per la possibile salvaguardia dell’occupazione.
Livello aziendale
Al livello aziendale formeranno oggetto di confronto le innovazioni tecnologiche o le ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei lavoratori.
Le aziende informeranno le RSA semestralmente:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) sull’andamento del lavoro straordinario.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i piazzali e reparti industriali, servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
Rispetto del contratto
Le parti si impegnano a fare inserire nei contratti di appalto clausole che garantiscano il rispetto del presente Contratto ed ogni accordo sindacale.

Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge.

Art. 9 - Assunzione a termine
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230.
[…]

Art. 17 - Indennità varie
Indennità lavoro disagiato

Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l’impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 15 per cento della retribuzione tabellare.

Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’impresa corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali competenti.

Indennità zona malarica
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle autorità sanitarie competenti, ha diritto ad un’indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali competenti.

Indennità rimozione scorie e polverino altiforni
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni, l’impresa corrisponderà un’indennità di lire 95 per ogni ora di lavoro.

Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l’impresa corrisponderà un’indennità di lire 70 per ogni ora di lavoro.
Queste ultime due indennità sono da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie nonché della 13a mensilità e della 14a mensilità.
Precisazione a verbale
Le parti si danno atto che con la locuzione "pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni" hanno inteso riferirsi esclusivamente alla prestazione resa in quelle parti degli stabilimenti ove si svolge l’attività industriale vera e propria.
L’indennità non spetta pertanto al personale che, pur lavorando all’interno di stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad esempio cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici, servizi ecc.

Indennità pulizia ambienti radioattivi
Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (Alfa - Beta - Gamma - Raggi X) sarà corrisposta una indennità di lire 240 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (Reattori nucleari in funzione-trattamento radio-elementi, radioisotopi).
Detta indennità è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo del trattamento di festività, ferie, anzianità, 13a mensilità e 14a mensilità e indennità sostitutiva del preavviso.

Indennità per lavori nel sottosuolo
Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta un’indennità di lire 50 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.
Precisazione a verbale
Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività similari o analoghe, per i lavori effettuati nelle metropolitane in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi ecc.) verrà corrisposta al personale un’indennità oraria di lire 60 non cumulabile con l’indennità per lavori nel sottosuolo.
Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera nelle stazioni della metropolitana o lungo le linee della stessa svolga la propria attività all’aperto o sotto la pensilina.

Indennità aeroportuale
In sede provinciale le parti stipulanti potranno concordare per i lavoratori che svolgono la propria attività esclusivamente nell’ambito aeroportuale un’indennità giornaliera il cui importo assorbirà fino a concorrenza eventuali altre indennità già erogate a qualsiasi titolo.

Art. 19 - Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio due tute o due camiciotti e due pantaloni o due indumenti equivalenti.
L’impresa concorderà in sede aziendale con le Rappresentanze sindacali aziendali l’eventuale fornitura di ulteriori indumenti in relazione alla natura delle prestazioni richieste.
L’impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]

Art. 22 - Mobilità aziendale
I provvedimenti di variazione definitiva del o dei posti abituali di lavoro, nell’ambito comunale, non possono avvenire se non per ragioni tecniche-organizzative e produttive e vanno comunicati al lavoratore interessato e contestualmente alle RSA.

Art. 24 - Orario di lavoro
Per la durata dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25.
La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l’altro giorno di riposo può essere fruito nell’arco della settimana.
L’attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo.
Con le Rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.
[…]
La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980 è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma ottavo, del CCNL 13 dicembre 1977.
[…]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
Il tempo passato a disposizione dell’impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all’altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell’orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell’orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita.
[…]
Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all’altro, tra l’inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
[…]
Per i servizi di pulizia negli impianti industriali, a fronte di esigenze oggettive dell’attività produttiva, l’orario normale di lavoro di cui all’art. 24 può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
L’attuazione di quanto sopra sarà realizzata previo confronto tra le parti.
[…]

Art. 30 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.
L’impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 150 ore annue.
[…]

Art. 31 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempreché tale spostamento non comporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7 per cento della paga retribuzione di una giornata lavorativa.
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 33 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 35 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di:
a) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dalla impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
[…]
c) comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
d) avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell’impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
e) uniformarsi all’ordinamento gerarchico dell’impresa nei rapporti attinenti al servizio;
f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall’impresa stessa.

Art. 37 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
Incorre nel licenziamento con preavviso e con indennità di fine rapporto il lavoratore nei casi di ripetute gravi inosservanze delle disposizioni antinfortunistiche di cui al precedente art. 35, lettera f) ovvero nel caso che sia incorso per almeno tre volte nel corso di due anni per la stessa mancanza o per mancanze analoghe in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbia subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 35.
Il licenziamento senza preavviso e con indennità di fine rapporto viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 38 - Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Nota a verbale
Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore l’azienda valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative tecnico- produttive di adibire il lavoratore stesso in altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.

Art. 39 - Trattamento personale gestante
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Per le lavoratrici con mansioni impiegatizie si applica, in quanto più favorevole, il seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo di otto mesi di cui due prima del parto e sei dopo;
[…]

Art. 45 - Contrattazione aziendale
Alle Rappresentanze sindacali aziendali sono demandati i compiti sia della gestione del contratto che delle Commissioni interne oltre quelli espressamente previsti nei singoli istituti del presente Contratto e dalla vigente legislazione.
Alle Rappresentanze sindacali aziendali spetta:
a) di intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) di intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali.
L’azienda esaminerà con le RSA:
a) fermo restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio le eventuali modifiche alla distribuzione dell’orario di lavoro;
b) l’eventuale diversa programmazione delle ferie rispetto alla norma contrattuale;
c) la necessità di lavoro straordinario fuori della norma contrattuale, programmabile a lungo termine.
Saranno altresì oggetto di esame congiunto:
1) nel rispetto della classificazione contrattualmente definita, i ricorsi in materia di inquadramento presentati in prima istanza dai lavoratori interessati per il tramite delle RSA;
2) l’eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione di permessi per frequentare corsi di studio (art. 28).

Art. 46 - Accordi integrativi
Gli accordi integrativi territoriali in vigore, siano essi provinciali o regionali, sono prorogati fino al 30 maggio 1985 e potranno essere rinnovati a partire da tale data.
La fascia di contrattazione di detti accordi integrativi va da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 5 per cento della retribuzione tabellare.
Dal 1 giugno 1985, in incontri a livello regionale potranno esaminarsi le condizioni di fatto esistenti nel territorio per accertare l’esistenza dei presupposti per la graduale omogeneizzazione dei trattamenti nell’ambito delle singole regioni.

Art. 47 - Controversie
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all’applicazione del presente Contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’impresa tramite le Rappresentanze sindacali aziendali entro 20 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali entro 40 giorni, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito non oltre i successivi 50 giorni.

Art. 48 - Diritti sindacali
B) Assemblea

In osservanza dell’art. 30 dello Statuto dei lavoratori le aziende garantiscono l’esercizio del diritto di assemblea nei luoghi di lavoro.
Nell’ipotesi di provata carenza di locali nei luoghi di lavoro, l’azienda metterà a disposizione altro locale o altra area idonea da concordare con le strutture sindacali aziendali.
L’assemblea può essere convocata anche dalle Organizzazioni sindacali territoriali delle Federazioni dei lavoratori stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 49 - Consigli unitari - Rappresentanze sindacali aziendali
Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto possono essere costituiti consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Quando la costituzione dei consigli unitari non sia possibile possono essere costituite Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nei casi in cui non è consentito dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 la costituzione di Rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva la elezione del delegato di impresa ai sensi dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966.

Art. 50 - Mense aziendali
Le aziende si impegnano a richiedere alle stazioni appaltanti, informandone le Organizzazioni sindacali, servizi di mensa che possono essere fruiti dai propri dipendenti le cui prestazioni coincidano con gli orari di erogazione dei pasti.

Art. 51 - Ambiente di lavoro - Prevenzione degli infortuni e malattie professionali
Le RSA hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati biostatistici. In esso saranno annotati i dati biostatistici relativi alle visite periodiche di cui al presente articolo e alle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il predetto registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione delle RSA;
b) il libretto sanitario personale nel quale vengono annotati il risultato dell’eventuale visita medica di assunzione, eventuali visite periodiche di cui al presente articolo nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore. Le annotazioni vanno effettuate da personale medico.
Negli impianti industriali che espongono il lavoratore all’aria soggetta ad inumidirsi notevolmente (esempio lavori di pulizia nei sotterranei, nelle gallerie ecc.) i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica prima della loro assunzione per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati e successivamente all’assunzione, ogni anno.
Dovranno essere sottoposti a visita medica trimestrale i lavoratori addetti all’impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo, gli addetti alla derattizzazione e disinfestazione che siano a contatto con acido cianidrico, anidride solforosa, solfuro di carbonio.
Dovranno essere sottoposti a visita medica trimestrale i lavoratori addetti alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi, o in ambienti in cui il sollevamento di polvere di piombo possa nuocere alla loro salute.
Saranno sottoposti a visita medica annuale i lavoratori addetti alle operazioni di pulimento nelle cabine di verniciatura e gli addetti alla pulizia degli altiforni.
I lavoratori che beneficiano dell’indennità pulizia ambienti radioattivi, saranno sottoposti a visita medica periodica ogni anno.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’impresa e dei lavoratori.
Il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall’azienda per la tutela della salute e dell’integrità fisica.

Art. 54 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Vengono riconfermate le norme dell’art. 4 anche rispetto alle condizioni del presente Accordo.