Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 09 marzo 2011, n. 9381 - Imprudenza di chi ha acquisito padronanza nell'uso dello strumento di lavoro: infortunio mortale e responsabilità datoriale.


 

 

Responsabilità dell'amministratore unico di una s.r.l. che, per colpa generica e specifica (in relazione a plurime violazioni della normativa antinfortunistica dettata dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994 per gli addetti alle attività di carpenteria metallica) cagionava la morte del lavoratore dipendente C. R., rimasto travolto e schiacciato mentre era intento ad eseguire saldature ad una staffa per fonderia - di dimensioni rilevanti e del peso di kg. 2.880 -, rovinata a terra a causa del malfermo posizionamento della stessa, dovuto alle suddette inosservanze.

 

Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

"La Corte d'appello, premesso il legittimo richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, ha adeguatamente ed ineccepibilmente spiegato che, qualora il datore di lavoro - in ragione della posizione di garanzia rivestita in via generale à sensi dell'articolo 2087 c.c. - non avesse omesso di esercitare una specifica attività di vigilanza e di controllo sull'attività lavorativa esercitata al momento del fatto dal dipendente C. R. oltre a svolgere un'adeguata e puntuale opera di formazione ed istruzione, l'evento mortale non si sarebbe verificato. Ed è altresì evidente che, secondo orientamenti del tutto consolidati e prevalenti della giurisprudenza di legittimità, la condotta doverosa richiesta al datore di lavoro nella specifica fattispecie, appariva assolutamente esigibile, attese le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda stessa.

In particolare l'attività di vigilanza e di controllo doveva necessariamente esser finalizzata a scongiurare che, come purtroppo era accaduto, il lavoratore rimanesse travolto dalla caduta della pesante staffa di metallo che era intento a saldare perchè non previamente assicurata a sostegni idonei ed adeguati a mantenerla stabilmente nella posizione di sicurezza e - soprattutto - perchè non agganciata al carro - ponte durante la movimentazione." Il lavoratore, come perspicuamente osservato dai Giudici di merito, era incorso nella "tipica imprudenza di chi aveva acquisito padronanza nell'uso dello strumento di lavoro", facendo quindi erroneo affidamento sulle proprie capacità basate sulla lunga esperienza lavorativa.

 

Quanto alle ulteriori doglianze sul comportamento colpevole del lavoratore, rileva la Corte che dalla fattispecie in esame esula del tutto l'asserita "abnormità" ed imprevedibilità della condotta del lavoratore quale asserita causa di interruzione del nesso causale.

 

Il consolidato e prevalente indirizzo giurisprudenziale afferma infatti come solamente "un comportamento anomalo del lavoratore", "estraneo al processo produttivo od alle mansioni attribuite", "ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore" può rivestire il ruolo di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l'evento, interrompendo il nesso di causa sì da condurre ad escludere la responsabilità del datore di lavoro e non è il caso in questione.