Categoria: Cassazione penale
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Omissione da parte dei titolari di un'impresa edile di adozione delle precauzioni idonee ad eliminare il pericolo di caduta di persone o cose dai ponteggi allestiti in cantiere.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente -
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1)M.S., N. IL (OMISSIS);
2)F.M., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 05/04/2005 TRIB. SEZ. DIST. di MELITO DI PORTO SALVO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr.DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLOAngelo,
che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi.

FattoDiritto

Con sentenza in data 5.4.2005 del Tribunale di Reggio Calabria, sez. di M.P.S., M.S. e F.M. furono condannati, con le attenuanti generiche, alla pena di euro ottocento di ammenda perchè ritenuti colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 41 e 77 ("perchè non adottavano le precauzioni idonee ad eliminare il pericolo di caduta di persone o cose dai ponteggi allestiti in cantiere sito in località San Lorenzo, fraz. Marina, acc. in (OMISSIS)").
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, il quale deduce con il primo motivo erronea applicazione della norma incriminatrice, in quanto "gli imputati non dovevano prevedere la messa in opera di parapetti perchè le caratteristiche del ponteggio impalcatura erano tali da escludere la presenza di ulteriori protezioni" (esistenza di "tubi ad incrocio che, per le loro posizioni e dimensioni, impedivano agli operai di sporgersi e, quindi, cadere"). La censura non è meritevole di accoglimento, in quanto, da un lato, è di mero fatto (nella prospettazione dell'esistenza, comunque, di un sistema di sufficiente protezione); dall'altro, essendo evidente che l'eventuale esistenza di mezzi di protezione diversi da quelli normativamente stabiliti non può soddisfare la ben più complessa ed esaustiva previsione del citato art. 41: questo, infatti, impone la realizzazione di parapetti e tavole fermapiedi che, per di più, devono rispondere agli altri requisiti previsti dalla norma stessa (ai quali si riferisce la contestazione parlando con sufficiente precisione di precauzioni idonee ad eliminare il pericolo di caduta di persone o cose dai ponteggi allestiti).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che "la norma in questione prevede la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda come applicabili a condotte distinte", nel senso che "va applicata la pena dell'ammenda nel caso di specie, mentre quella dell'arresto nell'ipotesi aggravata che nella specie non è stata contestata", per cui il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione. Tale motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la sanzione per il reato contestato di cui all D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 41 è prevista, dal successivo art. 77 lett. a), nella pena dell'arresto o dell'ammenda; quindi, la prescrizione, senza alcuna possibilità di distinguere tra ipotesi semplice e aggravata (?), era quella di cui all'art. 157 c.p. e art. 160 c.p. u.c., di quattro anni e sei mesi (non ancora decorsi neppure allo stato).
Con il terzo motivo viene denunciato che la mancata concessione del beneficio della non menzione agli imputati incensurati sarebbe "illegittima e immotivata". Avendo il difensore, in sede di conclusioni finali del giudizio di primo grado, richiesto per entrambi gli imputati la concessione dei "benefici di legge" (il che significa sia della sospensione condizionale che della non menzione) e non avendo il primo Giudice affatto preso in considerazione il secondo degli indicati benefici, la censura è tuttavia fondata per il solo F., del tutto incensurato. La mancanza di motivazione è, invece, irrilevante quanto al ricorrente M. che non poteva fruire del beneficio, avendo riportato una condanna per truffa, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, anteriormente ai fatti di causa. La sentenza impugnata, di conseguenza, va annullata per il solo imputato F. e limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Deve trattarsi di annullamento senza rinvio, in quanto il beneficio stesso può, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), essere concesso direttamente da questa Corte, dal momento che la completa incensuratezza del F. e la concessione del parallelo beneficio della sospensione condizionale, accompagnato dalla prognosi favorevole di astensione dalla commissione di ulteriori reati, non potevano non condurre il primo Giudice alla concessione anche dell'ulteriore beneficio.
Sulla base dei rilievi che precedono, mentre il ricorso del F. va accolto solo relativamente al beneficio della non menzione (con conseguente pronuncia di rigetto nel resto), quello del M. deve essere rigettato in toto, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all'imputato F. limitatamente al beneficio della non menzione, che concede; rigetta il ricorso del F. nel resto, nonchè il ricorso del M., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006