Tipologia: CCNL
Data firma: 7 novembre 1983*
Validità: 01.07.1983 - 31.05.1986
Parti: Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello, Associazione italiana degli industriali dell’abbigliamento, Associazione dell’industria laniera italiana, Associazione cotoniera italiana, Associazione italiana industriali tintori stampatori e finitori tessili, Associazione serica italiana, Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici, Associazione italiana della filatura serica, Associazione nazionale del lino, della canapa e delle fibre dure, Associazione italiana produttori maglierie e calzetterie, Asap e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil e Failt-Confail, Fialts-Cisal,
Settori: Tessili, Tessili vari, Industria
Note*: Fail-Confail e Fialts-Cisal hanno sottoscritto il CCNL in data 1° dicembre 1983

Sommario:

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo
Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del Contratto
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Interpretazione del Contratto
Art. 6 - Controversie
A) Controversie individuali

B) Controversie interpretative e collettive
Art. 7 - Distribuzione Contratto
Art. 8 - Esclusiva di stampa
Art. 9 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 10 - Occupazione - Investimenti
Art. 11 - Lavoro esterno
Art. 12 - Contrazione temporanea orario di lavoro
Art. 13 - Mobilità interna della manodopera
Art. 14 - Clausola di salvaguardia
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 15 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 16 - Delegato di impresa
Art. 17 - Immunità sindacale
Art. 18 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 19 - Permessi per cariche pubbliche e sindacali
Art. 20 - Assemblee
Art. 21 - Affissioni
Art. 22 - Versamenti dei contributi sindacali
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Assunzione
Art. 24 - Ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 25 - Contratto a termine
Art. 26 - Periodo di prova
Art. 27 - Trattamento dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 28 - Handicappati e invalidi
Art. 29 - Orario di lavoro
A - Regime ordinario

B - Riduzione dell’orario di lavoro
Art. 30 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Art. 31 - Lavoro straordinario
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Art. 32 - Lavoro a squadre
Art. 33 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 34 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 35 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 36 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 37 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 38 - Corresponsione della retribuzione
Art. 39 - Trasferte
Art. 40 - Trasferimenti
Art. 41 - Trattamento per invenzioni
Art. 42 - Cambiamento e cumulo di mansioni
Art. 43 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 44 - Passaggio di qualifica da operaio ad intermedio, da operaio ad impiegato, da intermedio ad impiegato
Art. 45 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 46 - Permessi e assenze
Art. 47 - Recuperi
Art. 48 - Servizio militare
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 51 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 52 - Abiti da lavoro
Art. 53 - Mense aziendali
Art. 54 - Diritto allo studio
Art. 55 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 56 - Indennità scolastiche
Art. 57 - Ambiente di lavoro
Art. 58 - Disciplina del lavoro
Art. 59 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 60 - Visite di inventario e di controllo
Art. 61 - Regolamento interno
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari
Art. 63 - Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 64 - Norme per il licenziamento
Art. 65 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 66 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Parte operai
Art. 68 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 69 - Apprendistato e addestramento
Art. 70 - Inizio e fine del lavoro
Art. 71 - Interruzioni del lavoro
Art. 72 - Lavori discontinui
Art. 73 - Turni a scacchi
Art. 74 - Assegnazione del macchinario
Art. 75 - Pulizia del macchinario
Art. 76 - Lavoro a cottimo
Art. 77 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Art. 78 - Definizione di jolly
Art. 79 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 80 - Ferie
Art. 81 - Tredicesima mensilità
Art. 82 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 83 - Maternità
Art. 84 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Art. 85 - Trattamento di fine rapporto
Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 86 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 87 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 88 - Ferie
Art. 89 - Tredicesima mensilità
Art. 90 - Trattamento economico di malattia
Art. 91 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 92 - Permessi
Art. 93 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Art. 94 - Trattamento di fine rapporto
Parte impiegati
Art. 95 - Laureati e diplomati
Art. 96 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 97 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 98 - Ferie
Art. 99 - Tredicesima mensilità
Art. 100 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 101 - Trattamento economico di malattia
Art. 102 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 103 - Periodo di aspettativa
Art. 104 - Permessi
Art. 105 - Previdenza
Art. 106 - Preavviso
Art. 107 - Trattamento di fine rapporto
Art. 108 - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio
Parte retributiva e inquadramento
Tabelle dei minimi contrattuali di paga o stipendi
Protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 1 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio
2) Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3) Libretto personale di controllo
4) Responsabilità del lavoratore a domicilio
5) Retribuzioni
6) Maggiorazione della retribuzione
7) Sistema di informazioni
8) Lavoro notturno e festivo
9) Pagamento della retribuzione
10) Fornitura materiale
11) Norme generali
Protocollo n. 2 - Accordo interconfederale 5 maggio 1965
Protocollo n. 3 - Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 4 - Punto 11, quinto comma, Accordo ministeriale 22 gennaio 1983
Protocollo n. 5 - Fondo di solidarietà
Allegati
Registro dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee
Registro dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee
Norme transitorie
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti del settore tessile-abbigliamento
Norme particolari per i viaggiatori o piazzisti
Art. 1 - Inquadramento e classificazione
Art. 2 - Prestazione lavorativa settimanale
Art. 3 - Riposi aggiuntivi e riduzione della prestazione lavorativa
Art. 4 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 5 - Contrattazione aziendale
Art. 6 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 7 - Diarie e rimborsi spese
Art. 8 - Lavoratori studenti
Art. 9 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 10 - Assemblea
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
Art. 12 - Affissioni
Art. 13 - Provvigioni
Art. 14 - Rischio macchina
Art. 15 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Art. 16 - Minimi contrattuali di stipendio conglobati
Art. 17 - Norme di comportamento
Art. 18 - Inscindibilità delle disposizioni del regolamento
Art. 19 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende dei settori tessili: cotoniero; laniero; feltro tessuto, feltro battuto e articoli da caccia; lino e canapa; filatura cascami seta e trattura seta; tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; tintoria stamperia e finitura tessile; torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici; tessili vari; lavorazione e tessitura del crine animale; tappeti; juta; tende da campo; tele e copertoni impermeabili; feltro e cappello di pelo; feltro e cappello di lana; pelo per cappello; berretti e copricapo diversi; fodere e marocchini; lavorazione: trecce e cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e trecce meccaniche - Lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di confezioni in serie e dalle aziende fabbricanti maglieria, calzetteria e tessuti a maglia

Addì, 7 novembre 1983, in Milano tra la Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello, l’Associazione italiana degli industriali dell’abbigliamento, l’Associazione dell’industria laniera italiana, l’Associazione cotoniera italiana, l’Associazione italiana industriali tintori stampatori e finitori tessili, l’Associazione serica italiana, l’Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici, l’Associazione italiana della filatura serica, l’Associazione nazionale del lino, della canapa e delle fibre dure, l’Associazione italiana produttori maglierie e calzetterie, con l’assistenza della Federtessile e della Confindustria, e l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Filta) con l’assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), l’Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta)

Addì, 1 dicembre 1983, in Milano tra la Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello, l’Associazione italiana degli industriali dell’abbigliamento, l’Associazione dell’industria laniera italiana, l’Associazione cotoniera italiana, l’Associazione italiana industriali tintori stampatori e finitori tessili, l’Associazione serica italiana, l’Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici, l’Associazione italiana della filatura serica, l’Associazione nazionale del lino, della canapa e delle fibre dure, l’Associazione italiana produttori maglierie e calzetterie; con l’assistenza della Federtessile e della Confindustria, l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap e la Federazione autonoma italiana lavoratori tessili (Failt) della Confail con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail), la Federazione italiana autonoma lavoratori tessili (Fialts-Cisal) con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal) si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende ed i lavoratori da esse dipendenti nell’industria:
- cotoniera
- della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia;
- della canapa, del lino, del cocco e delle fibre dure similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezza;
- della filatura dei cascami di seta e nell’industria della trattura della seta;
- della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
- della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi;
- della torcitura della seta, e dei fili artificiali e sintetici;
- dei tessili vari (nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, tende e veli Andalusa, ricami a macchina, pizzi uso tombolo, accessori per filatura e tessitura, scardassi, industria amiantiera, lavorazione e tessitura del crine animale, tappeti; interfodere);
- della juta;
- delle tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare;
- del feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello;
- dei berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini;
e nelle aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche e del tessuto non tessuto;
nelle aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia) che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina; e quelle che producono qualsiasi tipo di calze con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse del calze per uso ortopedico;
nelle aziende produttrici di:
a) confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini, divise militari e civili per enti e per organizzazioni; abiti per religiosi;
b) confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine;
c) confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche;
d) confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa già regolamentato dal mansionario confezioni maschili);
e) confezione in serie di abiti causual-sportswear;
f) confezione in serie di abiti in pelle e succedanei;
g) confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; pigiama ecc.;
h) confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria ecc.;
i) confezione in serie di busti, reggicalze, reggipetto, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini;
l) confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards;
m) confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, compresa la confezione di vele, bandiere, gagliardetti, uose, ghette, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere.

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo

Art. 1 - Contratto
Il presente Contratto consta di:
a) una parte generale;
b) tre parti riguardanti: operai, qualifiche speciali od intermedie ed impiegati;
c) una parte retributiva;
d) una parte contenente i protocolli aggiuntivi.
La materia riservata alla contrattazione a livello aziendale - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - è solamente quella stabilita dal presente Contratto; correlativamente il presente Contratto riconosce l’esigenza delle aziende di poter impostare la propria attività produttiva su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente Contratto e degli anzidetti accordi a livello aziendale.
La prevista contrattazione a livello aziendale viene delegata dalle parti stipulanti in rappresentanza rispettivamente delle aziende e dei lavoratori da un lato alle Associazioni sindacali e territoriali degli industriali e dall’altro lato ai Sindacati provinciali tessili dei lavoratori, fermo restando quanto previsto nel presente Contratto per casi di intervento delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente Contratto o da altri livelli di contrattazione.
[…]
Il presente Contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l’impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.
In tale ambito, pertanto, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere - o ad intervenire perché siano evitate - azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai livelli sopra precisati.

Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del Contratto
Il presente Contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i Contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 5 - Interpretazione del Contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente Contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli Accordi interconfederali riguardanti sia il Contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6 - Controversie
A) Controversie individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l’intervento delle Rappresentanze sindacali aziendali o del Delegato d’impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l’Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest’ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dall’Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall’Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

B) Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente Contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente Contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

Parte generale
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 10 - Occupazione - Investimenti

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) A livello nazionale, annualmente o su richiesta di una delle parti stipulanti il presente Contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore tessile e abbigliamento con particolare riferimento all’occupazione, tenendo presente gli sviluppi tecnologici e l’evolversi dell’Organizzazione del lavoro.
Sempre a richiesta di una delle parti potranno essere esaminati:
- i problemi generali inerenti il piano di settore di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675 e relativo decreto di emanazione del piano 21 dicembre 1978, allo scopo di individuare orientamenti e metodologie volti a renderlo aderente alla realtà del settore e concretamente realizzabile;
- le prospettive produttive e di politica commerciale con particolare riferimento all’importazione e all’esportazione;
- i programmi di investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
- i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1976, n. 374) volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercato;
[…]
2) A livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si svolgeranno incontri tra le rispettive strutture per un esame congiunto di alcuni aspetti riguardanti l’attuazione del piano di settore, quali:
- la creazione di strutture di sostegno al sistema industriale e il loro funzionamento;
- la struttura del settore nel territorio anche con riferimento al decentramento produttivo verificando la corretta applicazione delle norme contrattuali e legislative;
- le possibilità di nuovi insediamenti e loro localizzazione;
- i programmi di investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[…]
Le parti forniranno all’Ente regionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale riferita anche all’area del lavoro precario. Le parti inoltre riconoscono l’opportunità che, tra le condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti pubblici in materia di formazione professionale a favore delle maestranze del settore, sia tramite fondo di rotazione regionale o sia tramite fondi comunitari, venga compresa l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti procederanno ad un esame congiunto sui problemi dell’occupazione e sulla mobilità allo scopo di migliorare e rendere produttivo l’incontro della domanda con l’offerta di lavoro.
3) A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zone da definirsi fra le parti a livello territoriale, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali territoriali elementi conoscitivi globali per settori (tessili, confezioni ecc.) e articolati per comparti produttivi (lana, cotone ecc.) e - per quanto possibile - per fasi o cicli di lavoro (filatura, tessitura ecc.) riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell’occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità uomo-donna) e delle leggi sull’occupazione giovanile;
[…]
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
a) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della mano d’opera con lo scopo di formulare indirizzi occupazionali privilegiando a seconda delle esigenze locali l’occupazione giovanile o l’occupazione femminile o le esuberanze indotte da crisi aziendali o territoriali;
b) sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
[…]
4) A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive occupanti più di 100 dipendenti, tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive specie con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva indicando l’eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all’organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali operazioni di scorporo e di concentrazione;
[…]
Le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie salvo quelle relative ai prevedibili riflessi occupazionali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali e/o all’Organizzazione sindacale territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine:
- all’occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- all’organizzazione del lavoro;
- allo stato di applicazione della legge di parità (legge 9 dicembre 1977, n. 903) e delle leggi sull’occupazione giovanile.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un’unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l’informazione presso l’Associazione imprenditoriale con riferimento all’ubicazione della sede centrale o dell’unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

Art. 11 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore tessile abbigliamento a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese tessili abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) le aziende committenti lavoro a terzi e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, aventi oltre 100 dipendenti, informeranno, di norma annualmente, le Rappresentanze sindacali aziendali sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione;
3) le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno, entro tre mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda avente oltre 100 dipendenti l’Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste;
4) anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall’Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
5) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali;
6) la Commissione è vincolata al segreto d’ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente articolo.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro Contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore tessile abbigliamento.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 13 - Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 150 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dall’avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell’organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Chiarimento a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali, che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 14 - Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l’articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "sistema di informazioni dell’industria tessile e dell’abbigliamento".
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli "investimenti e occupazione", "lavoro esterno", "mobilità", daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prese in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Parte generale
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 15 - Rappresentanze sindacali aziendali

In applicazione alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in ogni unità produttiva le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente firmatarie del presente Contratto, possono designare singolarmente o unitariamente, propri rappresentanti sindacali scelti fra i dipendenti dell’unità produttiva stessa.
[…]

Art. 16 - Delegato di impresa
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il Delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 20 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dell’orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno solare, potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo.
Potranno inoltre, sempre nel limite di due ore, essere anticipate qualora nell’anno solare siano state esaurite le ore disponibili.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
[…]

Art. 21 - Affissioni
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Assunzione

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
[…]

Art. 24 - Ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L’ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 25 - Contratto a termine
L’assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.

Art. 27 - Trattamento dei fanciulli e degli adolescenti
Per i prestatori d’opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato valgono le disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente Contratto.

Art. 28 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente Contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSA, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva.
[…]

Art. 29 - Orario di lavoro
A - Regime ordinario

La durata dell’orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L’orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSA.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare l’adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l’adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di una organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l’orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione. Tali strutture di orario verranno applicate nell’area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali dette strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate. Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo debbono essere comprese la testurizzazione e la falsa torsione.

Art. 30 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario, alla Cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell’anno.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12 per cento per le prime 48 ore di supero e del 15 per cento per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi.
La Direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione programmatica alla RSA ed ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell’orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero e all’utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSA.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti.

Art. 31 - Lavoro straordinario
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSA.
Fatto salvo il limite di cui sopra l’esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Su richiesta delle RSA le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50 per cento con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50 per cento con trasformazioni in riposi compensativi giornalieri da godersi in data da indicare dall’azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale all’esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell’occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d’accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti, saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
[…]
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento delle collezioni, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche).
In presenza di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la Direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSA.
Le parti, nell’ambito della volontarietà individuale, procederanno all’esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando all’azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.

Art. 32 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz’ora.
La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 29 - Parte generale - e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall’art. 29 - Parte generale -, l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz’ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell’utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo.
Per turni fino a sei ore non è previsto l’intervallo di riposo.
[…]
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o per gli apprendisti è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l’inizio o con il termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma dell’art. 29 - Parte generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz’ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione […]
Direzione e RSA potranno infine definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz’ora di riposo effettuata fuori dell’ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz’ora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz’ora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Art. 33 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i minori.
[…]

Art. 43 - Inquadramento unico dei lavoratori
[…]
Le parti dichiarano la loro volontà di favorire ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l’introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti o individualmente o in gruppo a ridurre la parcellizzazione, a favorire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni ed arricchirne il contenuto professionale.
Tali nuove modalità di organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico di livello.
L’introduzione di tali nuove modalità di organizzazione del lavoro verrà comunicata alle RSA dalla Direzione aziendale preventivamente all’introduzione stessa.
A tale comunicazione farà seguito un esame congiunto ove verranno anche verificati gli eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
Al fine di favorire lo sviluppo della professionalità e la mobilità verticale dei lavoratori a livello aziendale quando nell’organico si rendono disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello inferiore, che a parità di prestazione esigibile, indipendentemente dal sesso, abbiano i requisiti e le capacità.
Per favorire il consolidamento della presenza di manodopera femminile e l’opportunità di offrire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sull’utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.

Art. 47 - Recuperi
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre il normale orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d’intesa con le Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 50 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile ad un precedente infortunio o ad una precedente malattia professionale, riconosciuti dall’Inail, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsti dal presente articolo anche nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro.
[…]
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni, dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni.
[…]

Art. 52 - Abiti da lavoro
L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l’adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all’usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 53 - Mense aziendali
[…]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Rappresentanze sindacali aziendali od i Delegati di impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l’andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[…]

Art. 57 - Ambiente di lavoro
Le Rappresentanze sindacali aziendali:
- promuovono la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici ed i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le Rappresentanze sindacali aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse e attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro, es.: fumo, gas, vapori ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali. I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico fra azienda e Rappresentanze sindacali aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le aziende trasmetteranno alle Rappresentanze sindacali aziendali copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli artt. 12 e 53 del TU 30 giugno 1965, n. 1124. Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di una delle parti, oggetto di un esame congiunto.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno a richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali copia delle comunicazioni che ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dovranno inviare alle Unità sanitarie locali con l’indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell’azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In tale libretto verranno anche indicati i dati relativi alla maternità.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le parti inoltre concordano di verificare negli incontri di cui all’art. 10 - Parte generale - punto 1) i risultati di indagini di particolare rilievo per il settore effettuate da Enti od Organismi scientifici di indiscussa competenza nel ramo.
Forniranno inoltre alle RSA informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al primo comma, le Rappresentanze sindacali aziendali potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all’ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, secondo alinea, saranno a cura dell’azienda riportati sui registri di cui al terzo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministro della sanità o, in mancanza, a quelli allegati.
3) In applicazione di quanto previsto al quinto comma, le Rappresentanze sindacali aziendali e l’azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2). La documentazione così formulata sarà oggetto di ulteriore esame e discussione tra Rappresentanze sindacali aziendali ed azienda.
Dichiarazione a verbale
Quanto convenuto in materia di registri dei dati ambientali e registri dei dati biostatistici non intende mettere in discussione quanto eventualmente concordato a livello aziendale.

Art. 58 - Disciplina del lavoro
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
[…]

Art. 59 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse, può essergli addebitato sulla liquidazione l’importo relativo alle cose non riconsegnate. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell’azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto l’autorizzazione dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all’azienda di rivalersi per danni subiti.

Art. 61 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un Regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali o il Delegato di impresa, preventivamente all’attuazione, a termine dell’art. 2, punto 3, dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 62 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e dell’indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell’interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 64 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e l’art. 2119 del Codice civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
[…]
h) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell’interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per l’estensione della stessa, recato nocumento all’azienda;
i) insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Parte operai
Art. 69 - Apprendistato e addestramento

È apprendista l’operaio compreso fra i 14 e i 20 anni di età, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente ad una delle categorie previste dalla tabella allegata, con utilizzo dell’opera nell’azienda stessa.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare a economia; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
Se l’apprendista provenga da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali attinenti l’attività dell’azienda.
[…]
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce all’assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l’orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte operai.
La durata massima dell’apprendistato viene fissata come segue:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 3° e 4° livello: mesi 18;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 2° livello: mesi 12.
Per il settore confezioni in serie:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 2° livello: mesi 9.
Per le mansioni di 2° livello per le quali era già contrattualmente prevista una durata inferiore a 9 mesi: mesi 9.
[…]
Periodo di addestramento per nuovi assunti superiori ai 20 anni*
Riconosciuta, per le particolari condizioni delle industrie oggetto del presente Contratto, l’opportunità di consentire in linea eccezionale l’addestramento a mansioni richiedenti l’apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.
*Norma per i settori: tessili vari, tintoria, seta, tessitura, cotone, lana.

Art. 72 - Lavori discontinui
L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[…]

Art. 73 - Turni a scacchi
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione […]

Art. 74 - Assegnazione del macchinario
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell’articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell’ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell’assegnazione del macchinario e delle consequenziali variazioni dell’assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la Direzione aziendale, preventivamente alla nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alle Rappresentanze sindacali aziendali o al Delegato di impresa le disposizioni studiate per l’attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell’assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché un’indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l’inizio dell’esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l’esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle Organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l’acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell’esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati ed alle Rappresentanze sindacali aziendali o al Delegato di impresa, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione. Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell’ambito aziendale, sarà rimessa all’opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta;
5) per l’esame delle controversie demandate in sede sindacale territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le Associazioni industriali e le Organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all’art. 77 - Parte operai;
6) Nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o ad incentivo o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste all’art. 76 - Parte operai - sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2)
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l’intervento delle Associazioni sindacali sull’esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

Art. 75 - Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l’osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 76 - Lavoro a cottimo
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all’osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l’operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile. Qualora non sia possibile praticare tariffe di cottimo, l’azienda dovrà corrispondere agli operai le cui prestazioni sono vincolate come sopra detto una percentuale di maggiorazione del loro minimo di paga contrattuale del 7,5 per cento.
Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o comunque non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.
[…]
d) Prima dell’inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
[…]
f) L’azienda comunicherà alle Rappresentanze sindacali aziendali o al Delegato di impresa e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all’atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell’ambito dell’azienda.
[…]
n) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell’ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all’art. 77 - Parte operai.
o) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell’art. 6 - Parte generale.
p) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

Art. 77 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Nei casi previsti dall’art. 74, punto 5) e dall’art. 76, punto n) - Parte operai -, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell’una o dell’altra parte, un Comitato paritetico per l’accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.
Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell’azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall’una all’altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L’azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l’accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell’accertamento sia acquisito all’unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiarazione a verbale
Avendo riguardo alle peculiari caratteristiche organizzative dei settori tessili e, in modo particolare, alla precedente disciplina contrattuale degli istituti dell’assegnazione del macchinario (art. 74) e del cottimo (art. 76), che non è condizionata ad alcun limite, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

Art. 78 - Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l’azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell’intero ciclo di produzione presente in azienda.
[…]
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

Art. 79 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 80 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 83 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 5, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 87 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 88 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

Art. 91 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 5, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte impiegati
Art. 97 - Giorni festivi - Riposo settimanale

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 98 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 102 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 5, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 1 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094 Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nell’esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2) Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3) Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5) Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e Rappresentanze sindacali aziendali di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente Contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo le Rappresentanze sindacali aziendali di singole imprese potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l’azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a livello territoriale o di zona.

7) Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente Contratto demandano agli Organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA ed ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze sindacali aziendali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli d’occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame le Rappresentanze sindacali aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l’azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue pro capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell’operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.
Nota a verbale
A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l’evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.

10) Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

11) Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente Contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L’azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell’applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all’art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 oltre che al paragrafo a) dell’art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.

Allegati
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti del settore tessile-abbigliamento
Addì 20 marzo 1984 in Milano, tra l’Associazione italiana degli industriali dell’abbigliamento, l’Associazione cotoniera italiana, l’Associazione italiana della filatura serica, l’Associazione dell’industria laniera italiana, l’Associazione nazionale del lino, della canapa e delle fibre dure, l’Associazione italiana produttori maglierie e calzetterie, l’Associazione serica italiana, la Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello, la Federazione italiana industriali tintori stampatori e finitori tessili, l’Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici, e la Filta-Cisl, la Filtea-Cgil, la Uilta-Uil, si sono stipulate le presenti norme particolari per i Viaggiatori o Piazzisti.

Norme particolari per i viaggiatori o piazzisti
Le parti, nel convenire il presente Accordo nazionale, hanno inteso procedere all’inserimento della Normativa dei viaggiatori o piazzisti nell’area contrattuale del tessile-abbigliamento.
Esse sono consapevoli della necessità che alcuni istituti contrattuali per essere aderenti alla specificità della prestazione e del trattamento dei viaggiatori o piazzisti siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli della generalità dei dipendenti e seguano un’evoluzione non dipendente da quella che le norme della generalità dei dipendenti dovesse avere.
Le parti hanno ritenuto di dover considerare applicabili al rapporto di lavoro dei viaggiatori o piazzisti con gli opportuni coordinamenti e gradualità le norme contrattuali del tessile-abbigliamento sugli istituti qui di seguito tassativamente indicati che ne attengono alle ricordate specificità:
Art. 4 - Condizioni di miglior favore;
Art. 6 - Controversie;
Art. 7 - Distribuzione contratto;
Art. 8 - Esclusiva di stampa;
Art. 22 - Versamenti dei contributi sindacali;
Art. 23 - Assunzione;
Art. 25 - Contratto a termine;
Art. 26 - Periodo di prova;
Art. 38 - Corresponsione della retribuzione;
Art. 40 - Trasferimento;
Art. 48 - Servizio militare;
Art. 49 - Congedo matrimoniale;
Art. 51 - Malattia ed infortunio non sul lavoro;
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari;
Art. 63 - Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari;
Art. 64 - Norme per il licenziamento;
Art. 65 - Cessione e trasformazione di Azienda;
Art. 66 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro;
Art. 97 - Riposo settimanale - Giorni festivi;
Art. 98 - Ferie;
Art. 99 - Tredicesima mensilità;
Art. 101 - Trattamento economico di malattia;
Art. 102 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio;
Art. 103 - Aspettativa;
Art. 105 - Previdenza;
Art. 106 - Preavviso;
Art. 107 - Trattamento di fine rapporto.

Art. 1 Inquadramento e classificazione
Agli effetti del presente Contratto si considera:
a) viaggiatore o piazzista di prima categoria (ex 2a categoria impiegatizia) l’impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da un’azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;
b) viaggiatore o piazzista di seconda categoria (ex 3a categoria impiegatizia) l’impiegato comunque denominato, assunto stabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Al viaggiatore o piazzista, potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all’attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l’assistenza al punto vendita.
L’eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi delle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
[…]

Art. 2 Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate rapportata alle esigenze organizzative aziendali e alle situazioni locali, sarà definita a livello aziendale.
Resta inteso tra le parti che dalla diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel primo comma debbono essere tra loro equivalenti.
[…]

Art. 9 Rappresentanze sindacali aziendali
Nelle unità produttive che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti le organizzazioni sindacali dei viaggiatori firmatarie del presente Contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra i viaggiatori o piazzisti dell’unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano, presso nessuna unità produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale, un numero di viaggiatori o piazzisti di almeno 15 unità, le organizzazioni sindacali firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell’impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale - purché in quell’ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di 15 unità - designando i dirigenti nella misura indicata nel primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RAS ogni 60 viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore a 30), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.
In relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni, che non abbiano alle proprie dipendenze 15 viaggiatori o piazzisti, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa sia superiore alle 15 unità e i viaggiatori o piazzisti siano almeno 3.
Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’Accordo interconfederale sulle commissioni interne.
Ai suddetti dirigenti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni permessi nella misura di tre giorni ogni trimestre cumulabili nell’anno. Nel caso che il dirigente svolga la sua attività di lavoro un una zona che disti oltre 250 chilometri dalla sede dell’azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di permesso in aggiunta a tre giorni ogni trimestre.
[…]
Nell’ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano RSA possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell’ambito dei dirigenti RSA, per formare un esecutivo composto da:
3 dirigenti fino a 30 unità produttive;
6 dirigenti da 31 unità a 100;
9 dirigenti oltre 100 unità.
Ai dirigenti dell’esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui al quarto comma del presente articolo, ulteriori 5 giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell’attività sindacale nell’ambito aziendale.

Art. 10 Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 viaggiatori o piazzisti, l’assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20 legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi dell’art. 9, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le assemblee di cui all’art. 20 legge 300 potranno svolgersi in due giorni nel corso dell’anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

Art. 12 Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno alle RSA ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente regolamento di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi o dei dirigenti delle RSA.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 14 Rischio macchina
[…]
Assicurazione aggiuntiva per infortuni sul lavoro
A decorrere dal 1 aprile 1984 in caso di infortuni sul lavoro purché riconosciuti dall’Inail le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
- lire 15.000.000 in caso di morte;
- lire 20.000.000 in caso di invalidità permanente totale.

Art. 17 Norme di comportamento
Il viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
3) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro, il viaggiatore o piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore o piazzista dal presente Contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.
[…]
Le aziende confermano l’impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l’incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza - a carico dei viaggiatori e piazzisti - nello svolgimento dell’attività lavorativa.