Categoria: 1984
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Tipologia: CCNL
Data firma: 8 febbraio 1984
Validità: 01.01.1983 - 30.06.1985
Parti: Aris, Associazione Pro Juventute "Don Carlo Gnocchi"e Fls (Cgil, Cisl, Uil)
Settori: Servizi, Sanità privata

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Assunzione
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Documenti di assunzione
Art. 6 - Visite mediche
Art. 7 - Periodo di prova
Titolo III Mansioni
Art. 8 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 9 - Cumulo delle mansioni
Titolo IV Doveri del personale
Art. 10 - Comportamento in servizio
Art. 11 - Ritardi ed assenze
Art. 12 - Provvedimenti disciplinari
Titolo V Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 13 bis - Rapporto di lavoro a part-time
Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Festività
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Pronta disponibilità
Titolo VI Permessi straordinari
Art. 19 - Permessi straordinari
Titolo VII Malattia ed infortunio
Art. 20 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 21 - Assicurazione infortuni sul lavoro
Art. 22 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Titolo VIII Trattamento economico
Art. 23 - Retribuzione
Art. 24 - Livelli funzionali e retributivi
Art. 25 - Scaglionamento benefici contrattuali
Art. 26 - Indennità di contingenza
Art. 27 - Progressione economica
Art. 28 - Norme di primo inquadramento
Art. 29 - Trattamento economico conseguente a passaggio a livello funzionale superiore
Art. 30 - Paga giornaliera e oraria
Art. 31 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 32 - Indennità
Art. 33 - Indennità e premio di area sanitaria complementare
Art. 34 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta-paga
Art. 35 - Tredicesima mensilità
Titolo IX Vitto ed alloggio - Abiti di servizio
Art. 36 - Vitto ed alloggio
Art. 37 - Abiti di servizio
Titolo X Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 39 - Preavviso
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto
Art. 41 - Indennità in caso di decesso
Art. 42 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
Titolo XI Diritti sindacali
Art. 43 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 44 - Assemblea
Art. 45 - Permessi per cariche sindacali
Art. 46 - Aspettativa sindacale
Art. 47 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale - Diritto allo studio
Titolo XII Procedure per la conciliazione e per l'arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 48 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 49 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione dell’Ufficio del lavoro
Art. 50 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Art. 51 - Facoltà del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria
Disposizioni transitorie e finali
Art. 52 - Contrattazione decentrata
Art. 53 - Diritto all’informazione
Art. 54 - Minimo garantito e clausole per particolari qualifiche
Art. 55 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Specificità per i centri di riabilitazione
Allegato B - Contributi sindacali
Allegato C - Modello di delega sindacale Fls
Allegato D - Norma di solidarietà occupazionale
Allegato E - Fondo di solidarietà
Nota a verbale delle parti
Dichiarazione a verbale dei centri di riabilitazione
Dichiarazione a verbale degli Istituti e Case per anziani
Nota a verbale della Fls
Tabelle di sviluppo economico Progressione economica di carriera del personale del comparto sanitario dal 1° all’11° livello (in ragione annua)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non medico dipendente da Istituti religiosi che gestiscono Ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dalle Case di cura private laiche e religiose

Addì 8 febbraio 1984 in Roma presso la sede della Domus Mariae tra: l’Aris, l’Associazione Pro Juventute "Don Carlo Gnocchi"e la Fls, Cgil, Cisl, Uil si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendenti degli Istituti religiosi che gestiscono Ospedali classificati ai sensi dell’art. 1, quinto comma, della legge n. 132/68, delle Case di cura private religiose, dei Centri di riabilitazione, nonché degli Istituti o Case di riposo per anziani non autosufficienti aderenti all’Aris e dei presidi della Pro Juventute "Don Carlo Gnocchi" composto di n. 56 articoli e 5 allegati, letti, approvati e sottoscritti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale non medico assunto alle dipendenze di Enti religiosi che gestiscono Case di cura ed Ospedali classificati ai sensi dell’art. 1, quinto comma, della legge n. 132 del 1968, associati all’Aris, e quello assunto alle dipendenze delle Case di cura associate all’Aiop e alle dipendenze dei Centri di riabilitazione associati all’Aris, all’Aiop ed alla Pro Juventute "Don Carlo Gnocchi" nonché quello alle dipendenze di Istituti o Case di riposo convenzionate che ospitano anziani non autosufficienti i cui settori di attività siano associati all’Aiop e all’Aris.
Per il personale degli ospedali classificati prevalgono sulle clausole del presente Contratto le norme regolamentari dichiarate equipollenti a quelle del DPR n.761/1979 con decreto ministeriale, nonché a quelle del DM 30 gennaio 1982 e successive modificazioni per quegli aspetti del rapporto non sottoposti al su citato DPR n. 761/1979 e alla Contrattazione collettiva.

Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

Titolo II Assunzione
Art. 6 - Visite mediche

Prima dell’assunzione in servizio, l’Amministrazione dovrà accertare l’idoneità fisica del lavoratore e sottoporlo a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.
Ad assunzione avvenuta, il lavoratore sarà sottoposto ad accertamenti periodici di prevenzione previsti dalle leggi vigenti.

Titolo IV Doveri del personale
Art. 10 - Comportamento in servizio

[…]
Il lavoratore deve attenersi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed osservare in modo scrupoloso i propri doveri. […]

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari
In conformità all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
Esemplificatamene, a seconda della gravità della mancanza, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne giustificazione ai sensi dell’art. 11 o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio;
d) commetta irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
e) tenga un contegno scorretto verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge del 1966, n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
c) […] per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all’Amministrazione o a terzi;
d) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
f) in casi assimilabili a quelli precedenti.
[…]

Titolo V Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 13 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro ordinario settimanale per tutti i dipendenti è fissato in 38 ore da articolarsi, di norma su sei giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della firma del presente Contratto; dalla stessa data è soppresso l’istituto della pausa comunque disciplinato o gestito.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni di intesa con le rappresentanze sindacali aziendali firmatarie del presente Contratto e sempre fatte salve le attribuzioni di legge del direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione lavorativa.

Art. 14 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
È considerato straordinario quello effettuato oltre l’orario di lavoro di cui al precedente art. 13.
Il lavoro straordinario sarà utilizzato, previa consultazione e parere, su richiesta delle RAS, all’inizio di ogni anno, per quanto attiene all’organizzazione dei servizi. Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare, di norma, le 100 ore.
Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore, sarà utilizzato previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali aziendali, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo.
[…]
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato per iscritto ed espressamente dall’Amministrazione.
[…]

Art. 15 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica, comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una giornata normale di lavoro […]

Art. 17 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

Art. 18 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale; la valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con i rappresentanti sindacali aziendali firmatari del presente Contratto.
Il servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto, non può superare i dieci giorni al mese, per esso va comunque corrisposto un compenso fisso […]

Titolo VI Permessi straordinari
Art. 19 - Permessi straordinari

Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:
[…]
b) per gravidanza e puerperio, secondo le norme di legge;
[…]
e) per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente;
[…]

Titolo VII Malattia ed infortunio
Art. 21 - Assicurazione infortuni sul lavoro

L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 22 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Le Organizzazioni sindacali hanno diritto di controllare l’applicazione della norma per la tutela della salute psicofisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori e di quanto previsto dalla legge n. 833/1978, fatte salve le attribuzioni di legge della direzione sanitaria.

Titolo VIII Trattamento economico
Art. 32 - Indennità

Al lavoratore ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
a) indennità di rischio da radiazione nella misura di lire 30.000 mensili a norma della legge n. 416/68; tale indennità è estesa a quel personale che opera continuamente nelle zone esposte costantemente a radiazioni ionizzanti (art. 9 lettera g) DPR n. 185/64;
b) indennità notturna per il servizio prestato dalle ore 22.00 alle ore 06 nella misura di lire 600 per ogni ora di effettivo servizio;
[…]

Art. 33 - Indennità e premio di area sanitaria complementare
Dal 1 gennaio 1984 è istituita l’indennità e premio annuo di area sanitaria complementare, comprensiva dell’importo dell’ex indennità ospedaliera per il personale in servizio al 31 dicembre 1983.
[…]
I - Personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione, di assistenza sociale, educatori ed educatori di comunità operanti in reparti o servizi funzionanti con turni lavorativi che superano l'arco delle 12 ore giornaliere o in turni su cicli continuativi di 24 ore
[…]
II - Personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione, di assistenza sociale, educatori ed educatori di comunità operanti in reparti o servizi funzionanti con turni lavorativi entro l'arco delle 12 ore giornaliere nonché personale ausiliario socio-sanitario specializzato e addetto alla assistenza che operi in turni su cicli continuativi di 24 ore
[…]
III - Restante personale
[…]

Titolo IX Vitto ed alloggio - Abiti di servizio
Art. 37 - Abiti di servizio

Quando è fatto obbligo ai dipendenti di indossare una divisa, indumenti di lavoro e calzature appropriate, la spesa relativa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell’Amministrazione.

Titolo XI Diritti sindacali
Art. 43 - Rappresentanze sindacali aziendali

Per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e l’esercizio dei diritti sindacali si fa riferimento all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto promuovono attraverso le proprie rappresentanze aziendali la costituzione di un organismo unitario - consiglio dei delegati - quale struttura sindacale unitaria di base, cui competono i compiti di tutela degli interessi dei lavoratori per la corretta applicazione delle leggi e contratti in materia di lavoro, nonché il mantenimento dei rapporti con l’Amministrazione e lo svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto dei lavoratori e nel presente Contratto, ai fini anche di una migliore organizzazione del lavoro. I nominativi dei delegati eletti in tale organismo verranno comunicati per iscritto all’Amministrazione a cura dell’organizzazione unitaria firmataria del presente Contratto.
Per l’espletamento dei compiti e funzioni di detto organismo a livello aziendale si terrà conto di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori.
La costituzione di tale organismo unitario assorbe tutti gli eventuali organismi interni di rappresentanza.

Art. 44 - Assemblea
In relazione a quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 300 i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; l’Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali in riferimento all’art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
[…]

Titolo XII Procedure per la conciliazione e per l'arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 48 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disponibilità di cui all’art. 411, ultimo comma del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 49 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione dell’Ufficio del lavoro
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l’Organizzazione sindacale regionale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato, potrà assistere il lavoratore interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l’Ufficio del lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).

Art. 50 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
1) Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli Accordi e dai Contratti collettivi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitri rituali o da arbitri irrituali, ferma restando in un caso come nell’altro la facoltà del lavoratore e del datore di adire l’autorità giudiziaria.
2) Per l’arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità.
Sempre per l’arbitrato rituale gli arbitri in numero di tre saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall’Organizzazione sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) un arbitro nominato dall’Aris o dall’Aiop o dalla Pro Juventute;
c) un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 3.
3) Per l’arbitrato irrituale, gli arbitri saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall’Organizzazione sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito mandato;
b) un arbitro nominato dall’Aiop e dall’Aris o dalla Pro Juventute;
c) un terzo arbitro eventualmente, che potrà essere nominato dai due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove gli stessi due arbitri non raggiungessero un accordo sulla nomina del terzo arbitro, le parti saranno libere di seguire le altre procedure che riterranno più opportune;
d) la decisione dovrà essere emessa nel termine di trenta giorni dall’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri;
e) le spese dell’arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolate dalle Organizzazioni sindacali che hanno nominato gli arbitri.

Art. 51 - Facoltà del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà del lavoratore di adire all’autorità giudiziaria, senza esperire le procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dell’art. 50.

Disposizioni transitorie e finali
Art. 52 - Contrattazione decentrata

Le parti escludono sul trattamento economico - livelli retributivi, classi, aumenti periodici biennali ed eventuali indennità - nonché sulla materia espressamente prevista dal presente contratto, il ricorso a trattative ed accordi locali, se non per l’applicazione di tutte le parti del contratto, senza alterarne il contenuto.
Vengono demandate alla contrattazione decentrata le materie espressamente previste agli artt. 13, 14, 17, 47.

Art. 53 - Diritto all’informazione
a) Informazione per la contrattazione.
Per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le parti contrattuali si conviene sull’opportunità della più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione del Contratto.
b) Nel rispetto delle competenze proprie degli organi dirigenziali delle strutture sanitarie, al fine di ricercare ogni contributo valido di partecipazione al miglioramento e all’efficienza del servizio, l’Aiop, l’Aris e la Pro Juventute e le associazioni datoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali firmatarie la tempestiva informazione di atti e provvedimenti che riguardano il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, oggetto della contrattazione decentrata di cui al precedente art. 52.