Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2011, n. 13763 - Lavoratore schiacciato da un enorme blocco di pietra e mancata formazione


 

Responsabilità del titolare di una ditta individuale per infortunio ad un proprio dipendente schiacciato da un enorme blocco di pietra.

 

Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

Deve rilevarsi che la Corte territoriale ha chiarito, in relazione alla accertata dinamica del sinistro, che la mancata formazione dei dipendenti, in ordine alle operazioni di trasporto dei blocchi di pietra e rispetto alla attività di rifinitura dei massi, costituisce l'antecedente causale dell'intervenuto schiacciamento del corpo della persona offesa.

 

"La Corte di Appello ha osservato che l'infortunato aveva svolto il trasporto del blocco di pietra da solo, mentre era emersa la necessità della presenza di due lavoratori, per lo svolgimento di tale attività in condizioni di sicurezza; ed ha sottolineato che al momento del fatto il T. - unitamente ad un altro dipendente - si trovava all'esterno del capannone, di talché ben avrebbe potuto controllare e supportare l'operato della vittima. La Corte di Appello ha considerato, inoltre, che il rinvenimento degli attrezzi accanto al cadavere evidenziava che le operazioni di rifinitura del masso rientravano certamente nelle mansioni del lavoratore e che il comportamento della parte offesa non era stato nè imprevedibile nè anomalo. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte territoriale ha coerentemente evidenziato l'infondatezza dell'assunto difensivo, volto ad individuare nella condotta colposa del lavoratore il fattore determinante rispetto alla causazione dell'evento."


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) T. G., N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 14304/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/11/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 

 

FattoDiritto

 

 

La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 10.11.2009 confermava la sentenza emessa in data 18.4.2006 dal Tribunale di Ivrea con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di T.G., in ordine al delitto ex articolo 589 c.p..

La Corte di Appello riferiva che la mattina del 22.5.2003 il dipendente M. S., all'interno del capannone della ditta individuale della quale è titolare il T., veniva schiacciato da un enorme blocco di pietra.

La Corte di Appello osservava che all'esito della istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado residuavano incertezze sulla esatta ricostruzione della dinamica del sinistro; e considerava che il primo giudice aveva correttamente rilevato che la condotta del lavoratore, se pur asseritamente imprudente, non interrompeva il nesso causale rispetto alle omissioni imputate al T.. Al riguardo, la Corte territoriale evidenziava che secondo la tesi difensiva il sinistro era da ascriversi alla sconsideratezza della stessa parte offesa; il T. aveva sostenuto, infatti, di aver adeguatamente informato i propri dipendenti sulle corrette procedure da seguire per il trasferimento dei blocchi di pietra dal piazzale al capannone e per l'effettuazione delle rifiniture, con l'Impiego dello scalpello; in particolare, il trasferimento doveva avvenire con la presenza di due dipendenti, mentre le rifiniture non dovevano essere mai effettuate mentre la pietra si trovava sospesa sulle pale del muletto.

 

La Corte territoriale, soffermandosi sui motivi di appello spiegati dalla difesa dell'imputato, circa l'insufficienza della prova in ordine all'elemento psicologico ed al nesso di causalità, rilevava che il fatto si era verificato mentre il lavoratore stava svolgendo la propria attività, da qualificarsi come pericolosa.

 

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione T.G., a mezzo del difensore; con unico motivo la parte deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla previsione di cui all'articolo 40 c.p., sul nesso di causalità; e l'illogicità della motivazione sul punto. La parte confuta la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dai giudici di merito; il ricorrente si sofferma diffusamente sul tenore della deposizione resa dal consulente del pubblico ministero in dibattimento e sul contenuto dell'elaborato redatto dai medesimo ingegnere, con specifico riguardo al funzionamento del carrello elevatore ed alla ricostruzione della sequenza fattuale tra condotta omissiva ed evento. La parte assume che il rinvenimento degli attrezzi a fianco del corpo della vittima non consenta di ritenere che le operazioni di rifinitura del masso rientrassero nella mansioni del lavoratore infortunato.

 

Il ricorso è infondato.

 

Deve rilevarsi che la Corte territoriale ha chiarito, in relazione alla accertata dinamica del sinistro, che la mancata formazione dei dipendenti, in ordine alle operazioni di trasporto dei blocchi di pietra e rispetto alla attività di rifinitura dei massi, costituisce l'antecedente causale dell'intervenuto schiacciamento del corpo della persona offesa, con le riferite modalità. Sul punto, il Collegio ha considerato, secondo un conferente percorso logico argomentativo, che l'espletata attività istruttoria ha consentito di accertare che T. aveva in realtà omesso di formare i dipendenti sulle modalità di trasporto dei blocchi di pietra.

La Corte di Appello ha osservato che l'infortunato aveva svolto il trasporto del blocco di pietra da solo, mentre era emersa la necessità della presenza di due lavoratori, per lo svolgimento di tale attività in condizioni di sicurezza; ed ha sottolineato che al momento del fatto il T. - unitamente ad un altro dipendente - si trovava all'esterno del capannone, di talché ben avrebbe potuto controllare e supportare l'operato della vittima. La Corte di Appello ha considerato, inoltre, che il rinvenimento degli attrezzi accanto al cadavere evidenziava che le operazioni di rifinitura del masso rientravano certamente nelle mansioni del lavoratore e che il comportamento della parte offesa non era stato nè imprevedibile nè anomalo. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte territoriale ha coerentemente evidenziato l'infondatezza dell'assunto difensivo, volto ad individuare nella condotta colposa del lavoratore il fattore determinante rispetto alla causazione dell'evento.

Al riguardo, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha piu' volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore manifesta una ordinaria occasione di lavoro non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, Rv. 215686; Cass. 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, Rv. 214999; Cass. 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, Rv. 206012).

La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come pacificamente avvenuto nel caso di specie -che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109). Nel caso di specie, deve quindi, ritenersi del tutto corretto l'argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno rilevato che la condotta del lavoratore, se pur asseritamente imprudente, non ha interrotto il nesso causale, rispetto alle omissioni imputate al To. . Ed invero, la Corte territoriale ha in particolare considerato che accanto al cadavere vennero trovati: il carrello elevatore solitamente utilizzato per trasportare i blocchi di pietra sino alla fresa posta all'interno del capannone; nonchè un martello ed uno scalpello, attrezzi utilizzati per le operazioni di rifinitura del masso.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.