Tipologia: CCNL
Data firma: 27 maggio 1984
Validità: 01.01.1984 - 28.02.1986
Parti: Anec-Agis e Filis-Cgil, Fuls-Cisl, Uil-Filsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Esercizi teatrali

Sommario:

Regolamentazione comune agli impiegati ed operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Lavoro dei minori
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Personale addetto ai turni
Art. 6 - Garanzia degli orari di lavoro
Art. 7 - Organizzazione del lavoro
• Flessibilità degli orari di lavoro
• Rapporto di lavoro a tempo parziale
• Situazioni di grave crisi
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Tredicesima mensilità e gratifica natalizia
Art. 11 - Premio annuale
Art. 12 - Tutela della maternità
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Divise
Art. 15 - Missioni temporanee
Art. 16 - Permessi
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18
Art. 19 - Cambiamento di spettacolo
Art. 20 - Contratti a termine
Art. 21 - Provvedimenti disciplinari
Art. 22 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 23 - Commissioni interne
Art. 24 - Diritti sindacali
• Assemblea

• Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
• Contributi sindacali
Art. 25 - Norme speciali
Art. 26 - Indennità in caso di morte
Art. 27 - Piccolo esercizio
Art. 28 - Disciplina dei licenziamenti
Art. 29 - Condizioni di miglior favore
Art. 30 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto
Art. 31 - Decorrenza e durata del Contratto
Regolamentazione per i lavoratori che rivestono la qualifica operaia

Art. 32 - Periodo di prova
Art. 33 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
Art. 36 - Recuperi
Art. 37 - Chiusure stagionali
Art. 38 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 39 - Festività
Art. 40 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 42 - Malattia ed infortunio
Art. 43 - Trasferimenti
Art. 44 - Preavviso
Art. 45 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Regolamentazione per i lavoratori che rivestono la qualifica impiegatizia
Art. 46 - Periodo di prova
Art. 47 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 48 - Passaggio di categoria
Art. 49 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 50 - Orario di lavoro
Art. 51 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 52 - Festività
Art. 53 - Indennità di cassa
Art. 54 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 55 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 56 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 57 - Trasferimenti
Art. 58 - Doveri dell’impiegato
Art. 59 - Preavviso
Art. 60 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Stralcio della Parte economica dell’Accordo 27 gennaio 1984
Appendice
Protocollo aggiuntivo all’Accordo 10 dicembre 1977
Protocollo aggiuntivo all’Accordo 6 dicembre 1980
Protocollo aggiuntivo all’Accordo 27 gennaio 1984

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali

L’anno 1984, il giorno 27 del mese di gennaio in Roma, tra l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec), con l’intervento dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) e la Filis-Cgil, la Fuls-Cisl, la Uil-Filsic;
premesso che le Associazioni stipulanti il presente Contratto nazionale, nel convenire che il Contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell’esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del Contratto e degli Accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;
che in relazione a ciò, le parti assumono l’impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente Contratto e gli Accordi integrativi territoriali dello stesso per il periodo di relativa validità;
che le Organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere e ad intervenire perché siano comunque evitate, a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni, intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di Accordi in sede nazionale e territoriale;
è stato stipulato il seguente CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema- teatrali.

Regolamentazione comune agli impiegati ed operai
Art. 2 - Visita medica

Prima dell’assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 3 - Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 5 - Personale addetto ai turni
Il personale assunto con lo specifico compito di sostituire altri lavoratori nei turni settimanali di riposo avrà diritto al trattamento economico e normativo stabilito per la categoria alla quale appartengono i lavoratori sostituiti.
[…]

Art. 7 - Organizzazione del lavoro
Nel merito della crisi sempre più grave che il cinema, e l’esercizio in particolare, sta attraversando, le parti - superando la fase dell’analisi e della ricerca di responsabilità - convengono sulla necessità di attivare ogni possibile coinvolgimento positivo per interventi (a livello nazionale e locale) che valgano ad operare nel concreto per la riattivazione, il risanamento, lo sviluppo, la promozione del consumo di cinema in sala pubblica.
Rilevante importanza al riguardo viene riconosciuta, accanto ai provvedimenti legislativi di sostegno e di alleggerimento fiscale, al ruolo concreto che può essere svolto dalle regioni e dagli Enti locali, testimoni diretti delle conseguenze di degrado urbanistico e sociale derivanti dalla contrazione del mercato, ai quali occorre sollecitare la finalizzazione degli investimenti alla salvaguardia delle strutture evitando quindi interventi di tipo concorrenziale e attivando invece - con la partecipazione dei settori produttivo e distributivo - possibili nuove forme di promozione e di più incisiva penetrazione pubblicitaria e di più razionale circolazione del prodotto.
Per affrontare nel medio periodo le profonde modifiche intervenute nell’entità e distribuzione della fruizione dello spettacolo cinematografico in sala pubblica, le parti, nel confermare la precedente impostazione generale di linee di intervento, riconoscono la necessità di prefigurare nuove forme di organizzazione del lavoro che contemperino le esigenze occupazionali e retributive dei lavoratori con le condizioni di produttività aziendale in rapporto alla nuova configurazione del mercato cinematografico. A tal fine viene concordato quanto segue:

Flessibilità degli orari di lavoro
Per far fronte alle variazioni dell’attività, nell’intento di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale e di salvaguardare i livelli retributivi ed occupazionali dei lavoratori, potranno essere realizzati diversi regimi di orari di lavoro in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite previsto dalle leggi in materia di orario di lavoro.
L’adozione della flessibilità e le modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate, in tempo utile, in sede di esame tra direzioni aziendali ed organismi rappresentativi aziendali. In assenza di questi ultimi, le predette intese saranno definite in tempo utile tra i rappresentanti delle competenti Organizzazioni territoriali dell’Anec e della Flsi, le direzioni aziendali ed i lavoratori.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale sarà prevista:
- una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. […]
- oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all’entità di ore di superamento dell’orario contrattuale, […].
L’Accordo dovrà comunque contenere la predeterminazione dell’orario settimanale e giornaliero che il singolo lavoratore è chiamato a svolgere.
Resta inteso che, qualora al termine dell’anno dalla data di inizio di applicazione della flessibilità risulti a favore del lavoratore un’eccedenza di ore di lavoro prestate rispetto all’orario concordato, l’azienda procederà al pagamento con la maggiorazione del lavoro straordinario delle ore eccedenti salvo diverse intese intervenute tra le parti di cui al precedente secondo comma.

Art. 8 - Riposo settimanale
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all’inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile. I turni di servizio dovranno essere organizzati in modo da assicurare ai lavoratori nell’ambito dell’anno la coincidenza di 9 giornate di riposo settimanale con la domenica o con una delle festività indicate negli artt. 39 e 52.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
In caso di modificazione dei turni di riposo il lavoratore dovrà essere informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato per il riposo.

Art. 12 - Tutela della maternità
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 14 - Divise
[…]
Al personale di pulizia l’azienda fornirà i necessari indumenti di lavoro.

Art. 20 - Contratti a termine
Per la disciplina dei contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230 e relative norme integrative.
[…]

Art. 21 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente Contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
a) che ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il lavoro affidatogli;
c) che rechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al personale addetto al locale;
d) che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla direzione;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
a) che fumi o introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della direzione;
b) che sia trovato addormentato;
c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall’interessato, le infrazioni indicate al primo comma del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità;
e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3).
Il licenziamento di cui al punto 5) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel presente Contratto o che compia azioni così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 4).
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore […]

Art. 23 - Commissioni interne
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, saranno applicati gli Accordi interconfederali vigenti in materia.

Art. 24 - Diritti sindacali
Assemblea
In applicazione dell’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore cinematografico e delle difficoltà obiettive per l’esercizio da parte dei lavoratori del diritto di assemblea durante l’orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee del personale saranno effettuate fuori di tale orario.
A tale personale, che dimostri l’effettiva partecipazione all’assemblea, sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata dell’assemblea stessa fino ad un massimo di 10 ore all’anno.
In via eccezionale e senza che ciò possa costituire precedente altrimenti invocabile, ai lavoratori non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dipendenti da esercizi cinematografici siti in città capoluogo di regione sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata delle assemblee, cui dimostrino di aver partecipato, fino ad un massimo di 5 ore all’anno.
A richiesta dei lavoratori l’azienda provvederà a mettere a loro disposizione un locale per lo svolgimento delle assemblee del personale dell’azienda medesima al di fuori delle ore di lavoro. Le convocazioni delle riunioni devono essere comunicate all’azienda con un preavviso di 24 ore.
Per quanto invece concerne le assemblee di tutto il personale dipendente dagli esercizi cinematografici cittadini, le Organizzazioni provinciali dei lavoratori si rivolgeranno direttamente alle sezioni territoriali dell’Anec che si adopereranno perché venga messo a loro disposizione un locale idoneo per lo svolgimento delle assemblee.

Art. 25 - Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente Contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente CCNL il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente Contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di venti dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura dell’azienda stessa a ciascun lavoratore.

Art. 27 - Piccolo esercizio
Si intendono piccoli esercizi quelli inquadrati in tale categoria alla data del 27 gennaio 1984 e quelli che, in relazione all’attività svolta, al prezzo praticato, alla categoria ed all’ordine di visione, saranno successivamente riconosciuti tali per Accordi intervenuti tra le Organizzazioni territoriali dell’Anec e della Flsi.
Per detti esercizi:
1) le Organizzazioni territoriali concorderanno opportune riduzioni retributive e le eventuali deroghe al presente Contratto.
In caso di mancato accordo il contrasto sarà deferito alle Organizzazioni nazionali che lo risolveranno entro un mese dalla data del deferimento.
[…]

Regolamentazione per i lavoratori che rivestono la qualifica operaia
Art. 34 - Orario di lavoro

Premesso che la durata dell’orario normale di lavoro giornaliero e settimanale è disciplinata dalle norme di legge (8 ore giornaliere o 48 settimanali), l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere. Per tali lavoratori l’ora di lavoro oltre la IX e fino alla X sarà retribuita con la paga oraria ridotta del 37 per cento.
Le norme di cui sopra non modificano le condizioni in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Il personale di cabina cinematografica, qualora l’orario di lavoro superi le 6 ore consecutive giornaliere, avrà diritto, per la cena, ad una sosta della prestazione non inferiore ad 1 ora, da escludersi dal computo dell’orario di lavoro.
Se l’azienda, per esigenze di lavoro, richiederà all’operatore di rinunciare, con il suo consenso, alla suddetta sosta, la prestazione effettuata in tale ora avverrà retribuita con una quota oraria di retribuzione normale maggiorata del 30 per cento.
Le prestazioni complementari e preparatorie quali la pulizia degli apparecchi, la manutenzione ordinaria e il montaggio e smontaggio delle pellicole, ove siano effettuate oltre l’orario normale, saranno compensate con la retribuzione maggiorata delle percentuali di cui all’art. 38.
[…]

Art. 36 - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall’art. 35 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 38 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 42 - Malattia ed infortunio
[…]
L’azienda ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Regolamentazione per i lavoratori che rivestono la qualifica impiegatizia
Art. 50 - Orario di lavoro

Premesso che la durata dell’orario normale di lavoro giornaliero e settimanale è disciplinata dalle norme di legge (8 ore giornaliere o 48 settimanali), l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, peraltro, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.
Salvo diverse esigenze aziendali l’orario lavorativo nel sabato degli impiegati addetti alle sedi amministrative al di fuori dei cinema terminerà di norma alle ore 13.
[…]

Art. 51 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o autorizzato, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 56 - Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
L’azienda ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 58 - Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.