Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2011, n. 13744 - Appalto e rischi da interferenza



 


 

Responsabilità di un datore di lavoro ed amministratore delegato di una s.r.l. (A.) e di un datore di lavoro ed amministratore unico di altra s.r.l. (L.), per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed anche nella violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, lettera b): gli imputati cagionavano a 3 persone lesioni personali (ustioni di 2 e 3 grado estese ai 30% della superficie corporea per G., ustioni di 2 e 3 grado estese al 25% della superficie corporea per M. A. e M. F. N.) guaribili in oltre 210 giorni.
 

La A. aveva appaltato alla L. la realizzazione dell'ampliamento di un deposito di gas, dove doveva essere installato una nuova cisterna da collegare al preesistente circuito di distribuzione del gas; la L. eseguiva tale lavoro, che doveva essere effettuato mentre l'attività della A. procedeva regolarmente, attraverso propri dipendenti - ed in particolare di G. L., il vecchio titolare che dopo essere andato in pensione era rimasto a lavorare in ditta, e C. L. - ed altresì avvalendosi della collaborazione della ditta individuale A. I. di M. F.; agli imputati si contestava di aver omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i dipendenti della A., non informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della A. che dovevano comunque attivare l'impianto nonostante i lavori in corso, e quelli della L. e della A., che dovevano realizzare l'ampliamento del deposito.

 

Il Tribunale di Aosta riteneva il datore di lavoro della A. responsabile del contestato reato e lo condannava alla pena di 7 mesi di reclusione. La Corte di appello confermava la ritenuta responsabilità.
Ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

La Corte afferma che "può ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte è ben consolidata nel senso che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore (sez. 4, 30.3.2004 n. 45068 rv. 230279); essendosi altresì precisato (sez. 4, 1.7.2009 n. 37840 rv 245275) che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa; ed altresì (sez. 4, 30.9.2008 n. 41815 rv. 242088) che l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicchè è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza.

Nella specie la Corte di appello ha pienamente e logicamente motivato sulla mancata osservanza da parte del C. degli obblighi derivanti dalla norma richiamata.

 

Pur dando atto che il contratto di appalto aveva dato prova che egli sottolineò alla L. la natura dei rischi nascenti dall'operare sulle tubature sotto pressione, i giudici hanno evidenziato che C. non fornì al suo appaltatore, e dunque alle maestranze che per lui avrebbero lavorato, tutte le informazioni utili per individuare concretamente tali rischi".

 

Vi fu una serie di equivoci reciproci fra tutte le maestranze chiamate ad operare nello stabilimento in condizioni di elevata pericolosità, visto lo speciale materiale trattato; equivoci nascenti proprio dalla carenza informativa e di vigilanza direttamente addebitabile al committente che non fornì all'appaltatore precise indicazioni sulle caratteristiche dell'impianto su cui era chiamato ad operare, non informo i propri dipendenti sui possibili rischi nascenti da manovre del tutto routinarie come quelle di riattivazione della corrente, in uno stabilimento che continuava ad operare normalmente sul piano commerciale.


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) C. P., N. IL Omissis;

avverso la sentenza n. 14485/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 13/11/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

 

 

Fatto

 


1. C. P. e G. A. (quest'ultima separatamente giudicata) sono stati chiamati a rispondere del delitto di cui agli articoli 113 e 590 c.p. perchè, in cooperazione colposa tra loro, C. quale datore di lavoro ed amministratore delegato della " A. s.r.l.", G. quale datore di lavoro ed amministratore unico della "L. s.r.l.", per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed anche nella violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, lettera B), cagionavano a G. L., M. A. e M. F. N. lesioni personali (ustioni di 2 e 3 grado estese ai 30% della superficie corporea per G., ustioni di 2 e 3 grado estese al 25% della superficie corporea per M. A. e M. F. N.) guaribili in oltre 210 giorni.
 


2. La A. aveva appaltato alla L. la realizzazione dell'ampliamento di un deposito di gas sito in località Omissis, dove doveva essere installato una nuova cisterna da collegare al preesistente circuito di distribuzione del gas; la L. eseguiva tale lavoro, che doveva essere effettuato mentre l'attività della A. procedeva regolarmente, attraverso propri dipendenti - ed in particolare di G. L., il vecchio titolare che dopo essere andato in pensione era rimasto a lavorare in ditta, e C. L. - ed altresì avvalendosi della collaborazione della ditta individuale A. I. di M. F.; agli imputati si contestava di aver omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i dipendenti della A., non informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della A. che dovevano comunque attivare l'impianto nonostante i lavori in corso, e quelli della L. e della A., che dovevano realizzare l'ampliamento del deposito.

 

3. Il Tribunale di Aosta riteneva il C. responsabile del contestato reato e lo condannava alla pena di 7 mesi di reclusione.

 

4. La Corte di appello confermava la ritenuta responsabilità e concesse all'imputato le attenuanti generiche nonchè quella del risarcimento del danno, rideterminava la pena in euro 600,00 di multa.

Entrambi i giudici ritenevano che l'incidente si fosse verificato per un difetto di coordinamento tra i vari soggetti presenti nello stabilimento A..

L'installazione della nuova cisterna, da collegarsi al preesistente impianto del gas, doveva essere effettuata senza interrompere la normale attività della A. di rifornimento del gas ai clienti; come si è detto, all'esecuzione di tale lavoro provvedeva la L. nelle persone di G. L., nato nel Omissis e già titolare della L., poi andato in pensione e riassunto come dipendente, e di C.V., con la collaborazione della A. impianti nelle persone del titolare M.F. N. e del figlio A..

Il contratto tra la A. e la L. prevedeva che qualora la L. doveva effettuare lavori sull'impianto, essa doveva chiedere alla A. le necessarie istruzioni; in particolare era previsto che ove i lavori avessero riguardato tubazioni in uso routinario o in esercizio precedente, la L. doveva chiedere alla A. il preventivo benestare per accertare eventuali rischi ed adottare le opportune cautela quali ad esempio il sezionamento dell'impianto e la bonifica della sostanza residua; quando dovevano effettuarsi lavori di saldatura o comunque suscettibili di fungere da innesco di incendi, si doveva chiedere autorizzazione scritta e comunque, in via generale, si doveva schermare la zona dove venivano effettuati lavori di saldatura o assimilati. Il giorno dell'incidente C. ( L. ) si informa da V. ( A. ) se nel pomeriggio bisognava rifornire qualche cliente e, avuta risposta negativa, gli dice che si provvederà all'allacciamento del sistema antincendio alla nuova cisterna; i 3 operai infortunati chiudono la saracinesca manuale a monte che regola la fuoriuscita del gas e procedono a rimuovere un tratto di tubo per realizzare un allaccio a T; nel mentre stanno effettuando tale lavoro, V. riattiva la corrente, come avveniva tutti i giorni dopo la pausa pranzo, durante la quale la corrente veniva disattivata; ne deriva l'accensione del compressore e l'apertura della valvola pneumatica P, posta a ulteriore sicurezza dell'impianto, con fuoriuscita di gas sotto pressione che, infiammandosi, investe i tre operai.

 

 

5. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa di C. che deduce violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la ritenuta violazione dell'obbligo di coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7.

Sottolinea il ricorrente, da un lato, che la normativa prevenzionale non comporta una duplicazione integrale degli oneri e dei compiti dell'appaltatore in capo al committente - appaltante; e, dall'altro, che i doveri di informazione, comunicazione e coordinamento fra tali due soggetti sono stati assolti in maniera rigorosa dall'imputato.

 

Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe male interpretato i doveri del committente e la sua responsabilità fino "a ricomprendervi qualunque comportamento del medesimo che, con la sua presenza quotidiana sul luogo del lavoro affidato in appalto e in sostituzione dell'appaltatore, dovrebbe intervenire ogni qualvolta questi ometta di adottare, come nel caso di specie, le misure di prevenzione prescritte a tutela dei lavoratori"; C. , si ricorda, ha verificato l'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice che aveva scelto proprio per la sua competenza e per essere stata la ditta che nel 1995 aveva costruito l'impianto oggetto dei lavori e che ne curava la manutenzione. E' illogico e contraddittorio aver ritenuto che la L. , e per essa le sue maestranze, non fossero a conoscenza del funzionamento dell'impianto, delle tubature e delle valvole di sicurezza, tanto più che era stato proprio G. a costruirlo e a continuare a curarne la manutenzione; inoltre C. aveva sottoscritto con la L. un minuzioso capitolato speciale di appalto contenente, come riconosciuto dalla stessa sentenza di appello, "una descrizione delle opere da realizzare e delle cautele da adottare" così fornendo alla ditta appaltatrice ogni più specifica e dettagliata informazione riguardante l'ambiente di lavoro e i rischi connessi alla tipologia di intervento affidatole.

L'incidente fu determinato non da un difetto di coordinamento tra le imprese, ma dalla violazione da parte della L. delle regole di prudenza con cui avrebbe dovuto agire (per mancata bonifica del tratto di tubo a valle della valvola pneumatica, mancata chiusura della saracinesca di adduzione dell'aria compressa della valvola pneumatica, per difetto di comunicazione con la ditta appaltante) e delle prescrizioni indicate nel capitolato di appalto.

La sentenza invece, travisando le risultanze processuali, giunge ad un ribaltamento delle posizioni, imputando al committente la mancata vigilanza sul mancato rispetto dell'appaltatore delle dovute cautele, così estendo irragionevolmente gli obblighi del committente fino a ricomprendervi un dovere di controllo continuo delle prestazioni dell'appaltatore.

 

 

Diritto



1. Il ricorso non merita accoglimento, risultando correttamente apprezzata la responsabilità dell'imputato.



Deve premettersi che sono inammissibili in questa sede le censure del ricorrente che ripetutamente fanno cenno ad un travisamento del fatto da parte dei giudici di merito, essendo ben noto che questa Corte non può operare una diretta ricostruzione dei fatti ma deve attenersi all'accertamento effettuato in sede di merito, essendo il ricorso per cassazione consentito solo per specifici vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione. Anche il recente ampliamento dei motivi di ricorso di cui alla Legge n. 46 del 2006, non ha consentito la deduzione del "travisamento del fatto", ma solo la deducibilità "travisamento della prova", vizio diverso e assai circoscritto che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; circostanze queste assolutamente non evocate dal ricorrente.

Tanto premesso, le questioni che devono essere affrontata sono quelle della logicità della motivazione fornita dalla Corte di appello e della correttezza del principio giuridici applicato. A tale ultimo riguardo può ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte è ben consolidata nel senso che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore (sez. 4, 30.3.2004 n. 45068 rv. 230279); essendosi altresì precisato (sez. 4, 1.7.2009 n. 37840 rv 245275) che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa; ed altresì (sez. 4, 30.9.2008 n. 41815 rv. 242088) che l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicchè è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza.

Nella specie la Corte di appello ha pienamente e logicamente motivato sulla mancata osservanza da parte del C. degli obblighi derivanti dalla norma richiamata.

Pur dando atto che il contratto di appalto aveva dato prova che egli sottolineò alla L. la natura dei rischi nascenti dall'operare sulle tubature sotto pressione, i giudici hanno evidenziato che C. non fornì al suo appaltatore, e dunque alle maestranze che per lui avrebbero lavorato, tutte le informazioni utili per individuare concretamente tali rischi; omettendo in particolare la formale informazione circa la diversa natura delle valvole che interessavano i vari tratti di tubatura e non allegando al contratto lo schema di tali tubature. Ciò comportò all'evidenza quell'equivoco di comunicazioni in cui caddero V., G. L., C. e a maggior ragione i totalmente estranei M. G. e V. parlarono fra di loro di necessità o meno di forniture da effettuare al pomeriggio e G. intese che questo avrebbe comportato che la corrente rimanesse disattivata V. non comprese che la riaccensione della corrente avrebbe avuto un effetto, perchè non previamente informato che la L. aveva operato sul tronchetto solo precariamente chiuso.

C. e i due M. asportarono il tronchetto convinti, perchè ignari della sua natura, che la valvola P fosse stabilmente chiusa. Vi fu una serie di equivoci reciproci fra tutte le maestranze chiamate ad operare nello stabilimento in condizioni di elevata pericolosità, visto lo speciale materiale trattato; equivoci nascenti proprio dalla carenza informativa e di vigilanza direttamente addebitabile al committente che non fornì all'appaltatore precise indicazioni sulle caratteristiche dell'impianto su cui era chiamato ad operare, non informo i propri dipendenti ( V. ) sui possibili rischi nascenti da manovre del tutto routinarie come quelle di riattivazione della corrente, in uno stabilimento che continuava ad operare normalmente sul piano commerciale.

Ed ancora è del tutto condivisibile la Corte di appello laddove osserva che la circostanza, sottolineata ancora con il ricorso per Cassazione, secondo la quale G. era di fatto ben conscio della durata precaria della chiusura della valvola P non ha alcun effetto liberatorio per C. al quale rimane comunque riconducibile la colpa di non aver formalmente, con planimetrie delle tubature e delle sue valvole, informato V appaltatore dei rischi nascenti dal tipo di opera commissionata così che egli a sua volta ne potesse informare le proprie maestranze collaboratori esterni; ed inoltre la colpa di non aver vigilato perchè nel suo stabilimento venissero davvero adottate quelle precauzioni, seppur generiche, stabilite nel capitolato d'appalto.

 

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.



- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.