Tipologia: CCNL
Data firma: 6 luglio 1984
Validità: 01.07.1984 - 30.06.1987
Parti: Assogomma, Airp, Unionplast, Intersind e Fulc (Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil)
Settori: Chimici, Gomma, Industria

Sommario:

Parte I
Titolo I Investimenti e occupazione

Investimenti e occupazione
Titolo II Decentramento produttivo
Decentramento produttivo
Titolo III Mobilità
Mobilità
Titolo IV Addestramento e formazione professionale
Addestramento e formazione professionale
Titolo V Organizzazione del lavoro

Organizzazione del lavoro
Parte II
Art. 1 - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio
Art. 2 - Disciplina dell’apprendistato
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - Passaggio di mansioni
Art. 7 - Passaggi di qualifica
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Lavoro a tempo parziale
Art. 10 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 11 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 12 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 13 - Computo delle maggiorazioni per il lavoro a turni
Art. 14 - Riposo settimanale
Art. 15 - Giorni festivi
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Trattamento economico minimo
Art. 18 - Indennità di contingenza
Art. 19 - Divisore orario
Art. 20 - Elementi della retribuzione
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Reclami sulla retribuzione
Art. 23 - Lavoro a cottimo
Art. 24 - Scatti di anzianità
Art. 25 - Compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi
Art. 26 - Premio di produzione
Art. 27 - Tredicesima mensilità
Art. 28 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 29 - Indennità speciali
a) Indennità per maneggio di danaro e cauzione.
b) Indennità per disagiata sede.
Art. 30 - Lavoratori con funzioni direttive - Lavoratori con particolari responsabilità
Art. 31 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 32 - Trasferta
Art. 33 - Trasferimento
Art. 34 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 35 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 36 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 37 - Aspettativa
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Servizio militare
Art. 40 - Infortunio e malattie professionali
Art. 41 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio
Art. 42 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 43 - Ambiente di lavoro
Art. 44 - Lavoro a domicilio
Art. 45 - Appalti
Art. 46 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 47 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
Art. 48 - Abiti da lavoro
Art. 49 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 50 - Reclami e controversie
Art. 51 - Inizio e fine del lavoro
Art. 52 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 53 - Visita di inventario e di controllo
Art. 54 - Assenze
Art. 55 - Rapporti in azienda
Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Art. 57 - Multe e sospensioni
Art. 58 - Licenziamento per mancanze
Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 60 - Preavviso
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 62 - Previdenza
Art. 63 - Indennità in caso di morte
Art. 64 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 65
A) Consiglio di fabbrica

B) Commissioni interne e delegato d’impresa
Art. 66 - Assemblee
Art. 67 - Affissioni
Art. 68 - Permessi per cariche sindacali
Art. 69 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 70 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 71 - Fondo di solidarietà
Art. 72 - Abrogazione dei precedenti contratti-opzione
Art. 73 - Condizioni di miglior favore
Art. 74 - Piccole aziende
Art. 75 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 76 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Valori limite di soglia per sostanze chimiche nell’atmosfera di ambienti di lavoro adottati dalla American Conference of Governmental Industrial Hygienists per il 1983-84
Allegato 2 - Proposte Comitato Enpi per gli agenti fisici valori limite di esposizione al rumore in ambienti di lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria della gomma, cavi elettrici ed affini e addetti all’industria delle materie plastiche

Addì 6 luglio 1984, in Roma tra l’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini "Assogomma", l’Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici "Airp", l’Unione nazionale tra le associazioni dei trasformatori di materie plastiche "Unionplast", con l’assistenza della Confederazione generale della industria italiana; l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici - Fulc, costituita dalla Filcea-Cgil, dalla Flerica-Cisl e dalla Uilcid-Uil, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all’Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini, all’Associazione italiana ricostruttori pneumatici, all’Unione nazionale industrie materie plastiche ed all’Associazione sindacale Intersind.

Parte I
Titolo I Investimenti e occupazione

Investimenti e occupazione
1) Le parti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono di porre in atto le seguenti procedure:
Paragrafo A
2) Annualmente, in uno specifico incontro, le Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie forniranno alla Fulc nazionale dati in ordine:
a) alle prevedibili prospettive produttive e degli investimenti complessivi, articolati per singoli comparti produttivi;
b) all’occupazione del settore, distinta per sesso e fasce di età;
c) alla spesa globale di ricerca realizzata e prevista, con la relativa incidenza sul totale degli investimenti e le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa.
3) Nel corso dell’incontro le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti di cui al punto a) relativamente all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali.
4) A richiesta della Fulc, si darà luogo ad un incontro, a livello nazionale, per verificare le realizzazioni, nell’area nazionale, relativamente alle previsioni di investimenti ed agli effetti di cui al precedente comma.
Paragrafo B
5) Annualmente, a livello regionale, le Associazioni degli industriali firmatarie forniranno ai Sindacati dei lavoratori dati in ordine:
a) alle prospettive degli investimenti complessivi rientranti nell’area territoriale di competenza;
[…]
c) all’occupazione del settore, distinta per sesso e fasce d’età, nonché informazioni complessive sul ricorso alle disposizioni in favore dell’occupazione giovanile e sullo stato di applicazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità uomo-donna);
[…]
e) alla natura delle attività produttive conferite a terzi.
6) A richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si darà luogo ad un incontro, a livello regionale, tra le Organizzazioni sindacali stesse e le Associazioni degli industriali firmatarie per verificare le realizzazioni, nell’area regionale, relativamente alle previsioni di investimenti ed agli effetti di cui al precedente comma.
Paragrafo C
7) Annualmente, qualora le parti stipulanti individuino aree provinciali o comprensoriali con una significativa concentrazione di aziende che esercitino produzioni omogenee, le Associazioni industriali imprenditoriali forniranno ai sindacati dei lavoratori i dati di cui al precedente paragrafo B, per la specifica area individuata.
Paragrafo D
8) Annualmente, in occasione di uno specifico incontro promosso dalle Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale ed aventi rilevante influenza nel settore, porteranno a conoscenza della Fulc:
a) le prevedibili prospettive produttive nonché i dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti;
[…]
c) il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d’età;
[…]
e) l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali.
La cadenza di questa informativa sarà condizionata dall’insorgenza dei fatti che la giustificano;
f) le informazioni sulle problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi aziendale e di ristrutturazione produttiva, con riferimento alla normativa di cui al titolo III del presente Contratto, nonché una distinzione per fasce professionali omogenee dei lavoratori interessati.
La cadenza di quest’ultima informativa sarà condizionata dall’insorgenza dei fatti che la giustificano.
9) Nel corso dell’incontro le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza.
10) A richiesta della Fulc, si darà luogo ad un incontro, a livello nazionale, tra il gruppo e la Fulc, presso le Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie, per verificare le realizzazioni, nel contesto nazionale, relativamente alle previsioni di investimenti ed agli effetti di cui al comma precedente. La verifica nell’ambito delle realtà di fabbrica avverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le parti, con l’intervento della Direzione aziendale e del Consiglio di fabbrica.
Paragrafo E
11) Annualmente le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 250 dipendenti porteranno a conoscenza dei sindacati locali dei lavoratori:
a) le prevedibili prospettive produttive nonché i dati previsionali di investimenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti;
[…]
c) il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d’età;
[…]
e) l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali.
La cadenza di questa informativa sarà condizionata dall’insorgenza dei fatti che la giustificano;
f) nelle situazioni di crisi aziendale e di ristrutturazione produttiva, informazioni sulle problematiche occupazionali conseguenti, con riferimento alla normativa di cui al titolo III del presente Contratto, nonché una distinzione per fasce professionali omogenee dei lavoratori interessati.
La cadenza di quest’ultima informativa sarà condizionata dall’insorgenza dei fatti che la giustificano.
12) Nel corso dell’incontro le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza.
13) L’informativa e la verifica avverranno con la medesima procedura di cui al paragrafo B, in un apposito incontro tra le parti, con l’intervento del Consiglio di fabbrica.
Paragrafo F
14) Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 150, le competenti Associazioni degli industriali forniranno annualmente per iscritto alla Fulc e, per conoscenza, ai Consigli di fabbrica le informazioni di cui al precedente punto c) del precedente paragrafo.
Paragrafo G
15) I problemi dell’occupazione femminile formeranno oggetto di esame in occasione degli incontri di cui ai punti precedenti. Ove tali problemi assumano notevole rilevanza, si terrà conto al fine di concorrere alla loro soluzione delle possibilità tecniche e legali di adibire le donne a lavorazioni tradizionalmente affidate a uomini, compatibilmente con le esigenze organizzative e con le possibilità di formazione professionale.
16) Dati aggregati relativi alla formazione professionale del personale femminile verranno forniti in occasione degli incontri di cui al paragrafo B.

Titolo II Decentramento produttivo
Decentramento produttivo
1) Le aziende con più di 150 dipendenti informeranno preventivamente i Consigli di fabbrica su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo e ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
2) Le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie, in occasione degli incontri di cui al paragrafo B del titolo I "Investimenti e occupazione", forniranno informazioni sulle dimensioni occupazionali del fenomeno e sulla sua natura.

Titolo IV Addestramento e formazione professionale
Addestramento e formazione professionale
1) Le parti convengono nel riconoscere all’addestramento ampio rilievo ai fini della crescita professionale dei lavoratori e del miglioramento della produttività.
2) In questo quadro si colloca l’impegno all’esame dei programmi aziendali di addestramento dei lavoratori nei casi di riqualificazione.
3) Le aziende informeranno il Consiglio di fabbrica sui programmi di formazione che saranno promossi sulla base delle proprie esigenze di aggiornamento delle capacità professionali dei lavoratori.
4) A livello regionale, in occasione dell’incontro di cui al quinto comma del titolo I "Investimenti e occupazione", verranno fornite informazioni sull’utilizzo dei fondi pubblici per i programmi di formazione.
5) Ai livelli di cui ai paragrafi B e C del titolo I "Investimenti e occupazione", saranno fornite informazioni aggregate sui programmi di formazione professionale.

Titolo V Organizzazione del lavoro
Organizzazione del lavoro
1) Le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituisce un obiettivo il cui raggiungimento è condizione per lo sviluppo della competitività sui mercati internazionali.
2) Tale obiettivo va perseguito anche attraverso un miglior uso di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori interessati. Esso può essere realizzato mediante la ricerca e l’introduzione di nuove forme organizzative del ciclo produttivo, che possono prevedere l’accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - e mediante fasi di lavoro di gruppo.
3) I sistemi di rotazione eventualmente adottati in tale ambito dovranno comprendere mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
4) Le nuove forme di organizzazione del lavoro sulla base degli indirizzi sopra indicati avranno carattere sperimentale e reversibile.
5) L’esame di tutte le questioni connesse verrà effettuato con il Consiglio di fabbrica, fermi restando tutti i diritti di contrattazione sulle condizioni di lavoro definiti dal presente Contratto; la consultazione dovrà esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi, ridotti alla metà per le aziende minori di 150 dipendenti.
6) Nel corso delle fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.
7) L’azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l’eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con il Consiglio di fabbrica, eventualmente assistito da delegati dei lavoratori direttamente interessati.
8) In relazione a quanto stabilito al paragrafo G del titolo I "Investimenti e occupazione" ed alla "Dichiarazione a verbale" all’art. 49 e nel rispetto della legge n. 903/1977, le parti convengono sulla opportunità di utilizzare anche la ricerca di nuove forme di organizzazione del lavoro, al fine di superare le divisioni professionali fra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Nota a verbale
Nell’ambito delle nuove forme di organizzazione del lavoro, il lavoratore addetto a mansioni di livello superiore acquisirà tale livello quando abbia effettivamente svolto le mansioni superiori per 400 ore nell’arco di 6 mesi. Si terrà conto a tale fine anche del periodo sperimentale, a condizione che la nuova forma organizzativa sia stata adottata in via definitiva.

Parte II
Art. 2 - Disciplina dell’apprendistato
1) Per la disciplina dell’apprendistato, si fa riferimento alle relative norme di legge in vigore.
2) Entro il 31 marzo 1985, le parti si incontreranno per definire una disciplina contrattuale dell’apprendistato, la cui normativa farà parte integrante del presente Contratto.

Art. 8 - Orario di lavoro
1) Premesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente concentrate in cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Fermo restando quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, distribuzioni dell’orario di lavoro diverse da quelle di cui sopra saranno contrattate a livello aziendale.
2) In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Paragrafo A
[…]
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo e straordinario festivo.
Paragrafo B
7) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico; rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate da innovazioni tecniche in corso su prodotti o processi, le necessità di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno. Le esigenze di cui sopra saranno comunicate tempestivamente al Consiglio di fabbrica.
8) Al di là di quanto previsto dal precedente comma, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica. In tal caso - ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente stabilite - le prestazioni straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali, mentre l’eventuale recupero mediante riposi delle ore supplementari formerà oggetto della contrattazione con il Consiglio di fabbrica.
9) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente al Consiglio di fabbrica i dati a consuntivo per servizio o reparto e gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario nelle ipotesi di cui al precedente comma settimo.
Paragrafo C
10) Fermo restando quanto previsto dai paragrafi B e D del presente articolo, in considerazione del comune obbiettivo di perseguire un maggior livello di produttività dell’azienda, le parti riconoscono la possibilità che in sede aziendale venga concordata una continuativa utilizzazione degli impianti per un periodo indefinito, con il passaggio da 5 a 6 o 7 giorni della settimana e ciò mediante un idoneo regime d’orario su cicli plurisettimanali.
11) In particolare, nel caso in cui venga o sia stato concordato il passaggio a 18 o più turni di 8 ore (24 ore x 6 o 7 giorni), alle riduzioni di orario di cui ai commi diciassettesimo e diciannovesimo del presente articolo si aggiungeranno 24 ore in ragione d’anno; ove per esigenze tecnico-produttive venga o sia stata concordata l’utilizzazione degli impianti per 17 turni settimanali di 8 ore, alle riduzioni di cui ai predetti commi si aggiungeranno 16 ore in ragione d’anno.
12) La riduzione di orario di 24 ore in ragione d’anno di cui alla prima parte del precedente comma verrà riconosciuta, a partire dal 1 gennaio 1986, agli addetti alle lavorazioni 3 x 7 (24 ore x 7 giorni, ciclo continuo).
13) Le riduzioni di orario previste dal presente paragrafo C assorbiranno fino a concorrenza le eventuali riduzioni di orario concesse o concordate in sede aziendale allo stesso titolo.
Paragrafo D
14) Per le lavorazioni a ciclo continuo, l’orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
15) A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell’intensità lavorativa in determinati periodi dell’anno, l’orario normale di lavoro di cui al primo comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende interessate attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui alla Parte prima, titolo I, programmi tendenzialmente annuali comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore, anche su 6 giorni, e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite, anche su 4 giorni; tali programmi potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni.
16) Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza del Consiglio di fabbrica.
[…]
Paragrafo G
24) L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
[…]
26) Fermo restando quanto stabilito all’ottavo comma del presente articolo, il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario, nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
27) I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
28) Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Nota a verbale
Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.

Art. 10 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia
1) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi.
2) La durata dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 50 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
[…]

Art. 11 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
[…]
8) Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz’ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal primo comma, punto 8), del presente articolo.
[…]

Art. 14 - Riposo settimanale
1) Come previsto dalla relativa legge 22 febbraio 1934, n. 370, e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
2) Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 16 - Ferie
[…]
9) Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[…]

Art. 23 - Lavoro a cottimo
1) Ferme restando le norme di legge in materia, l’effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme che seguono:
[…]
Paragrafo B
5) La tabella di cottimo (o tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
6) L’analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l’elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati del Consiglio di fabbrica di cui al successivo paragrafo C, che ne potranno prendere visione, fermo restando l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
7) Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l’azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati ed ai delegati del Consiglio di fabbrica di cui al decimo comma.
[…]
Paragrafo C
10) Presso ogni stabilimento, il Consiglio di fabbrica nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo).
11) Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati del Consiglio di fabbrica di cui al precedente comma.
12) Nell’espletamento del loro compito, i delegati del Consiglio di fabbrica di cui al decimo comma potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari.
13) Essi svolgeranno i loro compiti durante l’orario di lavoro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto.
14) Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al secondo comma, limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.
Paragrafo D
15) La tabella di cottimo (o tariffa) comunicata resta in assestamento per un periodo di 40 giorni, durante il quale i lavoratori potranno contestare la tabella (o tariffa) medesima tramite i delegati del Consiglio di fabbrica di cui al precedente decimo comma.
16) Durante il predetto periodo le parti hanno facoltà di instaurare vertenza secondo le procedure previste dal presente Contratto.
[…]
Paragrafo E
19) I delegati del Consiglio di fabbrica, di cui al decimo comma, qualora constatino che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnaleranno il caso all’azienda.
20) L’azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione dei delegati del Consiglio di fabbrica di cui al decimo comma all’azienda e per la successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
21) Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra, l’azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo (o tariffe), revisionate, definitive o transitorie, regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei precedenti paragrafi C e D. Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, i delegati del Consiglio di fabbrica, di cui al decimo comma del presente articolo, potranno instaurare regolare controversia.
[…]

Art. 34 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
[…]
4) È ammesso, per tutti i lavoratori, il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 36 - Permessi di entrata e di uscita
1) A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
2) Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
3) Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo superiore immediato; in tal caso al lavoratore compete la retribuzione del lavoro effettivamente prestato.
[…]

Art. 40 - Infortunio e malattie professionali
1) In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
2) L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3) Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
7) I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 42 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
1) Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Norma transitoria
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l’azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice, alla quale siano corrisposte le indennità stabilite negli accordi riportati in calce all’art. 43, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dai predetti accordi, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l’indennità da essa percepita ai sensi degli accordi stessi.

Art. 43 - Ambiente di lavoro
1) Le parti concordano sulla necessità di eliminare le condizioni ambientali nocive e di tenere sotto controllo la rumorosità negli ambienti di lavoro.
2) Non sono ammesse lavorazioni nelle quali gli agenti chimici superino i limiti massimi (MAC) stabiliti dalla "American Conference Governmental Industrial Hygienists" e gli agenti fisici quelli già proposti dal Comitato tecnico dell’Enpi, secondo i criteri indicati dagli stessi Enti. I valori limite ACGIH e le proposte Enpi sono allegati al presente Contratto e verranno aggiornati in relazione ai mutamenti ad essi apportati dai predetti Enti in modo da disporre sempre delle più aggiornate conoscenze scientifiche acquisite in materia di tutela della salute dei lavoratori.
3) Nel caso che dal Servizio sanitario nazionale o dal Ministero competente venissero emanati con efficacia cogente nuovi specifici valori limite, gli stessi saranno recepiti contrattualmente in sostituzione di quelli vigenti. Nel caso di valori limite raccomandati dalla CEE, le parti stipulanti si incontreranno per concordarne il recepimento, sempre in sostituzione di quelle vigenti.
4) Con riferimento a quanto previsto dall’art. 20, lettera d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le aziende comunicheranno al Consiglio di fabbrica l’elenco qualitativo ed informazioni possibilmente tramite scheda, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze, anche non comprese nelle tabelle MAC, che possano venire a contatto dei lavoratori sotto forma di gas, vapori e polveri e che presentino rischi specifici desunti dalla normativa in vigore e dalle conoscenze scientifiche ufficiali. Tale elenco sarà aggiornato annualmente.
5) Le aziende porteranno a conoscenza del Consiglio di fabbrica eventuali sostanze contenute nei residui di lavorazione, che abbiano determinato inquinamento negli scarichi, accertato dai competenti organi di controllo, ciò in relazione a necessità di fermata di impianti per adeguamento alle norme di legge.
6) Il Consiglio di fabbrica è tenuto alla massima riservatezza per la tutela del segreto industriale.
7) Il Consiglio di fabbrica ricerca le cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra, contratta le misure per la loro eliminazione e formula proposte per l’informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori sulla sicurezza, l’igiene e le problematiche dell’ambiente di lavoro.
8) Il Consiglio di fabbrica ricerca altresì e contratta con la Direzione aziendale le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive o particolarmente gravose, e che comportino pericolo per l’integrità psico-fisica dei lavoratori.
9) Delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con il Consiglio di fabbrica, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
10) Il Consiglio di fabbrica partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatici e dei libretti di rischio di cui al successivo comma diciassettesimo.
11) Qualora l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l’ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, l’azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con il Consiglio di fabbrica soluzioni alternative.
12) Le aziende ed il Consiglio di fabbrica potranno concordare, ogni qual volta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 833/1978 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o, in alternativa, ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo.
13) I medici e tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
14) Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dagli Enti di cui al dodicesimo comma, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
15) I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione nel corso della discussione tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
16) Delle discussioni intervenute tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica sui risultati delle rilevazioni di cui sopra, nonché in quelle relative agli incontri di cui ai precedenti commi, a richiesta di una delle parti, sarà redatto un verbale che riporterà le rispettive opinioni espresse in proposito da entrambe le parti e le conclusioni raggiunte. Copia del verbale potrà essere affissa nei reparti interessati.
17) Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica e dei lavoratori;
c) il libretto sanitario personale e di rischio tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali nonché, in sezioni separate, le risultanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività. Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell’apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità sanitarie locali o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere in ogni momento estratti o copia del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda di sicurezza per gli impianti sottoposti a particolari rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio e di emissione eccezionale di sostanze pericolose di cui al DM 17 dicembre 1977 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi di rischio della lavorazione;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell’impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull’impianto in caso di emergenza.
Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo:
- proprietà chimico-fisiche delle sostanze;
- classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17 dicembre 1977 e successive modifiche.
18) Le parti si impegnano a ricercare, in sede di attuazione della riforma sanitaria, in quanto tendente, tra l’altro, al potenziamento della medicina preventiva, gli strumenti idonei ad assecondare, sul piano aziendale, le finalità della riforma stessa e si danno atto altresì che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
19) Inoltre le parti si incontreranno a livello nazionale per:
- esaminare le possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni, a fronte di diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse nei luoghi di lavoro;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IABC, Comitato scientifico centrale per l’esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CEE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institut, EPA, NIOSH, OSHA);
- individuare consensualmente linee di indirizzo che servano di orientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare su materie riguardanti le problematiche ambientali-ecologiche di interesse per i settori rappresentati.
20) In occasione dell’installazione di nuovi complessi industriali le relative caratteristiche, per quanto riguarda l’ambiente di lavoro, saranno previamente esaminate con le Organizzazioni sindacali, nel pieno rispetto del segreto industriale.
Nota a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali, in atto, in quanto complessivamente più favorevoli.
Norma transitoria
1) Le disposizioni degli accordi riportati in calce - con gli importi unificati e stabiliti in cifra fissa - riguardanti le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, resteranno in vigore dove non siano state ancora definite le intese aziendali per la realizzazione dell’articolo di cui sopra ed in quanto permangano in atto le condizioni ambientali che ne avevano determinato la corresponsione (salvo comunque l’art. 3 degli accordi medesimi).
2) L’importo delle indennità ancora in atto previste dai medesimi accordi, al momento del venir meno delle condizioni richieste per il loro riconoscimento, sarà conservato ad personam, a ciascun lavoratore interessato, nella misura media effettivamente percepita nell’arco delle ore retribuite dell’ultimo anno. Tale importo sarà conguagliabile con eventuali emolumenti comunque denominati - non generalizzati all’intera categoria contrattuale cui appartiene la mansione svolta - che gli interessati vengano a percepire nei posti di lavoro che ricoprono o vadano a ricoprire.

Art. 44 - Lavoro a domicilio
1) Le aziende informeranno annualmente, a richiesta, il Consiglio di fabbrica su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero dei lavoratori interessati. Ciò per consentire alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio, fermo restando il disposto della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
2) Dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero medio dei lavoratori interessati, verranno forniti dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie in occasione degli incontri di cui al paragrafo B del titolo "Investimenti e occupazione" della parte prima.

Art. 45 - Appalti
1) Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelli di manutenzione ordinaria continuativa, riferite all’attività produttiva, ad eccezione di quelle che necessariamente devono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
2) Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d’igiene e sicurezza del lavoro nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
3) I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.
4) Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti delle aziende fino a 60 operai.
5) Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto verranno forniti alle Organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di cui al paragrafo B del titolo "Investimenti e occupazione" della parte prima.
6) I gruppi industriali e le imprese, di cui rispettivamente ai paragrafi D ed E del titolo "Investimenti e occupazione" della parte prima, forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all’interno delle unità produttive.
Chiarimento a verbale
Resta escluso dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 46 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
1) La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
2) In particolare l’azienda:
a) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento dell’assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
b) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc. sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in istato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dai reparti stessi, in locale adatto.
3) Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
4) L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
5) Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all’istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.

Art. 48 - Abiti da lavoro
1) Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai gruppi 2) e 3) dell’art. 4, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
2) Per quanto concerne i lavoratori di cui al gruppo 1) dell’art. 4 l’abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
3) Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, o che ne richiedano uno speciale, l’azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all’anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro.
4) A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad esempio: preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura a caldo, cernita cascami ecc. oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta ecc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone ecc.
5) Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
6) Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
7) Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
8) Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
[…]

Art. 49 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni delle relative leggi.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in conformità con quanto stabilito al quarto comma dell’art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che prevede eventuali deroghe alle disposizioni contenute nell’articolo stesso per mansioni di lavoro particolarmente pesanti per il personale femminile, convengono, in relazione alla eterogeneità dei settori ed al fatto che i fattori di pesantezza sono legati alle attuali concrete situazioni aziendali, di carattere tecnico-organizzativo, di rinviare l’individuazione delle mansioni stesse a livello aziendale o anche territoriale purché per situazioni omogenee.

Art. 50 - Reclami e controversie
1) I reclami dei lavoratori potranno essere presentati dagli interessati o direttamente, o attraverso il Consiglio di fabbrica. L’esame delle controversie verrà effettuato in azienda con il Consiglio di fabbrica.
2) In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione.
3) Le controversie collettive per l’interpretazione o l’applicazione del presente Contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali.

Art. 52 - Consegna e conservazione utensili e materiali
1) Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
2) Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
4) È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
5) D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
6) Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza […]
7) Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 55 - Rapporti in azienda
1) I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
2) Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
3) L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
4) In particolare il lavoratore deve:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente Contratto nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
1) Le infrazioni disciplinari alle norme del presente Contratto potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
a) richiamo verbale;
b) multa fino all’importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
2) Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione prevista alla lettera d).
[…]

Art. 57 - Multe e sospensioni
1) Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 51 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell’azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente Contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
2) La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 58 - Licenziamento per mancanze
1) Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2) In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 57, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[…]
i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) costruzione, entro le officine dell’azienda, di progetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa;
m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 57;
n) trascuratezza dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 57;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 65
A) Consiglio di fabbrica

1) Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 30 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
3) La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
4) Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
5) Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) del primo comma il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
6) Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale a norma dell’art. 23 della legge n. 300 nonché quelli sinora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
7) Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

B) Commissioni interne e delegato d’impresa
10) Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
11) Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 inerenti il delegato d’impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 66 - Assemblee
1) Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse dal Consiglio di fabbrica assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
2) Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
3) Le assemblee durante l’orario di lavoro saranno svolte in modo tale da garantire l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione, con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e il Consiglio di fabbrica. Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
[…]
8) Lo svolgimento delle assemblee, durante l’orario di lavoro, è limitato a 10 ore all’anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
9) Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l’orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
10) Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
11) Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
[…]

Art. 67 - Affissioni
1) Le Direzioni aziendali consentiranno al Consiglio di fabbrica ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili ed inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 74 - Piccole aziende
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.