In tema di contratto di appalto o contratto d'opera, grava sul committente l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di protezione e  prevenzione dai rischi dei lavoratori anche in relazione ai lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta di Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente -
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) B.E., n. in (OMISSIS);
2) M.O., n. in (OMISSIS);
3) V.M., n. in (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data
17.03.2004;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott.
Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di B.
E., il rigetto del ricorso di M.O. e la
inammissibilità del ricorso di V.M.;
Uditi i difensori dei ricorrenti B., avv. Corsi Romano, e
M., avv. Somenzi Sandro, che hanno concluso per l'accoglimento
dei rispettivi ricorsi.
Non comparso il difensore del ricorrente V..

 

 

FattoDiritto

1. Il 17 marzo 2004 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza in data 4 febbraio 1995 del Pretore di Frosinone - Sezione Distaccata di Anagni - con la quale B.E., M. O. e V.M., riconosciute loro le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, erano stati condannati a pene ritenute di giustizia per imputazione di cui all'art. 589 c.p..

Rilevavano, in fatto, i giudici del merito che la s.p.a. Distillerie Bonollo aveva dato in appalto alla s.r.l. Prefabbricati Martini lavori di fornitura e posa in opera della struttura prefabbricata di un capannone; tale ditta aveva a sua volta appaltato alla ditta Cariola i lavori di montaggio e posa in opera degli elementi in cemento armato prefabbricato e alla s.r.l. Fibrotubi la fornitura in opera delle lastre di copertura in fibrocemento del capannone;

quest'ultima impresa aveva a sua volta subappaltato alla ditta Vendittelli Edilizia l'esecuzione delle opere inerenti alla copertura del manufatto in oggetto ed il titolare della stessa, V. M., aveva "ceduto" il contratto alla ditta Arcese, ovvero, piuttosto, aveva utilizzato due operai polacchi, M.G. e J.M., da tale ultima ditta assunti, per l'esecuzione del lavoro. Quel giorno, il 18 dicembre 1991, terminato il lavoro ed in procinto di allontanarsi dal cantiere, M.G., accortosi di aver lasciato un attrezzo sul tetto, era ivi risalito per recuperarlo: era improvvisamente caduto, sfondando il tetto e rovinando al suolo (così riportando lesioni che lo avevano tratto a morte), in mancanza delle cautele antinfortunistiche dovute, in particolare per la mancata predisposizione di tavole sopra le orditure, di sottopalchi, di idonee scale poste nei diversi punti del luogo di lavoro e di cinture di sicurezza, sicchè l'operaio, camminando sulle lastre di copertura, le aveva sfondate col proprio peso, rovinando al suolo.

Ritenevano i giudici del merito che la mancata predisposizione di quelle cautele antinfornutistiche fosse addebitatale ai tre suddetti imputati, M. quale legale rappresentante della s.r.l. M. Prefabbricati, B. quale legale rappresentante della s.r.l.

Fibrotubi, e V. quale legale rappresentante della ditta Edilizia Vendittelli.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi i suddetti imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.
M.O. denunzia:
a) il vizio di motivazione in punto di responsabilità. Richiamato il contenuto dell'atto di appello, deduce che illegittimamente era stato ritenuto che l'impresa M. doveva essere ritenuta "appaltatore principale", non considerandosi che tale impresa aveva "assunto appalto esclusivamente per la fornitura ed il montaggio delle parti prefabbricate del capannone..., all'infuori delle lastre in fibrocemento della copertura fornita e posta in opera dal B., sulle travi costruite e poste in opera dal M....". Doveva, quindi, escludersi "che M. avesse l'onere di predisporre le misure antinfortunische per l'intero cantiere e che queste dovessero rimanere in atto per l'intero svolgimento dei lavori", e "su tale importante punto della decisione la Corte di Appello non svolge alcuna motivazione...". Soggiunge che "deve comunque ritenersi accertato in linea di fatto che B. aveva assunto direttamente l'onere dell'apprestamento delle misure di prevenzione e che tale onere aveva trasferito al V. e che il tutto era ben noto al M....", che "è certo che nessuno aveva informato il M. della data di inizio della posa della copertura...";

b) il vizio di motivazione in punto di nesso di causalità.

Richiamato anche al riguardo il contenuto dell'atto di appello, deduce che in ordine a tale questione "la sentenza impugnata è...
priva di logica motivazione...";
c) il vizio di motivazione, sul punto concernente il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata;

d) il vizio di motivazione sul punto relativo alla entità della pena.

B.E., dal canto suo, denunzia:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che, avendo la Corte territoriale ritenuto che "l'omissione di controllo e di osservanza delle norme di legge e regolamentari appare ...
indiscutibilmente ascrivibile a tutti gli imputati imprenditori, ciascuno per la personale ingerenza nell'attività di costruzione del capannone de quo..., ha eluso in tal modo.. il tema della destinazione soggettiva del precetto penale...", omettendo di considerare che "la responsabilità del subappaltante" è condizionata "alla sussistenza di due specifici requisiti: che l'infortunio non riguardi il rischio specifico del subappaltatore e che vi sia stata una effettiva ingerenza del primo imprenditore sulla attività del secondo";

b) vizi di violazione di legge e di motivazione sul punto concernente il giudizio di comparazione, ex art. 69 c.p.;

c) vizi di violazione di legge e di motivazione sul punto concernente la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

V.M., infine, denunzia vizi di violazione di legge.

Premesso che "si è trattato di un processo particolarmente delicato", assume che "fu il comportamento proprio dell'operaio...che è stato causa dell'evento..."; e che, ai fini del richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva "obliterato di valutare l'attività anche diretta dell'imprenditore, piccolo, del cantiere, la particolarità del fatto e, quello che è più evidente, la estrema vetustà del fatto...".

3.0. Il ricorso di V. è inammissibile.

I giudici del merito, difatti, hanno accertato che - per come sopra già anticipato - l'impresa facente capo a tale ricorrente aveva assunto in subappalto l'esecuzione delle opere inerenti alla copertura del fabbricato in questione, utilizzando per tali lavori due operai polacchi (uno dei quali rimasto vittima dell'infortunio in questione) forniti dalla ditta Arcese; hanno rilevato che V. doveva "ritenersi - nei confronti dei due operai - l'effettivo datore di lavoro"; che egli "non poteva ritenere affidabile l' A. con i suoi due operai, sotto il profilo dell'adeguatezza tecnica e dell'adeguatezza dei presidi tecnici antinfortunistici richiesti dalla legge, nella specie del tutto inesistenti"; che "nessun controllo sul lavoro dei due semplici operai veniva svolto... dall' A., nè da alcun altro preposto delle altre ditte..."; che la "omissione di controllo dell'osservanza delle norme di legge e regolamentari appare quindi indiscitubilmente ascrivibile a tutti gli imputati imprenditori, ciascuno per la personale ingerenza nell'attività di costruzione del capannone de quo". Quanto al trattamento sanzionatorie, hanno rilevato che la pena inflitta "appare congrua e contenuta nei limiti dell'equo per tutti gli imputati", non sussistendo per alcuno di essi "condizioni positive da considerare, oltre quelle già valutate sotto il profilo dei criteri dettati dall'art. 133 c.p., ai fini di una prevalente incidenza delle concesse attenuanti generiche, condividenosi anche il rilievo socioeconomico evidenziato nella motivazione della sentenza gravata", e soggiungendo che "tutti sono attinti, peraltro, da condanne per fatti analoghi...".

A fronte di tale apparato argomentativo, che si sottrae ad ogni rinvenibile vizio di illogicità - che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatemente, ictu oculi - i rilievi gravatori del ricorrente si sostanziano in affermazioni apodittiche e prive della necessaria specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Ed in tale contesto del tutto aspecificamente autoreferenziale è anche l'assunto che "fu il comportamento proprio dell'operaio, preso in violazione delle più elementari norme di sicurezza, che è stato causa dell'evento e senza neppure un astratto nesso di causalità con l'attività che lo stesso avrebbe dovuto svolgere": per il che, pure omette il ricorrente di considerare che, posto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la predisposizione, e l'osservanza, delle dovute misure antinfortunistiche sui luoghi di lavoro, un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore; tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, tale comportamento, in tal caso, non essendo affatto eccezionale ed imprevedibile.
3.1 Il ricorso di M. è infondato.

Non illogicamente, difatti, i giudici del merito hanno ritenuto che "la ditta Martini dovesse essere considerata impresa principale per la costruzione del capannone prefabbricato per conto della ditta Bonollo", posto che "il M. era responsabile, nei confronti della Bonollo, della fornitura e posa in opera di tutta la struttura prefabbricata..., completa di lastre curve di copertura di fibrocemento ondulato", e i "sub-appalti parziali (Martini-Fibrotubi- Vendittelli)" avevano avuto ad oggetto "attività parziali e specializzate (Fibrotubi: fornitura e posa in opera della sola copertura in eternit del capannone...": pag. 18 della integrativa sentenza di primo grado). Hanno, inoltre, rilevato che, avendo M. proceduto al "frazionamento dell'appalto" tra la ditta Cariola e la ditta Fibrotubi, dal contratto con quest'ultima "risultava... a carico della Martini la realizzazione di tutte le opere provvisionali e, sotto il profilo della direzione dei lavori e della responsabilità, era espressamente previsto che - per tutta la durata dei lavori - il personale impiegato dalla Fibrotubi per l'esecuzione dei lavori dovesse essere considerato, a tutti gli effetti, dipendente della ditta Martini, con ogni conseguenza sotto il profilo della sorveglianza e delle misure precauzionali...". E deducendo il ricorrente che "il M. aveva assunto l'appalto esclusivamente per la fornitura ed il montaggio delle parti prefabbricate del capannone... all'infuori delle lastre in fibrocemento della copertura fornita e posta in opera dal B....", hanno, di contro, accertato i giudici del merito che - per come s'è detto - "il M. era responsabile... della fornitura e posa in opera di tutta la struttura prefabbricata, completa di lastre curve di copertura di fibrocemento ondulato". La circostanza, poi, che M., a sua volta, "appaltava alla Fibrotubi s.r.l. di B.E. la fornitura in opera delle lastre di copertura in fibrocemento del capannone" (pag. 15 della integrativa sentenza di primo grado), non fa venire meno la posizione di garanzia facente capo al ricorrente: difatti, l'appaltatore che conferisca ad altri una parte di specifici lavori in subappalto, non già l'intera esecuzione dell'opera - non assumendo il subappaltatore l'onere della intera organizzazione del lavoro e del cantiere, e con essa la totale assunzione della predisposizione delle misure antinfortunistiche afferenti all'intero luogo di lavoro -, rimane pur sempre titolare, o contitolare, dell'obbligo di predisporre le misure di prevenzione volute dalla legge in riferimento all'intero cantiere e di verificarne in concreto l'attuazione, tale suo obbligo concorrendo con quello del subappaltatore: egli risponde, quindi, degli eventi dannosi che si siano verificati per la inosservanza di norme di tutela. E tale obbligo si estende, oltre che al datore di lavoro, anche ai dirigenti e preposti per quanto loro spetti.

Nè vale addurre da parte del ricorrente che "deve comunque ritenersi accertato in linea di fatto che B. aveva assunto direttamente l'onere dell'apprestamento delle misure di prevenzione e che tale onere aveva trasferito al V....", giacchè, in ogni caso, nella accertata situazione fattuale rappresentata dai giudici del merito, per un verso, in effetti, "l'imprenditore appaltante...
conserva il potere direttivo del cantiere e l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni antinfortunistche" (così la integrativa sentenza di primo grado: pag. 18), e, per altro verso, eventuali clausole di trasferimento di rischio e responsabilità tra i due, appaltatore e subappaltatore, in quella data situazione fattuale nella quale, venivano, in sostanza sub-appaltati solo alcuni specifici lavori, non possono avere rilevanza operativa, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie.

Destituito di fondamento è il secondo motivo di censura, giacchè, posto che l'infortunio si verificò allorchè il lavoratore si era portato sul tetto del fabbricato per recuperare un attrezzo di lavoro al termine del turno, per quel giorno, del lavoro medesimo, non può dubitarsi del collegamento tra la circostanza nell'essersi il lavoratore portato sul tetto ed il lavoro dallo stesso svolto e, con esso, della funzionale frequentazione del luogo in dipendenza di tale attività.

Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio s'è già detto, a proposito del ricorso di V., della congrua motivazione resa dalla sentenza impugnata, nel legittimo esercizio del relativo potere che è al riguardo dalla legge riservato al giudice del merito.

3.2 Neppure le doglianze di B. possono conclusivamente condividersi.

Quanto, invero, al primo profilo di censura, hanno dato atto i giudici del merito che alla s.r.l. Fibrotubi, della quale il ricorrente era legale rappresentante, venne affidata in sub-appalto da M. la fornitura in opera delle lastre di copertura in fibrocemento del capannone ("fornitura delle lastre in fibrocemento per la coperura del capannone, posa in opera e manovalanza completa in quanto relative alla copertura predetta" reca il capo di imputazione), e quest'ultima aveva a sua volta sub-appaltato a V. l'esecuzione delle opere inerenti alla copertura del manufatto; trovandosi il V. "nell'impossibilità di realizzare il lavoro con i suoi operai per altri impegni", quest'ultimo "cede" il contratto all' A., "o piuttosto utilizza la mano d'opera dei due operai polacchi" (così la integrativa sentenza di primo grado: pag. 15); e chiarisce quest'ultima che, quanto a V., si era trattato, in sostanza, della "fornitura degli operai per la effettiva realizzazione di tale copertura" (pag. 18 della relativa sentenza), della "sola esecuzione del lavoro di posa in opera della copertura" recita il capo di imputazione. Non illogicamente, allora, si è ritenuto che, in un contesto in cui V. neppure era in grado di assolvere alla bisogna "per altri impegni", "l'imprenditore appaltante (nella specie Martini e Fibrotubi) conserva... il potere dispositivo del cantiere e l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche, dovendosi, peraltro, soggiungere che, ai sensi del D.Lgs. n. n. 626 del 1994, art. 7, in tema di contratto di appalto o contratto d'opera, grava sul committente - e tale è sostanzialmente la condizione dell'appaltatore rispetto a quella del sub-appaltarore per specifici lavori - l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; laddove, nella specie, "nonostante tutti gli impegni assunti tra le diverse ditte, vicendevolmente, nessun controllo sul lavoro dei due semplici operai veniva svolto, nè... dall' A., nè da alcun altro preposto delle altre ditte...".

Quanto agli altri due motivi di ricorso, concernenti il trattamento sanzionatorio ed il denegato beneficio della sospensione condizionale della pena, deve ribadirsi che al riguardo la sentenza impugnata ha reso, anche in riferimento agli "invocati benefici di legge", congrua e logica motivazione (il giudice di primo grado aveva, tra l'altro, richiamato per tale ricorrente, i precedenti penali a suo carico, "di cui due per fatti analoghi - lesioni personali colpose -...") e che, pertanto, il reso divisamente di merito non si palesa censurabile in questa sede di legittimità.

4. Conclusivamente, il ricorso di V. va dichiarato inammissibile; quelli di B. e M. vanno rigettati;

conseguentemente, tutti i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali, V. anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che congruamente si determina in Euro mille.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di V.M. e rigetta quelli di B.E. e M.O.. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, V. anche al versamento di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il Roma, 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2006