Tipologia: CCNL
Data firma: 13 giugno 1984
Validità: 01.06.1984 - 30.06.1986
Parti: Federazione nazionale artigiani del legno e arredamento-Cna, Federazione artigiana legno ed arredamento-Casa, Associazione nazionale tappezzieri arredatori italiani-Cgia, Claai e Flc (Feneal-Ui, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Legno, Artigianato

Sommario:

Sfera d’applicazione
Parte I - Comune
Art. 1 Sistema di informazione - Sviluppo economico e produttivo - Investimenti occupazione e decentramento
• Decentramento produttivo
• Mobilità
• Informazioni lavoro a domicilio
Art. 2 Assunzione
Art. 3 Certificato di lavoro
Art. 4 Donne e minori
Art. 5 Visita medica
Art. 6 Classificazione
Art. 7 Cumulo di mansioni
Art. 8 Orario di lavoro - Lavoro supplementare
Art. 9 Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 10 Festività abolite
Art. 11 Indennità
Art. 12 Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 13 Festività nazionali e giorni festivi
Art. 14 Riposo settimanale
Art. 15 Lavoro straordinario - Notturno e festivo
Art. 16  Lavoro a turni
Art. 17 Lavoro a tempo parziale
Art. 18 Ferie
Art. 19 Minimi retributivi
Art. 20 Aumenti periodici di anzianità
Art. 21 Corresponsione della retribuzione e reclami sulla retribuzione
Art. 22 Congedo matrimoniale
Art. 23 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 24 Gratifica natalizia
Art. 25 Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 26 Assenze
Art. 27 Permessi di entrata e di uscita
Art. 28 Delegato d’impresa
Opzioni
Art. 29 Diritto di assemblea
Art. 30 Permessi retribuiti
Art. 31 Delega sindacale
Art. 32 Quota diffusione Contratto
Art. 33 Lavoratori studenti
Art. 34 Diritto allo studio
Art. 35 Ambiente di lavoro
Art. 36 Trasferte
Art. 37 Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoro a domicilio

2) Libretto personale di controllo
3) Responsabilità del lavorante a domicilio
4) Retribuzioni
5) Maggiorazione della retribuzione
6) Lavoro notturno e festivo
7) Pagamento della retribuzione
8) Fornitura materiali
9) (Rinvio)
Art. 38 Servizio militare
Art. 39 Cessione, trasformazione, trapasso di azienda
Art. 40 Indennità di preavviso ed anzianità in caso di morte
Art. 41 Reclami e controversie
Art. 42 Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 43 Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 44 Decorrenza e durata
Parte II - Ex operai

Art. 1 Periodo di prova
Art. 2 Lavoro a cottimo
Art. 3 Lavori nocivi e pericolosi
Art. 4 Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 5 Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 7 Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 8 Licenziamento per mancanze
Art. 9 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 10 Trattamento di fine rapporto
Disciplina dell'apprendistato
Art. 1 Norme generali
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 Durata del tirocinio
Art. 5 Trattamento economico - Tabelle percentuali
Art. 6 Trattamento malattia ed infortunio
Art. 7 Ferie
Art. 8 Gratifica natalizia
Art. 9 Insegnamento complementare
Art. 10 Attribuzione della qualifica
Art. 11 Decorrenza e durata
Parte III - Ex impiegati
Art. 1 Periodo di prova
Art. 2 Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 3 Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 4 Doveri dell’impiegato
Art. 5 Provvedimenti disciplinari
Art. 6 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 7 Trattamento di fine rapporto
Art. 8 Passaggio di qualifica
Allegato 1 - Minimi tabellari e relative decorrenze

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno, arredamento, sughero, mobile e boschivi

Addì 13 giugno 1984 tra la Federazione nazionale artigiani del legno e arredamento aderente alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (Cna), la Federazione artigiana legno ed arredamento aderente alla Confederazione Artigiana Sindacati Autonomi (Casa), l’Associazione nazionale tappezzieri arredatori italiani, aderente alla Cgia e la Claai, e la Federazione dei lavoratori delle costruzioni (Flc) costituita dalla: Federazione nazionale lavoratori edili affini e legno (Feneal) aderente alla Uil, Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca) aderente alla Cisl, Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea) aderente alla Cgil si è convenuto il presente Contratto.

Sfera d’applicazione
Il presente Contratto vale per tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane del legno e dell’arredamento e boschive considerate tali dalla legge n. 860 del 25 luglio 1956 e relativo regolamento, nonché dal DPR 8 giugno 1964, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai mestieri artistici e tradizionali del settore.
Esso si applica nei sottoindicati mestieri in cui si usa la materia prima legno o agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine ecc.):
- bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
- carpentieri;
- carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
- cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
- corniciai;
- costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
- doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
- ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami, arredatori;
- produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli di legno, manichini di legno, fondi di calzature e tacchi;
- intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile, scultori;
- fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
- addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di coltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai;
- laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi, trecciaioli e trecciai;
- oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali: in legno, carta e cartapesta;
- laboratori di pipe;
- laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardi e riparatori di biliardi;
- laccatori e lucidatori in legno;
- modellisti in legno;
- sediai e fustai;
- articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti di legno in genere;
- bastoni, aste dorate e comuni, tornitori in legno, scope;
- case prefabbricate in legno;
- manici da frusta;
- infissi e serramenti, avvolgibili;
- oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante;
- sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
- segherie, segagione legna e taglialegna;
- cartelloni stradali, pittori letteristi;
- allestimenti in genere, allestitori di scene;
- mobili imbottiti in genere, mobili e arredamenti vari;
- mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
- nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini;
- paniforti, pannelli di fibra, di lana, di legno, di truciolare, agglomerati di legno con leganti vari;
- pavimenti in legno e relativa posa in opera;
- trattamento e conservazione del legno.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente Contratto le imprese artigiane ai sensi della legge n. 860/56 del settore boschivo escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.

Parte I - Comune
Art. 1 Sistema di informazione - Sviluppo economico e produttivo - Investimenti occupazione e decentramento

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana e del settore del legno ha assunto nell’economia generale del settore e del Paese, avuto riguardo altresì all’attuale situazione del comparto, concordano di attivare ad ogni livello nel rispetto della reciproca autonomia un sistema di rapporti sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato ed in particolare il settore del legno e dell’arredamento, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane mediante l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
La funzione di questo settore, anche nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale che colga gli elementi di peculiarità presenti nelle aziende del settore.
Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, entro il primo quadrimestre, le organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani forniranno alla FLC nazionale le informazioni in loro possesso per comparto e per territorio in ordine allo stato e alle prospettive produttive e occupazionali delle imprese artigiane del settore, in relazione alla salvaguardia e sviluppo dell’occupazione ed alle linee di programmazione settoriali e generali.
Le parti concordano inoltre per un particolare reciproco impegno, ciascuno nella propria sfera di competenze, a favorire i progetti di consorziazione per lo sviluppo delle aziende artigiane e la ricerca nel settore nel quadro di un progetto complessivo nazionale regionale.
Livello regionale
Annualmente su richiesta di una delle parti le organizzazioni di categoria artigiane forniranno alla Flc informazioni in loro possesso sulle seguenti materie:
- piani di investimenti del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio;
[…]
- creazione di adeguate strutture per la formazione e qualificazione professionale;
- eventuali ristrutturazioni, diversificazioni e riconversione della produzione;
[…]
Di concerto con l’Ente regione, le parti si impegnano a finalizzare le informazioni di cui sopra al risanamento e la qualificazione del settore, attraverso il coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale, realizzando anche iniziative di formazione e riqualificazione professionale, rivolte, in modo particolare all’occupazione giovanile.
Livello terrritoriale
A livello delle strutture organizzative imprenditoriali (provinciali o comprensoriali) le Associazioni degli artigiani competenti per territorio, forniranno di norma annualmente alle organizzazioni sindacali elementi conoscitivi globali per settori e comparti produttivi riguardanti:
- la struttura dell’occupazione suddivisa per età e sesso;
[…]
- le eventuali ristrutturazioni, diversificazioni e riconversioni della produzione.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguiranno incontri allo scopo di effettuare un esame congiunto:
A) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
B) sullo stato di applicazione della legge di parità uomo donna (n. 903/77) e delle leggi sull’occupazione giovanile;
[…]
Nota a verbale
Fermi restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall’istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Viene esclusa l’applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale previsto dalla legge.

Decentramento produttivo
Le Associazioni artigiane forniranno - nel quadro degli incontri previsti a livello regionale, provinciale o comprensoriale - informazioni in loro possesso sul lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazioni interessate ed alle aree territoriali.
Le Associazioni artigiane assumeranno iniziative relative allo sviluppo imprenditoriale nelle imprese artigiane interessate ai processi di decentramento, nonché alle condizioni dei lavoratori in esse occupati e promuoveranno iniziative unitarie di ricerca su nuove tecnologie produttive, per nuove forme di organizzazione del lavoro, per una efficace e dinamica commercializzazione dei prodotti, ciò al fine di dare un ruolo autonomo alle aziende artigiane, di favorire la pluricommittenza, di ridurre sensibilmente la loro subordinazione delle grandi e medie imprese.
In proposito le parti si impegnano al confronto ed all’esame congiunto ai livelli territoriali indicati, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo occupazionale nelle aziende artigiane.

Informazioni lavoro a domicilio
Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso relativi al lavoro a domicilio alle strutture a livello territoriale delle parti stipulanti il presente Contratto.
Le informazioni ai vari livelli formeranno oggetto di confronto tra le parti che, ferma restando la reciproca autonomia, potranno determinare possibili iniziative convergenti nei confronti del Governo centrale regionale o locale, nonché con Enti pubblici e privati.

Art. 4 Donne e minori
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 5 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda prima dell’assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive integrazioni legislative.

Art. 8 Orario di lavoro - Lavoro supplementare
La durata massima dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all’orario di lavoro, la durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni il suddetto orario contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto.
Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l’orario settimanale sopra indicato e sino a 44 ore settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, l’azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 25 per cento sulla retribuzione globale di fatto.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 (flessibilità).

Art. 9 Flessibilità dell’orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 60 ore nell’anno.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10 per cento da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto all’art. 8.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero e all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l’azienda e i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali ed entra in vigore dal 1 dicembre 1984.

Art. 12 Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli Accordi interconfederali vigenti. […]

Art. 14 Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera di domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato.

Art. 15 Lavoro straordinario - Notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, nel qual caso nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare verranno recuperate, nella misura di un terzo, con riposi compensativi di otto ore.

Art. 16 Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuano l’orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito, è di mezz’ora ai sensi dell’art. 18 della legge 26 aprile 1934, n. 653.

Art. 18 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
[…]

Art. 23 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 28 Delegato d’impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell’impresa stessa.
Il delegato d’impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell’impresa artigiana in un’assemblea che potrà tenersi nei locali dell’azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di un’ora annua da usufruirsi collettivamente in un’unica soluzione. Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a due ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l’utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato di impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell’Azienda stessa e per un miglior collegamento con il datore di lavoro, ovvero l’utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l’applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese, ed a beneficio dei lavoratori, in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato, l’accantonamento di cui al terzo comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l’utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l’utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.

Opzioni
La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista per l’utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese l’erogazione in forma mutualistica tramite l’ente bilaterale o in sua assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
- Le Organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l’utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzato per lo svolgimento delle sue funzioni.
La Flc conviene sulle opzioni sopra indicate.
La verifica delle gestioni di quanto sopra viene demandata al livello territoriale alle organizzazioni delle parti stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall’attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sè e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri Accordi interconfederali, ad eccezione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983.
Sono fatti salvi gli Accordi esistenti al livello territoriale.

Art. 29 Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all’interno previ accordi tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 35 Ambiente di lavoro
Le parti, anche in armonia con le vigenti disposizioni di legge in materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività produttiva e concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro.
Convengono pertanto di dare una regolamentazione completa alla normativa stabilita dall’art. 9 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo la rappresentanza sindacale aziendale svolge in particolare i seguenti compiti:
A) 1° - controlla l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
2° - propone la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
3° - partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o nocività;
4° - individua con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità l’intervento di un Ente pubblico specializzato in medicina del lavoro per particolari indagini ed accertamenti in ordine ai predetti fattori di rischio e/o nocività.
B) A tal fine le Associazioni territoriali degli artigiani e della Flc concorderanno un elenco di Enti pubblici specializzati in medicina del lavoro fra i quali le RSA sceglieranno quello cui affidare il compito di procedere alle indagini e agli accertamenti.
I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi di cui al punto B) sopra indicati formeranno oggetto di accordo fra la direzione aziendale e la rappresentanza aziendale.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra la direzione aziendale e la RSA sono a carico dell’azienda e le loro risultanze saranno poste a disposizione delle due parti interessate che le esamineranno al fine di concordare la adozione delle eventuali misure correttive, avuto riguardo anche ai tempi tecnici occorrenti.
È prevista l’istituzione:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura degli Enti di cui sopra ed a disposizione della RSA nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti stessi;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura degli Enti ed a disposizione della RSA, nel quale saranno annotati i dati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio e malattie professionali;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, depositato presso l’azienda ed aggiornato dagli Enti che eseguono le visite mediche con vincolo di segreto, in duplice copia di cui una consegnata al lavoratore, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate per obbligo di legge;
- visite di idoneità effettuate da Enti pubblici ai sensi dell’art. 5, comma terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- gli infortuni e le malattie professionali;
- visite mediche ed esami clinici eventualmente effettuati in relazione alle rilevazioni di cui al punto a).
In considerazione delle caratteristiche delle aziende ed allo scopo di garantire l’attuazione completa ed uniforme della normativa prevista dal presente articolo, il registro dei dati ambientali biostatistici, il libretto sanitario di rischio, possono anche essere elaborati di comune accordo tra le parti a livello territoriale, preferibilmente se regionale.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSA l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni, quando queste siano relative a malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e/o periodiche.
L’elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla data di stipula del Contratto e verrà aggiornato con i criteri indicati nel precedente capoverso in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l’impiego di nuove sostanze.
Su richiesta della RSA, finalizzata alla tutela della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile, dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nella lavorazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo saranno coordinate oltre che con quelle di eventuali accordi aziendali in materia, con le norme di legge o di altra natura e comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all’istituendo servizio sanitario nazionale.
Nelle imprese in cui, date le dimensioni, non è prevista la RSA, il delegato d’impresa ai sensi dell’art. 9 della legge n. 300, si rende parte interessata alla attuazione delle norme di cui ai nn. 1° – 2° - 3° del punto A) e in questo caso le rimanenti norme del presente articolo sono demandate alle organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori.
Nelle aziende in cui date le dimensioni (fino a 7 dipendenti) non è previsto il delegato di impresa, gli interventi di cui al presente articolo saranno svolti dalle OO.SS dei lavoratori tramite le associazioni territoriali imprenditoriali.
Negli incontri previsti ai livelli regionale, provinciale o comprensoriale si procederà ad esami congiunti sui problemi dell’ambiente di lavoro in rapporto all’applicazione del dettato contrattuale, con particolare attenzione ai problemi della rumorosità, alla introduzione di nuove tecnologie e all’uso di nuove sostanze.

Art. 37 Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoro a domicilio

Per la definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ed integrazioni successive.

2) Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio oltre al libretto di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.

4) Retribuzioni
[…]
La compilazione e l’approvazione delle tariffe e del loro aggiornamento, in esecuzione agli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni provinciali artigiane e dei lavoratori; questi ultimi potranno avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente le caratteristiche delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno della azienda e delle aziende interessate.
A tale fine nelle provincie ove è presente il lavoro a domicilio una delle parti potrà richiedere la costituzione di apposite commissioni, paritetiche, che si riuniranno periodicamente a seconda delle necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento ed in questa sede si procederà anche ad un esame generale del fenomeno.
Le associazioni firmatarie al loro livello territoriale, determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali commissioni.
Le richieste di incontro e la loro effettuazione dovranno essere portate a conoscenza delle organizzazioni nazionali contraenti.

8) Fornitura materiali
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

9) Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal Contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applichino le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ed integrazioni successive.

Art. 41 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente Contratto.

Parte II - Ex operai
Art. 2 Lavoro a cottimo

Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 3 Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un’altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione, di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 per cento sulla retribuzione tabellare con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l’indennità speciale di cui al comma precedente.

Art. 5 Consegna e conservazione degli utensili personali
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli utensili, gli attrezzi, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l’autorizzazione dell’azienda.
[…]

Art. 7 Ammonizioni, multe e sospensioni
L’azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute e lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza delle norme del presente Contratto o dell’eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 8 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l’impiego di materiale dell’azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 7 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 7;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dell’impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell’ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Disciplina dell'apprendistato
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato del legno e dell’arredamento è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente Contratto.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza ai corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. […]
Nel caso di passaggio ad aziende con lavorazioni diverse nel settore, superato il periodo di prova verrà riconosciuto all’apprendista un periodo convenzionale di tirocinio pari al 50 per cento di quello svolto precedentemente e non superiore al 50 per cento di quello stabilito per il nuovo gruppo di appartenenza.

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata normale del periodo di apprendistato è la seguente:
1) Lavorazione manuale, artistica, tradizionale ad alto contenuto tecnico e professionale, ad esempio:
- Doratori, laccatori;
- Arredatori di interni (mobilieri, tappezzieri ecc.) su progetto, in stile, e/o su misura, ebanisti, restauratori, liutai;
- Intagliatori, intarsiatori, scultori, modellisti;
- Costruttori e riparatori di barche e natanti;
- Produzione a mano e riparazione di articoli sportivi.
1° Gruppo
Fino a 18 anni: 5 anni
Oltre i 18 anni: 4 anni
2-A) Lavorazioni di carattere tradizionale meccanizzate a medio contenuto professionale, ad esempio:
- Lucidatori, traforisti, corniciai, tornitori, lavorazione del vimini e del giunco;
- Addobbatori, tappezzieri, materassai, abbozzatori;
- Lavorazione del mobile e serramanti ed infissi non standardizzati;
- Oggettistica ed articoli da regalo;
- Lavorazione speciale del sughero.

2° Gruppo A
Fino a 18 anni: 3 anni e 4 mesi
Oltre i 18 anni: 2 anni e 6 mesi
2-B) Impiegati in possesso del titolo di studio non superiore alla scuola d’obbligo:
- Operatori contabili, addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative.
2° Gruppo B
Fino a 18 anni: 2 anni
Oltre i 18 anni: 1 anno e 6 mesi
Tale normativa si applica in presenza delle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge sull’apprendistato.
3) Lavorazioni semplici a carattere ripetitivo meccanizzate e/o in serie, ad esempio:
- Produttori in imballaggi, contenitori, battiscopa, aste per cornici, pallets, manici, scope;
- Segherie;
- Sughero;
- Mobili o infissi o parti di questi (pannelli, semilavorati e accessori);
- Canestrai.

3° Gruppo
Fino a 18 anni: 1 anno e 6 mesi
Oltre i 18 anni: 1 anno
Le differenze nella composizione dei gruppi derivano dall’attività prevalente della singola impresa. L’individuazione dei mestieri nei vari gruppi è da intendersi quale esemplificazione riferita alla preminente attività degli stessi nel settore.
Nota a verbale
Punto 1
Per le attivitàdi cui ai gruppi 1 e 2 realizzate con lavorazioni meccanizzate ed esclusivamente in serie, si applicano le durate previste per il 3° gruppo.
Punto 2
Le lavorazioni elencate ai fini della collocazione degli apprendisti nei gruppi previsti dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, non esauriscono il numero delle lavorazioni esistenti. Gli apprendisti assunti in imprese le cui lavorazioni non sono citate saranno collocati nei vari gruppi secondo i criteri analogici.
[…].

Art. 9 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore fanno parte dell’orario di cui all’art. 7 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Nota a verbale
In relazione alle particolari condizioni legislative esistenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di apprendistato, le parti firmatarie il presente Contratto, concordano nel demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Parte III - Ex impiegati
Art. 4 Doveri dell’impiegato

L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme del presente Contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 5 Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l’applicabilità della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze dell’impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 23, parte comune, del presente Contratto o abbandoni il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia mancanze che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nei provvedimenti di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.