Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 1984
Validità: 01.01.1985 - 30.09.1987
Parti: Confederazione Italiana degli Armatori Liberi e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Navi da carico

Sommario:

Premessa
Capo I Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco
Art. 2 - Contratto a viaggio
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
Art. 4 - Periodo di prova
Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento
Art. 6 - Ufficiali radiotelegrafisti
Art. 7 - Allievi ufficiali e diplomati nautici
Art. 8 - Trattamento sottufficiali
Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 10 - Condotta dei marittimi
Art. 11 - Assenze da bordo
Art. 12 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini ecc.
Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 14 - Reclami dei marittimi
Art. 15 - Controversie sindacali
Capo IV Orario di lavoro
Art. 16 - Inizio del servizio a bordo
Art. 17 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
Art. 18 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
Art. 19 - Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto
Art. 20 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 23 - Lavori per la sicurezza della navigazione ecc.
Art. 24 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 25 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 26 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 27 - Servizio merci e provviste
Art. 28 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
Art. 29 - Oggetti in consegna
Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 30 - Misura e componenti della retribuzione
Art. 31 - Paghe
Art. 32 - Indennità di contingenza
Art. 33 - Scatti di anzianità /navigazione
Art. 34 - Computo riposi compensativi e ferie
Art. 35 - Indennità di navigazione
Art. 36 - Indennità rischio guerra
Art. 37 - Eventuale periodo di ingaggio
Art. 38 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
Art. 39 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 40 - Assegni familiari
Art. 41 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
Art. 42 - Compensi per sostituzione di personale mancante
Art. 43 - Compensi per lavoro straordinario
Art. 44 - Indennità di rappresentanza durante l’imbarco
Art. 45 - Soprassoldo ai marittimi imbarcati su navi cisterna
Art. 46 - Soprassoldo per trasporto materie infiammabili o esplosive
Art. 47 - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero
Art. 48 - Indennità rischi epidemici
Art. 49 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Capo VII Alloggio e vitto
Art. 50 - Corredo cuccette
Art. 51 - Vitto, qualità e quantità dei viveri
Art. 52 - Indennità sostitutiva della panatica
Art. 53 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedi matrimoniali
Art. 54 - Giorni festivi
Art. 55 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 56 - Giorni festivi nei porti con turno di porto
Art. 57 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o nei porti con turno di navigazione
Art. 58 - Ferie
Art. 59 - Congedo matrimoniale
Capo IX Previdenze
Art. 60 - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia
Art. 61 - Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 62 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio
Art. 63 - Assicurazione malattie e infortuni
Art. 64 - Servizio militare di leva e richiamo alle armi
Art. 65 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
Capo X Risoluzione del contratto di imbarco
Art. 66 - Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di imbarco
Art. 67 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio
Art. 68 - Norme relative al contratto di imbarco a viaggio
Art. 69 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato - Preavviso
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto
Art. 71 - Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Capo XI Regolamento di bordo
Art. 72 - Regolamento di bordo
Capo XII Regolamento dei turni particolari
Art. 73 - Iscrizioni al turno
Art. 74 - Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 75 - Regolamento di imbarco
Art. 76 - Periodo di imbarco
Art. 77 - Reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare - Periodo di prova
Art. 78 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 79 - Comitato paritetico
Capo XIII Fondo nazionale marittimi (Navi superiori a 3000 t.s.l.)
Art. 80 - Fondo nazionale marittimi
Art. 81 - Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo
Art. 82 - Sbarchi per malattia ed infortunio
Art. 83 - Sbarchi per gravi motivi personali
Art. 84 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
Capo XIV Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Art. 85 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro CRL
Art. 86 - Applicabilità e criteri di ammissione alla CRL
Art. 86 bis - Norma di attuazione e transitoria
Art. 87 - Periodo d’imbarco
Art. 88 - Periodo di riposo
Art. 89 - Sbarchi per malattia ed infortunio
Art. 90 - Sbarchi per grave motivo personale
Art. 91 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
Art. 92 - Disponibilità retribuita
Art. 93 - Gratifica natalizia e pasquale per il personale in continuità di rapporto di lavoro
Art. 94 - Ferie per il personale in CRL
Art. 95 - Scatti di anzianità
Art. 96 - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
Art. 97 - Cause di cancellazione dalla CRL
Art. 98 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 99 - Dimissioni
Capo XV Disposizioni finali e transitorie
Art. 100 - Disciplina contrattuale
Art. 101 - Affissione del Contratto a bordo
Art. 102 - Contrattazione integrativa
Art. 103 - Decorrenza e durata
Art. 104 - Allegati
Art. 105 - Trattamento di miglior favore
Allegati
Allegato 1 - Modello di contratto di imbarco a viaggio
Allegato 2 - Modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato
Allegato 3 - Tabelle armamento navi tradizionali navigazione lungo corso e mediterraneo (compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
Allegato 4 - Tabelle armamento navi automatiche IAQ navigazione lungo corso e mediterraneo (compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
Allegato 5 - Paghe mensili per il personale di stato maggiore
Allegato 6 - Paghe mensili sottufficiali e comuni
Allegato 7 - Indennità di navigazione - Quota giornaliera
Allegato 8 - Compensi per lavori disagiati
Allegato 9 - Premessa (Accordo 25 luglio 1978)
Allegato 10 - Tabella viveri Personale di stato maggiore e allievi ufficiali (Composizione dei pasti)
Allegato 11 - Tabella viveri sottufficiali e comuni (Composizione dei pasti)
Allegato 12 - Tabella viveri spettanti ad ogni componente l’equipaggio - comuni
Allegato 13
Allegato 14 - Assicurazioni malattie
Allegato 15 - Assicurazioni infortuni
Allegato 16 - Indennità perdita corredo strumenti professionali e utensili (art. 65)
Appendice
Assistenza economica da parte delle Casse marittime per le malattie insorte dopo il 28° giorno dallo sbarco
Diritti sindacali
Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Affissione comunicazioni sindacali
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Permessi sindacali
Deleghe per riscossione dei contributi sindacali
Delega comune
Agevolazioni allo studio
Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata e/o all'assistenza delle navi anche in costruzione
Norme generali per una diversa organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali
Navi automatizzate
Navi specializzate e tradizionali
Periodo d'imbarco e periodo di riposo
Comitati paritetici per la mobilità della manodopera

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3000 t.s.l. e delle navi da carico da 501 a 3000 t.s.l. adibiti a traffici transoceanici

L’anno 1984 addì 20 del mese di dicembre, in Roma, la Confederazione Italiana degli Armatori Liberi e le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Fit-Cisl), Unione italiana lavoratori trasporti settore marittimi (Uiltrasporti); hanno stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi da carico da 501 a 3.000 tonnellate di stazza lorda adibite a traffici transoceanici

Capo I Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco
1. Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo indeterminato.
[…]

Capo II Composizione dell'equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento

1. Il numero dei componenti l’equipaggio è stabilito in base alle tabelle allegate al presente Contratto (allegati nn. 3 e 4).

Art. 7 - Allievi ufficiali e diplomati nautici
[…]
3. Ove siano imbarcati allievi ufficiali di coperta e macchina è dovere dei superiori diretti curarne durante l’orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale.
4. I diplomati nautici (capitani di LC e capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno imbarcati come comuni, oltre gli allievi previsti dalle tabelle di armamento, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati. Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto sarà fatto il possibile perché siano alloggiati in locali diversi da quelli dei comuni.
5. I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nell’ultimo comma del paragrafo C "servizio di coperta" del regolamento di bordo annesso al presente Contratto (art. 72).
6. Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l’orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di comuni.

Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari

1. Durante l’imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la marina mercantile e dal presente Contratto collettivo.

Art. 10 - Condotta dei marittimi
1. Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire ogni legittimo ordine del comandante o di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2. I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.

Art. 11 - Assenze da bordo
1. Quando la nave è in porto, il comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia tempestivamente autorizzato a scendere a terra.
2. Nessuna persona dell’equipaggio potrà comunque allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al comandante o chi lo rappresenti.

Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell’art. 70;
c) sospensione dal turno particolare e dall’elenco della CRL per un periodo massimo di due mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare;
e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall’elenco della CRL.
2. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano e al grado di colpa.
3. Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell’applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell’addebito e all’audizione a difesa del marittimo.
4. La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall’elenco della CRL, sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venir meno il rapporto fiduciario con l’armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
[…]
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad es. danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora, tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
[…]
5. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione a turno particolare, di cancellazione dall’elenco della CRL.
6. I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal comandante e da questo annotati sul giornale di bordo. Il comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell’elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati potranno essere adottati dalla direzione della società.
[…]

Art. 14 - Reclami dei marittimi
1. Gli eventuali reclami dei marittimi sull’applicazione del presente Contratto e sulla liquidazione delle competenze debbono essere presentati di regola al loro insorgere direttamente, o tramite la rappresentanza sindacale, all’ufficiale capo servizio o al comandante che li prenderà in considerazione comunicando l’esito del reclamo all’armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15 - Controversie sindacali
1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra aziende e lavoratori quando riguardino una sola società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3. Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4. In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Capo IV Orario di lavoro
Art. 17 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto

1. L’orario normale di lavoro nei porti o rade quando non funzioni il turno di navigazione sarà di 8 ore giornaliere continuative per tutto l’equipaggio, compresi gli ufficiali, e si effettuerà dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Il lavoro del personale di camera, cambusa e cucina sarà disciplinato a seconda delle esigenze del servizio e si effettuerà dalle ore 6 alle 19 oppure tra le 7 e le ore 20, con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti.
2. È in facoltà del comandante, fermo restando quanto sopra per il personale di camera, cucina e cambusa, di modificare anche per una sola categoria del restante personale questi orari secondo gli usi locali e le esigenze del servizio, purché l’ora del pranzo sia inclusa tra le 11 e le 14 e l’orario sia compreso tra le 6 e le 19, ovvero tra le 7 e le 20, rispettando sempre il principio delle otto ore con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti.
3. Qualora il comandante, durante la permanenza nei porti, ordinasse a parte dell’equipaggio di continuare nei vari servizi di bordo anche dopo l’orario normale, gli ufficiali, sottufficiali e comuni impiegati avranno diritto al trattamento previsto dal successivo art. 19.
4. Tutto il personale imbarcato ha diritto di usufruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale delle navi traghetto o in servizio Mediterraneo che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all’atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.

Art. 18 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1. Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il comandante, ove sia possibile, metterà a disposizione, gratuitamente, un mezzo idoneo per consentire al personale libero dal servizio della guardia di scendere a terra e rientrare a bordo.
2. Le tre corse al giorno di tale mezzo, complete (andata e ritorno), saranno effettuate in coincidenza con il cambio delle guardie.

Art. 19 - Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto
1. Il servizio di guardia, sia diurno che notturno, sarà compiuto, a giudizio del comandante, dal personale strettamente necessario alle esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
[…]
4. Il personale al servizio di guardia notturna di cui ai punti b) e c) del secondo comma non potrà essere chiamato al lavoro se non avrà usufruito di almeno otto ore di riposo.
5. Per i servizi di bordo che non consentono interruzione, a giudizio del comandante, il personale necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia con turni distribuiti a criterio del comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici franche oppure dodici ore di servizio e ventiquattro franche.
[…]

Art. 20 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
A) In porto
2. Per il lavoro eventualmente prestato nelle otto ore dell’orario normale del sabato sulle navi, in porto con turno di porto o con turno di navigazione, sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
3. Al personale in servizio nei porti con turno di porto dopo l’orario normale di lavoro si applica il trattamento previsto dall’art. 19.
4. Al marittimo non spetta il riposo compensativo per la giornata del sabato se in tale giornata fruisce di una franchigia o di un riposo compensativo.
B) In navigazione
5. Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell’orario normale del sabato sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
6. I riposi compensativi di cui ai precedenti punti del presente articolo saranno indennizzati mediante il pagamento di tante giornate o pro rata di: paga base, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 53, rateo della gratifica natalizia e della gratifica pasquale e gli eventuali scatti di cui agli artt. 33 e 95, nonché delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di stato maggiore di cui all’allegato n. 6, indennità di rappresentanza di cui all’art. 44.

Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
1. L’inizio, la durata e la cessazione del servizio di navigazione saranno, nelle rade aperte e nei porti pericolosi, determinati dal comandante secondo le esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2. Il servizio di navigazione, a giudizio del comandante, potrà continuare anche nei porti di scalo e nelle rade quando nella permanenza in tali porti e rade i forni siano mantenuti in alimento, o quando siano in funzione - sulle motonavi - gruppi elettrogeni principali. In tal caso il personale di guardia continuerà il turno di guardia, fermo restando il limite delle otto ore di lavoro.
3. All’arrivo nei porti, ultimate le manovre, il personale di coperta e di macchina completerà il turno di guardia già iniziato, dopo di che, subordinatamente al compimento delle otto ore di lavoro giornaliere, usufruirà di otto ore di franchigia. Nel caso in cui data l’ora di passaggio al turno di porto, la franchigia di otto ore non potesse essere concessa, la franchigia stessa sarà ridotta in maniera da assicurare il compimento delle otto ore di lavoro giornaliere, tenuto presente che l’orario normale è limitato in porto dalle ore 8 alle ore 17.
4. Il personale di coperta e macchina che all’arrivo in porto era franco potrà iniziare il servizio prima del compimento della franchigia, fermo restando il godimento di 8 ore di riposo continuativo nelle 24 ore.
5. Il turno di navigazione termina quando la nave sarà ormeggiata e rassettata.
6. Il turno di navigazione avrà inizio, a giudizio del comandante, con sufficiente anticipo sull’ora della partenza in maniera da garantire la regolarità dei turni di lavoro e di franchigia previsti dal presente Contratto per il servizio di porto e per quello di navigazione.
7. Il personale che inizierà il turno di navigazione non potrà essere quello che abbia lavorato durante la notte, in modo che il personale stesso abbia quattro ore di franchigia prima di essere messo in turno.
8. Nel passaggio dal turno di servizio di porto a quello di navigazione e viceversa sarà osservato il principio che l’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere.
9. Alla partenza e all’arrivo tutto il personale di coperta e di macchina necessario, a giudizio del comandante, sarà al posto di manovra e vi resterà finché la nave non sarà disormeggiata, ormeggiata e rassettata.

Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
1. In navigazione l’orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di otto ore giornaliere per tutto il personale.
2. Tutto il personale imbarcato ha diritto di fruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale delle navi traghetto o in servizio Mediterraneo che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all’atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.
3. Per gli ufficiali di coperta e di macchina il servizio di navigazione è distribuito in turni di guardia.
4. Ogni turno è di quattro ore di lavoro e di otto franche, salvo per le navi che hanno stato maggiore con meno di tre ufficiali sia di coperta che di macchina o che effettuino brevi navigazioni, per le quali i turni possono essere diversamente distribuiti, ma egualmente ripartiti.
5. Per gli ufficiali radiotelegrafisti l’orario normale di lavoro sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio RT di bordo.
6. Il comandante e il direttore di macchina sono dispensati dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine tre ufficiali almeno per ciascuno.
7. I sottufficiali e i comuni di coperta e di macchina avranno la guardia divisa in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici ore franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
8. Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata i turni di guardia potranno essere diversamente distribuiti, previo accordo tra le Organizzazioni sindacali e in mancanza di esso col consenso dell’Autorità marittima.
9. L’orario di lavoro del personale di camera, cucina e famiglia è stabilito in otto ore giornaliere da effettuarsi in due o più turni tra le ore 6 e le ore 24, con diritto per il marittimo a un riposo continuativo di otto ore.
10. Le precedenti disposizioni del presente articolo non si applicano al caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico che richiedessero la presenza di tutto o parte dell’equipaggio.
11. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del comandante, per esigenze che non rientrano fra quelle del normale esercizio della navigazione.
12. Durante il viaggio le guardie di servizio eseguiranno i lavori loro richiesti per la navigazione, la sicurezza della nave e del carico, il normale funzionamento delle macchine, il servizio delle persone imbarcate, l’ordinario lavaggio di ponti. Per i lavori eseguiti fuori dell’orario di guardia, quando richiesti dal comandante, è dovuto ai marittimi il compenso lavoro straordinario.
13. Durante la sosta della nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio eseguiranno lavori per le operazioni commerciali dalle ore 6 alle 20 ed i lavori di manutenzione ordinaria, questi ultimi limitatamente dalle ore 8 alle 17, senza diritto a compenso per lavoro straordinario. Qualora chiamati a svolgere i lavori di cui sopra al di fuori degli orari predetti, avranno diritto al compenso per lavoro straordinario.
14. La composizione minima di ogni singola guardia in plancia, su nave con pilota automatico in funzione, sarà di un ufficiale e di un marinaio.
In caso di avaria del pilota automatico o del radar o quando la nave navighi in nebbia, attraversi stretti o punti di grande traffico, la guardia verrà rafforzata con altro marittimo di coperta.
Il marittimo giornaliero chiamato per rinforzare la guardia nelle ore notturne deve avere, al termine della stessa, le otto ore di riposo consecutivo di cui al punto 2.
15. Per il personale di coperta e macchina che non faccia il turno di guardia, l’orario normale, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, sarà regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere le otto ore di lavoro sulle 24, comprese tra le ore 6 e le ore 20.
16. Il personale di coperta farà anche la manutenzione delle ciminiere e potrà essere adibito a sostituire il personale di macchina quando il comandante lo ritenga indispensabile.
17. I marittimi di età inferiore ai diciotto anni sono esonerati dal servizio di guardia notturna.

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 23 - Lavori per la sicurezza della navigazione ecc.

1. Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2. Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, da apposito accordo.

Art. 24 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1. I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
2. Tuttavia il comandante, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
3. I componenti dell’equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.

Art. 25 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1. Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell’orario normale.

Art. 26 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
1. L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 27 - Servizio merci e provviste
1. L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, il maneggio del fardaggio durante le operazioni commerciali ed il rizzaggio dei colli pesanti e degli automezzi, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati.
2. In mancanza dei lavoratori stessi le operazioni suddette dovranno essere eseguite dal personale di bordo. Detti lavori, se svolti oltre il normale orario di lavoro, daranno diritto al compenso per lavoro straordinario. Per tali lavori inoltre è stabilito il compenso nella contrattazione integrativa aziendale.
3. Qualora le operazioni di cui al primo comma del presente articolo siano eseguite dai lavoratori di terra, mentre per quelle ai verricelli venga adibito personale di bordo, il marittimo che presta la propria opera ai verricelli non avrà diritto al compenso per lavoro straordinario se il lavoro verrà effettuato nell’orario normale. Per detto lavoro eseguito oltre l’orario normale il marittimo avrà diritto al compenso per lavoro straordinario. Per le suddette operazioni sarà altresì stabilito un compenso nella contrattazione integrativa aziendale.
4. Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l’imbarco richieda l’uso dei verricelli e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi.
5. L’imbarco delle provviste, quando sia compiuto oltre l’orario di servizio, darà luogo al compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di famiglia che vi sia stato adibito.

Art. 28 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
1. Nel caso di malattia o infortunio di alcuno degli imbarcati durante la navigazione, il servizio dell’ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto disposto all’art. 41.

Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 35 - Indennità di navigazione

1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione nelle misure giornaliere indicate nella tabella allegata al presente Contratto, per giorno di effettivo imbarco (vedi allegato n. 7).
2. Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l’ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
3. Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità di anzianità.
4. L’indennità di navigazione non si applica per le navi traghetto in servizio locale negli stretti i cui equipaggi non abbiano il vincolo di permanenza a bordo oltre il normale orario di lavoro.
5. In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all’importo dell’indennità di navigazione non corrisposta.
6. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.

Art. 36 - Indennità rischio guerra
1. Agli equipaggi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’Ente Assicuratore Corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25 per cento, verrà corrisposta una indennità giornaliera rischio guerra. La misura di tale indennità non potrà essere inferiore a tanti trentesimi del 100 per cento della paga base, indennità di contingenza supplemento paga personale di stato maggiore di cui all’allegato n. 5 e indennità di rappresentanza di cui all’art. 44 per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
2. L’indennità in parola non costituisce coefficiente della retribuzione.
3. La decorrenza e la cessazione delle indennità si identificheranno con l’inizio e la cessazione dell’applicazione del citato soprappremio.

Art. 43 - Compensi per lavoro straordinario
[…]
2. Il lavoro straordinario non dovrà superare le 90 ore mensili. Per le navi di linea tale limite è elevato a 120 ore mensili.
3. Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.
[…]

Art. 45 - Soprassoldo ai marittimi imbarcati su navi cisterna
1. Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili sarà corrisposto un soprassoldo nella misura del 20 per cento della paga base e della indennità di contingenza, esclusa la panatica ed ogni altra indennità o compenso, per tutta la durata del viaggio.
2. Per le navi cisterna di stazza lorda superiore a 30.000 tonnellate il predetto soprassoldo sarà corrisposto nella misura del 22 per cento.
3. Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, il soprassoldo non è dovuto per l’ulteriore durata della sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato.
4. Per le navi obo e le ore oil il soprassoldo cessa, comunque, quando in possesso di certificato gas free, la nave è destinata a carico diverso da prodotti petroliferi.

Art. 46 - Soprassoldo per trasporto materie infiammabili o esplosive
1. Quando la nave non cisterna, o cisterna per la quale non sia corrisposto all’equipaggio il supplemento di nave cisterna, fosse adibita al trasporto di materie dichiarate infiammabili, e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25 per cento del tonnellaggio di stazza lorda della nave, sarà corrisposto a tutti i componenti l’equipaggio un soprassoldo nella misura del 15 per cento della paga e dell’indennità di contingenza, esclusa la panatica e ogni altra indennità o compenso per tutto il tempo per il quale le materie infiammabili saranno rimaste a bordo.
2. Fermo restando le altre condizioni, l’indennità predetta sarà elevata al 20 per cento quando la nave sia adibita a trasporto di esplosivi e il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
3. La presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.

Art. 47 - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero
1. Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora dell’arrivo della nave al primo porto nazionale, sarà corrisposto al marittimo un soprassoldo in misura pari all’8 per cento della paga base più indennità di contingenza, con decorrenza del giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale.
2. Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali.
3. La presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.

Art. 48 - Indennità rischi epidemici
1. Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l’equipaggio un’indennità pari al 10 per cento della paga tabellare per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto.
2. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
3. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testuale l’espressione "epidemia" o "stato epidemico".
4. Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.

Capo VII Alloggio e vitto
Art. 51 - Vitto, qualità e quantità dei viveri

1. Le razioni di viveri sono determinate nelle qualità e quantità risultanti dalle tabelle allegate al presente Contratto (allegati nn. 10, 11, 12, 13).
2. Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
3. Agli ufficiali, sottufficiali e comuni sarà somministrato vitto unico per il primo e secondo piatto.
4. Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera, con esclusione dei sottufficiali capi servizio, e che accettino l’incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l’ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al comando di bordo le eventuali manchevolezze.
5. L’armatore provvederà all’equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile, per la consumazione dei pasti.

Capo XI Regolamento di bordo
Art. 72 - Regolamento di bordo
A) Alloggi

1. Compatibilmente con le caratteristiche della nave gli alloggi di tutti i componenti l’equipaggio dovranno essere situati a poppavia della paratia di collisione ubicati in modo da risultare naturalmente arieggiati, spaziosi ed in perfette condizioni igieniche e dovranno essere convenientemente arredati.
2. Agli ufficiali sarà assicurata la pulizia ed il riassetto delle cabine.
B) Servizio mensa
3. Agli ufficiali sarà assicurato il servizio mensa.
4. Qualora il numero dei sottufficiali imbarcati sia di almeno 9 sarà assicurato ai sottufficiali stessi il servizio per la mensa.
5. Ove l’ubicazione dei locali mensa sottufficiali e comuni lo rendesse possibile, sarà esteso il servizio mensa anche ai comuni. Al predetto servizio mensa sarà eventualmente destinato anche il mozzo.
C) Servizio di coperta
6. Fermo restando quando disposto dagli artt. 25 e 26 il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiaggio, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza. Qualora si debba fare ricorso all’uso di ponteggi sospesi* è corrisposto il compenso di cui all’allegato n. 8.
7. La pulizia dei gabinetti di decenza per gli ufficiali, sottufficiali e comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
D) Servizio di macchina
8. Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
9. Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verrà eseguita dal personale di macchina, col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuata fuori dell’orario di servizio. Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all’allegato n. 8 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
10. Il lavoro di picchettaggio e raschiaggio interno delle calderine e caldaie non rientra tra le mansioni ordinarie dei marittimi. Tuttavia esso potrà essere eccezionalmente ordinato dal comando di bordo, con l’esclusione della corresponsione del compenso straordinario effettuato nell’orario normale. Per detti lavori è riconosciuto il compenso di cui all’allegato n. 8 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
E) Lavori
a) Lavori da non effettuare
11. All’interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall’art. 23, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori bordo in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
12. Inoltre non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pitturazione all’interno di casse alte, deep-tanks e sentine.
13. Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave.
14. Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione integrativa.
b) Lavori di particolare disagio
15. Per l’effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all’allegato n. 8 salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro o di guardia.
In coperta
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all’interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate, picchettaggio alberi e ciminiere in condizioni di sicurezza con l’uso di ponteggi sospesi;
d) pulizia delle cisterne adibite a carico liquido.
I compensi per i lavori sopra elencati eventualmente già previsti nella contrattazione integrativa aziendale, sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore.
16. I compensi per l’effettuazione dei sottoelencati lavori:
e) costruzione e demolizione di paratie e divisionali (feeders bins);
f) apertura e chiusura delle boccaporte tradizionali; sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale.
In macchina
17. I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
(Motonavi):
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
5) smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
6) smontaggio e rimontaggio per manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del motore principale, esclusa la pulizia dei filtri;
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore elettrico di potenza superiore a Kw 40, esclusa la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvola di scarico di un cilindro del motore principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d’aria del motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metroquadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
(Turbonavi):
Gruppo elettrogeni:
1) revisione completa e lavaggio dell’avvolgimento di un generatore elettrico o di un motore superiore a 40 Kw.
Caldaie principali:
2) pulizia fasci tubieri mediante lavaggio e sciabolatura con rimozione detriti e pulizia camera combustione;
3) riparazione muratura refrattaria al metroquadro.
Condensatori:
4) pulizia mediante scovolatura del condensatore principale;
5) pulizia mediante scovolatura del condensatore ausiliario.
Turboalternatori:
6) pulizia mediante scovolatura del condensatore.
* Per ponteggi sospesi si intendono tutti i tipi di ponteggi che non trovano appoggio sul piano sottostante alla zona di lavoro.

Capo XII Regolamento dei turni particolari
Art. 76 - Periodo di imbarco

1. Il periodo di imbarco è così regolamentato:
a) 5 mesi, prorogabili di 60 giorni da parte dell’armatore, per tutte le navi (comprese le bulk carriers e le ore-oil);
b) 5 mesi, prorogabili di 30 giorni da parte dell’armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, per le navi OBO, le navi cisterna, le navi full containers;
c) 5 mesi per le navi traghetto.
2. Il marittimo completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3. Da parte dell’armatore, potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo imbarcato debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato sino a venti giorni prima del periodo minimo di imbarco.

Capo XIII Fondo nazionale marittimi (Navi superiori a 3000 t.s.l.)
Art. 81 - Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo
1. Il periodo di riposo per il personale iscritto al Fondo corrisponde ad un numero di giorni solari pari al 38 per cento dei giorni di imbarco effettuati. Per le navi adibite a traffico costiero nazionale il periodo sarà del 33 per cento.
2. Il marittimo, dopo aver goduto il predetto periodo di riposo, sarà disponibile per la chiamata di imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell’armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo stesso.
3. Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta a quello maturato al momento dello sbarco successivo.
4. Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo di riposo corrispondente ad un numero di giorni solari pari alle percentuali di cui al primo comma, con l’aggiunta di 20 giorni (10 giorni per le navi traghetto e per quelle adibite a traffico costiero nazionale), nonché degli eventuali giorni di malattia o infortunio indennizzati, di permanenza a terra a seguito di sbarco per grave motivo personale, avrà diritto al trattamento del Fondo.
5. I periodi di malattia non indennizzati per la malattia insorta dopo lo sbarco non saranno tenuti in nessun conto ai fini del computo della disponibilità all’imbarco.
6. I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle società dalla competente Cassa marittima, saranno invece aggiunti al periodo di riposo da usufruire.

Capo XIV Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Art. 87 - Periodo d’imbarco

1. Il periodo d’imbarco è così regolamentato:
a) 5 mesi prorogabili di 60 giorni da parte dell’armatore, per tutte le navi (comprese le bulk carriers e le ore-oil);
b) 5 mesi prorogabili di 30 giorni da parte dell’armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, per le navi obo, le navi cisterna, le navi full-containers;
c) 5 mesi per le navi traghetto.
2. Da parte dell’armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave. Qualora il marittimo imbarcato debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco potrà essere sbarcato sino a 20 giorni prima del periodo minimo d’imbarco.
3. Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d’imbarco sbarcherà per "rotazione sociale", salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli artt. 89 e 90.
4. Lo sbarco risolve la convenzione d’imbarco e al marittimo saranno corrisposte le competenze spettantigli con esclusione delle indennità sostitutive dei riposi compensativi maturati a bordo e non fruiti per festività, ferie, domeniche e sabati che saranno corrisposti mensilmente dopo lo sbarco salvo diversa volontà del marittimo, non saranno altresì corrisposte l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto.
5. L’anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa d’imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 88 - Periodo di riposo
1. Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati salvo quanto previsto dai successivi punti 2 e 3.
2. Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
3. Il marittimo dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti a bordo per domeniche, festività, ferie e sabati, sarà disponibile per la chiamata d’imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell’armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato. Qualora il marittimo venga chiamato all’imbarco o di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo di cui sopra avrà diritto al differimento di tali 15 giorni, o frazioni, in aggiunta al periodo di riposo maturato al momento dello sbarco successivo su richiesta del marittimo.
4. Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto al precedente punto 1), con l’aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, degli eventuali giorni indennizzati di malattia insorta entro il 28° giorno dallo sbarco, di infortunio, nonché di permanenza a terra a seguito di sbarco per grave motivo personale, entrerà in disponibilità retribuita.
5. I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle società dalla competente Cassa marittima, saranno aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
6. Durante il periodo di riposo a terra al marittimo sarà corrisposta la retribuzione su base mensile così composta: paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 53 e del supplemento paga per il personale di stato maggiore (allegato 5). Saranno inoltre corrisposti agli aventi diritto gli assegni familiari secondo le vigenti norme di legge.

Capo XV Disposizioni finali e transitorie
Art. 102 - Contrattazione integrativa

1. Fermo restando tutto quanto previsto anche dalla premessa del presente Contratto, che qui si intende ancora richiamare ad ogni effetto, potranno essere oggetto di contrattazione integrativa particolari argomenti di carattere aziendale:
a) che siano stati rinviati espressamente dal Contratto nazionale alla contrattazione integrativa;
b) che riguardino il rinnovo degli accordi integrativi già stipulati, per le materie che non siano state oggetto di accordi o di trattazione in sede nazionale. In tal caso sarà mantenuto l’eventuale trattamento di miglior favore;
c) che non siano stati già disciplinati dal Contratto nazionale.
2. Sono esclusi gli argomenti che abbiano formato oggetto di richieste e di trattazione in sede di rinnovo del Contratto nazionale e successivamente abbandonati.
3. La richiesta per la stipulazione degli accordi integrativi va fatta per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie del presente Contratto alla società ed alla Associazione armatoriale territoriale cui aderisce, con l’indicazione degli argomenti da esaminare.
4. La trattativa da svolgere presso l’Associazione armatoriale cui aderisce l’azienda dovrà essere avviata entro 15 giorni dal ricevimento della lettera.
5. L’accordo integrativo ovunque venga sottoscritto è vincolante per le Organizzazioni firmatarie e le relative sezioni periferiche e non potrà essere modificato fino alla sua scadenza.
6. Durante il periodo di validità del presente Contratto non dovranno essere posti a carico delle aziende nuovi oneri e la eventuale contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto soltanto l’applicazione delle norme sulla organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate o tradizionali.
Dichiarazione a verbale
Anche con riferimento alla disciplina prevista dallo Statuto della Confederazione italiana degli armatori liberi ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, la Confederazione Italiana degli Armatori Liberi nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate nell’art. 102 del presente Contratto, dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto art. 98 non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari del presente Contratto collettivo, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.

Appendice
Diritti sindacali

In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai Contratti collettivi di lavoro l’attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue:
ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell’ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle navi soggette all’applicazione del presente Contratto "rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell’equipaggio.
Su ogni nave possono essere nominati per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente Contratto:
1 rappresentante sindacale sino a 100 membri di equipaggio;
2 rappresentanti sindacali da 101 a 300 membri di equipaggio;
3 rappresentanti sindacali oltre 300 membri di equipaggio.
Della nomina sarà data comunicazione all’armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente all’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente farne parte, per il controllo della qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) indire assemblee sulle navi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l’eventuale cancellazione e mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle "norme sui turni particolari delle navi da passeggeri".
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.

Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi da carico nei porti nazionali.
2. Sulle navi da carico l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e le 19.
3. I rappresentanti sindacali potranno conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
4. L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazioni sindacali. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
5. La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle società armatrici, a cinque membri della segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente Contratto. Agli anzidetti cinque membri della segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
6. Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a tre ore, saranno consentiti dopo un’ora dall’arrivo della nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tal caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
7. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio bordo.

Affissione comunicazioni sindacali
1. La società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto e delle sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
2. In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle segreterie responsabili delle Organizzazioni e sezioni periferiche predette, nonché delle rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1), che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla direzione della società o sedi succursali.

Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore di tempo libero, sarà costituita una Commissione composta da rappresentanti dell’armamento e delle Organizzazioni sindacali firmatarie, con il compito di definire, nell’ambito dei programmi annuali, le iniziative per l’utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.

Norme generali per una diversa organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali
La difesa dei livelli occupazionali è strettamente legata alla possibilità di sviluppo, di ammodernamento della flotta ed alla conseguente maggiore competitività del mezzo nautico, da realizzarsi anche attraverso una più efficiente organizzazione dei servizi che aumenti il rendimento del lavoro e migliori le condizioni di vita a bordo. Conseguentemente, premesso che la eventuale riorganizzazione complessiva dei servizi non dovrà comportare variazioni di costo, le parti concordano di sperimentare, per una durata da stabilire, una diversa organizzazione del lavoro a bordo.
Le modifiche da apportare potranno riguardare la conduzione delle navi, lo svolgimento delle operazioni commerciali, la manutenzione della nave ed i servizi di bordo.
Nella definizione di una diversa organizzazione del lavoro, si dovrà tener conto della tipologia della nave e dei viaggi ai quali è adibita, nonché del rapporto operativo delle aziende sulle navi.

Navi automatizzate
(Dotate di certificato IAQ o navi sulle quali l’automazione rappresenta elemento determinante nella conduzione e nelle operazioni commerciali).
1) Tabella di armamento
La composizione della tabella di armamento è definibile tenuto conto del grado di automazione della nave e di professionalità del personale. Le nuove tabelle che comporteranno una variazione qualitativa e quantitativa rispetto alle tabelle tradizionali dovranno tenere conto:
a) di eventuali nuove attribuzioni di compiti e funzioni polivalenti nell’ambito di una diversa organizzazione del lavoro;
b) di una eventuale diversa classificazione del personale con corrispondente introduzione di nuove qualifiche professionali e di funzioni polivalenti.
2) Servizio in navigazione e in porto
Nella composizione numerica delle guardie sarà tenuto conto del grado di automazione della nave.
L’orario di lavoro e di riposo sia in navigazione che in porto, potrà essere disciplinato in considerazione della diversa organizzazione del lavoro ed essere diversamente distribuito nell’arco della giornata tra le varie sezioni e le varie qualifiche tecniche, complementari e polivalenti.

Navi specializzate e tradizionali
La composizione numerica dell’equipaggio nelle varie sezioni, sarà finalizzata al raggiungimento di una più efficiente operatività della nave ed a un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.
A tale proposito in via sperimentale su alcune navi possono essere apportate le seguenti modifiche:
a) una diversa organizzazione del lavoro e dei servizi di bordo attraverso un più adeguato e razionale impiego del personale;
b) un diverso svolgimento dei servizi amministrativi mediante una più equa distribuzione degli stessi tra gli ufficiali;
c) un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.

Periodo d'imbarco e periodo di riposo
Nell’applicazione e per i fini dei criteri sopra enunciati, sarà esaminata la possibilità di stabilire un diverso periodo di imbarco fermo restando il rapporto tra periodo di imbarco e periodo di riposo stabilito dalla norma contrattuale.