Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 12 aprile 2011, n. 14654 - Caduta dall'alto e responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza 


 

 

Responsabilità di un datore di lavoro (Z.) e di un coordinatore per la sicurezza (C.) per la morte di un operaio caduto dall'altezza di 8 metri.
 

Accadeva infatti che la s.n.c. "P.Z. Impianti" dello Z. era stata incaricata dalla s.p.a. "Acciaierie G."  di costruire un impianto.

Per la erezione dei ponteggi l'appaltatore si era affidato alla "I." s.r.l. (di tale D.V.C.). Durante le fasi finale dello smantellamento dei ponteggi, l'operaio M. cadeva da circa 8 mt, riportando lesioni che lo conducevano al decesso.

La responsabilità degli imputati emergeva dalle seguenti circostanze:
- quanto allo Z., in qualità di datore di lavoro, egli avrebbe dovuto cooperare con la ditta I. per la realizzazione delle misure di sicurezza relative alla istallazione e smantellamento dei ponteggi; peraltro la violazione che aveva determinato l'evento letale non era riconducibile ad un rischio specifico gravante esclusivamente sul subappaltatore, tenuto conto del fatto che il difetto del ponteggio preesisteva allo smantellamento ed era riconoscibile fin dall'origine.
- Quanto al C., questi in qualità di coordinatore della sicurezza dei lavori (per conto della Acciaieria), sia in fase di progettazione che di esecuzione, era venuto meno al suo compito di vigilare sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza, in relazione a carenze dei ponteggi originarie ed immediatamente riconoscibili.
 

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Rigetto.

 

La Corte premette che, come accertato in sede di istruzione dibattimentale dal giudice di merito, l'incidente mortale è avvenuto durante i lavori di smontaggio dei ponteggi, ma non a seguito di una errata operazione di smantellamento. Ha ricordato il giudice di merito che dal sopralluogo effettuato e dalle deposizioni testimoniali, era emersa una anomalia nella costruzione del ponteggio. Esso era costituito da due impalcature partenti da quote diverse, le quali nel punto di incontro distavano tra loro soltanto 120 cm. anzichè 180 cm. (cioè la lunghezza delle tavole). Questa differente lunghezza comportava che nel punto di unione delle due impalcature le tavole non si incastravano tra di loro ma appoggiavano soltanto l'una sull'altra. Inoltre il ponteggio era di una ditta e il piano di calpestio (le tavole metalliche) di un'altra ditta; per tale motivo il sistema di aggancio tra le due parti della struttura non era regolare e funzionante. Il M. era caduto proprio in corrispondenza del punto in cui le tavole di calpestio non erano correttamente agganciate e, pertanto, gli era venuto a mancare l'appoggio.
Tale premessa è utile per comprendere come la carenza delle misure di sicurezza che avevano determinato l'incidente, preesistevano all'inizio delle operazioni di smontaggio ed erano, come osservato dal giudice di merito, chiaramente rilevabili ictu oculi dai soggetti deputati al controllo del loro rispetto, nel caso di specie lo Z..
 

Quanto al ricorso del C. la Suprema Corte premette che all'epoca dei fatti era vigente in materia il D.Lgs. n. 494 del 1996: va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che in materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche.
Invero il D.Lgs. n. 494 del 1996 ha prestato particolare attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese. Esso prevede, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva è prevista la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In breve, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinchè risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.

...

"Ciò detto, per valutare se l'evento verificatosi coinvolga la responsabilità del C. e sia il frutto dei rischi che egli poteva evitare che si verificassero, va osservato che come già precedentemente illustrato, l'incidente non è stato determinato da fattori occasionali, che potevano sfuggire alla vigilanza del coordinatore, bensì da un originario errore nella costruzione del ponteggio; errore talmente evidente (sovrapposizione di due tavole di passaggio e mancanza di ancoraggio) che poteva essere rilevato ictu oculi usando la ordinaria diligenza.
La omessa rilevazione del pericolo "strutturale" del ponteggio; la omessa segnalazione dell'irregolarità all'esecutore dei lavori e la omessa intimazione della sospensione dei lavori in presenza del detto pericolo, costituiscono omissioni che sono legate causalmente all'incidente, tenuto conto che la condotta attiva del C. avrebbe evitato l'evento attraverso l'eliminazione della fonte del pericolo. Ne discende la infondatezza delle doglianze formulate."


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
1) C.D., n. a (OMISSIS);
2) Z.P., a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia (nr. 1031/08; nr. r.g. 327/08);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avv.ti delle parti civili, Piraino Cesare (per i congiunti) e Ottolino Teresa (per l'INAIL), che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avv.ti Gianzi Francesco e Nocita Pietro (per C.) che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Terra Massimo (in sost. dell'Avv. Russo De Luca Bruno, per Z.) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


 

Fatto
 

 

 

1. Con sentenza del 13/7/2007 il Tribunale di Legnano condannava Z.P. e C.D. per il delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 3, c.p. per omicidio colposo in danno dell'operaio M.V.I., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni (acc. in (OMISSIS)).
La s.n.c. "P.Z. Impianti" dello Z. era stata incaricata dalla s.p.a. "Acciaierie G." s.p.a. di costruire un impianto. Per la erezione dei ponteggi l'appaltatore si era affidata alla "I." s.r.l. (di tale D.V.C.). Durante le fasi finale dello smantellamento dei ponteggi, l'operaio M. cadeva da circa 8 mt, riportando lesioni che lo conducevano al decesso.
Del fatto erano stati chiamati a rispondere, tra gli altri, lo Z., quale titolare della ditta che aveva in corso i lavori ed aveva subappaltato l'istallazione dei ponteggi, per carenza nell'opera di controllo e coordinamento tra le imprese; il C., in qualità di coordinatore per la sicurezza per conto delle "Acciaierie G.", che non aveva sorvegliato sul rispetto delle misure di sicurezza.
Il Tribunale, all'esito della istruttoria dibattimentale, condannava, oltre alla D.V. (titolare della I. Ponteggi), lo Z. ed il C. alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, pena sospesa.
Condannava inoltre gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
 

 

2. Con sentenza del 13/6/2008 la Corte di Appello di Venezia confermava la pronunci a di condanna.

Osservava la Corte territoriale che la responsabilità degli imputati emergeva dalle seguenti circostanze:
- quanto allo Z., in qualità di datore di lavoro, egli avrebbe dovuto cooperare con la ditta I. per la realizzazione delle misure di sicurezza relative alla istallazione e smantellamento dei ponteggi; peraltro la violazione che aveva determinato l'evento letale non era riconducibile ad un rischio specifico gravante esclusivamente sul subappaltatore, tenuto conto del fatto che il difetto del ponteggio preesisteva allo smantellamento ed era riconoscibile fin dall'origine.
- Quanto al C., questi in qualità di coordinatore della sicurezza dei lavori (per conto della Acciaieria), sia in fase di progettazione che di esecuzione, era venuto meno al suo compito di vigilare sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza, in relazione a carenze dei ponteggi originarie ed immediatamente riconoscibili.
 

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, lamentando:
 

3.1. Z. ("P.Z. Impianti"): la violazione di legge ed il difetto di motivazione, laddove la Corte di merito aveva affermato sussistere la penale responsabilità dell'imputato. Invero, essendosi verificato l'incidente durante le operazioni di smontaggio dell'impalcatura, il datore di lavoro della ditta committente non aveva più alcun obbligo di cooperazione e coordinamento in relazione a rischi specifici gravanti sull'appaltatore I., datore di lavoro della vittima, che aveva malamente disarmato un ponteggio. Di ciò vi era riscontro nel fatto che, prima del disarmo, il ponteggio era stato utilizzato dagli operai senza che avessero corso alcun rischio .
 

3.2. C. (Coord. "Acciaierie"): a) la violazione di legge ed il difetto di motivazione, laddove la Corte di merito aveva affermato sussistere la penale responsabilità dell'imputato. Invero, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, ha compiti di vigilanza sul rispetto del piano di sicurezza, ma tale compito non può spingersi a controllare singole irregolarità commesse occasionalmente da un lavoratore in fase di smontaggio di un ponteggio, che risultava essere stato eretto regolarmente, b) la violazione di legge, per avere la corte di merito ritenuto il coordinatore gravato da una posizione di garanzia in realtà inesistente, tenuto conto dell'assenza in capo a tale figura di concreti poteri impeditivi dell'evento ai sensi dell'art. 40 c.p.; c) il difetto di motivazione in relazione alla causalità della presunta condotta omissiva del C.. Invero l'incidente si era verificato per un errore nello smontaggio dell'impalcatura da parte della vittima e di altro operaio, i quali peraltro non avevano allacciato le cinture di sicurezza. Inoltre nessun avviso il titolare della ditta appaltatrice aveva dato dell'inizio dei lavori di smontaggio e ciò non aveva consentito la presenza in cantiere dell'imputato al momento del fatto.

 

Diritto
 

 

4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
 

4.1. Va premesso che, come accertato in sede di istruzione dibattimentale dal giudice di merito, l'incidente mortale è avvenuto durante i lavori di smontaggio dei ponteggi, ma non a seguito di una errata operazione di smantellamento. Ha ricordato il giudice di merito che dal sopralluogo effettuato e dalle deposizioni testimoniali, era emersa una anomalia nella costruzione del ponteggio. Esso era costituito da due impalcature partenti da quote diverse (l'una da quota zero metri e l'altra da quota 10 metri circa), le quali nel punto di incontro distavano tra loro soltanto 120 cm. anzichè 180 cm. (cioè la lunghezza delle tavole). Questa differente lunghezza comportava che nel punto di unione delle due impalcature le tavole non si incastravano tra di loro ma appoggiavano soltanto l'una sull'altra (in sentenza viene richiamata foto n. 5, dove si vede chiaramente una tavola che poggia sull'altra). Inoltre il ponteggio era di una ditta e il piano di calpestio (le tavole metalliche) di un'altra ditta; per tale motivo il sistema di aggancio tra le due parti della struttura non era regolare e funzionante. Il M. era caduto proprio in corrispondenza del punto in cui le tavole di calpestio non erano correttamente agganciate e, pertanto, gli era venuto a mancare l'appoggio.
 


4.2. Tale premessa è utile per comprendere come la carenza delle misure di sicurezza che avevano determinato l'incidente, preesistevano all'inizio delle operazioni di smontaggio ed erano, come osservato dal giudice di merito, chiaramente rilevabili ictu oculi dai soggetti deputati al controllo del loro rispetto, nel caso di specie lo Z..
Infatti, i rischi derivanti dalle carenze costruttive di un ponteggio, non sono rischi specifici del subappaltatore incaricato della loro erezione, in quanto il loro rilievo non necessita di specifiche competenze ed il rischio per l'incolumità che comporta coinvolge non solo i lavoratori dell'appaltatore, ma anche quelli del committente, il quale quindi è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme.
Infatti sono qualificabili come "rischi specifici" solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi.
In un caso analogo questa Corte di legittimità ha statuito che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. Nella concreta fattispecie, è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi , di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep. 20/03/2008), Giorgi, Rv. 239252).
Ne consegue da quanto detto, che la negligente condotta omissiva dello Z., titolare dell'azienda incaricata dei lavori edili, è stata una concausa dell'evento mortale è le censure formulate dal ricorrente sono infondate.
 

 

4.3. Quanto all'imputato C., questi ha contestato di avere assunto un'autonoma posizione di garanzia in qualità di coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione dei lavori per conto del committente Acciaierie "G." s.p.a., da ciò l'impossibilità di configurare a suo carico una responsabilità penale in ragione di una condotta omissiva, eziologicamente legata al decesso del lavoratore.


Orbene, premesso che all'epoca dei fatti era vigente in materia il D.Lgs. n. 494 del 1996, va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che in materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38002 del 09/07/2008 Ud. (dep. 03/10/2008), Abbate, Rv. 241217; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010), Cellie, Rv. 247536).
Invero il D.Lgs. n. 494 del 1996 ha prestato particolare attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese. Esso prevede, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva è prevista la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In breve, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinchè risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.
Pertanto, se è indubbio che il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza nell'ambito di cui si discute è affidato al datore di lavoro che organizza e gestisce la realizzazione dell'opera, il coordinatore è gravato da plurimi e tipici obblighi che la legge definisce.
In particolare, per il coordinatore per l'esecuzione, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale vigilanza che la legge demanda al committente e per l'altro dalla disciplina di cui al predetto D.Lgs. n. 494 del 1996. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da e s so ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.
Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici : un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Ciò detto, per valutare se l'evento verificatosi coinvolga la responsabilità del C. e sia il frutto dei rischi che egli poteva evitare che si verificassero, va osservato che come già precedentemente illustrato, l'incidente non è stato determinato da fattori occasionali, che potevano sfuggire alla vigilanza del coordinatore, bensì da un originario errore nella costruzione del ponteggio; errore talmente evidente (sovrapposizione di due tavole di passaggio e mancanza di ancoraggio) che poteva essere rilevato ictu oculi usando la ordinaria diligenza.
La omessa rilevazione del pericolo "strutturale" del ponteggio; la omessa segnalazione dell'irregolarità all'esecutore dei lavori e la omessa intimazione della sospensione dei lavori in presenza del detto pericolo, costituiscono omissioni che sono legate causalmente all'incidente, tenuto conto che la condotta attiva del C. avrebbe evitato l'evento attraverso l'eliminazione della fonte del pericolo. Ne discende la infondatezza delle doglianze formulate.


Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè delle spese sostenute dalle costituite parti civili, che vanno liquidate come segue: a carico dello Z.P., la rifusione delle spese in favore delle parti civili T.C., M.I., M.A., V.A. e N.C., che unitariamente e cumulativamente si liquidano in Euro 5.000=, oltre accessori come per legge; a carico dello stesso Z.P. e C.D., in solido tra loro, la rifusione delle spese in favore della parte civile INAIL, che si liquidano in Euro 2.500= oltre accessori di legge.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna Z.P. alla rifusione in favore delle parti civili T.C., M.I., M. A., V.A. e N.C. delle spese di questo giudizio unitariamente e cumulativamente liquida in Euro 5.000=, oltre accessori come per legge.
Condanna lo stesso Z.P. e C.D., in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte civile INAIL delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500= oltre accessori di legge.