Tipologia: CCNL
Data firma: 4 febbraio 1984
Validità: 01.01.1984 - 31.03.1987
Parti: Ausitra e Flfp-Cgil, Filtat-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi ambientali privati

Sommario:

Albo delle imprese
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Cessione - Trasformazione e cessazione dell’azienda
Art. 3 - Passaggi di gestione
Art. 4 - Inscindibilità del Contratto e condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata del Contratto
Art. 6 - Assunzione del personale
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Contratto a tempo determinato
Art. 9 - Classificazione del personale
Art. 10 - Mutamento di mansioni e passaggio di livello
Art. 11 - Retribuzione
Art. 12 - Corresponsione della retribuzione mensile
Art. 13 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 14 - Retribuzione e sue variazioni
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Tredicesima mensilità
Art. 17 - Quattordicesima mensilità
Art. 18 - Indennità e somministrazioni
a) Rimborso spese di trasporto
b) Rimborso spese per testimonianza
c) Indennità di trasferta
d) Indennità maneggio denaro
e) Somministrazione latte
f) Alloggio
g) Raggiungimento posto di lavoro
h) Indennità sgombero neve
i) Rimborso spese vidimazione patente
l) Docce
m) Trasferimenti
n) Locale consumazione pasto
o) Indennità sostitutiva di mensa
p) Indennità turni a ciclo continuo
q) Indennità lavoro domenicale
Art. 19 - Indumenti di lavoro
Art. 20 - Orario di lavoro
A) Durata settimanale di lavoro

B) Orario giornaliero di lavoro
Art. 21 - Rapporto a tempo parziale
Art. 22 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 23 - Assenze e permessi - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Lavoro notturno, festivo e prestazioni oltre l’orario normale
A) Lavoro notturno

B) Lavoro festivo
C) Prestazioni oltre l’orario normale
Art. 25 - Riposo settimanale
Art. 26 - Festività
Art. 27 - Ferie
Art. 28 - Aspettativa
Art. 29 - Servizio militare
Art. 30 - Doveri dei lavoratori
Art. 31 - Doveri e responsabilità dei conducenti - Ritiro patente
Art. 32 - Norme disciplinari
Art. 33 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 34 - Cassa mutua aziendale di assistenza e previdenza operai
Art. 35 - Previdenza impiegati
Art. 36 - Tutela della maternità
Art. 37 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto
Art. 40 - Documenti e certificati di lavoro
Art. 41 - Trasformazione e modifiche strutturali dei servizi
Art. 42 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1) Rappresentanza sindacale - Cuda

2) Permessi sindacali
3) Diritto di affissione
4) Trattenute dei contributi sindacali
5) Quote di servizio
6) Contributo Cama
7) Assemblee sindacali del personale
8) Sedi sindacali
Art. 43 - Istituti di patronato
Art. 44 - Procedura per l’esame delle controversie
1) Vertenze individuali e plurime

2) Vertenze interpretative
Art. 45 - Contrattazione integrativa
Art. 46 - Indennità perequativa
Art. 47 - Tutela della salute e della integrità fisica
Art. 48 - Attività culturali
Art. 49 - Diritto allo studio
Art. 50 - Norma generale
Fondo di solidarietà
Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali
Retribuzioni parametrali
Diritto di informazione
Allegati
Allegato 1 - Verbale di accordo
Allegato - Criteri per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto (legge n. 297/1982) da valere per l’anno 1982
Allegato 2
Allegato 3 - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale
Allegato 4 - Regolamento per la gestione della Cassa Mutua Aziendale di assistenza e previdenza per gli operai dipendenti da imprese esercenti servizi di nettezza urbana (Art. 32 del CCNL 18 dicembre 1980)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale, escluso quello delle Amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti congiuntamente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione rifiuti, depurazione delle acque

Addì, 4 febbraio 1984, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari, e la Federazione Lavoratori Funzione Pubblica (Flfp-Cgil), la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari Traffico (Filtat-Cisl), la Uiltrasporti-Uil, è stato rinnovato il CCNL 18 dicembre 1980 per il personale, escluso quello delle Amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti congiuntamente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione dei rifiuti, con le seguenti aggiunte e modifiche.

Albo delle imprese
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte ad individuare i più idonei strumenti per garantire l’osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte di tutte le imprese del settore. A tal fine concordano che uno degli strumenti più rispondenti per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è costituito dall’Albo di categoria. In tale ottica si impegnano a dare un contributo nelle sedi competenti e decidono di incontrarsi entro il corrente anno per affrontare tutti i problemi connessi con la istituzione del predetto Albo e per stabilire le iniziative da assumere.
Considerata la rilevanza e l’urgenza che tale problematica riveste, anche in relazione alla funzione sociale dei servizi svolti dalle imprese del settore, e considerati altresì i tempi tecnici necessari per la concretizzazione delle intese raggiunte, le Organizzazioni sindacali si impegnano inoltre ad intervenire presso le competenti Amministrazioni locali perché tra le clausole dei contratti di appalto sia espressamente previsto l’obbligo dell’applicazione, da parte delle imprese appaltatrici, del presente Contratto collettivo di lavoro

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, nettezza urbana ed affini, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi e liquidi urbani e/o industriali, nonché impianti di smaltimento, incenerimento, trasformazione e trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, ivi compresa la depurazione delle acque.

Art. 6 - Assunzione del personale
[…]
L’azienda dovrà avviare l’aspirante a visita medica presso strutture sanitarie pubbliche (Enti o presidi sanitari) per l’accertamento della sua sana costituzione fisica, dell’idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché dell’assenza di malattie contagiose.
[…]
In deroga a quanto previsto dall’art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non può essere adibito personale femminile all’esecuzione delle seguenti mansioni ritenute particolarmente pesanti e perciò incompatibili, per loro natura, con la condizione della donna lavoratrice:
1) addetti al carico e/o scarico manuale;
2) addetti allo spurgo dei pozzi neri.
Per l’assunzione dei giovani si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 8 - Contratto a tempo determinato
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 ed alla legge 25 marzo 1983, n. 79 (art. 8bis).
Degli assunti sarà data comunicazione contestuale alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Il trattamento contrattuale di malattia e di infortunio ed il relativo periodo di conservazione del posto sono limitati alla durata del contratto a tempo determinato.
[…]

Art. 18 - Indennità e somministrazioni
e) Somministrazione latte

Restano invariate le condizioni in atto nelle aziende.
Qualora sia individuato un diverso presidio le parti si incontreranno per verificarne la somministrazione in sostituzione del latte nelle predette aziende.

h) Indennità sgombero neve
Ai lavoratori chiamati ad effettuare prestazioni di sgombero neve sarà corrisposta un’indennità del 5 per cento della retribuzione individuale oraria, per ogni ora di effettivo svolgimento delle prestazioni stesse.
Tale indennità assorbe fino a concorrenza i compensi stabiliti da eventuali accordi vigenti a qualsiasi livello stipulati.
L’assorbimento va operato tenendo presente quanto globalmente spettante in base agli eventuali accordi a qualsiasi titolo stipulati e quanto effettivamente percepito al medesimo titolo per effetto della nuova indennità contrattuale.

l) Docce
L’azienda è tenuta all’istituzione di docce.
Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 303.

n) Locale consumazione pasto
Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un locale idoneo, convenientemente attrezzato, per la consumazione del pasto.

Art. 19 - Indumenti di lavoro
Gli indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo le norme in atto nelle singole aziende ed in ogni caso verranno assicurate le seguenti dotazioni:
a consumazione:
tute e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
guanti, fino a un massimo di 5 paia all’anno, per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori e gli addetti agli impianti;
ogni anno:
due paia di guanti per gli autisti e per il personale di officina;
due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;
ogni due anni:
un paio di stivali di gomma di foggia idonea agli addetti ai servizi esterni;
3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti da lavoro completi invernali nella foggia consuetudinaria dell’azienda, per il personale addetto ai servizi esterni (spazzamento, raccolta o trasporto);
4 tute di lavoro estive e 4 tute di lavoro invernali nella foggia consuetudinaria dell’azienda per il personale addetto alle officine, agli impianti di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi neri;
ogni tre anni:
un impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;
ogni cinque anni:
un giaccone di pelle per autisti.
Per i lavoratori impiegati addetti normalmente ai servizi esterni verranno assicurate le seguenti dotazioni:
due paia di scarpe all’anno: 1 estivo ed 1 invernale;
un impermeabile ogni tre anni;
un giaccone di pelle ogni 5 anni.
Agli impiegati addetti agli impianti, che richiedono particolare protezione igienica, saranno forniti idonei indumenti.
La fornitura degli indumenti di lavoro verrà concordata complessivamente e preventivamente con le RSA sulla base di una spesa annua pro-capite di lire 300.000, intesa come media della spesa richiesta per le diverse categorie di lavoratori.
Il valore di indumenti di lavoro a valenza pluriennale (stivali, impermeabili, giacconi di pelle ecc.) è compreso nella suddetta spesa annua in ragione della quota annua della spesa di ciascun indumento.
L’importo anzidetto, valevole per l’anno 1984, sarà di anno in anno aggiornato in base alle variazioni dell’indice ISTAT riferito ai prezzi generali all’ingrosso (Tav. 13/1).
È fatto divieto assoluto di corrispondere somme in denaro in sostituzione di tutto o in parte del vestiario.
Dichiarazione a verbale
Per abito estivo si intende: pantalone, camicia, berretto; per abito invernale si intende: pantalone, giacca, camicia o maglia, berretto.
L’impermeabile e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al personale che svolge la propria attività in ambienti che ne rendono indispensabile l’uso.

Art. 20 - Orario di lavoro
A) Durata settimanale di lavoro

La durata settimanale del lavoro è di 40 ore per tutti i lavoratori; detto orario si suddivide di norma in 6 giorni lavorativi, salvo deroghe previste in sede aziendale.
[…]

B) Orario giornaliero di lavoro
L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio previo esame con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
[…]
Al personale che per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio sia tenuto a svolgere le proprie mansioni in uno o più Comuni, sia il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività che quello impiegato per il ritorno al posto di lavoro sarà computato nell’orario di lavoro. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.
In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro, il maggior tempo impiegato per raggiungere, con gli abituali mezzi di trasporto, le località di comando e viceversa, sarà considerato come prestazione oltre l’orario normale, ai sensi dell’art. 24, se disposto oltre l’orario di lavoro.
Durante l’orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto ad una interruzione non retribuita, normalmente con un massimo di 2 ore, per la consumazione del pasto.
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito.
Ferme restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto, i lavoratori addetti agli impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto a una pausa retribuita di 20 minuti, assicurando comunque il regolare funzionamento degli impianti stessi.
Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni sarà concessa una pausa retribuita di 20 minuti.
[…]

Art. 24 - Lavoro notturno, festivo e prestazioni oltre l’orario normale
A) Lavoro notturno

[…]
Il lavoro notturno dovrà essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati, in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impegno del notturno in soluzione continuativa.

C) Prestazioni oltre l’orario normale
[…]
Le prestazioni effettuate a qualsiasi titolo oltre le 40 ore settimanali (prolungamento orario e/o straordinario) non devono superare le 150 ore annuali pro-capite.
Il superamento di tale limite dovrà essere concordato tra la Direzione aziendale e la struttura sindacale aziendale.
Le ore prestate - per particolari servizi (tipo pulizia mercati...) - oltre le 150 ore eccedenti l’orario contrattuale potranno, su richiesta del lavoratore, essere tramutati in riposi compensativi - non cumulabili con le ferie - che dovranno essere godute entro l’anno di riferimento.

Art. 25 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge ed è irrinunciabile.
Potranno essere richieste prestazioni lavorative solo in casi irrinunciabili.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Nel caso di settimana corta, è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 27 - Ferie
[…]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell’azienda.
Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno o a recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 30 - Doveri dei lavoratori
Il lavoratore dovrà tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordinamento fissato dall’azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni che l’azienda deve portare a conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’azienda stessa;
[…]
f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
h) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti, utenti, verso i colleghi di lavoro, i dipendenti;
[…]
l) indossare gli indumenti di lavoro forniti.
I funzionari debbono usare con il lavoratore modi educati sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate.
[…]
Il lavoratore a richiesta dell’azienda deve sottoporsi in qualunque momento e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall’art. 33, a visita medica per accertamento della idoneità fisica, da parte di sanitari di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 31 - Doveri e responsabilità dei conducenti - Ritiro patente
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell’orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l’orario di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda.
[…]
L’autista al quale sia stato negato il rinnovo della patente a seguito di non superata visita di controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge, sarà assegnato ad altro gruppo e la sua retribuzione sarà determinata in base alla norma del primo comma dell’art. 10.

Art. 32 - Norme disciplinari
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravità come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione individuale;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni;
5) licenziamento con preavviso e con indennità;
6) licenziamento senza preavviso e con indennità.
Il licenziamento di cui al n. 5) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 30.
Il provvedimento previsto al punto 6) del precedente primo comma si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
[…]

Art. 36 - Tutela della maternità
Per la tutela della maternità si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Art. 42 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1) Rappresentanza sindacale - Cuda

Le Rappresentanze Aziendali Sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che costituiscono l’unica Rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui all’art. 19 della legge n. 300/70, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.
Ove le singole Rappresentanze Aziendali Sindacali, di cui al precedente comma, siano costituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto, da una Rappresentanza Aziendale Sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell’azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dall’atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dei Contratti collettivi e degli Accordi interconfederali.
[…]

3) Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali, hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

7) Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda con un preavviso di almeno 24 ore.
[…]
Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue complessive non potranno essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale.

8) Sedi sindacali
Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 44 - Procedura per l’esame delle controversie
1) Vertenze individuali e plurime

Le parti nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie, hanno convenuto di regolamentare la procedura per l’esame delle vertenze individuali e plurime relative all’applicazione delle norme del presente Contratto.
Quando il lavoratore ritenga inapplicata nei propri confronti una norma del rapporto di lavoro, può chiedere che il problema venga esaminato tra la Direzione dell’azienda e la struttura sindacale aziendale interessata.
Qualora si tratti di controversie plurime la richiesta di instaurare la procedura prevista dal presente articolo può essere assunta dalle strutture sindacali aziendali.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, con l’indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone reclamo e i motivi del reclamo stesso.
La Direzione fissa un incontro, entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, con il lavoratore interessato e la competente struttura sindacale per l’esame della controversia. Della riunione viene redatto un verbale contenente i termini dell’accordo o del mancato accordo.
Il lavoratore, entro 10 giorni dalla data del verbale di mancato accordo, può richiedere, tramite l’Organizzazione sindacale territoriale aderente ad una delle Organizzazioni nazionali stipulanti il Contratto, alla quale è iscritto o conferisce mandato, un incontro per l’esame della vertenza.
Tale esame avverrà in sede sindacale tra le Rappresentanze territoriali delle parti stipulanti.
L’Associazione datoriale interessata ne dà tempestiva comunicazione all’azienda e, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede a fissare un incontro con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori richiedenti per l’esame della controversia.
Dell’incontro viene redatto un verbale contenente i termini dell’accordo o del mancato accordo.
Entro 15 giorni dalla data del verbale di mancato accordo l’Organizzazione sindacale interessata può chiedere che la vertenza sia esaminata in sede nazionale.
L’incontro dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
Nel caso di mancata convocazione il lavoratore ha diritto di inoltrare la vertenza al livello immediatamente superiore decorsi i termini previsti da ciascuna procedura.

2) Vertenze interpretative
Le eventuali divergenze che possono sorgere in merito alla interpretazione delle norme del presente Contratto, dovranno essere rimesse per la loro definizione alle Organizzazioni nazionali stipulanti, le quali dovranno riunirsi entro i successivi 20 giorni.

Art. 45 - Contrattazione integrativa
Le parti mentre confermano il ruolo insostituibile dei rapporti contrattuali ai livelli minori, convengono che i livelli retributivi ed i relativi parametri, la classificazione ed ogni altro accordo di carattere economico costituiscono materia rientrante nella competenza negoziale delle parti stipulanti il presente Contratto.

Art. 47 - Tutela della salute e della integrità fisica
I lavoratori, mediante loro Rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 50 - Norma generale
Il presente Contratto, con le modifiche ed integrazioni convenute, sostituisce le normative contenute nel CCNL 18 dicembre 1980 e del successivo Accordo integrativo del 16 dicembre 1981.
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi interconfederali.

Diritto di informazione
L’Ausitra e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori riconoscono la validità di un confronto sulla politica dell’igiene dell’ambiente e pertanto convengono:

1) A livello nazionale
a) l’Ausitra - ogni anno, entro il mese di ottobre - fornirà alle OO.SS. nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro ampia informazione sulla problematica appresso sommariamente indicata:
1) nuovi ambiti di intervento e di competenza - individuazione del ruolo complessivo del servizio a totale salvaguardia dell’igiene dell’ambiente;
2) sviluppi della meccanizzazione e delle tecnologie ai fini di efficienza e produttività;
3) modi di smaltimento: incenerimento - recupero - trasformazione dei rifiuti - discarica controllata ecc.;
4) organizzazione del lavoro: occupazione - mobilità - difesa della professionalità - riqualificazione professionale;
5) ambiente di lavoro: igiene - sicurezza e prevenzione;
b) le Organizzazioni stipulanti (Ausitra - Flfp - Filtat - Uiltrasporti) - entro il mese di dicembre di ogni anno - organizzeranno un confronto politico per l’esame della problematica sub a).
Al confronto politico - in aggiunta ai rappresentanti delle Organizzazioni nazionali promotrici - partecipano i rappresentanti delle aziende, i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, i rappresentanti delle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori delle parti stipulanti e le Rappresentanze di organismi o Enti interessati ai problemi dell’igiene urbana.

2) A livello regionale
Nel mese di luglio di ogni anno sarà organizzato a livello regionale un confronto politico che - oltre a dibattere la problematica del livello nazionale - ha per scopo la scelta di linee di orientamento in materia di:
- investimenti per l’ammortamento e lo sviluppo degli impianti in modo da favorire e sostenere la massima efficienza del servizio;
- organizzazione del lavoro riguardante in particolare la preparazione professionale, l’utilizzazione ottimale del personale, la disponibilità di attrezzature e mezzi tecnici che umanizzano il lavoro, tutelano l’incolumità dei lavoratori e siano di sostegno alla produttività individuale e complessiva;
- rapporti con l’utenza per coinvolgerla negli obiettivi della massima efficienza ed economicità.
Il confronto politico del livello regionale sarà convocato dalle parti stipulanti il Contratto.
I partecipanti sono gli stessi - limitatamente all’area regionale - che sono stati previsti per l’incontro- dibattito nazionale.
Le indicazioni dei confronti politici ai due livelli considerati contribuiranno ad arricchire e ad affinare l’impegno e l’azione che ciascuna parte - nell’autonomia e nella distinzione dei ruoli e degli interessi - è chiamata a svolgere dentro le aziende e nei confronti delle Amministrazioni locali, per realizzare un servizio sempre più e meglio finalizzato, un servizio che nella sua completa articolazione costituisca una risposta alla domanda di difesa dell’ambiente che sale dalla società.