Deliberazione Giunta Regionale 7 febbraio 2011, n. 130
D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. - Riordino e aggiornamento dei provvedimenti di indirizzo regionali in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
(B.U.R. 18 febbraio 2011, n. 13)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA


1. Di aggiornare e razionalizzare, in attesa dell'Accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'art. 72, comma 3, del D.lgs. n. 112/1998, i provvedimenti di indirizzo regionali assunti in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
2. Di revocare i provvedimenti di seguito elencati:
- D.G.R. 11 dicembre 2000, n. 2691 avente ad oggetto: "D.Lgs. n. 334/1999 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". Istituzione di un gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi all'attuazione del decreto";
- D.G.R. 20 marzo 2001, n. 620 avente ad oggetto: "D.Lgs. n. 334/1999 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericolosi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - pubblicazione elenco delle industrie a rischio d'incidente rilevante presenti sul territorio regionale";
- D.G.R. 29 maggio 2001, n. 1170 avente ad oggetto: "D.Lgs. n. 334/1999 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Disposizioni relative all'attuazione delle attività amministrative già attribuite alle Regioni";
- D.G.R. 19 dicembre 2001, n. 3049 avente ad oggetto: "D.Lgs. n. 334/1999 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericolosi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". Aggiornamento elenco delle industrie a rischio d'incidente rilevante presenti sul territorio regionale nell'anno 2001";
- allegato A "sistema di controllo" della D.G.R. 4 marzo 2002, n. 437 avente ad oggetto: "Rischio industriale - Decreto legislativo n. 334/1999, art. 25: Programma regionale di controllo delle industrie a rischio di incidente rilevante - anno 2002".
3. di approvare le direttive in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose riportate nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che gli atti tecnico-amministrativi assunti in attuazione dei provvedimenti elencati al punto 2 (due) conservano validità sino all'adozione dei corrispondenti atti assunti in attuazione dalla presente deliberazione.
5. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile e il Dirigente del Servizio territorio, ambiente e energia a stipulare convenzioni, qualora quelle esistenti si rivelino insufficienti, con i soggetti coinvolti nell'attuazione del D.lgs. 334/99 e ss.mm.ii. al fine di garantirne la corretta attuazione.


- ALLEGATI -

Allegato A



D.Lgs 334/99 e ss.mm.ii. Riordino e aggiornamento dei provvedimenti di indirizzo regionali in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose


1. Inquadramento generale
A livello nazionale le attività a rischio di incidente rilevante sono disciplinate dal D.Lgs. 17-8-1999 n. 334 e ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), che detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
Con il D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) sono state conferite alle Regioni le competenze amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante. Il trasferimento è subordinato all'adozione di apposita legge regionale, previa stipula di un Accordo di programma tra Stato e Regione (ex art. 72 D.Lgs. 31-3-1998 n. 112).
La Regione Marche con L.R. 4-10-2004 n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale, attuazione della direttiva 96/82/CE) ha disciplinato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, prevedendo all'art. 17 (norme transitorie) che le disposizioni della stessa legge abbiano efficacia a decorrere dalla stipula dell'Accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998, fermo restando quanto disposto dal suo articolo 7. Ad oggi, però, non è ancora stato stipulato l'Accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998, per cui le disposizioni della LR non sono efficaci. Nell'attuale fase transitoria, pertanto, il riferimento normativo è esclusivamente il D.Lgs. 17-8-1999 n. 334 e ss.mm.ii. e i relativi decreti attuativi.
In linea generale il D.Lgs. 17-8-1999 n. 334 e ss.mm.ii. prevede che la Regione disciplini l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti che di fatto consistono nell'individuare le autorità competenti delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, le relative modalità di coordinamento tra i soggetti coinvolti, le procedure per l'adozione di interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e nel fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le informazioni utili ai fini di comunicazione e aggiornamento. La Regione, inoltre, partecipa al Comitato (CTR) per la valutazione del rapporto di sicurezza e per l'adozione del rapporto conclusivo, collabora con il Prefetto per la predisposizione dei piani di emergenza esterni, garantisce l'accessibilità alla popolazione interessata delle informazioni sulle misure di sicurezza e garantisce l'effettuazione delle verifiche ispettive per le industrie a rischio d'incidente rilevante presenti sul territorio regionale soggette alla presentazione della sola notifica di cui all'art. 6 del D.lgs. 334/99. Sinergica è l'attività di gestione delle emergenze svolta dal Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile che è direttamente coinvolto nel controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.
Attualmente, poiché l'operatività della legge regionale è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma, non ancora perfezionato, la Regione dispone verifiche ispettive unicamente presso stabilimenti a rischi di incidenti rilevanti non soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza, e quindi presso gli stabilimenti soggetti all'art. 6 (notifica) e 7 (politica di prevenzione incidenti rilevanti) del D.lgs. 334/99 e ss.mm.ii., rimanendo in capo al CTR tutti i procedimenti istruttori, accertativi, precettivo-sanzionatori per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 (rapporto di sicurezza) del D.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.


2. Tavolo tecnico
La Regione, al fine di curare gli adempimenti connessi all'attuazione del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii. e in attesa del previsto Accordo di programma con lo Stato, si avvale del Tavolo tecnico, istituito con la presente deliberazione, che sostituisce il Gruppo di lavoro istituito con DGR n. 2691/2000.
Il Tavolo tecnico, che ha funzioni consultive connesse all'attuazione del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii., è costituito da due Sezioni:
- la prima Sezione si occupa delle tematiche generali ed è composta dai rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche, dai rappresentanti della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e dei seguenti Servizi regionali: Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, Servizio territorio, ambiente ed energia, Servizio salute e Servizio industria, artigianato, istruzione, formazione e lavoro;
- la seconda Sezione si occupa in modo specifico delle problematiche correlate alla comunicazione e all'informazione ed è costituito dai rappresentanti dei seguenti Enti e/o strutture operative: Regione Marche - Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile e Servizio territorio, ambiente ed energia; Prefettura - UTG; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; ARPAM; Amministrazioni Provinciali interessate dalla presenza sul territorio di industrie a rischio di incidente rilevante; Comuni interessati da industrie a rischio di incidente rilevante; ANCI.
Tale Tavolo può essere allargato e possono essere coinvolti altri soggetti direttamente interessati agli argomenti trattati e può essere convocato dalle strutture regionali, con funzioni in materia, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile definisce gli aspetti organizzativi per l'istituzione del tavolo tecnico con successivi atti.


3. Elenco aziende a rischio
La Regione, Servizio Territorio, Ambiente ed Energia - P.F. "Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale", provvede ad aggiornare e pubblicare l'elenco delle industrie a rischio d'incidente rilevante presenti sul territorio regionale entro il 31 agosto di ciascun anno e lo trasmette ai seguenti soggetti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Interno, ISPRA, Direzione Regionale VV.FF. Marche, Comandi Provinciali VV.FF, Prefetture, Autorità Portuale di Ancona, Capitanerie di Porto interessate, Province, Sindaci dei Comuni sede di impianto, industrie a rischio d'incidente rilevante presenti nell'elenco, ARPAM - Direzione generale e Dipartimenti provinciali, e ai seguenti dirigenti regionali: Servizio Territorio, Ambiente ed Energia, P.F. "Valutazioni ed autorizzazioni ambientali", Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, Servizio Salute e Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro.


4. Controlli e tariffe
La Regione, Servizio Territorio, Ambiente ed Energia - P.F. "Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio Industriale", predispone ogni anno entro il 31 maggio, in collaborazione con l'ARPAM e con i VVFF, l'elenco delle ditte da controllare, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii., concernente le industrie a rischio d'incidente rilevante presenti sul territorio regionale soggette alla presentazione della sola notifica di cui all'art. 6 e della politica di prevenzione incidenti rilevanti di cui all'art. 7 del D.lgs. 334/99. Il numero di ditte da controllare deriva dalle risorse risultanti dall'approvazione del bilancio di previsione regionale e dal Programma Operativo Annuale (POA), ai fini della liquidazione delle Commissioni.
Le attività di controllo, svolte ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii., sono condotte da apposite Commissioni nominate dal Servizio Territorio, Ambiente ed Energia - P.F. green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale, composte da personale dell'ARPAM e dei Vigili del Fuoco, appositamente formato e che, nelle more del Decreto previsto dall'art. 25 comma 3 del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii., si atterranno, per l'espletamento delle stesse, alle Linee guida allegate al Decreto del Direttore generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 25/03/2009 n. 232 "Linee guida recanti criteri e procedure con cui andranno condotte, nelle more del decreto previsto dall'articolo 25, comma 3 del D.Lgs. 334/99, le verifiche ispettive di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997 e al citato articolo 25 del D.Lgs. 334/99, come modificato dal D.Lgs. 238/05 e ss.mm.ii" e a quanto riportato di seguito. A tal fine sono già state stipulate apposite Convenzioni con gli organi coinvolti.
Ove nel corso dei controlli vengano rilevate situazioni che coinvolgono la competenza diretta delle strutture componenti il Comitato Tecnico regionale presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, le stesse procedono secondo le normative vigenti e le rispettive attribuzioni, ad avviare gli autonomi spettanti procedimenti.
Gli esiti delle verifiche svolte presso le industrie a rischio d'incidente rilevante presenti sul territorio regionale soggette alla presentazione della sola notifica di cui all'art. 6 sono trasmessi, con apposita relazione, alla Regione (Servizio Territorio, Ambiente ed Energia - P.F. "Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale"), anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii., in caso di inadempimento del gestore alle prescrizioni indicate dalla Commissione. Il Servizio Territorio, Ambiente ed Energia -P.F. "Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale" comunica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare i controlli effettuati (art 25 comma 4 lettera b, D.lgs. 334/99).

Tariffe
Gli oneri relativi ai suddetti controlli sono a carico dei soggetti gestori come previsto dalla DGR n. 719 del 05/05/2009 in cui sono state stabilite le modalità per il finanziamento dei costi delle Commissioni per il controllo degli stabilimenti soggetti alla sola notifica di cui all'art. 6 del D.lgs. 334/99.
Tali procedure saranno applicate fino alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 334/99 che dovrà disciplinare le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare per i periodi successivi.


5. Sistema informativo
Il sistema informativo sui pericoli di incidente rilevante è gestito dall'ARPAM ai sensi dell'art. 20 della L.R. 2-09-1997 n. 60 (Sistema informativo) e contiene le informazioni di cui all'allegato C) della DGR n. 437 del 04-03-2002.


6. informazioni alla popolazione
Accesso alle informazioni

La Regione garantisce l'accesso alla popolazione delle informazioni, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 334/99, tramite i Comuni interessati; a tal fine:
il gestore trasmette al Sindaco del Comune, ove è localizzato lo stabilimento a rischio d'incidente rilevante, informandone contestualmente la Regione (sia il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile sia il Servizio Territorio, Ambiente ed Energia), una copia, anche su supporto informatico della versione del RdS (Rapporto di Sicurezza), approvato dal C.T.R.. Il Sindaco provvede a comunicare alla popolazione la struttura presso la quale è possibile prendere visione di tali documenti.
il gestore trasmette ai Sindaci dei Comuni rientranti nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti individuate dal Ministero dell'Ambiente, informandone contestualmente la Regione (sia il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile sia il Servizio Territorio, Ambiente ed Energia), una copia, anche su supporto informatico della versione dello studio di sicurezza integrato dell'area. I Sindaci provvedono a comunicare alla popolazione la struttura presso la quale è possibile prendere visione di tali documenti.
Il gestore, tenuto agli obblighi di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii., trasmette la notifica, oltreché la scheda informativa di cui al comma 5 del medesimo articolo, a tutti i soggetti previsti al comma 1 dei medesimo articolo, inviandoli, inoltre, su supporto informatico:
al Sindaco del Comune, ove è localizzato lo stabilimento a rischio d'incidente rilevante;
alla Regione - Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile
al Direttore generale dell'ARPAM.
Il Sindaco provvede a rendere accessibile la Scheda informativa, alla popolazione interessata, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii.. A tal fine provvede a comunicare alla popolazione la struttura presso la quale è possibile prendere visione di tali documenti.

Diffusione delle informazioni
Il Sindaco provvede, ai sensi dell'art. 22 comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii., anche tenendo conto delle indicazioni prodotte in seno al Tavolo tecnico regionale in materia di informazione alla popolazione sul rischio di incidente rilevante:
a portare a conoscenza della popolazione, anche nelle strutture frequentate dal pubblico e interessate da un eventuale incidente rilevante, le informazioni fornite dal gestore, nel modo ritenuto più idoneo e secondo quanto stabilito dalle Linee guida per l'informazione alla popolazione emanate con DPCM 16 febbraio 2007;
a fornire alla popolazione, che può essere coinvolta in caso di incidente rilevante, le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme comportamentali da osservare in tale evenienza. Tali informazioni vanno periodicamente riesaminate ed eventualmente ridiffuse nei tempi previsti dal D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii..

Tavolo tecnico regionale in materia di informazione alla popolazione sul rischio di incidente rilevante
A seguito della pubblicazione delle nuove "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale", emanate con D.P.C.M. del 16/02/2007 e pubblicate sul S.O. n. 53 del 5 marzo 2007 della G.U. n. 58 di pari data, per garantire la loro corretta diffusione e fornire strumenti concreti ai Sindaci sul cui territorio insistono gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, viene istituito il Tavolo tecnico regionale come previsto al precedente punto 2 "Tavolo tecnico".
In particolare, attraverso tale Tavolo tecnico, si vuole sviluppare un progetto regionale che permetta la concreta attuazione delle linee guida nazionali in materia di informazione alla popolazione sul rischio industriale e che coinvolga non solo i Sindaci dei Comuni interessati, ma anche gli altri Enti e strutture del territorio deputati alla sicurezza. Gli esiti dei lavori svolti saranno, quindi, oggetto di apposite linee guida regionali.


7. Servizi e Dipartimenti regionali competenti all'attuazione del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii.
La Giunta Regionale, con D.G.R. 27 settembre 2010, n. 1416, ha conferito le funzioni connesse all'attuazione del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii. ai seguenti Servizi e Dipartimenti, che operano sinergicamente:
Servizio Territorio, Ambiente ed Energia: attività a rischio di incidenti rilevanti ad esclusione di quelle in materia di protezione civile.
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile: attività a rischio di incidenti rilevanti ad esclusione di quelle in materia ambientale.
Di seguito si riporta una tabella indicativa dei principali procedimenti e delle relative competenze.

Procedimenti e attività derivanti dal D.lgs. 334/99 e ss.mm.ii.

Struttura

Partecipazione, in qualità di rappresentante della Regione, al CTR per istruttoria dei rapporti di sicurezza aziende soggette all'art. 8 del D.Lgs. 334/99, espressione del parere regionale, partecipazione gruppi lavoro CTR, sopralluoghi x istruttorie RdS (D.Lgs. 334/99, art. 19)

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile - PF Attività tecniche di protezione civile

Partecipazione, in qualità di rappresentante della Regione, alle conferenze dei servizi per Rapporti di Sicurezza Integrata dei Porti (R.I.S.P.) - D.M. 16 maggio 2001

Rapporti con le Prefetture per la redazione dei Piani di Emergenza Esterna delle aziende assoggettate al D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. Partecipazione alle riunioni ed espressione del parere da parte del rappresentante della regione (D.Lgs. 334/99, artt. 20 e 21)

Attività correlata alla gestione di emergenze o comunque ad eventi straordinari, riconducibili al rischio di incidenti rilevanti.

Coordinamento e programmazione annuale dell'attività ispettiva (D.Lgs. 334/99, art. 25)

Servizio Territorio, Ambiente ed Enegia - P.F. "Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale"

Aggiornamento annuale elenco Industrie a Rischio di incidente rilevante

Accesso alla popolazione interessata delle informazioni sulle misure di sicurezza tramite i Comuni (D.Lgs. 334/99, art. 22)

Realizzazione, con ARPAM, del Sistema Informativo relativo alle attività a Rischio di incidente rilevante. (D.Lgs. 334/99, art. 18)

D.M. 9 maggio 2001 attuazione 334/99 in materia di attuazione requisiti minimi di sicurezza per la pianificazione urbanistica

Individuazione, proposta e pianificazione Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti (art. 13 D.Lgs. 334/99)


8. Documentazione che il gestore deve inviare alla Regione
Si riporta di seguito l'elenco della documentazione, prevista dal D.lgs 334/99 e ss.mm.ii., che il gestore deve inviare alla Regione:

Documentazione

Destinatari

Notifica e "scheda informativa sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori" di cui all'art. 6 del DLgs 334/99 e ss.mm.ii

n. 1 (una) copia cartacea e su supporto informatico, al Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile

RdS (Rapporto di Sicurezza), approvato dal C.T.R. di cui all'art. 8 del DLgs 334/99 e ss.mm.ii

n. 2 (due) copie cartacee e su supporto informatico della versione del RdS (Rapporto di Sicurezza), approvato dal C.T.R., di cui una al Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile e l'altra al Servizio Territorio, Ambiente ed Energia

Il gestore trasmette ai Sindaci dei Comuni rientranti nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti individuate dal Ministero dell'Ambiente, informandone contestualmente la Regione, una copia, anche su supporto informatico della versione dello studio di sicurezza integrato dell'area.

n. 2 (due) comunicazioni alla Regione sia al Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile che al Servizio Territorio, Ambiente ed Energia.

Gli indirizzi a cui inviare la documentazione sono:
- Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile - PF Attività tecniche di protezione civile, Via G. da Fabriano, 3 - 60125 Ancona.
- Regione Marche, Giunta regionale, Servizio territorio, ambiente ed energia, P.F. green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale, Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona.