Tipologia: CCNL
Data firma: 6 giugno 1984
Validità: 01.06.1984 - 31.08.1986
Parti: Associazione italiana artigiani delle calzature, Associazione italiana delle pelliccerie - Cgia, Fnaa-Cna, Unac, Unas, Snat - Cna, Casa, Claai e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Tac, Artigianato

Sommario:

Parte generale
Titolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo

Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del Contratto
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Esclusività di stampa
Art. 6 - Decorrenza e durata
Titolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Premessa
Art. 8 - Occupazione e investimenti
Art. 9 - Mobilità esterna della manodopera
Art. 10 - Lavoro esterno
Art. 11 - Lavoro a domicilio
Titolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Distribuzione del Contratto
Art. 13 - Assemblea
Art. 14 - Delegato di impresa
• Opzioni
Art. 15 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 16 - Delega sindacale
Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione
Art. 18 - Contratto a termine
• Stralcio dalla legge 18 aprile 1962, n. 230
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 25 - Lavoro straordinario
Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 27 - Lavoro a squadre
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale
Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 30 - Permessi
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Congedo matrimoniale
Art. 33 - Maternità
Art. 34 - Servizio militare
Art. 35 - Trasferte
Art. 36 - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 37 - Cessione, trasformazione o trapasso di impresa
Art. 38 - Indennità in caso di morte
Art. 39 - Disciplina del lavoro
Art. 40 - Trattenute per il risarcimento danni
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
• Rimprovero, multa, sospensione
• Prescrizione delle sanzioni
• Licenziamento
Art. 42 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 43 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 44 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 45 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio
Art. 46 - Inquadramento unico
Art. 47 - Pluralità e mutamento di mansioni
Art. 48 - Passaggio di qualifica
Art. 49 - Ambiente di lavoro
Art. 50 - Diritto allo studio
Art. 51 - Lavoratori studenti
Parte operai
Titolo V

Art. 52 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 53 - Gratifica natalizia
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 55 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 56 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro
Art. 57 - Festività - Trattamento economico
Art. 58 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3. Libretto personale di controllo
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
5. Retribuzione
6. Maggiorazione della retribuzione
Art. 59 - Apprendistato
• Formazione professionale
• Regolamento
• Norme transitorie
• Apprendistato - Progressione della retribuzione
• Dichiarazione delle parti
Parte impiegati - intermedi
Titolo VI

Art. 60 - Sospensione e riduzione del lavoro
Art. 61 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 62 - Trattamento economico per le festività
Art. 63 - Tredicesima mensilità
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 65 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
Inquadramento
Parte retributiva
Tabelle dei minimi retributivi
Tabelle salariali in vigore dal 1 giugno 1984
Quote di servizio contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore abbigliamento, tessile e calzature

Addì 6 giugno 1984, in Roma tra la Federazione autonoma nazionale artigiani dell’abbigliamento; la Federazione nazionale artigiani tessili, l’Associazione italiana artigiani delle calzature, l’Associazione italiana delle pelliccerie, con l’assistenza della Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia), la Federazione nazionale artigiani dell’abbigliamento (Fnaa) istanza sindacale settoriale della Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna), l’Unione nazionale artigiani calzature cuoio e pelli (Unac), l’Unione nazionale artigiani sarti (Unas), il Sindacato nazionale artigiani tessili (Snat) assistiti dalla Cna, la Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa), nelle sue rispettive federazioni di categoria dei settori tessile - abbigliamento - calzature e nella Federsarti, la Confederazione delle libere associazioni artigiane (Claai) e la Federazione italiana dei lavoratori tessile e dell’abbigliamento (Filta), e con l’assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), e la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) e con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), l’Unione italiana lavoratori tessili abbigliamento (Uilta) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore tessile, abbigliamento e calzaturieri.

Parte generale
Titolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo
Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del Contratto

Il presente Contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile - abbigliamento - calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (esempio: lana, cotone, seta, tinto-stamperia, tessili vari ecc.)
- Alta moda
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni
- Lavorazione o confezione di pellicceria
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo
- Bottoni
- Guanti
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compreso la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero e del pellettiero ecc.
- Modisterie
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio
- Ricamo
- Rammendo
- Merletti
- Bomboniere in tessuto
- Borse con lavorazione all’uncinetto
- Retine per capelli
- Fiori artificiali
- Lavorazione e confezione arredi sacri
- Scialli in genere, ventagli
- Modelli in carta.
- Oggetti di cucito in genere.
Per imprese artigiane si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e relativo regolamento; nonché del DPR 8 giugno 1964, n. 537 punti I e II e successive modificazioni, relative a mestieri artistici e tradizionali.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che, per quanto concerne il settore dei fiori artificiali, il presente Contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già regolate da altri CCNL Artigiani, e che per quanto concerne il settore alta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più favorevoli.

Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l’accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo si ricorrerà ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie.
Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente Contratto saranno deferite all’esame delle organizzazioni nazionali stipulanti, per la loro definizione.

Titolo II Sistema di informazioni
Art. 7 - Premessa

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana dei settori del tessile-abbigliamento-calzaturiero ha assunto nell’economia generale del settore e del Paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, ed in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell’artigianato, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsti dal successivo art. 8, che si traducano in accordi o intese fra le parti saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Le parti concordano che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per le formazioni professionali da Enti pubblici nazionali o regionali o della CEE, sia compreso l’impegno da parte dell’impresa all’applicazione delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro, fatte salve le divergenze interpretative.
Le parti si impegnano in sede nazionale ad approfondire i temi riguardanti l’artigianato tradizionale su misura del settore di cui sopra in ragione non soltanto dell’importanza economica che questo riveste ma anche per lo specifico carattere di movimento culturale trainante e incidente sulla peculiare attività produttiva.
La funzione di queste produzioni anche realizzate nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale, ivi compresi alcuni aspetti contrattuali, che colga gli elementi di peculiarità presenti in tali aziende.

Art. 8 - Occupazione e investimenti
a) Livello nazionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane del settore, alla salvaguardia e lo sviluppo dell’occupazione per settore e per territorio.
Verranno altresì esaminati i problemi generali inerenti alla politica di programmazione del settore: l’attuazione del piano di settore di cui alla legge 675/77 allo scopo di individuare orientamenti e metodologie volte a renderle aderenti alla realtà del settore e concretamente realizzabili. Le parti concordano inoltre per un particolare reciproco impegno - ciascuno nella propria sfera di competenze - di favorire i progetti di consorziazione per lo sviluppo delle aziende artigiane e la ricerca nel settore, nel quadro di un progetto complessivo nazionale e regionale.
Le informative ed il confronto sui temi sopraindicati permetteranno inoltre alle parti di valutare l’andamento della situazione occupazionale e, di conseguenza, le iniziative che favoriscano prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
b) Livello regionale
Le parti riconoscono un valore fondamentale al livello regionale della informazione e del confronto sulle politiche di settore, anche in ragione dei poteri che la legislazione conferisce alle istituzioni decentrate dello Stato ed in particolare alle Regioni.
Le parti si danno reciprocamente atto della scelta da ognuna compiuta per il consolidamento delle proprie strutture regionali al fine di porle in grado di attuare il confronto richiesto dal livello regionale medesimo.
Annualmente, o su richiesta di una della parti, le Organizzazioni di categoria artigiane e dei lavoratori si incontreranno per l’esame congiunto delle seguenti materie.
- Verifica del piano di investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della Regione sui problemi dell’artigianato, ad investimenti agevolati del credito selezionato per settori e principalmente indirizzato al sostegno dello sviluppo dell’autonomia produttiva delle imprese artigiane, alla creazione ed allo sviluppo di adeguate strutture per la qualificazione e la eventuale ristrutturazione, diversificazione e riconversione della produzione.
- Impegno delle parti a favorire la costituzione e lo sviluppo di strutture di sostegno al sistema produttivo anche in rapporto con l’Ente regione, nel quadro del piano nazionale di settore.
- Le parti concordano inoltre sull’impegno a confrontarsi in merito ai problemi dell’occupazione, alla gestione della mobilità nell’ambito delle aree produttive e fra i comparti presenti. Impegno delle parti al confronto e all’esame congiunto per definire iniziative coordinate, atte a garantire la continuità di flusso delle commesse per le imprese, di lavorazione per conto terzi.
In legame con l’Ente regione, le parti si impegnano per il risanamento e la qualificazione del settore, operando per il recupero delle fasce di lavoro precario, attraverso il coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale, realizzando anche iniziative di formazione e riqualificazione professionale rivolte, in modo particolare, all’occupazione giovanile e femminile.

Art. 10 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore TAC a lavorazioni presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi - sia ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad operarsi nell’ambito delle loro competenze per il superamento di dette situazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.
Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l’azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all’impresa la possibilità di coprire i costi aziendali in connessione con il rispetto dei contratti e della legge.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:
1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l’impegno alla applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) a livello territoriale e ove non possibile a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dei processi di decentramento produttivo, dell’articolazione del lavoro esterno, dei flussi delle commesse in entrata e in uscita, della tipologia delle lavorazioni, della localizzazione su territorio di tali fenomeni.
Le associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L’utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata - sempre nel rispetto della autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell’ambito del rispetto delle leggi e dei contratti esistenti.
Nota a verbale
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale previsto dalla legge.

Art. 11 - Lavoro a domicilio
Le associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso relativi al lavoro a domicilio alle Commissioni paritetiche, che potranno essere definite a livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente Contratto o al sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei lavoranti assunti. (Per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi art. 58).
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.

Titolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Assemblea

Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 14 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti, viene eletto un delegato di impresa per garantire migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell’impresa stessa.
Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell’impresa artigiana in un’assemblea che potrà tenersi nei locali dell’azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un’unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l’utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d’impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell’azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l’utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l’applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato, l’accantonamento di cui al terzo comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le Organizzazioni che optano per l’utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
- per quanto riguarda le Organizzazioni che optano per l’utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sottoforma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.

Opzioni
- La Confartigianato (Cgia) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista per l’utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese l’erogazione in forma mutualistica tramite l’Ente bilaterale o in sua assenza tramite le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
- Le Organizzazioni Cna, Casa, Claai optano per l’utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni.
La Fulta conviene sulle opzioni sopra indicate.
La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle Organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali dall’attuazione del presente articolo, verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri Accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.

Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 17 - Assunzione

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 18 - Contratto a termine
L’assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 23 - Orario di lavoro
La durata dell’orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi cinque giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico o orari regolamentati dagli Enti locali.
Le ore lavorate oltre l’orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui all’art. 24, 25 e 26.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario di lavoro contrattuale.

Art. 24 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 64 ore nell’anno.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero e all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l’azienda e i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
[…]

Art. 25 - Lavoro straordinario
[…]
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore con un limite massimo individuale di 220 ore annue di cui un terzo recuperabile, tramite riposi compensativi non retribuiti fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La data di godimento dei riposi compensativi maturati verrà concordata tenendo conto delle necessità tecnico-produttive dell’impresa, e delle esigenze dei lavoratori.
[…]

Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima salvo i casi urgenti ed eccezionali.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne ed i minori.
[…]

Art. 27 - Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di otto ore per turno; ivi compresi il riposo, la cui durata è di mezz’ora. La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 23 e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all’entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall’art. 23 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz’ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l’intervallo di mezz’ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.
[…]
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all’art. 23.
[…]

Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge, lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente Contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[…]

Art. 33 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 39 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione, deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina del lavoro stesso.
La consumazione dei cibi e bevande, nei locali dell’azienda, deve essere disciplinata.

Art. 41 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente Contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR.
[…]

Rimprovero, multa, sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l’autorizzazione prescritta;
[…]
- che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l’applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.

Licenziamento
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con TFR può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[…]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro; trafugamenti di disegni e campionatura; lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all’azienda;
[…]

Art. 49 - Ambiente di lavoro
I lavoratori - mediante il delegato - hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare l’intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire anche nell’ambito degli incontri fissati per il sistema di informazione) di norma una volta l’anno o su richiesta di una delle parti, per l’attuazione degli interventi nell’ambito della operatività della legge 833 e delle competenze delle USL. Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la USL e con gli Enti pubblici e centri di ricerca.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Parte operai
Titolo V
Art. 58 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l’esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5. Retribuzione
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente Contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.

Art. 59 - Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato tessile-abbigliamento-calzature è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della legge che venga assunto dall’impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
[…]
La durata dei periodi di apprendistato è definita, in relazione alle sfere di applicazione ed alla età dell’apprendista all’atto dell’assunzione, nelle tabelle ivi riportate.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre imprese verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa attività di produzione e non siano intercorse, tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori ai 18 mesi.
La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di un solo anno per i licenziati delle scuole tecniche professionali di Stato e per i lavoratori in possesso di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempreché i suddetti titoli o attestati siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell’apprendimento.
[…]
Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente Contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.

Formazione professionale (Insegnamento complementare)
Le ore destinate all’insegnamento complementare degli apprendisti in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 sono determinate come segue:
- 1° gruppo 6 ore settimanali fino ad un massimo di 150 ore annuali;
- 2° gruppo 4 ore settimanali fino ad un massimo di 120 ore annuali;
- 3° gruppo 2 ore settimanali fino ad un massimo di 80 ore annuali.

Regolamento (Apprendistato)
Data la particolare struttura dell’impresa artigiana, si riconosce che la qualificazione dell’apprendista passa necessariamente anche attraverso esperienze che consentano una conoscenza complessiva della lavorazione per cui viene qualificato.
Ai fini dell’inserimento definitivo nei vari gruppi di apprendistato, previsti dall’Accordo interconfederale 21 dicembre 1983, l’azienda potrà utilizzare un periodo di sei mesi, durante il quale verranno valutate le attitudini dell’apprendista ed eventualmente modificata l’assegnazione primaria al gruppo di appartenenza.
[…]
I Gruppo
Lavorazioni ad alto contenuto professionale e mestieri artistici
Durata: Assunti in età inferiore ai 18 anni = 5 anni
Assunti in età superiore ai 18 anni = 4 anni.
- Tutte le lavorazioni a mano e/o su misura e le mansioni di particolare complessità svolte prevalentemente a mano.
Settore tessile:
Tessitura jacquard, operata, quadrettata, a bacchetta con regolazione della macchina, cernita stracci,
orditura, messa in carta e lettura dei disegni, rammendo, cimatura, follatura, garzatura.
Calzaturieri:
Taglio parti principali della tomaia in pelle pregiata, orlatura e giuntura completa della tomaia in pelle pregiata, monta e premonta in pelle, modellista.
Pelletteria:
Taglio di parti primarie in pellame pregiato, confezione e/o montaggio completo al banco di manufatti in pelle esclusa la minuteria, modellista, macchinista che segue ogni tipo di cucitura su manufatti in pellame pregiato escluso minuteria.
Confezioni:
Taglio e confezione prototipo, stilista-modellista, figurinista, incettazione.
Maglieria:
Campionista (esecuzione prototipo), stilista, modellista, figurinista, incettazione.
Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti concordano che con la dizione "pelli o pellami pregiati", non si intendono soltanto le pelli di coccodrillo, serpente, lucertola, tartaruga, o rettili in generale, ma anche i pellami di qualità quali i vitelli anilina, i vitelli scamosciati (esclusi gli spaccati) ed i capretti anilina.
Dichiarazione a verbale n. 2
Per incettazione si intende: predisposizione, controllo tecnico e verifica del lavoro esterno con facoltà di decisione.

II Gruppo
Lavorazioni a medio contenuto professionale
II Gruppo "A" - Tutti gli altri settori, lavorazioni e mansioni non altrove inseriti
Durata: Assunti in età inferiore ai 18 anni = 3 anni e 4 mesi
Assunti in età superiore ai 18 anni = 2 anni e 6 mesi
II Gruppo "B" - Per gli apprendisti che svolgono una delle seguenti mansioni
Durata: Assunti in età inferiore ai 18 anni = 2 anni e 6 mesi
Assunti in età superiore ai 18 anni = 2 anni
Settore tessile:
Roccatura e/o ritorcitura con esclusione di filati speciali (bouclè ecc.), addetti alle macchine di preparazione e di filatura a pettine, addetti alle macchine di preparazione e di filatura cardata, addetti alle macchine di carderia, addetti a ricamo a macchina.
Calzaturieri:
Taglio delle fodere e delle parti secondarie delle tomaie in succedaneo, orlatura delle parti secondarie della tomaia, tranciatura sottopiedi in pelle.
Pelletteria:
Tranciatura fodere e parti secondarie del manufatto, lavorazioni semplici al banco di montaggio, cuciture semplici e/o parti staccate.
Confezioni:
Cuciture semplici e di parti staccate, taglio accessori e parti secondarie, stiratura intermedia, stiratura finale semplice, attaccatura di colli e maniche in tessuto non pregiato per prodotti diversi dal capo-spalla, addetti a ricamo a macchina.
Maglieria:
Stenditura, segnatura e taglio di tessuto comune, roccatura e/o dipanatura di filati pregiati, stiratura finale semplice di maglietteria, prestiro teli in maglia, tessitura con macchine rettilinee di finiture (esempio: colli, polsi e fondi), tessitura con macchine circolari senza filo di separazione, con semplice selezione degli aghi per la produzione di tessuto a maglia e costina con filato non pregiato, addetti a ricamo a macchina.
Calzetteria (calzifici):
Stiratura e controllo.
Bottonifici:
Addetti attrezzatura ed alla messa a punto macchine.
Impiegati:
(Per tutti i settori) Operatori contabili, addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative.

III Gruppo
Lavorazioni a basso contenuto professionale
Durata: Assunti in età inferiore ai 18 anni = 18 mesi
Assunti in età superiore ai 18 anni = 12 mesi
- Cuciture semplici (esempio asole e bottoni)
- asole e bottoni
- ripasso ed imbusto
- spallinifici
- ombrellifici
- trecce e cappelli di paglia
- zoccolifici
Settore tessile:
Dipanatura, gomitolatura, copsatura, accoppiatura, aspatura.
Calzaturieri:
Operazioni semplici di finissaggio (esempio: spazzolatura, scatolatura), ribattitura a macchina, pressatura, lissatura.
Pelletteria:
Rivettatura, montaggio serrature e cerniere semplici, operazioni semplici di finissaggio (esempio: scatolatura, ripulitura).
Calzetteria (calzifici):
Scelta ed accoppiamento, calze finite, piegatura e scatolatura.
Bottonifici:
Lavorazioni semplici (bolonatura, poffatura, sbavatura).
Le mansioni e le lavorazioni elencate ai fini della collocazione degli apprendisti nei gruppi, previsti dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, non esauriscono il numero delle mansioni e delle lavorazioni esistenti. Gli apprendisti assunti per mansioni e lavorazioni non citate saranno collocati nei vari gruppi secondo criteri analogici.
Le parti si danno atto di aver dato corretta applicazione all’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 sul trattamento economico degli apprendisti, fissando per il periodo iniziale valori che, seppur scaglionati, sono nella media ponderale comprensiva delle percentuali previste dall’Accordo stesso.
Si danno inoltre atto che la definizione di tale normativa resta di esclusiva competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti ed ha validità per tutto il territorio nazionale.
La presente disciplina si applica agli apprendisti assunti dal 1 giugno 1984.

Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle provincie di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.