Categoria: 1985
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Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 1985
Validità: 01.07.1985 - 31.03.1987
Parti: Anaepa-Confartigianto, Fnae-Cna, Fiae-Casa, Claai e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato

Sommario:

Disciplina generale
Sfera di applicazione
Sistema di informazione
Mobilità
Parte I Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Mansioni promiscue
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Riposi compensativi
Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Soste di lavoro
Art. 11 - Sospensione e riduzione di orario
Art. 12 - Recuperi
Art. 13 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 14 - Indennità territoriale di settore
Art. 15 - Lavoro a cottimo
Art. 16 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 17 - Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
Art. 18 - Ferie
Art. 19 - Gratifica natalizia
Art. 20 - Festività
Art. 21 - Accantonamenti presso la Cassa edile artigiana
Art. 22 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 23 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 24 - Trasferta
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Art. 26 - Modalità di pagamento
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 28 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Anzianità professionale edile
Art. 31 - Conservazione degli utensili
Art. 32 - Preavviso
Art. 33 - Indennità in caso di morte
Art. 34 - Controversie
Art. 35 - Reclami
Art. 36 - Comitati tecnici paritetici per le controversie
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto
Art. 38 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Art. 39 - Addestramento professionale
Art. 40 - Quote sindacali
Art. 41 - Accordi locali
Art. 42 - Casse edili
Parte II Regolamentazione per gli impiegati
Art. 43 - Assunzione
Art. 44 - Documenti
Art. 45 - Periodo di prova
Art. 46 - Orario di lavoro
Art. 47 - Riposi compensativi
Art. 48 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 49 - Stipendio minimo mensile
Art. 50 - Premio di produzione
Art. 51 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 52 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato
Art. 53 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 54 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 55 - Mense aziendali
Art. 56 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 57 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 58 - Trasferta
Art. 59 - Mutamento mansioni
Art. 60 - Pagamento della retribuzione
Art. 61 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 62 - Ferie
Art. 63 - Tredicesima mensilità
Art. 64 - Premio annuo
Art. 65 - Premio di fedeltà
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 68 - Congedo matrimoniale
Art. 69 - Aspettativa
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto
Art. 71 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 73 - Indennità in caso di morte
Art. 74 - Certificato di lavoro
Art. 75 - Controversie
Art. 76 - Quote sindacali
Parte III Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 77 - Classificazione dei lavoratori
Art. 78 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 79 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 80 - Tutela della maternità
Art. 81 - Igiene e ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Art. 82 - Permessi
Art. 83 - Diritto allo studio
Art. 84 - Assenze e permessi
Art. 85 - Provvedimenti disciplinari
Art. 86 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 87 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 88 - Diritti sindacali
a) Diritto di assemblea

b) Delegato di impresa
c) Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 89 - Disposizioni generali
Art. 90 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Art. 91 - Allegati
Art. 92 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Tabella dei minimi di paga base oraria
Allegato B - Stipendi minimi mensili per gli impiegati
Allegato C - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende artigiane del settore delle costruzioni edili
Art. 1 - Norme generali

Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Retribuzione
Art. 6 - Insegnamento complementare
Art. 7 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 8 - Trattamento economico per malattia professionale e infortunio sul lavoro
Art. 9 - Attribuzione della qualifica
Art. 10 - Decorrenza e durata
Allegato D - Casse edili artigiane
Allegato E - Protocollo di intesa sulla costituzione delle Casse edili artigiane
Allegato F - Statuto tipo Cassa edile artigiana
Accordo collettivo costitutivo della CEA (Cassa edile artigiana)
Statuto
Allegato G - Disciplina delle prestazioni delle Casse edili artigiane in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale
Allegato H - Accantonamento presso la Cassa edile artigiana - Protocollo d’intesa
Allegato I - Regolamento dell’anzianità professionale edile
Allegato L - APE - Pensioni - Protocollo d’intesa
Allegato M - Modifica disciplina festività
Allegato Accordo - Art. 7 e art. 47 del CCNL 18 luglio 1985 Maturazione dei permessi individuali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane edili ed affini

Addì 18 luglio 1985 tra Anaepa - Associazione nazionale artigiani edilizia, decoratori, pittori e attività affini - Confartigianato, la Federazione Nazionale Artigiani Edili (Fnae) aderente alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (Cna), la Federazione Italiana Artigiani Edili (Fiae) aderente alla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa), la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai), e la Federazione nazionale lavoratori edili e affini e del legno - Feneal aderente alla Unione Italiana del Lavoro - Uil, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl, la Federazione italiana lavoratori del Legno, dell’edilizia, industrie affini ed estrattive - Fillea - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil, che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni - Flc viene stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Disciplina generale
Sfera di applicazione
Il presente Contratto vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla legge n. 860 del 25 luglio 1956, ai relativi regolamenti ed alla legge n. 443 dell’8 agosto 1985 e che operano, nell’ambito delle suddette leggi, nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare, nelle seguenti attività:
costruzioni edili
e cioè costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse;
intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, etc., applicazione di tappezzerie;
pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, etc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
posa in opera di attrezzature varie di servizio;
lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e monumenti;
demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Lavori vari
Costruzione, demolizione di:
fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, etc.;
pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato etc.); per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
costruzione e manutenzione e riparazione, demolizione di strade; strade ferrate e tranvie;
messa in opera di pali, tralicci e simili;
scavi e rinterri e opere murarie per la stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas etc.
Nota a verbale
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dalla impresa che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente Contratto le attività commesse per complementarietà e/o sussidiarietà all’edilizia, quando le stesse attività sono regolamentate da contratti artigiani di altre categorie, oppure se nel settore dell’artigianato non si è ancora addivenuti per le categorie suddette, alla stipulazione di uno specifico strumento pattizio a carattere nazionale.

Sistema di informazione
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e decisione degli imprenditori artigiani, della loro organizzazione e delle organizzazioni dei lavoratori, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana del settore delle costruzioni ha assunto nell’economia generale del Paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, la acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Gli incontri verranno effettuati sulle materie ed ai livelli di seguito specificati.
a) Livello nazionale
Annualmente le Organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane del settore, alla salvaguardia e lo sviluppo dell’occupazione. Verranno altresì esaminati i problemi inerenti la politica globale e di sviluppo del settore con riferimento alle leggi inerenti il rilancio del mercato edilizio.
Il confronto sui temi sopra indicati permetterà inoltre alle parti di valutare l’andamento della situazione occupazionale e di conseguenza le iniziative che favoriscano prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
Nel corso di tale incontro le parti potranno effettuare un esame congiunto in merito al fenomeno dell’appalto e del subappalto per valutarne l’andamento complessivo.
Le parti nel prendere atto dell’entità e del significato del fenomeno dell’appalto e del subappalto dell’edilizia e valutando tutti gli aspetti connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso non debba avere caratteristiche di generale applicazione nell’esecuzione del cantiere, in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso all’appalto e al subappalto per le imprese artigiane è consentito in qualsiasi opera rientrante nella sfera di applicazione del CCNL in rapporto alle specializzazioni relative alle opere da eseguire. Pertanto la concessione del subappalto non deve minacciare l’occupazione dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente a parità di specializzazione professionale.
b) Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le organizzazioni di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l’esame sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardanti il settore anche in relazione al ruolo dell’ente regione, nonché sulle prospettive globali di investimento, relative al credito agevolato delle imprese artigiane ed indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell’imprenditoria medesima anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili, del settore edile ed affini.
Le parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all’occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell’ente regionale per le sue specifiche competenze.
Le parti concordano inoltre per un confronto in merito ai problemi dell’occupazione e a sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
c) Livello territoriale
A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensioriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le parti su propria iniziativa si incontreranno semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell’edilizia operanti nel territorio ed in ordine all’ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali del settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale con specifico riferimento alla occupazione giovanile ed in particolare sull’andamento dell’occupazione nel comparto dell’apprendistato.
Semestralmente su richiesta delle rappresentanze sindacali i consorzi artigiani di produzione nei quali siano occupati complessivamente almeno 100 lavoratori forniranno informazioni sui programmi complessivi di sviluppo occupazionali e produttivi.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti precedenti i livelli d’intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermo restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall’istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.

Parte I Regolamentazione per gli operai
Art. 6 - Orario di lavoro

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico- produttive, ripartisca su sei giorni il suddetto orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 12 in materia di recupero.
Nell’effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei vari mesi dell’anno le parti, entro i limiti dell’art. 8 del RD 10 settembre 1923, n. 1955 e del RD 19 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell’anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all’art. 22 del presente contratto.

Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell’art. 9.
L’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[…]

Art. 9 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente Contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato […]
L’eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all’operaio almeno 24 ore prima.
[…]

Art. 12 - Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forze maggiori o dalle interruzioni dell’orario normale concordate tra l’impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l’interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 15 - Lavoro a cottimo
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell’inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all’Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l’indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere e disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[…]
L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[…]

Art. 16 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l’interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. È altresì vietato il ricorso a prestazione di lavoratori, per l’esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 17 - Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
a) L’impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto e del subappalto.
All’impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L’impresa artigiana che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente Contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente Contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’art. 41 dello stesso.
L’impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al Contratto nazionale ed agli accordi locali di cui ai comma precedenti, redatta il fac-simile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L’impresa artigiana appaltante e subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite dalla propria Associazione al sindacato territoriale la denominazione dell’impresa appaltatrice e subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al Contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all’art. 41, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale per il tramite dell’organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l’impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro - ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art. 34 del presente Contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante e subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
f) È compito del delegato, di cui all’art. 88, lettera b) d’intervenire nei confronti dell’impresa per il pieno rispetto della disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono Contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 23 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A - Lavori vari

 

Tab. unica nazionale Situazioni extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)

4 5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli

5 5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addettivi e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5 12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8 15

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume

8 15

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8 17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10 10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo impiego

10 10

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11 17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12 20

11) Lavori di scavo a sezioni obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13 20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13 22

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16 23

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono tendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)

16 28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta

17 35

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m 6 dal piano terra, se isolato dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso

17 35

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m

19 35

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19 35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m

20 35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21 40

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m

22 40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27 55

In situazione extra si trovano le seguenti provincie: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
a) per il personale addetto alla ripartizione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18 per cento.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore la indennità percentuale prevista. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 per cento; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20 per cento.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta una indennità nella misura del 15 per cento da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell’art. 25 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L’indennità assorbe fino a concorrenza i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario; soltanto per il tempo di effettiva prestazione ad opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 31 - Conservazione degli utensili
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. […]

Art. 34 - Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda l’attribuzione della categoria e l’applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di cui all’art. 15 ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l’intervento del Comitato tecnico paritetico previsto all’art. 36 per l’accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 gg. dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata alla Associazione sindacale dirimpettaia.
La richiesta d’intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente Contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.

Art. 36 - Comitati tecnici paritetici per le controversie
In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente Contratto nazionale a norma dell’art. 41 è istituto un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l’esplicazione dei compiti di cui al secondo comma dell’art. 34.
I componenti del Comitato sono nominati in egual numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 41, primo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

Art. 38 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
È data facoltà alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di istituire un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene e in generale al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all’attuazione delle norme di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, ammettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all’igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s’impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l’azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si potrà provvedere mediante il contributo di cui all’art. 39 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un protocollo nazionale d’intesa.
Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull’esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale e costituiranno entro il 31 dicembre 1986 un organismo nazionale paritetico a carattere permanente con le funzioni di promozione, coordinamento e controllo dei Comitati predetti.

Art. 39 - Addestramento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per raffinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento della produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza decidono l’attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito ente scuola o al potenziamento di quello esistente.
Detti enti scuola realizzeranno i loro scopi mediante l’istituzione di scuole professionali edili o laddove queste, per obiettive accertate difficoltà, non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto controllo degli enti scuola stessi - ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento si provvederà con il contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20 per cento e 1 per cento sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 e da versarsi con modalità stabilite delle Associazioni territoriali.
Tali enti saranno amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Il Consiglio nazionale nominerà il presidente nella persona di un rappresentante degli artigiani, il vice-presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il direttore, all’infuori del Consiglio stesso, su designazione dell’Associazione territoriale dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l’esercizio degli enti scuola.
Le clausole difformi dagli statuti esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente Contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli enti scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
I corsi dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili. Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell’addestramento dovranno effettuare un periodo non superiore a 30 giorni di addestramento pratico alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello di manovale specializzato e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all’art. 3. Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all’art. 3, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l’attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli enti scuola, gli operai ritenuti idonei ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
È istituito un organismo paritetico a livello nazionale con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di rivedere l’intera disciplina anche in relazione ai compiti demandati all’organismo paritetico nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento a livello regionale dell’attività svolta dagli enti scuola.

Art. 41 - Accordi locali
Alle Organizzazioni regionali e territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere con decorrenza non anteriore al 1 settembre 1986:
a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro a norma dell’art. 6, terzo comma;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori di alta montagna;
[…]
g) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 23;
[…]
Alle Organizzazioni predette è inoltre demandato di provvedere:
[…]
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
3) all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) all’attuazione della disciplina dell’addestramento professionale contenuta nell’art. 39;
[…]
In caso di dissenso che non consenta la stipula degli accordi locali, l’esame delle singole situazioni sarà avvocato alle Associazioni nazionali firmatarie del presente Contratto.
Le questioni di interpretazione della disciplina nazionale sono immediatamente demandate alle Associazioni nazionali contraenti.

Art. 42 - Casse edili
In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa edile artigiana. Essa è lo strumento per l’attuazione per le materie di cui appresso, dei Contratti e Accordi collettivi stipulati fra le Associazioni artigiane Anaepa - Fnae - Fiae - Claai e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil) che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili artigiane sono definiti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli Accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
[…]
Le prestazioni della Cassa edile artigiana sono stabilite dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli Accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Consiglio di amministrazione.
Le prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro sono disciplinate dall’allegato che forma parte integrante del presente articolo.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse edili per l’automatica ed integrale applicazione.
Gli organi delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli Accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli Accordi nazionali medesimi.
[…]
Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Casse edili artigiane sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente, Commissione nazionale per le Casse edili artigiane, costituito tra le Associazioni nazionali di cui al primo comma del presente articolo.
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
- la valutazione delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno essere trasmessi dalle singole Casse edili artigiane;
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale, delle attuazioni poste in essere dalle Casse edili artigiane. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Consiglio di amministrazione delle Casse edili artigiane;
- la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull’attività delle Casse edili artigiane.
La disciplina degli statuti delle Casse edili artigiane è contenuta nell’allegato al presente Contratto.

Parte II Regolamentazione per gli impiegati
Art. 46 - Orario di lavoro

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L’orario normale contrattuale sarà ripartito su 5 giorni per settimana. Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive, ripartisca su 6 giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8 per cento, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 48.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 6 (parte operai) e dagli accordi integrativi dello stesso.
[…]

Art. 51 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
[…]
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del RD 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale […]

Art. 53 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell’interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai Contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 48;
b) per lavori in galleria: una indennità di lire 15.000.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 57 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d’urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[…]

Art. 61 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 62 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell’impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all’impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l’impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all’impiegato se avesse goduto del periodo di ferie.
[…]

Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
[…]
Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni, l’impresa esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative […]

Art. 71 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questi dei quali genericamente dipendono.
L’impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Art. 75 - Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dalla Associazione sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra le parti interessate.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente Contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Parte III Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Lavoro delle donne e dei fanciulli

L’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 80 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 81 - Igiene e ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all’attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgono la propria attività nell’ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l’impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda-vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizio igienico- sanitari.
Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere se in unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dell’avvio delle cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
È istituito il libretto sanitario ed i dati biostatici nel quale saranno registrati i dati analitici:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge n. 300 del 1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all’istituto Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 85 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente Contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi della lettera f) (licenziamento per mancanze).
[…]
Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
f) L’azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell’interno dell’impresa, furto, frode e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell’interno dell’impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 88 - Diritti sindacali
a) Diritto di assemblea

Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea due ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all’interno, previ accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

b) Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti, compresi gli apprendisti, viene eletto un delegato d’impresa per garantire migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell’impresa stessa.
Il delegato d’impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell’impresa artigiana in una assemblea che potrà tenersi nei locali dell’azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di un’ora annua da usufruirsi collettivamente in un’unica soluzione da computarsi tra quelle riconosciute alla lettera a) del presente articolo.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a due ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l’utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato dell’impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell’azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l’utilizzazione a fini mutualistici attraverso il sistema delle Casse edili artigiane.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l’applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese a beneficio dei lavoratori, in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato, l’accantonamento di cui al terzo comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le Organizzazioni che optano per l’utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite il sistema delle Casse edili artigiane;
- per quanto riguarda le Organizzazioni che optano per l’utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni
L’Anaepa (Cgia) dichiara di esercitare le facoltà di opzione previste per l’utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese le erogazioni in forma mutualistica tramite il sistema Cea o, nella impossibilità, tramite le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
- Le Organizzazioni Cna, Casa, Claai, optano per l’utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni.
La Flc conviene sulle opzioni sopra indicate.
La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata al livello territoriale alle Organizzazioni delle parti stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dalla attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sè e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri Accordi interconfederali, ad eccezione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983.
Sono fatti salvi gli Accordi esistenti al livello territoriale.

Art. 89 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall’impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente Contratto.

Allegati
Allegato C - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende artigiane del settore delle costruzioni edili
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato settore edile ed affini è regolata dalle norme di legge dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente Contratto.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista, presso altre imprese, si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso le altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
1° Gruppo - Lavorazione manuale, artistica, tradizionale, ad alto contenuto tecnico e professionale, ad esempio:
Cementista-Formatore, Scalpellino-Ornatore, Decoratore-Pittore (Stuccatore, Ornatista, Tappezziere, Mosaicista, Colorista e Modellista).
Assunti in età fino a 18 anni - durata 4 anni e 6 mesi.
Assunti in età superiore a 18 anni - durata 4 anni.
2° Gruppo - Lavorazione di carattere tradizionale a medio contenuto professionale ad esempio:
Ferraiolo, Muratore, Verniciatore, Imbianchino, Pavimentatore, Falchettista, Piastrellista, Linoleista, Moquettista, Selciatore, Lastricatore.
Assunti in età fino a 18 anni - durata 3 anni e 2 mesi.
Assunti in età superiore a 18 anni - durata 3 anni.
3° Gruppo - Lavorazioni di carattere tradizionale a basso contenuto professionale, ad esempio:
Asfaltista, Stuccatore, (Scaliolista), Montatore di prefabbricati.
Assunti in età fino a 18 anni - durata 1 anno e 6 mesi.
Assunti in età superiore a 18 anni - durata 1 anno.
Apprendistato impiegati - Stesse durate del 3° gruppo.

Art. 6 Insegnamento complementare
Le ore destinate all’insegnamento complementare, di cui all’art. 10 della legge n. 25, saranno stabilite in numero di 4 ore settimanali da effettuarsi di norma presso le Scuole edili di cui all’art. 39 e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall’art. 38 del Regolamento della legge sull’Apprendistato; in tal caso l’apprendista non dovrà ugualmente superare gli orari contrattuali e di legge.

Allegato D - Casse edili artigiane
I rappresentanti delle Organizzazioni artigiane e della Flc concordano di programmare la costituzione di nuove Casse edili artigiane, oltre a quelle già esistenti; a tale scopo sarà costituita una Commissione nazionale paritetica per la definizione, entro il 30 settembre 1985, di criteri e principi nell’ambito dei quali le Organizzazioni territoriali, di concerto con le rispettive Organizzazioni nazionali opereranno per la costituzione di nuove Casse edili.
Le parti convengono, altresì, che le realtà mutualistiche già costituite verranno armonizzate con i principi e criteri fissati dalla Commissione nazionale paritetica entro un periodo massimo di 12 mesi dalla definizione dei principi e criteri stessi.
A tal fine la Commissione nazionale paritetica concorderà con le organizzazioni promotrici di dette realtà mutualistiche le relative modalità di attuazione.
Le prestazioni indicate negli artt. 7, 18 e 19 sono erogate ai lavoratori attraverso istituti mutualistici secondo le seguenti modalità:
a) nelle realtà territoriali in cui è costituita la Cassa edile artigiana, le prestazioni saranno erogate attraverso la CEA stessa, la quale provvede a:
[…]
- prestazioni di previdenza e di assistenza;
- ogni altro compito ad esse affidato secondo gli statuti e gli accordi vigenti.
Mediante l’iscrizione alle Casse edili artigiane i lavoratori e le imprese aderiscono alla politica contrattuale delle Organizzazioni rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale.
[…]

Allegato E - Protocollo di intesa sulla costituzione delle Casse edili artigiane
Le Organizzazioni che concorrono a realizzare le nuove Casse edili - Le nuove Casse edili sono promosse dalle Organizzazioni nazionali artigiane firmatarie del contratto di lavoro e dalla Flc nazionale.
Le Organizzazioni datoriali e la FLC concorrono in maniera paritaria alla formazione degli organi di gestione delle nuove Casse edili
[…]
Dove si realizzano le nuove Casse edili - Si costituisce una Commissione paritetica nazionale di coordinamento a carattere permanente con funzioni di promozione, indirizzo e supporto per la costituzione ed il funzionamento delle nuove CEA composta dai rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo.
È a livello territoriale che vanno realizzate le opportune e necessarie verifiche atte a garantire le condizioni minime e sufficienti sul piano organizzativo, tecnico e finanziario.
Titolari delle funzioni di proposta e promozione delle nuove Casse edili sono le strutture territoriali delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, con il concorso ed il coordinamento della Commissione di cui sopra.
La costituzione delle nuove Casse edili sarà fatta di concerto con le rispettive Organizzazioni nazionali.
Si conviene che le realtà mutualistiche già costituite verranno armonizzate con i principi e i criteri fissati da questo Accordo entro un periodo massimo di 12 mesi dalla firma del presente Accordo.
La Commissione paritetica nazionale valuterà entro il 31 marzo 1986 il quadro delle iniziative promosse e da promuovere, suo compito è assisterle ed eventualmente assumere iniziative di sostegno. Nei casi in cui, pur essendo riconosciute le condizioni minime e sufficienti sul piano organizzativo tecnico e finanziario, non fossero pienamente risolti problemi di intesa fra le parti firmatarie del presente Accordo, la Commissione paritetica nazionale interverrà per superare tali problemi anche proponendo soluzioni che deroghino dal presente contratto.
Le parti convengono che la suddetta Commissione nazionale si riunisca entro il 30 settembre 1986 per ottemperare a quanto previsto dal comma precedente, con il concorso delle strutture territoriali interessate; in particolare si esamineranno le eventuali situazioni atipiche preesistenti.
Comunque qualora entro il 30 ottobre 1986 le eventuali situazioni non fossero armonizzate, le Organizzazioni stipulanti adotteranno le situazioni più idonee anche in deroga alle norme generali.