Categoria: Cassazione penale
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 Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2011, n. 16005 - Mancanza di qualsiasi presidio di sicurezza e caduta dall'alto


 

  • Datore di Lavoro
  • Dispositivo di Protezione Individuale
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    Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio: l'accusa consiste nel non avere disposto che il lavoratore dipendente, suo fratello, esposto al rischio di caduta dall'alto, indossasse una cintura di sicurezza.

    In questo modo l'imputato ha cagionato al dipendente, intento allo smontaggio di un ponteggio, gravi lesioni a seguito di caduta da un'altezza di 9 metri.

     

    Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

     

    La Corte afferma che i giudici della corte territoriale hanno ampiamente esaminato ogni questione sottoposta al loro giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, hanno adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive.
    "Essi hanno, dunque, ribadito la responsabilità dell'imputato, per non avere egli messo a disposizione del proprio dipendente, esposto al rischio di caduta dall'alto durante le operazioni di smontaggio di un ponteggio, una cintura di sicurezza.

    Conclusione alla quale il giudice del gravame è legittimamente pervenuto alla stregua di quanto dichiarato dai testi C. e B., tecnici dell'ASL, intervenuti nell'immediatezza del fatto, i quali hanno escluso la presenza in cantiere di cinture di sicurezza, pur con insistenza ed accuratamente da essi ricercate, nonchè della fune di sicurezza e delle guide di scorrimento; l'imputato, d'altra parte, ha affermato lo stesso giudice, non ha mai fornito le fatture attestanti l'acquisto di detti presidi di sicurezza. "


     


    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SEZIONE QUARTA PENALE
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. MARZANO Francesco - Presidente
    Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
    Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere
    Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
    Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere
    ha pronunciato la seguente:
    sentenza

     


    sul ricorso proposto da:

    1) T.S. N. IL (OMISSIS);

    avverso la sentenza n. 10786/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/03/2010;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

     

     

     


     

     

    FattoDiritto

     

     

     


    -1- Con sentenza del 19 dicembre 2006, il Tribunale di Torino ha ritenuto T.S. colpevole del delitto di lesioni personali colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del dipendente e fratello T.B., e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate, alla pena di un mese di reclusione, concedendo i benefici di legge.
    Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, l'imputato, per colpa generica e specifica, consistita, quest'ultima, nella violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 10, comma 1 - per non avere disposto che il lavoratore, esposto al rischio di caduta dall'alto, indossasse una cintura di sicurezza - ha cagionato al dipendente, intento allo smontaggio di un ponteggio, gravi lesioni a seguito di caduta da un'altezza di 9 metri.
    Con sentenza del 23 marzo 2010, la Corte d'Appello di Torino ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado, in parziale riforma della quale ha tuttavia sostituito la pena detentiva inflitta dal primo giudice con la corrispondente pena pecuniaria ed ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che ha dichiarato condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006.
     

    Avverso tale decisione ricorre l'imputato, che deduce: a) manifesta illogicità, della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità; b) mancanza di motivazione in ordine alle richieste di rinnovazione del dibattimento, di applicazione della pena pecuniaria e di declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
     

     

    -2-Il ricorso è infondato.

     

    a) Quanto il primo dei motivi proposti, occorre rilevare che, in tema di vizio motivazionale, questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità della decisione rispetto al processo argomentativo che la sorregge, di guisa che non sia possibile ricostruire l'iter logico della motivazione.
    Orbene, nel caso di specie le censure mosse dalla ricorrente, che ripropongono questioni già poste all'attenzione dei giudici del merito, si rivelano, in realtà, del tutto infondate nella denuncia di pretese carenze di motivazione della sentenza impugnata che, viceversa, presenta una struttura argomentativa adeguata e coerente sotto il profilo logico.

    Riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, i giudici della corte territoriale hanno ampiamente esaminato ogni questione sottoposta al loro giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, hanno adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive.


    Essi hanno, dunque, ribadito la responsabilità dell'imputato, per non avere egli messo a disposizione del proprio dipendente, esposto al rischio di caduta dall'alto durante le operazioni di smontaggio di un ponteggio, una cintura di sicurezza. Conclusione alla quale il giudice del gravame è legittimamente pervenuto alla stregua di quanto dichiarato dai testi C. e B., tecnici dell'ASL, intervenuti nell'immediatezza del fatto, i quali hanno escluso la presenza in cantiere di cinture di sicurezza, pur con insistenza ed accuratamente da essi ricercate, nonchè della fune di sicurezza e delle guide di scorrimento; l'imputato, d'altra parte, ha affermato lo stesso giudice, non ha mai fornito le fatture attestanti l'acquisto di detti presidi di sicurezza.
    Non ha omesso, peraltro, la corte territoriale di esaminare le testimonianze della stessa vittima, T.B., che ha sostenuto di avere regolarmente utilizzato nella mattinata una cintura di sicurezza e del committente dei lavori, F.A., il quale ha confermato tale circostanza. Testi, tuttavia, ritenuti dalla stessa corte inattendibili - a fronte della riscontrata oggettiva assenza in cantiere delle cinture e dei connessi attrezzi di sicurezza - in ragione del rapporto di parentela del primo con l'imputato, e della qualità di committente dei lavori del secondo, oltre che delle contraddizioni rilevate nella testimonianza di quest'ultimo.
    Non credibili, poi, sono state ritenute le difese dell'imputato, che ha giustificato il mancato rinvenimento, da parte dei tecnici dell'ASL, delle cinture di sicurezza sostenendo che le stesse erano state nascoste tra il fogliame, per paura di possibili furti. Difese palesemente inconsistenti, tali giustamente considerate dai giudici del merito sul rilievo che, ove tali presidi di sicurezza fossero stati realmente presenti in cantiere, l'imputato si sarebbe affrettato, dopo l'incidente, a consegnarli o a farne rilevare la presenza agli stessi tecnici ovvero, quantomeno, di offrire in visione agli stessi le relative fatture di acquisto.
    Del tutto in sintonia con gli elementi probatori acquisiti, si presenta, dunque, la decisione impugnata e del tutto coerente l'iter argomentativo che caratterizza la motivazione; di qui il giudizio di manifesta infondatezza della dedotta censura motivazionale.

     

    b) Infondate sono anche le doglianze articolate con il secondo motivo di ricorso.
    Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta per l'assunzione del teste M., il silenzio riservato sul punto dalla corte territoriale non determina nullità di alcun tipo, alla stregua dei principi sul punto ripetutamente affermati da questa Corte, secondo i quali l'obbligo di specifica motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria vale solo per il caso di accoglimento della stessa, non anche per quello di rigetto, potendosi in tal caso le relativa ragioni implicitamente dedursi dal complessivo contesto motivazionale. Come può ritenersi per quanto oggi interessa, alla luce dell'attento ed articolato esame degli elementi probatori in atti eseguito dal giudice del gravame e delle ragioni addotte a sostegno del giudizio di palese inconsistenza formulato nei confronti della tesi difensiva e di inattendibilità dei testi già assunti.
    Infondate sono, infine, anche le censure relative al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale i giudici del gravame, sia pure con motivazione particolarmente sintetica, hanno tuttavia, con il richiamo alla sentenza impugnata e con i riferimenti ai fatti ed al rilievo delle accertate carenze di sicurezza rilevate nel cantiere, sufficientemente indicato le ragioni per le quali la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria dovesse ritenersi da sola idonea a rendere la sanzione adeguata e proporzionata alle accertate responsabilità.
     


    Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

     

    P.Q.M.

     


    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.