Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2011, n. 16022 - Superfici rialzate e DPI


 

  • Dispositivo di Protezione Individuale
  • Delega di Funzione
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  •  

     

    Responsabilità dell'Amministratore della società "M. strade s.r.l." e del Responsabile del cantiere e del servizio prevenzione e sicurezza, per avere, nelle suddette qualità, per colpa consistita nella violazione di diverse disposizioni antinfortunistiche (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, lett. C); D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, lett. J); D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68) cagionato lesioni personali colpose ad un lavoratore: in particolare, il primo ometteva di predisporre le protezioni delle aperture sui solai al fine di evitare potenziali cadute dall'alto, e il secondo non predisponeva che i lavoratori mettessero in sicurezza le aperture nei solai e non si accertava, nel disporre i lavori, che i lavoratori interessati indossassero ed utilizzassero i dispositivi di sicurezza predisposti per i lavori da eseguirsi su superfici rialzate.

     

    Condannati in primo e secondo grado, ricorrono entrambi in Cassazione - Inammissibili.

     

    La Corte afferma, riprendendo un indirizzo ormai più che consolidato, che nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.
    Orbene, nel caso di specie è emerso in maniera inequivocabile, che il lavoratore ha subito un infortunio proprio nell'ambito delle mansioni che gli erano state impartite: dato di fatto certo, emerso dalle risultanze probatorie, è infatti che, diversamente da come prospettato in fatto dai ricorrenti, quella mattina il lavoratore era intento a lavorare nella collocazione (con delle viti fisher) dei listelli di legno ai quali andava agganciata la rete di protezione, necessaria per mettere in sicurezza i lucernai, privo di cinture di sicurezza ed in prossimità di aperture nel vuoto non protette.

     

    Quanto alla presunta delega di funzione, la Corte afferma altro principio consolidato ossia che "nella materia infortunistica, perchè possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza".

     

    Certamente, continua la Corte, alla stregua di tali considerazioni, la predisposizione del P.O.S., o meglio l'indicazione, nell'ambito di tale piano, del responsabile della sicurezza non vale a conferire a quest'ultimo la delega di cui trattasi in quanto la figura del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza è già prevista per legge, e, sebbene anch'essa titolare di posizione di garanzia, quanto alla osservanza delle norme antinfortunistiche, non implica l'attribuzione ad essa di quei doveri, in materia antinfortunistica, che sono propri del datore di lavoro.


     

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE QUARTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. MARZANO Francesco - Presidente

    Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

    Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

    Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

    Dott. MONTAGNA Alfredo - Consigliere

    ha pronunciato la seguente:
    sentenza

     

    sul ricorso proposto da:

    1) D.P.P. N. IL (OMISSIS);

    2) B.M. N. IL (OMISSIS);

    3) M. STRADE S.R.L. resp. civ.;

    avverso la sentenza n. 965/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 24/09/2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2011 la relazione fatta dal
    Consigliere Dott. D'ISA Claudio;

    Udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; Udito, per la parte civile, l'Avv. Pezzuto Giovanni che chiede inammissibilità e/o rigetto del ricorso, spese come da nota;

    Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Antonio per il 1^ ricorrente e per il resp. civ. che chiede l'accoglimento dei motivi, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Gaetano per tutti i ricorrenti che chiede l'accoglimento del ricorso.
     

     

    FattoDiritto

     

    Con Sentenza emessa l'8.11.07 il Tribunale di Lecce - sez. di Campi Salentina - affermava la penale responsabilità di D.P. P. (quale Amministratore della società "M. strade s.r.l.") e B.M. (quale Responsabile del cantiere e del servizio prevenzione e sicurezza della società M.) in ordine al delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), per avere, nelle suddette qualità, per colpa consistita nella violazione di diverse disposizioni antinfortunistiche (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, lett. C); D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, lett. J); D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68): "in particolare, D.P. ometteva di predisporre le protezioni delle aperture sui solai al fine di evitare potenziali cadute dall'alto, B. per non aver predisposto che i lavoratori mettessero in sicurezza le aperture nei solai e per non essersi accertato, nel disporre i lavori, che i lavoratori interessati indossassero ed utilizzassero i dispositivi di sicurezza predisposti per i lavori da eseguirsi su superfici rialzate" - cagionato a N.V. lesioni personali gravi consistite in:
    "frattura esposta gamba sx; fratture multiple del bacino; frattura pluriframmentaria polso sx, frattura scafoide carpale dx", con prognosi di oltre 60 gg., e li condannava ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile (cui assegnava anche una provvisionale provvisoriamente eseguibile di L. 10.000,00).

    Il Tribunale condannava, altresì, la M. STRADE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., citata quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.


    Il Giudice fondava tale pronuncia sulle deposizioni rese dai testi e sui documenti acquisiti agli atti, alla cui stregua riteneva raggiunta la prova sia in ordine agli elementi di colpa, generica e specifica, contestati agli imputati, sia in ordine al nesso di causalità fra condotta dei prevenuti ed evento.

     

    La Corte d'Appello di Lecce, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi del gravame di merito proposto da entrambi gli imputati riconoscendo loro il beneficio della sospensione condizionale della pena e al solo B. anche quello della non menzione.


    Avverso la sentenza della Corte di merito, in data 24.09.2009, con un unico atto propongono ricorso per cassazione gli imputati ed il responsabile civile.
     

    Con un primo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova.
    Si argomenta che le risultanze processuali non sono state valutate correttamente:

    a) è stata valorizzata la testimonianza della,parte offesa N.V., costituitasi parte civile, le cui dichiarazioni vengono recepite supinamente dalla Corte dandosi per scontato che il teste sia attendibile e fornisca una versione dei fatti conforme a verità. In particolare, non è stata valutata la personalità della persona offesa (il N. afferma che doveva lavorare all'interno del capannone e che era già dotato degli strumenti di protezione necessari per l'attività che doveva compiere, cioè le scarpe antiscivolo. E' dotato di altri strumenti di protezione personale e sostiene che la cintura fa perdere tempo, non fa lavorare con tranquillità. Sostiene che un suo collega ( S.) cominciava proteggere i lucernai, dichiara di non essersi sottoposto alle visite mediche, sebbene ritualmente convocato), ciò nonostante se ne afferma la attendibilità senza alcuna verifica, senza farsi carico delle contraddizioni emerse nel corso della sua testimonianza;

    b) la Corte omette di considerare altri elementi fattuali acquisiti: non viene chiarito quale sarebbe dovuto essere il procedimento preliminare alla copertura dei lucernai che doveva avvenire con una rete metallica. In sostanza, solo lo S. era autorizzato ad operare nella zona con i lucernai aperti per stendere la rete di protezione e legarla saldamente. Dopo tale operazione, e per migliorare la fissità della rete medesima, gli operai dovevano effettuare dei fori per porre in opera dei listelli di legno. Di questa attività preliminare non v'è traccia in sentenza e ciò ha comportato un'erronea valutazione complessiva dell'intero materiale probatorio.

    La Corte afferma apoditticamente che entrambi gli operai, N. e S., avrebbero dovuto operare in una zona esposta al rischio di cadute, senza distinguere le mansioni che gli stessi dovevano svolgere e senza prendere in esame i fatti precedenti alla caduta del N.. Questi avrebbe dovuto operare in una zona ove, al limitare del solaio, erano presenti parapetti che ne avrebbero impedito la caduta dall'alto nel mentre sui lucernai era già stata installata la rete di protezione ad opera dello S.. Cadono i due presupposti logici che la Corte aveva posto a base del proprio ragionamento: l'esistenza di una situazione di rischio di cadute dall'alto; la mancanza di predisposizione di idonee misure di prevenzione atte a scongiurare il rischio;

    c) i giudici di appello hanno separato dalle testimonianze rese gli elementi a favore degli imputati da quelli contrari alla tesi difensiva, pervenendo ad un quadro probatorio illogico e contraddittorio. Si contesta in particolare la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Q. e F., per essere state considerate di riscontro alle dichiarazioni del N., ma che, in sostanza, avvalorano la tesi difensiva in relazione alla sicurezza della zona in cui avrebbe dovuto operare il N.. Anche nella testimonianza resa dall'ispettore M., dipendente dalla S., la Corte valorizza solo il passaggio coerente alla tesi accusatoria relativa alla modalità di utilizzo della cintura di sicurezza, senza, invece, dare conto della affermazione del medesimo teste che la cintura di sicurezza era stata correttamente indossata.


    Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge e vizio di motivazione consistente nella omessa corretta valutazione della condotta del lavoratore persona offesa ai fini della ricostruzione del nesso causale. Il comportamento del N. integra esattamente gli estremi della interruzione del nesso di causalità ai sensi dell'art. 41 c.p.. E' rimasto provato che il datore di lavoro aveva messo a disposizione degli operai gli strumenti e i mezzi di protezione necessari per l'esecuzione dei lavori ed il N. avrebbe dovuto lavorare nelle zone del solaio al riparo da cadute dall'alto, perchè protette da parapetti perimetrali, ma egli si è allontanato volontariamente e consapevolmente dal luogo senza dotarsi degli elementi di protezione necessari per il tipo di lavorazione diversa da quella cui doveva essere intento, quindi la condotta integra la interruzione del nesso causale essendo imprevedibile ed abnorme.
     

    Con un terzo ed ultimo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 40 e 43 c.p. e violazione dell'art. 590 c.p. e art. 530 c.p.p..
    Si è affermato in sentenza che non è stata provata alcuna delega in favore del B. operata dal D.P.. La sentenza, però, afferma che era stato predisposto il P.O.S. che individuava il geom. B. quale responsabile della sicurezza, risultando così soddisfatto il requisito della forma scritta.
    Con memoria scritta, depositata tempestivamente, la parte civile confutando analiticamente i motivi del ricorso ne chiede l'inammissibilità e/o il rigetto.
     

     

    I motivi addotti, alcuni dei quali non sono consentiti in sede di legittimità, perchè concernono differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, sono comunque manifestamente infondati sicchè i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

     


    Quanto al primo motivo, le censure mosse dai ricorrenti, pur essendo volte a contestare l'omessa od errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, si sostanziano nella richiesta a questa corte di legittimità di un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata ed ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella congrua e logica cui sono pervenuti i giudici del merito. Al di là dell'inammissibile carattere di prospettazione in fatto delle doglianze formulate, si tratta, comunque, di censure già disattese dal collegio di appello con considerazioni coerenti all'insegnamento del Supremo Collegio in punto di responsabilità quanto alle rispettive posizioni, nell'ambito dell'azienda, dei ricorrenti, del rapporto di causalità tra la inosservanza delle norme antinfortunistiche e l'evento lesivo.


    Innanzitutto la critica circa una valutazione non conforme ai criteri dettati dal codice di rito delle dichiarazioni della parte offesa non ha ragion d'essere. La Corte del merito, e prima ancora il Tribunale, ben consapevoli della particolare delicatezza dell'apprezzamento della testimonianza della persona offesa (in particolare con riferimento alla affermazione del N. circa la mancata adozione delle misure prevenzionali), dovuta alla titolarità anche di interessi di natura patrimoniale, si è adeguata ai principi stabiliti in materia da questa corte riscontrandola con altre risultanze probatorie, quali le dichiarazioni rese dal teste M., ispettore del lavoro.
    Questi, confermando l'assunto del N., ha accertato, a seguito dell'ispezione, che i paletti sul solaio, cui dovevano essere agganciate le cinture di sicurezza, non c'erano al momento in cui si verificò l'infortunio e che furono apposti dopo proprio allo scopo di dare una rappresentazione del cantiere diversa dalla realtà. La Corte territoriale, sul punto, ha esaminato la deposizione del dipendente S. (che, invece ha affermato l'esistenza dei paletti ancor prima che l'infortunio si verificasse) evidenziandone la non veridicità in quanto smentite non solo dalle deposizioni del N. e del M., ma anche da quelle del consulente della difesa, P., e dei testi F. e Q..
     


    Dato di fatto certo, emerso dalle risultanze probatorie, è che il N., diversamente da come prospettato in fatto dai ricorrenti, quella mattina era intento a lavorare insieme allo S. nella collocazione (con delle viti fisher) dei listelli di legno ai quali andava agganciata la rete di protezione, necessaria per mettere in sicurezza i lucernai, privo di cinture di sicurezza ed in prossimità di aperture nel vuoto non protette: nello specifico utilizzava il trapano per realizzare i fori in cui dovevano poi essere collocate le viti e che, per sbrogliare la prolunga, impigliata nelle viti già apposte, cui era collegato il trapano elettrico, perse l'equilibrio e precipitò all'indietro all'interno del lucernaio.
    Tale ricostruzione, operata sulla base di elementi di prova indiscutibili, fa venir meno la censura (V. punto c) della parte narrativa) secondo cui la Corte salentina ha omesso di considerare altri elementi fattuali acquisiti, con riferimento alle diverse mansioni svolte quella mattina dallo S. e dal N.. La Corte rileva, quale dato di fatto significativo, che solo il N. stava utilizzando l'unico trapano a disposizione degli operai, se, dunque il lavoro di messa in sicurezza dei lucernai con l'approntamento della rete metallica doveva essere svolto dallo S., se si accede alla tesi difensiva, non si comprende come lo stesso non fosse dotato di trapano, strumento indispensabile per quel lavoro.
    E' indubbio lo sforzo argomentativo profuso per far rientrare nella previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e) quella che è una mera valutazione del fatto.
    Se la ricostruzione dei fatti affonda le sue radici nella valutazione critica delle prove raccolte nella istruttoria dibattimentale e se è innegabile che la stessa, così come proposta dai giudici di merito, appaia logicamente corretta, non potendo davvero sostenersi che stridi con la logica, le conclusioni, sul piano del diritto, sono scontate, se si riflette sulla costante giurisprudenza di questa corte quanto alle caratteristiche e ai limiti del giudizio di legittimità.


    Relativamente al secondo motivo, con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.).
    Orbene, nel caso di specie è emerso in maniera inequivocabile, che il N. ha subito un infortunio proprio nell'ambito delle mansioni che gli erano state impartite, e, dunque, la censura sul punto è destituita di ogni fondamento di fatto e, quindi, di diritto.
    Anche la censura mossa alla sentenza con il terzo ed ultimo motivo del ricorso va ritenuta manifestamente infondata alla stregua delle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale pienamente condivisibili in quanto conformi al dettato della norma ed alla giurisprudenza di legittimità. Si obietta nei motivi del ricorso, relativamente alla posizione processuale del D.P., che la Corte erroneamente ha evidenziato la mancanza di prova circa il conferimento di una delega in materia di approntamento delle misure di prevenzione di infortuni, da parte dell'imputato al B., non avendo considerato che la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del D.P., con l'indicazione del B. quale responsabile della sicurezza, è più che sufficiente ad integrare una valida e formale delega.
     

    L'assunto va del tutto disatteso.
     

    Nella materia infortunistica, perchè possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza. Se, dunque, è possibile che l'imprenditore possa delegare ad altri gli obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua qualità per la complessità ed ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, tuttavia il cennato obbligo di garanzia può ritenersi validamente trasferito purchè vi sia stata una specifica delega, e ciò per l'ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d'altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità. Sul presupposto che l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali. L'adesione alla tesi di una possibilità di una delega ampliata di funzioni, costituisce palese violazione della ratio dell'intero D.P.R. n. 547 del 1955, il quale, con l'espressione "competenze" ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell'ambito dell'impresa in base all'effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali precipuamente grava l'onere dell'apprestamento e dell'attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell'attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità, qualora dovessero insorgere. Donde la necessità di una delega certa e specifica da parte dell'imprenditore, che valga a sollevarlo dall'obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante.
     

    E certamente, alla stregua di tali considerazioni, la predisposizione del P.O.S., o meglio l'indicazione, nell'ambito di tale piano, del responsabile della sicurezza non vale a conferire a quest'ultimo la delega di cui trattasi in quanto la figura del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza è già prevista per legge, e, sebbene anch'essa titolare di posizione di garanzia, quanto alla osservanza delle norme antinfortunistiche, non implica l'attribuzione ad essa di quei doveri, in materia antinfortunistica, che sono propri del datore di lavoro.

     


    Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, dell'ammenda di Euro 1000,00 in favore della cassa della ammende ed, in solido, alla rifusione delle spese sostenute per questo processo dalla costituita parte civile che si liquidano come da dispositivo.

     

     

    P.Q.M.


    Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della soma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè in solido tra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.700,00 oltre accessori come per legge.