Tipologia: CCNL
Data firma: 1 gennaio 1985
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari, Associazione nazionale cooperative portabagagli F.S. e secondarie e Filt-Cgil, Filtat-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi appalto FS

Sommario:

Art. 1 - Sistema di informazione
Art. 2 - Confronto sui problemi territoriali
Art. 3 - Assunzione del personale
Art. 4 - Contratto a termine
Art. 5 - Inquadramento del personale
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Servizio militare
Art. 8 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 9 - Mutamento di mansioni. Mansioni promiscue
Art. 10 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 11 - Trasferte
Art. 12 - Trasferimenti
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 15 - Prolungamento orario - Ripristino delle 40 ore settimanali
Art. 16 - Lavoro oltre i limiti contrattuali e festivo
Art. 17 - Lavoro notturno
Art. 18 - Lavoro domenicale
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Festività
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Permessi - Assenze - Interruzioni e sospensioni di lavoro - Recuperi
Art. 23 - Permessi a lavoratori studenti
Art. 24 - Aspettativa
Art. 25 - Malattia o infortunio
• Trattamento economico malattia
• Infortuni sul lavoro
• Norme transitorie
• Norma particolare per i lavoratori tossicodipendenti
Art. 26 - Tutela della maternità
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto
Art. 28 - Decesso del lavoratore
Art. 29 - Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell’impresa
Art. 30 - Trattamento economico base
Art. 31 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera
Art. 32 - Corresponsione della retribuzione
Art. 33 - Scatti biennali di anzianità e premio di anzianità
Art. 34 - Lavoro a cottimo - Indennità varie
1) Carico e scarico carbone
2) Addetti al carico e scarico carbone e legna
3) Indennità oltre confine
4) Indennità di confine
5) Indennità lavaggio carri
6) Indennità giornaliere
7) Indennità caposquadra
Art. 35 - Tredicesima mensilità
Art. 36 - Quattordicesima erogazione
Art. 37 - Indumenti di lavoro
Art. 38 - Disciplina del lavoro; diritti e doveri delle parti
• Licenziamenti disciplinari
Art. 39 - Diritti sindacali
Art. 40 - Affissioni
Art. 41 - Versamento contributi sindacali
Art. 42 - Controversie
Art. 43 - Contrattazione a livello aziendale
Art. 44 - Norme generali
Art. 45 - Previdenza
Art. 46 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto
Art. 47 - Difesa della salute
Art. 48 - Istituti di patronato
Art. 49 - Mensa
Art. 50 - Osservanza dei Contratti collettivi nazionali di lavoro
Art. 51 - Decorrenza e durata
Tabella A - Retribuzioni tabellari
Allegati
Allegato 1 - Regolamento fondo integrazione indennità di anzianità
Allegato 2 - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale
Allegato 3 - Obbligo di osservanza dei Contratti collettivi nazionali di lavoro Provvedimenti a carico imprese inadempienti
Allegato 4 - Art. 24 - del CCNL 1 gennaio 1982

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti ai servizi in appalto dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato

Addì, 1 gennaio 1985 tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari, l’Associazione nazionale cooperative portabagagli F.S. e secondarie, la Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil), la Federazione italiana lavoratori trasporti e ausiliari del traffico (Filtat-Cisl), la Uiltrasporti settore ausiliari del traffico e portuali, e con la partecipazione dei lavoratori si è rinnovato il CCNL 1 gennaio 1982 per gli addetti ai servizi in appalto dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Art. 1 - Sistema di informazione
Relazioni sindacali
Ferme restando le autonome e distinte responsabilità delle parti, si conviene quanto segue:
Livello nazionale
Di norma annualmente e qualora eventi eccezionali lo richiedessero, su richiesta di una delle parti, avrà luogo un incontro in sede nazionale nel corso del quale l’Ausitra fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e di ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione legata alla riforma FS e la evoluzione degli appalti.
Livello territoriale
I rappresentanti provinciali e regionali delle Associazioni nazionali stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si incontreranno di norma annualmente e comunque ogni qual volta se ne presenti l’esigenza.
Nel corso di tale riunione verranno fornite alle Organizzazioni sindacali provinciali e regionali informazioni su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possono avere riflessi sulla professionalità e sull’occupazione, nel quadro anche dei problemi connessi con la riforma FS.
Saranno inoltre fornite informazioni su eventuali crisi aziendali.
Livello aziendale
Alle rappresentanze sindacali spetta di intervenire presso la direzione aziendale;
a) per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza del lavoro;
b) per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro;
c) per esaminare e concordare le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro.
Le RSA saranno inoltre informate in linea di massima sul recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell’orario di lavoro.
Le Aziende:
- informeranno le rappresentanze sindacali semestralmente sui programmi aziendali e ogni qual volta si è di fronte a innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni su livelli occupazionali, sulla organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- concorderanno con le rappresentanze sindacali:
a) ferma restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dell’orario di lavoro;
b) la programmazione delle ferie;
c) l’equa distribuzione del lavoro notturno;
d) il lavoro straordinario e l’eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti.

Art. 2 - Confronto sui problemi territoriali
Dietro specifica richiesta di una delle parti stipulanti, saranno esaminate preventivamente, per i singoli territori regionali, le innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali, sulla professionalità e sulla condizione dei lavoratori.
Per quanto attiene la tematica della professionalità, qualora nel corso dei confronti previsti emergessero posizioni di lavoro non riconducibili ad alcuno dei profili attualmente contemplati dalla classificazione contrattuale o per le quali siano concretamente individuabili arricchimenti professionali, le parti definiranno l’inquadramento di tali figure nel rispetto dell’equilibrio della struttura classificatoria del settore prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti esamineranno i problemi relativi al diritto alla mensa, all’ambiente ed alla tutela della salute, promuovendo per quanto di competenza gli interventi dell’azienda ferroviaria e delle strutture sanitarie individuate per la prevenzione e le altre misure contrattualmente definite.
Le parti effettueranno un esame congiunto in merito alle sempre più marcate esigenze di ammodernamento e qualificazione dei servizi tese a determinare una maggiore efficienza e produttività del settore.
Il confronto di cui al presente articolo avverrà tra l’Ausitra, l’Ancp e le OO.SS. nazionali stipulanti con la partecipazione dei singoli sindacati territoriali interessati.

Art. 3 - Assunzione del personale
[…]
Ai sensi e per gli effetti della previsione di cui al quarto comma dell’art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, le Organizzazioni stipulanti il presente Contratto si danno atto che le mansioni di lavoro particolarmente pesanti sono le seguenti:
- carico e scarico di combustibili, merci, colli e bagagli;
- pulizia fosse visita, ceneratoi e camere a fumo;
- aggancio e sgancio mantici;
- segagione legna;
- rifornitura di acqua alle vetture e alle locomotive;
- apposizione e ritiro cartelli indicatori ai treni.

Art. 4 - Contratto a termine
Per le assunzioni a tempo determinato si richiamano le norme di cui alle leggi 18 aprile 1962, n. 230 e 25 marzo 1983, n. 79 (art. 8bis).
Le assunzioni con contratto a tempo determinato, per far fronte ad esigenze stagionali, saranno segnalate, possibilmente in via preventiva, alle RSA.
Le RSA potranno esaminare con la direzione aziendale tutti gli eventuali aspetti connessi alle assunzioni stesse.
[…]

Art. 13 - Orario di lavoro
La durata normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni lavorativi.
[…]
Per gli addetti ai servizi di bagagli registrati e colli celeri o di deposito bagagli a mano e per gli addetti a servizi di guardianaggio e custodia la durata dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, fermo restando il carattere di discontinuità delle prestazioni effettuate.
Per i pulitori viaggianti, attese le caratteristiche e le esigenze tecniche del servizio, la prestazione normale giornaliera può raggiungere le 10 ore, fermo restando la media di 40 ore settimanali in 5 giorni lavorativi.
La prestazione settimanale dei pulitori viaggianti sarà considerata completamente effettuata anche se la durata effettiva nel turno predisposto raggiunge le 36 ore settimanali. Nel caso in cui non si raggiungano le 36 ore il lavoratore è tenuto a completare l’orario settimanale di lavoro in servizi a terra.
L’impresa, ai fini del raggiungimento dell’orario settimanale, può comandare ai lavoratori di cui al comma precedente l’esecuzione di prestazioni anche in altri servizi ferroviari gestiti dalla stessa impresa nell’ambito del medesimo impianto. Per il computo dell’orario di lavoro effettuato da pulitori viaggianti si considera l’ora preventivamente fissata dall’impresa e quella reale di arrivo del treno comandato nonché il tempo per le operazioni accessorie in quanto espletate.
Sulla base delle esigenze di servizio potrà essere concordata una diversa distribuzione e/o turnazione che realizzi comunque a cicli, nell’anno, una prestazione media di 40 ore settimanali.
[…]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’impresa nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che tali turni siano, nell’ambito delle prestazioni tipiche dei vari servizi, disposti in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i lavoratori garantendo a ciascuno il riposo giornaliero e quello settimanale.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turni continui il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite di due ore.

Art. 14 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende possono avere temporanee esigenze di maggiore servizio, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
Con riferimento a quanto sopra le aziende, riscontrata l’esigenza di ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità, adotteranno nel predetto periodo orari settimanali, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario di lavoro settimanale in presenza di maggiore richiesta di servizio, per un massimo di 72 ore e fino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio.
[…]
Le imprese dovranno portare a conoscenza dei lavoratori interessati, entro il 15 del mese precedente, i turni di lavoro in regime di flessibilità relativi al mese successivo. Nel fissare i turni le imprese avranno cura di ripartire equamente fra i lavoratori le maggiori prestazioni richieste. Eventuali difformità rispetto ai criteri che precedono formeranno oggetto di esame su iniziativa delle organizzazioni sindacali territoriali.
Nel caso di articolazione della predetta turnazione in sei giorni non potranno essere richieste prestazioni in sesta giornata per più di due settimane consecutive.
I riposi compensativi di cui al secondo comma dovranno essere goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui siano maturati.
Norma transitoria
Per l’anno 1985 potranno essere richieste prestazioni in regime di flessibilità per un massimo di 56 ore, da effettuarsi nel periodo 1° luglio-30 settembre.
Chiarimento a verbale
Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste nelle giornate di riposo settimanale di cui all’art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, né, nel caso di settimana corta (5-2), nel secondo giorno di riposo.

Art. 16 - Lavoro oltre i limiti contrattuali e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte.
Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
Le ore straordinarie non potranno superare il limite di 150 ore annue.
Salvo i casi di eventi improvvisi ed imprevedibili le prestazioni straordinarie dovranno essere preventivamente comunicate alle Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 19 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio il riposo settimanale dovesse essere spostato in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio, prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 45 per cento della paga tabellare di una giornata lavorativa.

Art. 21 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse e l’impresa è tenuta ad assegnarle.
[…]

Art. 22 - Permessi - Assenze - Interruzioni e sospensioni di lavoro - Recuperi
[…]
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui ai precedenti commi e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e, in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata, e il recupero si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 26 - Tutela della maternità
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le parti si richiamano alle norme di legge in materia.

Art. 34 - Lavoro a cottimo - Indennità varie
2) Addetti al carico e scarico carbone e legna
Al personale che non lavora a cottimo vengono corrisposte le seguenti indennità:
- lavoratori addetti alla rifornitura a braccia di carbone alle locomotive, carri VIR ecc. anche con l’ausilio del nastro trasportatore ..... L. 1.000 per ogni tonnellata
- lavoratori addetti al carico a braccia di carbone e legna da terra ai carri anche con l’ausilio del nastro trasportatore ..... L. 600 per ogni tonnellata
- lavoratori addetti allo scarico a braccia di carbone e legna dai carri a terra anche con l’ausilio del nastro trasportatore ..... L. 400 per ogni tonnellata
Le indennità di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, a lire 1.500, lire 900 e lire 600 per ogni tonnellata, a decorrere dal 1 gennaio 1986.

5) Indennità lavaggio carri
Ai lavoratori addetti al lavaggio carri bestiame sarà corrisposta un’indennità pari a lire 300 per ogni ora effettiva di lavoro, computabile agli effetti del trattamento per ferie, festività, gratifica natalizia, 14a erogazione, preavviso e trattamento di fine rapporto.
Tale indennità sarà elevata a lire 450 a decorrere dal 1 gennaio 1986.

6) Indennità giornaliere
lire 800 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro:
a) agli addetti alle pulizie radicali delle vetture nelle squadre rialzo;
b) agli addetti alle pulizie sotto cassa nei depositi locomotive o rimesse - anche dei soli carrelli, purché smontati - in occasione delle pulizie radicali generali.
[…]
c) ai lavoratori che provvedono alla segagione della legna con macchine elettriche e a scoppio;
d) ai lavoratori addetti al quadro di comando del tunnel di lavaggio che provvedono anche alle operazioni necessarie per il funzionamento del tunnel;
e) agli addetti alla pulizia degli immobili che svolgono la loro prestazione sul bilancino o ponte o scala aerea o romana.
[…]

Art. 37 - Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno gratuitamente a tutto il personale (esclusi i pulitori viaggianti):
a) due abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti) invernali e due abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti) estivi ogni due anni;
b) un paio di scarpe invernali ed uno estivo ogni due anni.
Ai pulitori viaggianti dovranno essere forniti gratuitamente:
- un paio di scarpe invernali ed uno estivo ogni due anni;
- una divisa invernale ed una estiva ogni anno composta da 2 pantaloni, 1 giacca o giubbotto, 2 camicie, 1 berretto;
- un abito da lavoro invernale (giubbotto e pantaloni) ed uno estivo (giubbotto e pantaloni) ogni due anni a coloro che svolgono anche prestazioni a terra;
- indumenti protettivi saranno forniti gratuitamente dalle imprese, in relazione alla natura delle prestazioni lavorative e per i servizi espletati.
La dotazione gratuita degli indumenti da lavoro e protettivi dovrà essere assegnata anche ai lavoratori nuovi assunti.
Il personale che usufruisce delle dotazioni gratuite è obbligato ad indossare gli indumenti in servizio e a curarne la buona conservazione.
L’eventuale fornitura di scarponi esclude la fornitura di cui al punto b) del primo comma.
La fornitura degli indumenti sarà concordata con la rappresentanza sindacale.
La spesa per la fornitura degli indumenti normali e protettivi non potrà complessivamente superare l’importo massimo di lire 12.500 mensili pro capite.
L’importo anzidetto valevole per l’anno 1982 sarà di anno in anno aggiornato in base alle variazioni dell’indice Istat riferito ai prezzi generali all’ingrosso (Tav. 13/1).

Art. 38 - Disciplina del lavoro; diritti e doveri delle parti
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalle leggi e dai principi generali di diritto ove il presente Contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari o strumenti e quanto altro a lui affidato.
In relazione al disposto di cui al primo comma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si portano a conoscenza del personale i provvedimenti che potranno essere adottati in relazione alla violazione, da parte del dipendente, delle norme di legge, contrattuali e aziendali regolanti il rapporto di lavoro.
Le mancanze del lavoratore possono comportare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 4 ore della retribuzione globale giornaliera;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
a) Rimprovero verbale
Comportano il rimprovero verbale le omissioni e gli errori di lieve entità nonché le infrazioni disciplinari lievi ed occasionali.
b) Rimprovero scritto
Comportano il rimprovero scritto la recidiva alle infrazioni di cui al punto a) nonché la maggiore gravità delle stesse.
Esemplificazioni:
- inosservanza dell’obbligo dell’uso degli indumenti di lavoro forniti dalla Società
- inosservanza delle prescrizioni e delle norme aziendali, salvo quanto previsto ai punti successivi.
c) Multa fino a 4 ore
Comportano la sanzione della multa le infrazioni di cui ai punti a) e b) di gravità e/o di frequenza maggiore rispetto a quelle relative ai rimproveri verbali o scritti, ed altre per le quali, a causa della maggiore gravità, non vengano preventivamente applicati i provvedimenti sopra indicati.
Esemplificazioni:
- inosservanza all’obbligo dell’uso degli indumenti protettivi;
- trascuratezza nell’eseguire il lavoro affidato;
[…]
- inosservanza delle istruzioni ricevute, degli ordini di servizio e delle disposizioni scritte;
- uso negligente delle dotazioni di proprietà aziendale, per il quale sia stato precedentemente applicato il rimprovero scritto;
- comportamento non corretto verso i colleghi di lavoro e gli utenti, per il quale sia stato precedentemente applicato il rimprovero scritto;
[…]
- sospensione del lavoro senza giustificato motivo.
d) Sospensione (fino a 10 giorni)
Comportano il provvedimento di sospensione le infrazioni di cui al punto c), di gravità e/o di frequenza maggiore rispetto a quelle relative alla multa ed altre per le quali, a causa della maggiore gravità non vengono preventivamente applicati i provvedimenti sopra indicati.
Si riportano di seguito in via esemplificativa le mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento di sospensione:
a) sospensione fino ad un massimo di 5 giorni:
- esecuzione delle prestazioni in modo non conforme ai requisiti tecnici qualitativamente previsti, per la quale sia stata precedentemente applicata la multa;
- danneggiamento colposo del materiale aziendale o di quello ferroviario, con facoltà di rivalsa per i relativi addebiti, per il quale sia stata precedentemente applicata la multa;
- comportamento litigioso nell’ambito aziendale per il quale sia stata precedentemente applicata la multa;
b) sospensione da 6 a 10 giorni:
- abbandono anche temporaneo del proprio posto di lavoro senza preventiva autorizzazione;
- esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro;
- rifiuto di prestare l’attività lavorativa secondo le disposizioni impartite dai superiori;
- stato di ubriachezza;
- lavoratore che utilizzi per fatti estranei all’attività lavorativa i locali adibiti ai servizi aziendali o all’interno di vetture ferroviarie in sosta;
- lavoratore che si addormenti durante l’orario di lavoro;
- mancato rispetto della norme anti-infortunistiche e di sicurezza del lavoro;
[…]
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale turnista senza aver avuto la sostituzione nei termini contrattuali.

Licenziamenti disciplinari
Il licenziamento con TFR e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
In relazione al disposto di cui al primo comma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si riportano di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento del licenziamento.
Per tale provvedimento trovano applicazione le sole previsioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell’art. 7 della predetta legge.
Esemplificazioni:
- recidiva nella stessa inadempienza per la quale sia stato inflitto il provvedimento della sospensione nei 12 mesi precedenti
[…]
- reiterato rifiuto a svolgere le prestazioni dovute
- diverbio litigioso con vie di fatto nell’ambito aziendale, qualora sia stata precedentemente applicata la sospensione fino a 10 giorni
- danneggiamento doloso, opportunamente accertato, di materiale dell’azienda o di materiale ferroviario
[…]
- rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Art. 39 - Diritti sindacali
[…]
Il diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra compatibili.
[…]
Chiarimento a verbale
Per rappresentanza sindacale, termine ricorrente nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, si intende il Consiglio dei delegati.
In assenza del Consiglio dei delegati per "Rappresentanza sindacale" si intendono le RSA di organizzazione.
Le funzioni esercitate dalle predette strutture sindacali aziendali sono quelle che le leggi e il Contratto collettivo nazionale di lavoro demandano alle stesse, alle quali si aggiungono quelle attribuite alle Commissioni interne dall’Accordo interconfederale 18 aprile 1966.
[…]

Art. 40 - Affissioni
Presso i posti di lavoro l’impresa metterà a disposizione appositi spazi per l’affissione di comunicazioni delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente Contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, regionali, provinciali o locali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L’impresa consentirà altresì l’affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Le Segreterie nazionali preciseranno all’impresa, tramite l’Ausitra, i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.
Della comunicazione da affiggere verrà contemporaneamente informata l’impresa mediante consegna di una copia della stessa.

Art. 42 - Controversie
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione alla applicazione del presente Contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’impresa tramite le rappresentanze sindacali aziendali, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.

Art. 43 - Contrattazione a livello aziendale
Le rappresentanze aziendali dei lavoratori hanno il compito:
- di esaminare con le imprese l’ambiente di lavoro e la tutela della salute; le diverse distribuzioni dell’orario di lavoro ai sensi del nono comma dell’art. 13; i turni di lavoro;
- di concordare con le imprese la turnazione delle ferie; l’equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato; il lavoro straordinario; l’eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti; le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro.

Art. 44 - Norme generali
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi interconfederali.
Precisazione a verbale
L’impiego dei lavoratori adolescenti è disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977. Le parti si danno atto che le retribuzioni di cui alla tabella allegata al Contratto si intendono riferite agli orari contrattuali di lavoro.

Art. 47 - Difesa della salute
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell’integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l’applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l’integrità dei lavoratori;
- controllare l’applicazione concreta delle misure che l’azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell’informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all’ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale:
1) Il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l’indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate.
2) Il registro dei dati biostatistici che deve contenere l’indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore; le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano affinché sia garantito il rispetto delle disposizioni contenute nella presente norma attraverso gli strumenti e le modalità che saranno opportunamente individuate.

Art. 50 - Osservanza dei Contratti collettivi nazionali di lavoro
Le parti stipulanti confermano l’Accordo 10 ottobre 1950 e la relativa precisazione a verbale in merito all’osservanza dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e si riservano di incontrarsi per un eventuale perfezionamento della normativa (cfr. allegato 3).

Allegati
Allegato 3 - Obbligo di osservanza dei Contratti collettivi nazionali di lavoro Provvedimenti a carico imprese inadempienti
Addì 10 ottobre 1950 in Roma tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (Ausitra) e il sindacato italiano lavoratori appalti ferroviari (Silaf), la Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari del traffico (Filtat)
- in riferimento a quanto disposto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato per la inclusione nei contratti di appalto, nelle convenzioni di cottimo e nelle lettere commerciali, di una clausola in base alla quale la impresa aggiudicataria di servizi in appalto dall’Amministrazione ferroviaria assume l’impegno di applicare nei riguardi di tutti i lavoratori dipendenti (e se Cooperative anche nei confronti dei propri soci), sia le condizioni salariali che quelle normative dei Contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali, raggiunti nel settore al quale si riferiscono i lavori appaltati;
- avuto presente gli studi in corso per il ripristino dell’albo nazionale delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell’Amministrazione ferroviaria, di cui al DL n. 389 del 23 febbraio 1939;
- nell’intento di contribuire - nello spirito delle comunicazioni fatte dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato alla Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari con nota n. pag. 31/R3/182564 data 5 ottobre 1950 - ad eliminare gli abusi per inadempienze contrattuali, fornendo all’occorrenza all’Amministrazione ferroviaria, ogni più utile e documentata informazione circa le imprese inadempienti, per l’adozione di eventuali provvedimenti a carico delle stesse da parte dell’Amministrazione predetta;
si conviene:
[…]
2. Su segnalazione di una o delle Organizzazioni dei lavoratori, parti stipulanti del presente Accordo, di infrazioni od inadempienze contrattuali da parte di singole imprese, la Federazione nazionale ausiliari traffico e trasporti complementari assume impegno di pronto intervento, diretto e per il tramite di propri Organi di collegamento periferici, presso l’impresa interessata, per gli accertamenti ed i chiarimenti del caso.
Accertata la infrazione o la inadempienza e persistendovi la impresa, ovvero riuscito comunque vano il tentativo di intervento di cui innanzi, se ne darà atto con verbale, sottoscritto dalle parti, da trasmettere alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato per gli adempimenti ed eventuali provvedimenti di propria competenza.
Le organizzazioni stipulanti potranno proporre alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, a carico delle imprese recidive in infrazioni ed inadempienze contrattuali, la rescissione in tronco degli appalti in corso e la esclusione dall’invito a partecipare a nuove gare di appalto.
3. In caso di mancato accordo tra le Organizzazioni stipulanti, circa il riconoscimento di infrazioni o inadempienze denunciate a carico di una o più imprese, si seguirà la normale procedura per le vertenze collettive di lavoro.
4. Le parti, come innanzi costituite, si presenteranno in ogni caso scambievole assistenza per la rilevazione e la più pronta eliminazione di casi di mancata od errata applicazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro e degli Accordi sindacali in vigore per il settore dei servizi in appalto dall’Amministrazione ferroviaria.
5. La durata del presente Accordo è stabilita sino alla data del 31 dicembre 1951, con intesa di successiva tacita proroga di anno in anno, se non disdettato da una delle parti stipulanti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata R.R.
La disdetta predetta spiegherà efficacia nei soli confronti delle parti che ne avranno assunto l’iniziativa e che l’avranno ricevuta.
Del che viene redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto in sette copie, per la consegna di una copia al Gabinetto di SE il Ministro dei trasporti, una copia al Ministero dei trasporti - Direzione generale FS, due copie al Ministero del lavoro - Direzione generale rapporti di lavoro, tre copie per ciascuna alla parti stipulanti.
Precisazione a verbale
Si precisa che l’obbligo delle Cooperative ad applicare, anche nei confronti dei propri soci, sia le condizioni salariali che quelle normative dei Contratti collettivi di lavoro e degli Accordi sindacali si applica anche ai trattamenti economici dovuti dagli istituti previdenziali e mutualistici.
Nel caso in cui tali trattamenti, per particolari norme di legge, risultino inferiori a quelli erogati dai predetti istituti al personale dipendente, le Cooperative sono tenute alle relative integrazioni al fine di assicurare ai propri soci un trattamento globalmente non inferiore.