Tipologia: CCNL
Data firma: 1 febbraio 1985
Validità: 01.10.1984 - 30.09.1987
Parti: Fism e Sinascel-Cisl, Cgil-Scuola, Uil-Scuola
Settori: Servizi, Istruzione privata, Fism

Sommario:

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 11 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 12 - Retribuzione mensile
Art. 13 - Prospetto paga
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Minimi retributivi
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Determinazione della quota giornaliera e oraria
Art. 19 - Sostituzione dei lavoratori assenti
Art. 20 - Trattamento previdenziale - Estratto conto
Art. 21 - Vitto
V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro e calendario scolastico
Art. 23 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 24 - Ferie
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 25 - Assenze per malattia
Art. 26 - Riposo settimanale
Art. 27 - Congedo matrimoniale
Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 29 - Servizio militare
Art. 30 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 31 - Permessi per concorsi, esami e corsi di aggiornamento
Art. 32 - Aspettativa
Art. 33 - Permessi per gravi motivi
Art. 34 - Permessi non retribuiti
VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d' età
Art. 37 - Licenziamento
Art. 38 - Restituzione documenti
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto
VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno
Art. 41 - Doveri del lavoratore
Art. 42 - Norme disciplinari
IX - Diritti sindacali
Art. 43 - Diritti sindacali
Art. 44 - Ritenute sindacali
Art. 45 - Permessi sindacali
X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 46 - Condizioni di maggior favore
Art. 47 - Conciliazione
Art. 48 - Rinvio alle leggi
Art. 49 - Personale religioso
Art. 50 - Tempo parziale
Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 2 - Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
Allegato 2 - Tabella retribuzioni base




Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole materne aderenti alla Fism

Il giorno 1 febbraio 1985, in Roma, tra la Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) e la Federazione Cisl Scuola Università Ricerca e il Sindacato componente Sinascel-Cisl, con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), il Sindacato Nazionale Scuola Cgil, con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), la Uil-scuola, con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil); è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente e non docente, delle scuole gestite dagli enti aderenti alla Fism.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto contempla e tutela il personale dipendente delle scuole materne gestite da Enti, da privati e da Enti morali aderenti e rappresentati dalla Fism ivi comprese le Ipab, per quanto compatibile con le norme di legge.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro tutela anche il personale dipendente da altri istituti non associati alla predetta organizzazione che ne accettano integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta, riportata nel contratto individuale di assunzione e comunicata alle parti contraenti il presente Contratto.
Nota a verbale
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro è applicabile anche per i rapporti di lavoro inerenti alle attività similari rivolte ai bambini (es.: colonie estive e soggiorni).

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente Contratto è istituto di istruzione il complesso delle attività educative e scolastiche organizzate da Enti e privati.
L’istituto è retto dal legale rappresentante, il quale provvede all’organizzazione dell’istituto, ne determina l’indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi.
Il personale direttivo, a cui spetta la responsabilità dell’andamento della scuola, programma e coordina l’attività didattica dell’istituto in collaborazione con gli organi collegiali nel rispetto delle finalità dell’istituzione.
[…]

II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione

Il personale è inquadrato in una classificazione unica articolata in sei gruppi professionali ai quali corrispondono sei livelli retributivi.
L’inquadramento del personale è effettuato secondo le seguenti esemplificazioni dei profili professionali:
1° livello - personale ausiliario: bidelli e/o addetti alle pulizie, personale di fatica, accompagnatrici di bus;
2° livello - personale esecutivo: applicati di segreteria, cuochi, guardarobieri, autisti di bus, personale di custodia;
3° livello - personale di concetto: segretari e/o economi; personale docente: docenti di scuola materna, assistenti all’infanzia e/o puericultrici;
4° livello - (non previsto per il presente Contratto);
5° livello - personale direttivo senza insegnamento: direttore di scuola materna con 5 o più sezioni o responsabile di due scuole.

Art. 6 - Mutamenti di qualifica
[…]
All’atto dell’assunzione il personale dovrà esibire i titoli e le qualifiche richieste e i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana costituzione;
- libretto sanitario nei casi previsti dalla legge;
[…]

III - Assunzione in servizio
Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro fra l’istituto e il personale è a tempo indeterminato salvo i casi di assunzione per sostituzione per malattia, infortunio, maternità, servizio militare, assenze giustificate e tutti gli altri casi previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dalle altre leggi che regolano la materia.
Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore il TFR secondo le modalità previste dall’art. 39.
Nota a verbale
Le parti concordano d' incontrarsi entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per valutare i progetti di formazione a livello nazionale in applicazione dell’art. 3, terzo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

V - Durata del lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro e calendario scolastico

L’orario di lavoro per il personale appartenente ai livelli 1°, 2°, 3° (personale di concetto) e 5° è di 40 ore settimanali.
L’orario di lavoro per il personale appartenente al 3° livello (docenti) è costituito:
a) dalle ore da destinare all’insegnamento in ragione di 36 ore settimanali;
b) dalle ore riguardanti le attività non di insegnamento, connesse con il normale funzionamento della scuola (consigli di classe, ricevimento delle famiglie) in ragione mediamente di 10 ore mensili.
L’attività didattica si articola su 10 mesi all’anno.

Art. 23 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Al personale del 1°, 2° e 3° livello può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annuali.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente Contratto, deve essere autorizzato dal direttore o coordinatore.
[…]

Art. 24 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 26 - Riposo settimanale

Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

Art. 28 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 40 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente Contratto e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 41 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare tutti i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In modo particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni e categorie conferite;
[…]
d) di rispettare il regolamento interno dell’istituto dove esista;
[…]
g) di usare e di conservare con cura strumenti e sussidi didattici affidatigli;
[…]

Art. 42 - Norme disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di stipendio base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni tre di effettivo lavoro (3/26);
e) sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa.
[…]

IX - Diritti sindacali
Art. 43 - Diritti sindacali

Le norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 si riconoscono applicabili in tutti gli istituti, a prescindere dal numero dei dipendenti che in ognuno di essi lavora.

X - Disposizioni finali e transitorie
Art. 47 - Conciliazione

Le procedure per la conciliazione definite all’allegato 1 costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Art. 48 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 sullo Statuto dei lavoratori, nella legge n. 604 del 15 luglio 1966 e nelle altre leggi sul lavoro, applicabili indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Art. 49 - Personale religioso
Al personale religioso si applicano quelle parti del presente Contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate tra gli Enti gestori e i singoli Istituti religiosi cui appartiene detto personale.
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli enti e gli istituti cureranno che il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro venga recepito dalle nuove convenzioni.

Allegati
Allegato 1 - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 1 Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dai Contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411, ultimo comma, del Codice di procedura civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno opportune.

Art. 2 Facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria
È sempre salva la facoltà del lavoratore di adire l’Autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalla legge.