Categoria: 1985
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Tipologia: CCNL
Data firma: 11 febbraio 1985
Validità: 01.05.1984 - 30.04.1987
Parti: Fenit e Filt-Cgil, Fenlai-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Impianti a fune

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione del Contratto
Art. 2 - Assunzioni
Art. 3 - Inquadramento
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Sospensione dell’attività di trasporto
Art. 10 - Retribuzione
Art. 11 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 12 - 13a mensilità o gratifica natalizia
Art. 13 - 14a mensilità o premio annuo
Art. 14 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 15 - Indennità domenicale
Art. 16 - Ferie annuali
Art. 17 - Ricorrenze festive
Art. 18 - Congedo matrimoniale e permessi
Art. 19 - Trasferte
Art. 20 - Trasferimenti
Art. 21 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 22 - Trattamento per malattia e infortunio
Art. 23 - Disciplina aziendale
Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 26 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Indennità in caso di morte
Art. 28 - Cessione e trasformazione dell’azienda
Art. 29 - Istituti riservati all’area nazionale
Art. 30 - Contrattazione territoriale
Art. 31 - Apprendistato
Art. 32 - Diritti sindacali
• Diritto di affissione
• Contributi sindacali
• Assemblea
• Permessi sindacali
Art. 33 - Disposizioni generali
Art. 34 - Decorrenza e durata
Tabella A - Retribuzione minima base

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese o Enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone o di cose

L’anno 1985, il giorno 11 febbraio in Milano, tra la Sezione Autonoma Imprese Trasporti a Fune della Fenit, e la Filt-Cgil, la Fenlai-Cisl, la Uiltrasporti - settore autoferro-tranvieri si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1 - Campo di applicazione del Contratto
Il presente Contratto si applica a tutti i dipendenti delle imprese od Enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone e di cose ed altre attività agli stessi direttamente connesse.
Il Contratto stesso non riguarda i lavoratori addetti a funivie portuali e funicolari terrestri od aeree, assimilate per atto di concessione alle ferrovie, cui si riferisce la legge 1 febbraio 1978, n. 30.
Il trattamento economico e normativo derivante dal presente Contratto sostituisce ed assorbe fino a concorrenza quelli precedentemente in vigore, per i singoli istituti in esso espressamente trattati.

Art. 5 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
L’assunzione può essere effettuata a termine quando occorre per far fronte alle esigenze stagionali dell’azienda e negli altri casi previsti dalla legge n. 230 del 1962.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Ai rapporti a tempo determinato si applicano le norme delle leggi n. 230 del 1962 e n. 79 del 1983, nonché quelle del presente Contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
[…]

Art. 6 - Orario di lavoro
Ferme restando le norme di legge in materia di orario di lavoro, con le relative deroghe ed eccezioni (art. 3 RDL 15 marzo 1923, n. 692, art. 6 RD 10 settembre 1923, n. 1955, RD 6 dicembre 1923, n. 2657), la durata normale contrattuale dell’orario medesimo è stabilita, con decorrenza dal 1 giugno 1981, in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
Tuttavia, l’orario di lavoro normale contrattuale può essere prolungato, per effettive esigenze di servizio durante il periodo di funzionamento degli impianti, fino a 54 ore settimanali […]
Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una sosta di lavoro, non computata nell’orario, destinata al pasto, di durata non inferiore ad un’ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel periodo tra le 11 e le 15.
[…]

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
I lavoratori non possono esimersi dal fornire le prestazioni predette quando sono richieste, a meno che non abbiano apprezzabili ragioni personali di impedimento.
[…]

Art. 8 - Riposo settimanale
I lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che può cadere in giorno diverso dalla domenica secondo il turno predisposto.
Ricorrendo casi di particolare necessità, il giorno destinato al riposo settimanale può essere spostato dall’azienda nell’ambito dei sei giorni successivi, sentito il lavoratore interessato e corrispondendo, comunque, per il lavoro prestato nel giorno già destinato al riposo, la maggiorazione del 20 per cento sulla retribuzione ordinaria.
Se, per ragioni assolutamente eccezionali, si rende in qualche caso impossibile la concessione del riposo settimanale, in tutto o in parte, al lavoratore che non ne ha usufruito compete, oltre la ordinaria retribuzione, il pagamento delle ore prestate con la maggiorazione di lavoro festivo.

Art. 9 - Sospensione dell’attività di trasporto
[…]
In caso di sospensione dell’attività di trasporto per più giorni interi, dovuta a causa di forza maggiore, l’azienda, sempre che non utilizzi il personale in altre mansioni e salvi gli effetti di cui al comma precedente, è tenuta a retribuire il personale stesso per i primi 4 giorni, con facoltà, però, di procedere al recupero delle ore di lavoro perdute, entro i 21 giorni successivi alla data di ripresa del lavoro, nel limite massimo di 1 ora e 30 minuti giornaliera, senza dover corrispondere per essa alcun ulteriore compenso.

Art. 16 - Ferie annuali
[…]
Le ferie devono essere godute entro l’anno di servizio cui si riferiscono e comunque non oltre il primo mese ad esso successivo; se per cause eccezionali si rendesse impossibile la concessione anche parziale delle ferie annuali, al lavoratore interessato deve essere corrisposto un indennizzo pari alla retribuzione ordinaria per i giorni di ferie non goduti.

Art. 22 - Trattamento per malattia e infortunio
[…]
L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]
Si rinvia alle norme di legge, all’uopo emanate, per quanto riguarda il trattamento economico ed assistenziale e il diritto alla conservazione del posto spettante in caso di gravidanza e puerperio.
[…]

Art. 23 - Disciplina aziendale
I lavoratori, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
I lavoratori sono tenuti ad una scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2104 e 2105 del Codice civile.
In particolare, devono:
- eseguire con cura le disposizioni regolamentari nonché quelle impartite dall’azienda per mezzo dei suoi rappresentanti e collaboratori, anche lavoratori, loro preposti;
- tenere un contegno corretto verso i citati rappresentanti e collaboratori, verso tutti gli altri dipendenti dell’azienda e nei confronti dei viaggiatori; non fare abuso di bevande alcooliche durante il servizio;
- rispettare l’orario di lavoro, provvedendo alle operazioni necessarie per il controllo richieste dall’azienda: ove richiesto, i lavoratori devono timbrare i cartellini all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro e non allontanarsi dai posti di lavoro prima dell’ora indicata per la fine del turno o prima che siano stati sostituiti, se è prevista la continuazione del lavoro mediante turni successivi, a meno che non vengano all’uopo autorizzati;
- conservare in buono stato tutto quanto è loro affidato dall’azienda e consegnare alla fine del turno di lavoro alle persone all’uopo designate, qualsiasi oggetto rinvenuto nell’ambito aziendale;
[…]

Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore che viene meno agli obblighi assunti verso l’azienda, oltre a perdere la retribuzione corrispettiva della prestazione eventualmente mancata, può essere punito dall’azienda stessa con uno dei seguenti provvedimenti, graduati secondo la gravità dei fatti da sanzionare:
- rimprovero verbale o richiamo scritto, comminabile per le mancanze minori, non interessanti comunque la sicurezza dell’esercizio;
- multa, fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione ordinaria, comminabile per le mancanze che incidono sensibilmente sull’ordine o sull’attività o sul patrimonio aziendale;
- sospensione dal lavoro, con perdita della corrispondente retribuzione, fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, comminabile per le mancanze che arrecano pregiudizio rilevante all’ordine o alla attività o al patrimonio aziendale.
La ripetizione di una mancanza può essere punita con un provvedimento più severo rispetto a quello ordinariamente applicato per la stessa mancanza; la ripetizione, sanzionabile come tale, è realizzata dal succedersi di più mancanze analoghe.
Di fronte a qualsiasi mancanza, l’azienda è sempre libera di adottare, se le circostanze particolari del caso lo consigliano, un provvedimento meno severo rispetto a quello contemplato, per la mancanza contestata, nelle precedenti norme.
[…]

Art. 29 - Istituti riservati all’area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro (durata);
- retribuzione minima;
- indennità di contingenza;
- metodo di calcolo della retribuzione;
- festività nazionali ed altre ricorrenze festive;
- lavoro supplementare straordinario, festivo e notturno;
- ferie;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità domenicale;
- mensilità aggiuntive (13a e 14a);
- trasferimenti;
- trasferte;
- congedo matrimoniale;
- trattamento di fine rapporto;
- diritti sindacali;
- indennità sostitutiva di mensa;
- qualifiche e inquadramento;
- periodo di prova;
- trattamento in caso di malattia e infortunio.

Art. 30 - Contrattazione territoriale
Rientrano nella competenza della contrattazione territoriale (aziendale o interaziendale) i trattamenti economici e normativi non espressamente riservati all’area di contrattazione nazionale per quanto riguarda particolari condizioni e modalità di esecuzione del lavoro.

Art. 31 - Apprendistato
Ferme restando le norme di legge in materia di apprendistato[…]
La durata dell’apprendistato è fissata in tre anni.
[…]

Art. 32 - Diritti sindacali
Ferme restando le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto applicabili, ai lavoratori che prestino servizio presso unità aziendali con meno di 16 dipendenti e queste non siano collegate con complessi produttivi, industriali o commerciali, di più ampia dimensione è riconosciuta la facoltà di nominare un delegato che li rappresenti nei confronti del datore di lavoro per questioni di specifica competenza aziendale.
Per l’esercizio del suo mandato spettano al delegato permessi retribuiti nel limite complessivo annuo di un’ora per ciascun dipendente dell’unità considerata.

Diritto di affissione
Presso i posti di lavoro l’azienda collocherà un unico albo per l’affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente Contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali provinciali o territoriali e/o dai Rappresentanti Sindacali Aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L’impresa consentirà altresì l’affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Della comunicazione da affiggere verrà informata la Direzione aziendale mediante consegna di una copia della comunicazione stessa.

Assemblea
Ferme restando le norme della legge n. 300/1970 si conviene che nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell’orario di lavoro.

Art. 33 - Disposizioni generali
Le norme contenute nei precedenti articoli sono tra loro tutte correlate ed inscindibili, sia nell’ambito dei singoli istituti che nel complesso di essi, e non possono essere modificate o integrate se non da disposizioni di legge o da successivi contratti di pari livello.
Le eventuali controversie relative all’interpretazione e/o all’applicazione delle norme di cui al presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti le quali, entro 30 giorni dalla data di convocazione all’uopo fissata, ricercheranno una soluzione che tenga conto dei diversi interessi.
Dichiarazione a verbale
La contrattazione a livello territoriale (aziendale o interaziendale) s’intende svolta solo per le materie per le quali nel presente Contratto è previsto espresso rinvio al fine di consentire una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune specifiche caratteristiche degli impianti.