Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1986
Validità: 01.12.1986 - 30.04.1989
Parti: Assocarta, Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici - Confindustria, Ipzs, Intersind e Filis, Fis, Filsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Carta ecc., Industria

Sommario:

Sfera di applicabilità del Contratto
Parte I - Norme generali
Sezione I - Rapporti sindacali

Art. 1 - Sistema di informazione
Art. 2 - Commissioni interne
Art. 3 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 4 - Assemblea
Art. 5 - Delegato di impresa
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Permessi ed aspettative per cariche sindacali
Art. 8 - Istruzione professionale
Art. 9 - Controversie
Sezione II- Disciplina comune agli operai e agli impiegati
Art. 1 - Documenti
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Consultori
Art. 4 - Assenze
Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 6 - Contratto a tempo determinato
Art. 7 - Classificazione unica
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Mobilità del personale
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Indennità di zona malarica
Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 13 - Regolamento interno d’azienda
Art. 14 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 15 - Appalti e lavori esterni
Art. 16 - Diritto allo studio
Art. 17 - Lavoratori studenti
Art. 18 - Patronati
Art. 19 - Diffusione di libri e riviste
Art. 20 - Passaggio di qualifica
Art. 21 - Nomenclatura
Art. 22
Art. 23 - Indennità in caso di morte
Art. 24 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 25 - Disposizioni generali
Art. 26 - Decorrenza e durata
Parte II - Norme operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Allievi tecnici delle aziende cartarie
Art. 4 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 5 - Operai turnisti
Art. 6 - Cambio delle squadre per lavoro a turni
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 9 - Recuperi
Art. 10 - Giorni festivi
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Permessi
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Gratifica natalizia
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trasferimenti
Art. 18 - Malattia e infortunio
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 21 - Mutamento di mansioni
Art. 22 - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto
Art. 23 - Indumenti di lavoro
Art. 24 - Lavoro a domicilio
Art. 25 - Lavoro a cottimo
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto
Art. 28 - Cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda
Art. 29 - Disciplina del lavoro
Art. 30 - Apprendistato
• Durata dell’apprendistato
• Trattamento economico
• Ferie
• Malattia
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale
• Cumulabilità
• Insegnamento complementare
• Rinvio alle disposizioni della regolamentazione per gli operai
Art. 31 - Tirocinio
Art. 32 - Addetti alle lavorazioni grafiche
• Apprendisti
• Iter professionale
• Legatori
Parte III - Norme impiegati

Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 6 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Permessi
Art. 9 - Congedo matrimoniale
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione
Art. 11 - Provvigioni o interessenze
Art. 12 - Indennità di cassa
Art. 13 - Indennità di contingenza
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Tredicesima mensilità
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trasferimenti
Art. 18 - Alloggio
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 21 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 22 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Previdenza
Art. 26 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 27 - Certificato di lavoro
Art. 28 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Art. 29 - Norme speciali
Art. 30 - Sostituzione degli usi per il settore della carta
Parte IV - Quadri
Art. 1 - Classificazione
Art. 2 - Trattamento economico e normativo
Art. 3 - Coperture assicurative
Art. 4 - Responsabilità civile legata alla prestazione
Parte V - Salari e stipendi
Art. 1 - Corresponsione della retribuzione. Quota oraria
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Art. 3 - Determinazione della paga base degli apprendisti
Protocollo aggiuntivo
Allegati

Allegato 1 - Estratto della legge 29 maggio 1982, n. 297 sulla disciplina del trattamento di fine rapporto
Allegato 2 - Norme del CCNL 21 luglio 1979 sull'indennità di anzianità
Allegato 3 - TVL per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati dall’ACGIH per il 1978
Allegato 4 - Legge 15 luglio, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Allegato 5 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato 6 - Protocollo d’intesa
Allegato 7 - Accordo integrativo viaggiatori o piazzisti dipendenti di aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Qualifiche
Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 6 - Provvigioni
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 8 - 13a mensilità
Art. 9 - Maneggio di denaro
Art. 10 - Cauzione
Art. 11 - Diarie e rimborsi spese
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Prestazione lavorativa settimanale
Art. 14 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 15 - Posto di lavoro
Art. 16 - Norme di comportamento
Art. 17 - Rischio macchina
Art. 18 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Art. 19 - Contrattazione aziendale
Art. 20 - Rappresentanze sindacali
Art. 21 - Organi di coordinamento delle RSA
Art. 22 - Assemblea
Art. 23 - Affissioni
Art. 24 - Minimi contrattuali di stipendio conglobati
Allegato 8 - Dichiarazione dell’Intersind alla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Filsic-Uil
Allegato 9 - Protocollo d’intesa Intersind su formazione e lavoro
• Schema di progetto di formazione e lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pastalegno, fibra vulcanizzata e presfibra e dalle aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone

L’anno 1986, addì 19 dicembre tra l’Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta, rappresentata dalla delegazione associata, l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, con la partecipazione dell’Istituto poligrafico dello Stato, l’Associazione sindacale Intersind, e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo, e la Federazione informazione e spettacolo, e la Federazione italiana lavoratori stampa e spettacolo informazione cultura, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l’industria della carta, cartone e paste per carta, per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone e per i lavoratori da esse dipendenti in sostituzione del CCNL 21 settembre 1983.

Sfera di applicabilità del Contratto
Il presente Contratto collettivo nazionale dei lavoratori si applica a tutte le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende, che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall’Assografici, dall’Assocarta e dall’Intersind.
Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di cartone, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine, e tubetti per sigarette, delle veline per l’imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica ecc. limitatamente, per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l’apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati ecc.
Il presente Contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.

Parte I - Norme generali
Sezione I - Rapporti sindacali
Art. 1 Sistema di informazione

Le parti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, effettueranno, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, e comunque su richiesta di una delle parti, un esame congiunto per discutere le implicazioni di cui ai commi seguenti e gli indirizzi di politica industriale con riferimento all’andamento del mercato, alla politica delle materie prime e dell’energia, alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche e alle indicazioni della programmazione nazionale per il settore carta, esprimendo le loro autonome valutazioni, anche avuto riguardo alla applicazione della legge n. 903/77.
a) Livello nazionale
Ciascuna Associazione imprenditoriale firmataria fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l’armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all’occupazione.
Nel corso di tale incontro le Associazioni imprenditoriali informeranno i sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all’attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Ciascuna organizzazione imprenditoriale fornirà inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinte per sesso e per livello professionale.
Per quanto riguarda l’occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all’andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- paste per carta;
- carte per giornali;
- carte da scrivere e da stampa;
- carte per altri usi;
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri ecc.);
- carte per uso domestico e sanitario;
- scatole e contenitori in genere;
- sacchi a grande contenuto;
- cartone ondulato;
- carte trasformate in genere (parati, patinate, gommate, paraffinate, sensibili).
b) Livello territoriale
Le informazioni di cui ai primi quattro commi del punto a), globalmente riferite nell’ambito di competenza dell’Associazione territoriale imprenditoriale, verranno fornite dalla stessa al sindacato territoriale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle Associazioni industriali al sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
c) Livello di gruppo
In occasione di uno specifico incontro, promosso dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull’entità dei finanziamenti pubblici, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull’occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
d) Livello di unità produttiva
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con più di 200 dipendenti, su richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali avanzata per il tramite del competente sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dalla Associazione locale imprenditoriale.
A livello di gruppo e di unità produttiva le parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite, a seguito di quanto stabilito nei commi precedenti.
Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200 potranno essere effettuati, su richiesta di una delle parti aziendali, rappresentate ed assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali, incontri per l’esame di eventuali problemi e situazioni di natura strutturale e produttiva che richiedessero un approfondimento in tale sede anche ai fini di tutelare l’occupazione e favorire lo sviluppo.

Art. 2 Commissioni interne
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli derivanti dagli Accordi interconfederali vigenti per l’industria.

Art. 3 Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nella azienda fuori dell’orario di lavoro con l’invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell’azienda.

Art. 4 Assemblea
Le assemblee di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno essere indette anche dalle Organizzazioni sindacali di categoria territoriali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle federazioni stipulanti il presente Contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori hanno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
[…]

Art. 5 Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
[…]

Art. 8 Istruzione professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare l’utilizzo delle strutture produttive e la funzionalità degli impianti.
In questa ottica le parti per assecondare il progresso e lo sviluppo dell’industria cartaria e di quella cartotecnica e al fine di individuare nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni le esigenze dei due settori, esamineranno e studieranno l’evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro e del mercato, così come verificata nel corso degli incontri previsti dall’art. 1, parte I, norme generali, lettere a) e b), attivandosi presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli enti locali e regionali competenti perché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale nonché nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica i necessari interventi utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Per il raggiungimento di questi fini verranno anche utilizzati dalle parti i dati conoscitivi elaborati da quegli organismi che, autonomamente o su richiesta dei settori di industria disciplinati dal presente Contratto, sono istituzionalmente chiamati a operare nella specifica materia della rilevazione quantitativa e della ricerca.

Art. 9 Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente Contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite la Commissione interna o le RSA, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L’iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e, nel caso di mancato accordo, comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell’Associazione nazionale di categoria.

Sezione II - Disciplina comune agli operai e agli impiegati
Art. 2 Visita medica

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell’azienda per l’accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui è destinato.
Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 3 Consultori
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile, consentiranno, a richiesta delle RSA, che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all’interno dell’azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l’attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L’accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 5 Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali Accordi interconfederali.

Art. 6 Contratto a tempo determinato
Per quanto concerne il contratto a tempo determinato si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 8 Orario di lavoro
Le parti si danno atto della necessità di perseguire il miglior utilizzo delle risorse aziendali, mediante l’uso flessibile della forza lavoro e la realizzazione di cicli di lavorazione che consentano anche attraverso il massimo utilizzo annuale, l’ottimizzazione dell’esercizio degli impianti.
1) Giornalieri e due turni
La durata dell’orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell’azienda lo consentano, la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificate dal DPR n. 792 del 28 dicembre 1985, a tali lavoratori vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito con le modalità previste dagli artt. 10, parte operai e 5, parte impiegati.
In applicazione del protocollo di intesa 22 gennaio 1983 l’orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Inoltre, l’orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di ore 24 con la seguente gradualità:
- di 12 ore dal 1 gennaio 1988;
- di 12 ore dal 1 gennaio 1989.
Le modalità di attuazione della riduzione d’orario saranno definite a livello aziendale.
La suddetta riduzione viene assorbita, fino a concorrenza, dagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale. Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario non finalizzate ad una riduzione dell’orario settimanale, l’eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra l’azienda e le RSA.
2) Turnisti non a ciclo continuo
La durata dell’orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell’azienda lo consentano, la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
I lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di riposi, retribuiti, da distribuire, sui tre turni, nella misura di: 9 giorni, nel corso dell’anno, a tutto il 31 dicembre 1984; 11 giorni nel corso dell’anno dal 1 gennaio 1985.
A tali giorni si aggiungono ulteriori 4 giorni di riposo retribuito (con le modalità individuate al punto 1 del presente articolo) espressamente riconosciuti in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificata dal DPR n. 792 del 28 dicembre 1985.
Le ulteriori due giornate di riposo retribuito decorrenti dal 1 gennaio 1985 vengono assorbite sino a concorrenza dagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale. Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario non finalizzate ad una riduzione dell’orario settimanale, l’eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra l’azienda e le RSA.
3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)
L’orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Nella riduzione d’orario restano assorbiti i 14 giorni di riposo retribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977), previsti per tali lavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale.
L’orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semi squadre e seguendo l’alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4-2 o 2-1 oppure 6-3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l’orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, saranno riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due giorni di riposo retribuito, a godimento individuale, con la seguente gradualità su base annua:
- 1 giorno dal 1 gennaio 1988;
- 1 giorno dal 1 gennaio 1989.
L’orario di lavoro di 37 ore e 20 minuti medie settimanali che si realizza con le modalità anzidette non comporta il riproporzionamento della retribuzione e quindi non determina alcun effetto sugli istituti contrattuali riconducibili alla durata dell’orario settimanale ordinario di 40 ore i quali, pertanto, continueranno ad essere erogati con gli stessi criteri e le stesse misure valevoli per il restante personale.
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che sono inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta una maggiorazione del 7 per cento sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza scattata nel primo semestre del 1977 (15 punti).
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che non sono inseriti nei tre turni avvicendati la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6 per cento.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7, nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
Le maggiorazioni di cui ai tre precedenti commi fanno parte della retribuzione a tutti gli effetti ed assorbono eventuali trattamenti aziendali aventi la stessa caratteristica.
Ai lavoratori turnisti sarà inoltre corrisposta la maggiorazione prevista dall’art. 7, parte operai, per la prestazione domenicale con riposo compensativo.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi di quanto previsto al quarto comma del punto 3).
Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie convengono di effettuare verifiche semestrali per esaminare lo stato di realizzazione, anche in via sperimentale, dei nuovi schemi organizzativi sopra disciplinati.
4) Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività produttiva dell’azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative l’orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2), 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
In questo caso l’azienda informerà le RSA delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare, in tempo utile rispetto alle esigenze prospettate, le modalità di attualità per l’intera azienda, per reparti o unità produttive di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell’orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l’attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
Gli incontri tra Direzione aziendale e RSA si terranno con periodicità compatibile con la possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all’orario contrattuale.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno tempestivamente comunicati alle RSA e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
Le prestazioni eccedenti i regimi d’orario come sopra programmati saranno considerate straordinarie agli effetti contrattuali.
Nell’ambito di regimi di orario plurisettimanali ai lavoratori interessati verrà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale anche agli effetti degli istituti contrattuali sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia in quelle nelle quali abbiano effettuato prestazioni inferiori.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull’attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell’orario settimanale, la materia venga tempestivamente esaminata dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.
5) Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la Direzione e la RSA verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, i riposi retribuiti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo o permesso retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 54/1977, così come modificata dal DPR n. 792 del 28 dicembre 1985.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura tecnico-organizzativa-produttiva, l’azienda potrà, segnatamente per i casi di malattia e infortunio, ricorrere alla mobilità interna. Le modalità di attuazione verranno concordate tra Direzione aziendale e RSA.
In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l’effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati.
I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti adottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o mediante riduzione di orario di lavoro a parità di retribuzione. In questo ultimo caso, quindi, la riduzione dell’orario attuata in sede aziendale esclude la concessione di riposi fino a compensazione delle sopra indicate misure.
I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo nonché il minore orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o Accordi di carattere generale.
L’attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulle discipline della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del RDL 25 marzo 1923, n. 683 il quale esclude dalla limitazione dell’orario il personale con funzioni direttive.

Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge.
Per i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all’art. 7, parte operai e 4, parte impiegati, per il lavoro eseguito di domenica.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che per "normalmente" si è voluto riferirsi ad una predisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se intervengono, interruzioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie prime, diminuzioni di lavoro e cause di forza maggiore in genere.

Art. 11 Indennità di zona malarica
Le Associazioni territoriali locali potranno stabilire un’indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità sarà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un’altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Art. 12 Igiene e sicurezza del lavoro
1) Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità o l’igiene dell’ambiente di lavoro curandone l’aerazione, la pulizia, l’illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi ed adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall’azienda, in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Dette prescrizioni saranno portate tempestivamente a conoscenza delle RSA.
2) In attesa di norme di legge in materia nell’ambito delle disposizioni della riforma sanitaria, non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, o sostanze tossiche o nocive superi i limiti massimi (Mac) stabiliti dalle tabelle dell’American conference of governamental industrial hygienists indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese) allegate al presente Contratto.
In attuazione del disposto dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono attribuiti ai dirigenti delle RSA i seguenti compiti:
- promuovere le indagini ritenute necessarie alla tutela della salute. Tali indagini dovranno essere effettuate dai servizi di medicina preventiva delle Unità Sanitarie Locali di cui alla legge di riforma sanitaria e/o dagli enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo fra la Direzione aziendale e RSA;
- partecipare agli accertamenti relativi a eventuali condizioni di nocività o particolare insalubrità ambientale;
- contrattare con la Direzione aziendale l’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza intese ad eliminare gli eventuali fattori di nocività o insalubrità accertati;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici.
Rappresentanti dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione potranno, in numero non superiore a 3, partecipare alla discussione in uno con le RSA, con il riconoscimento della normale retribuzione, quando la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive qualora non sia effettuata dalle USL viene attuata da personale professionalmente qualificato appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - quali ad esempio - Inail, Istituto Superiore di Sanità, CNR, servizio igienico sanitario di enti locali, istituto universitario - scelto di comune accordo tra la Direzione aziendale e le RSA.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza.
Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dagli enti concordemente designati di cui al quarto comma del presente punto, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione tra Direzione aziendale e RSA.
I dirigenti delle RSA, a richiesta, possono prendere visione del registro infortuni.
3) Vengono istituiti, tenuti ed aggiornati a cura dell’azienda:
a) il registro dei dati ambientali: in esso saranno annotati, per ogni stabilimento o reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare insalubrità ambientale; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA;
b) il registro dei dati biostatistici, nel quale saranno annotati, per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA.
Le parti, nel riaffermare il pieno rispetto dei dettati della legge di riforma sanitaria e delle vigenti leggi regionali e delle province a statuto speciale in materia, convengono di coordinare le disposizioni del presente articolo con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte gli stessi argomenti.
Inoltre, a fronte delle trasformazioni tecniche e tecnologiche in atto, le parti stipulanti il presente Contratto attueranno di comune accordo a livello nazionale, avvalendosi delle strutture pubbliche anche settoriali, specializzate in materia, le azioni necessarie a promuovere ricerche finalizzate ad individuare eventuali forme di nocività nell’uso delle nuove tecnologie, nell’utilizzo delle nuove sostanze impiegate nei processi produttivi e nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Art. 13 Regolamento interno d’azienda
Il regolamento interno d’azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente Contratto.

Art. 14 Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Allo scopo di ricercare e di attuare in tempo utile, rispetto alla programmazione aziendale, la migliore soluzione dei problemi sindacali riguardanti l’attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di nuove tecnologie informatiche o di sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro, che facciano sorgere nell’ambito aziendale questioni relative a nuove qualifiche, determinazione di nuovi organici, riconversioni professionali e modifiche ai livelli di occupazione e il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, le aziende, ove l’esame esperito con le RSA non abbia portato alla soluzione dei relativi problemi, ne daranno notizia, tramite le Organizzazioni territoriali competenti, alle Organizzazioni territoriali di categoria dei lavoratori, al fine di disciplinare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazioni aziendali.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando la procedura di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell’orario di lavoro delle maestranze con l’introduzione della 4a squadra, al fine di realizzare l’orario di lavoro contrattuale.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell’orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art. 15 Appalti e lavori esterni
Nelle aziende con più di 50 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione, a meno che non riguardi attività così specialistica da potersi ritenere completamente al di fuori dal campo di attività dell’azienda.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all’interno dell’azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell’azienda stessa.
Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla "sfera di applicabilità del Contratto" limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Inoltre tali aziende comunicheranno periodicamente alle RSA i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.

Art. 19 Diffusione di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le RSA potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste, previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente Contratto.

Art. 25 Disposizioni generali
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le disposizioni di legge e degli Accordi interconfederali.

Parte II - Norme operai
Art. 3 Allievi tecnici delle aziende cartarie

Gli allievi tecnici di età inferiore ai 21 anni seguono la regolamentazione degli apprendisti operai con riferimento al salario contrattuale del livello retributivo C/3. L’allievo tecnico di età superiore ai 21 anni che abbia raggiunto la maturità tecnica sarà classificato nel 1o livello del gruppo categoriale C con trattamento dell’impiegato.
Per maturità tecnica si intende la raggiunta capacità di sostituire efficacemente gli assistenti titolari durante i periodi di assenza di questi ultimi, per una settimana lavorativa almeno.
Per dette sostituzioni l’allievo tecnico percepirà la retribuzione giornaliera prevista per il livello del lavoratore sostituito, limitatamente al periodo di sostituzione nella categoria stessa.

Art. 4 Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
Per quanto riguarda l’orario di lavoro si applicano le norme previste dall’art. 8, parte I, sezione seconda.
[…]

Art. 6 Cambio delle squadre per lavoro a turni
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l’attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall’operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
[…]

Art. 7 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA. Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori, fatta eccezione dei casi di improrogabile necessità, non prevedibili né programmabili, nei quali l’azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone comunicazione successiva alle RSA.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Le ore non lavorate per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nella settimana saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 8 (orario di lavoro), parte I, norme generali, sezione II.
[…]

Art. 9 Recuperi
È in facoltà dell’azienda far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordate, corrispondendo all’operaio la sola normale retribuzione. Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche nei giorni festivi con il riconoscimento della relativa maggiorazione.
[…]
I recuperi avverranno entro 30 giorni per gli operai giornalieri e per non più di 1 ora al giorno e per gli operai turnisti entro 45 giorni.

Art. 18 Malattia e infortunio
[…]
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, e tale da consentire la continuazione della attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accada all’operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denunzia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inps una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
[…]

Art. 23 Indumenti di lavoro
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, ad usura particolare di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 24 Lavoro a domicilio
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (legge 18 dicembre 1973, n. 877) le parti concordano quanto segue:
a) le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenute a comunicare alle RSA i nominativi e l’indirizzo dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi;
b) l’azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia eseguito con l’osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente Contratto;
[…]
f) è fatto divieto alle aziende committenti di lavoro a domicilio di avvalersi dell’opera di mediatori od intermediari comunque denominati anche se giuridicamente configurati come lavoranti a domicilio nonché di affidare lavoro a domicilio, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai propri dipendenti. Inoltre le aziende si asterranno dall’affidare lavori a domicilio a terze persone che risultino avere una occupazione stabile.

Art. 25 Lavoro a cottimo
L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema di cottimo, quando in conseguenza dell’organizzazione del lavoro è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
[…]
L’azienda, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà a scopo informativo ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri del sistema di cottimo.

Art. 29 Disciplina del lavoro
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l’operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall’art. 18, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l’operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo però il diritto dell’azienda di operare sulla indennità di risoluzione del rapporto e fino alla concorrenza della indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
5) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
8) risse nello stabilimento;
[…]

Art. 30 Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dal relativo regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 e dalle disposizioni seguenti.

Durata dell’apprendistato
Il periodo di apprendistato ha la durata di 2 anni ed è riferito alle categorie di mestiere per le aziende esercenti l’industria della carta e cartone e delle paste per carta, mentre è riferito a tutti i rami delle lavorazioni per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
Chiarimento a verbale
Nel settore della carta le categorie di mestiere sono corrispondenti agli inquadramenti nel gruppo categoriale C/3 e nel gruppo categoriale D/1.
Nel settore cartotecnico l’inquadramento al termine dell’apprendistato non potrà essere inferiore al livello D/1.

Cumulabilità
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché si riferiscano alla stessa attività e sempreché l’apprendista documenti, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza di corsi di insegnamento complementari che siano obbligatori per legge (ove esistano).

Insegnamento complementare
Le ore destinate all’insegnamento complementare ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Rinvio alle disposizioni della regolamentazione per gli operai
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai.

Art. 32 Addetti alle lavorazioni grafiche
Apprendisti

La durata dell’apprendistato è fissata nella misura di anni 2.
[…]

Parte III - Norme impiegati
Art. 4 Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni

[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA. Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori, fatta eccezione dei casi di improrogabile necessità, non prevedibili né programmabili, nei quali l’azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone comunicazione successiva alle RSA.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]

Art. 5 Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inps una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
[…]

Art. 21 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Agli impiegati, per i quali sussiste l’obbligo di legge di assicurazione all’Inail, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuità dell’attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall’impiegato al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accada all’impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l’impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]

Art. 28 Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente Contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
[…]
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
6) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
7) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di normale retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 29 Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente Contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Parte IV - Quadri
Art. 2 Trattamento economico e normativo

Al "quadro" si applicano […] e la normativa contrattuale prevista per gli impiegati del gruppo A.

Allegati
Allegato 7 - Accordo integrativo viaggiatori o piazzisti dipendenti di aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra
Il giorno 15 gennaio 1987 tra l’Associazione nazionale italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta, l’Associazione sindacale Intersind-Filis-Cgil; Fis-Cisl, Filsic-Uil, si è convenuto il seguente protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta o cartone, della cellulosa, pasta di legno, fibra vulcanizzata e presfibra.
Le parti con il presente Accordo hanno inteso procedere al rinnovo del CCNL 27 ottobre 1977, per i viaggiatori o piazzisti delle aziende cartarie, inserendo gli stessi nella normativa contrattuale, valevole per i lavoratori del settore richiamato. Peraltro, le parti hanno convenuto che la specificità della prestazione e del trattamento dei viaggiatori o piazzisti, richiede che alcuni istituti vengano regolamentati con criteri e formulazioni diverse da quelle valevoli per la generalità dei dipendenti del settore interessato.
Da ultimo, le parti riconoscono che l’inserimento dei viaggiatori o piazzisti nella disciplina contrattuale del settore cartario non pregiudica l’esigenza di una rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti, ai fini del rapporto contrattuale a livello nazionale.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Quanto sopra premesso si indicano di seguito, con elencazione tassativa, gli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro carta che, non attenendo alle suindicate specificità, si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti:

Parte prima
Versamento contributi sindacali
Permessi e aspettative
Controversie
Documenti
Visita medica
Assenze
Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
Contratto a tempo determinato
Lavoratori studenti
Indennità in caso di morte
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di migliore favore
Decorrenza e durata
Parte terza
Mutamento di mansioni
Giorni festivi
Sospensione o riduzione del lavoro
Ferie
Permessi
Congedo matrimoniale
Indennità di contingenza
Trasferimenti
Tutela della maternità
Chiamata e richiamo alle armi
Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Trattamento di fine rapporto
Previdenza
Cessione o trasformazione di azienda
Certificato di lavoro
Disciplina del lavoro: i diritti e doveri delle parti
Norme speciali
Sostituzione degli usi per il settore della carta
Indice
Rapporti sindacali - sistema di informazione

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Qualifiche
Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 6 - Provvigioni
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 8 - Tredicesima mensilità
Art. 9 - Maneggio denaro
Art. 10 - Cauzione
Art. 11 - Diarie e rimborsi spese
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Prestazione lavorativa settimanale
Art. 14 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 15 - Posto di lavoro
Art. 16 - Norme di comportamento
Art. 17 - Rischio macchina
Art. 18 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Art. 19 - Contrattazione aziendale
Art. 20 - Rappresentanze sindacali
Art. 21 - Organi di coordinamento delle RSA
Art. 22 - Assemblea
Art. 23 - Affissioni
Art. 24 - Minimi contrattuali di stipendio conglobati

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei viaggiatori o piazzisti, convengono quanto segue:
- annualmente, di norma entro il secondo semestre, le rappresentanze industriali dei settori merceologici forniranno alle organizzazioni nazionali dei viaggiatori o piazzisti informazioni globali su aspetti della distribuzione: in tale contesto formeranno pertanto oggetto di informazione globale le linee generali di andamento del mercato, nonché le previsioni di eventuali investimenti* con riguardo alle prevedibili implicazioni sull’occupazione dei viaggiatori o piazzisti;
- annualmente, di norma entro il secondo semestre, le aziende che occupano più di cento viaggiatori o piazzisti forniranno al sindacato, su richiesta dello stesso e nel corso di apposito incontro convocato dalla associazione territoriale nella cui area si trova la Direzione generale dell’azienda stessa, informazioni sulle prospettive di mercato, sulle previsioni di ristrutturazione rilevanti in relazione alle dimensioni delle reti di vendita dei viaggiatori o piazzisti, nonché su eventuali investimenti sulla struttura di dette reti di vendita che comportino significativi riflessi sull’occupazione e la mobilità.
Qualora le aziende di cui al comma precedente siano strutturate con più reti di vendita l’incontro per le anzidette informazioni avrà luogo per ciascuna rete di vendita.
*Chiarimento
Per investimenti non si intendono quelli pubblicitari e/o promozionali, stante il carattere della loro riservatezza.


Art. 12 Riposo settimanale
Il viaggiatore o piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese, avrà diritto di ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo settimanale non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia rimanendo le spese relative al trasferimento a carico della ditta.

Art. 13 Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti di godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel primo comma debbono essere tra loro equivalenti.
Chiarimento a verbale
Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.
[…]

Art. 15 Posto di lavoro
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l’azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell’interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell’interessato, assumeranno ex novo, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l’infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall’infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell’elenco degli invalidi del lavoro, presso gli Uffici provinciali del lavoro, e l’azienda presenterà richiesta di avviamento all’Ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l’invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall’azienda sarà nominativa ai sensi dell’art. 33, settimo comma, della legge n. 300 del 1970.
Il rifiuto dell’interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l’azienda il venir meno dell’impegno di cui ai primi due commi.
[…]

Art. 16 Norme di comportamento
Il viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
3) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro, il viaggiatore o piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore o piazzista dal presente Contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.
[…]
Le aziende confermano l’impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l’incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza - a carico dei viaggiatori o piazzisti - nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Art. 17 Rischio macchina
[…]
L’uso dell’automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall’azienda.
[…]

Art. 20 Rappresentanze sindacali
Nelle unità produttive che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti le Organizzazioni sindacali dei viaggiatori firmatarie del presente Contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle Rappresentanze sindacali da scegliersi tra i viaggiatori o piazzisti dell’unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di viaggiatori o piazzisti di almeno 15 unità, le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno costituire una Rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell’impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale - purché in quell’ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di 15 unità designando i dirigenti nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA ogni 60 viaggiatori o piazzisti o frazioni superiori a 30 - nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.
Ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne.
In relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività dei viaggiatori o piazzisti, potrà essere unitariamente designato un Rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni, che non abbiano alle proprie dipendenze 15 viaggiatori o piazzisti, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa sia superiore alle 15 unità e che i viaggiatori o piazzisti siano più di sette (cfr. lettera Confindustria 30 luglio 1971).
Ai suddetti dirigenti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni, permessi nella misura di tre giorni ogni trimestre cumulabili nell’anno. Nel caso che il dirigente svolga la sua attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 chilometri dalla sede dell’azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di permesso in aggiunta a tre giorni ogni trimestre.
La disciplina del presente articolo si applica nei confronti di dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali i cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per iscritto dalle Organizzazioni sindacali firmatarie all’azienda cui il viaggiatore appartiene, per il tramite della competente Associazione territoriale degli industriali.

Art. 21 Organi di coordinamento delle RSA
Nell’ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano RSA, possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell’ambito dei dirigenti RSA per formare un esecutivo composto da:
- 3 dirigenti fino a 30 unità produttive;
- 6 dirigenti da 31 unità a 100;
- 9 dirigenti oltre 100 unità.
Ai dirigenti dell’esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui all’art. 38 del CCNL viaggiatori o piazzisti del 27 ottobre 1977, ulteriori 5 giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell’attività sindacale nell’ambito aziendale.

Art. 22 Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 viaggiatori o piazzisti, l’assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi dell’art. 38 del CCNL viaggiatori o piazzisti del 27 ottobre 1977, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le assemblee di cui all’art. 20, legge n. 300 potranno svolgersi in due giorni nel corso dell’anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

Art. 23 Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno alle RSA ed ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi o dei dirigenti delle RSA. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.

Allegato 9 - Protocollo d’intesa Intersind su formazione e lavoro
1) Intersind, Filis-Cgil, Fis-Cisl e Filsic-Uil ravvisano nel Contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile, favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Pertanto, nell’intento di promuovere un maggior utilizzo dei Contratti di formazione e lavoro, le parti hanno stipulato il presente Accordo che stabilisce, per le aziende cartarie e cartotecniche aderenti all’Intersind e per i lavoratori da esse assunti a norma dell’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, una regolamentazione del contratto di formazione e lavoro, basata sulle specifiche caratteristiche che differenziano il contratto predetto dal contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del Codice civile, con la quale esse intendono regolamentare consensualmente la disciplina applicativa dell’istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l’andamento delle assunzioni.
2) Il presente Accordo avrà la stessa validità del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende cartarie e cartotecniche e si intenderà rinnovato, se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata RR.
Dopo 15 mesi dalla stipulazione del presente Accordo, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente i risultati dell’applicazione di esso procedendo alla verifica delle assunzioni effettuate raggruppate per aree territoriali e per figure professionali.
3) Le parti stipulanti - nel comune intento di realizzare la massima rapidità delle assunzioni di giovani - concordano la seguente procedura:
a) le imprese carterie e cartotecniche aderenti all’Intersind presenteranno alle Commissioni regionali per l’impiego, ovvero al Ministero del lavoro per i progetti che interessino più ambiti regionali, progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente Accordo.
Le parti concordano che la conformità alla presente regolamentazione dei progetti presentati costituisce condizione sufficiente per l’approvazione degli stessi.
Esse impegnano pertanto i rispettivi rappresentanti nelle Commissioni di ogni livello ad assumere comportamenti finalizzati all’attuazione di detta intesa e ad adoperarsi per la concreta applicazione della presente procedura.
b) Le parti convengono, altresì, per le aziende cartarie e cartotecniche aderenti all’Intersind, attesi venti giorni dalla data in cui hanno presentato il progetto senza che le Commissioni si siano pronunciate in merito alla conformità di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli Uffici di collocamento territorialmente competenti ai fini del rilascio del nulla osta.
Nel caso in cui emergano divergenze fra i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sul giudizio di conformità, il parere della Commissione regionale per l’impiego è dirimente.
c) I rappresentanti delle rispettive Organizzazioni nelle Commissioni per l’impiego sono anche impegnati ad operare per il regolare funzionamento delle Commissioni stesse e ad intervenire congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro e dei propri organi periferici ai fini della immediata notifica agli Uffici di collocamento territorialmente competenti dei progetti corredati dalla dichiarazione di conformità e di quelli in merito ai quali la Commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di venti giorni.
4) I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, all’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Copia del presente Accordo verrà notificata a cura delle parti al Ministero del lavoro, agli Uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l’impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
5) Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le diposizioni degli Accordi interconfederali e del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore cartario e cartotecnico.
Le disposizioni del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai contratti di formazione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione. In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 7).
6) La durata del periodo di prova sarà pari:
- quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi;
- due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi.
7) Inquadramento e trattamento retributivo.
[…]
10) La determinazione dei tempi e delle modalità dell’attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
Le ore riservate alla formazione non potranno essere inferiori a quelle indicate nello schema allegato, che forma parte integrante del presente Accordo.
[…]
12) Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all’Ufficio di collocamento territorialmente competente.
13) Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione e debbono essere sottoposti alla approvazione preventiva della Commissione regionale per l’impiego, secondo le procedure e le modalità indicate nella presente regolamentazione.
Roma, 15 maggio 1987

Schema di progetto di formazione e lavoro
[…]
Programma di formazione:
- indicazione del numero delle ore dedicate all’attività formativa in misura complessivamente non inferiore a 100;
- modalità della formazione: ore di formazione tecnico-pratica e, in quanto previste, ore riservate alla formazione teorica;
- per le figure professionali collegate all’adozione di nuove tecnologie, indicazione delle ore riservate ad una specifica formazione teorico-pratica in numero non inferiore a 40;
- indicazione delle persone preposte a realizzare la formazione tecnico-pratica ed a sovraintendere allo svolgimento dell’esperienza lavorativa, nonché ad impartire l’eventuale formazione teorica;
- sede aziendale o centro di formazione presso il quale sia eventualmente prevista la realizzazione del programma formativo o di parte di esso, specificando se l’azienda, singolarmente o congiuntamente ad altre aziende, abbia stipulato una convenzione con la regione, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 863.
Al progetto devono essere allegate:
- una dichiarazione con la quale l’azienda attesta, sotto la propria responsabilità, che nell’unità produttiva interessata al progetto non sono in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell’art. 2 della legge 12 aprile 1977, n. 675 e non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta, riduzioni di personale concernenti lavoratori in possesso della stessa professionalità per l’acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro;
- l’attestazione dell’Intersind della sussistenza di un rapporto associativo con l’azienda presentatrice del progetto.