Tipologia: CCNL
Data firma: 19 luglio 1986
Validità: 01.07.1986 - 31.12.1988
Parti: Assografici, Aie - Confindustria, Ipzs, Intersind e Filis, Fis, Filsic e Fiap-Confail e Federazione nazionale lavoratori carta e stampa - Cisnal e Usas-Asgb-Druck & Papier
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende grafiche ecc., Industria

Sommario:

Parte prima - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Sistema di informazione
Art. 4 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 5 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 6 - Assemblee
Art. 7 - Commissioni interne
Art. 8 - Delegato di impresa
Art. 9 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 10 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Art. 11 - Istruzione professionale, Enipg e relativo contributo di assistenza contrattuale
Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 13 - Consultori
Art. 14 - Assunzione - Documenti
Art. 15 - Visita medica
Art. 16 - Contratto a tempo determinato
Art. 17 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Nomenclatura
Art. 20 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche
Art. 21 - Assenze
Art. 22 - Permessi
Art. 23 - Diritto allo studio
Art. 24 - Mutamento di mansioni
Art. 25 - Passaggio di qualifica
Art. 26 - Servizio militare
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto
Art. 28 - Indennità in caso di morte
Art. 29 - Appalti
Art. 30 - Lavoro esterno e a domicilio
Art. 31 - Regolamento interno di azienda
Art. 32 - Diffusione di libri e riviste
Art. 33 - Licenziamenti
Art. 34 - Controversie
Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 36 - Norme complementari
Parte seconda - Operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi
Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Trasferte
Art. 7 - Congedo matrimoniale
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 - Malattia ed infortunio
Art. 11 - Tutela della maternità
Art. 12 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità
Art. 13 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 14 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
Art. 15 - Disciplina del lavoro
Parte terza - Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Quota oraria
Art. 4 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Congedo matrimoniale
Art. 8 - Tredicesima mensilità
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 - Retribuzione
Art. 11 - Indennità di cassa
Art. 12 - Trasferte
Art. 13 - Trasferimenti
Art. 14 - Alloggio
Art. 15 - Malattia e infortunio
Art. 16 - Tutela della maternità
Art. 17 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 18 - Previdenza
Art. 19 - Cessione o trasformazione di azienda di prova
Art. 20 - Disciplina del lavoro
Parte quarta - Quadri
Art. 1 - Classificazione
Art. 2 - Trattamento economico e normativo
Art. 3 - Coperture assicurative
Art. 4 - Responsabilità civile legata alla prestazione
Parte quinta - Classificazione professionale unica
Art. 1 - Classificazione professionale unica
Art. 2 - Mobilità ed intercambiabilità del personale
Art. 3 - Qualifiche operai, impiegati e quadri
Art. 4 - Scarto retributivo minori
Art. 5 - Quota oraria operai
Art. 6 - Apprendista e formazione professionale
Art. 7 - Tirocinio
Art. 8 - Iter professionale
Art. 9 - Operai complementari
Art. 10 - Personale addetto alla bronzatura
Art. 11 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori
Art. 12 - Organici
Norme tecniche
Norme tecniche speciali per la composizione meccanica

Art. 1 - Linotipista
Art. 2 - Tastierista monotipista
Art. 3 - Fonditore monotipista
Art. 1 - Controllore fonditrici di TTS
Art. 2 - Operatore tastierista
Art. 3 - Tirocinio per operatore tastierista
Art. 4 - Paga oraria del perforatore finito
Art. 1 - Addetti alla fotocomposizione
Art. 2 - Tirocinio operatore tastierista
Art. 3 - Montatori, fotografi, ritoccatori, incisori
Art. 4 - Macchine Diatype e unità fotocompositrici
Preavviamento
Impiego metalli in polvere
Art. 1 - Apprendistato
Art. 2 - Operai
Art. 3 - Lavorazioni varie
Art. 4 - Appretto
Parte sesta - Stampa periodici
Norme speciali
Norme speciali per la stampa dei periodici

Premessa
Art. 1 - Maggiorazioni
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 3 - Limiti di applicabilità - artt. 1 e 2
Art. 4 - Tecnologie informatiche
Art. 5 - Confezionatori
Art. 6 - Apprendistato
Art. 7 - Tirocinio
Art. 8 - Compositori, revisori ed addetti al recupero del solvente
Art. 9 - Ripartizione retributiva nelle aziende miste
Art. 10 - Riposi retribuiti
Art. 11 - Indennità per intossicazione professionale
Art. 12 - Ferie
Parte settima - Stipendi e salari
Art. 1 - Determinazione della paga base degli apprendisti
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Protocollo aggiuntivo
Allegati
Allegato 1 - Tabella delle posizioni professionali con gli importi congelati (applicabile ai lavoratori in servizio al 29 maggio 1983)
Allegato 2 - Estratto della legge 29 maggio 1982, n. 297 sulla disciplina del trattamento di fine rapporto
Allegato 3 - Norme del CCNL 19 maggio 1979 sull’indennità di anzianità
Allegato 4

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche ed affini e dalle aziende editoriali

L’anno 1986, addì 19 luglio tra l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, l’Associazione italiana editori, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, con la partecipazione dell’Istituto poligrafico dello Stato, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo e la Federazione informazione e spettacolo e la Federazione italiana lavoratori stampa spettacolo informazione cultura, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

L’anno 1986, addì 19 luglio tra l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, l’Associazione italiana editori, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, con la partecipazione dell’Istituto poligrafico dello Stato, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione italiana autonoma poligrafici Fiap Confail, con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro Confail, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

L’anno 1986, addì 19 luglio tra l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, l’Associazione italiana editori, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, con la partecipazione dell’Istituto poligrafico dello Stato, l’Associazione sindacale Intersind e la Federazione nazionale lavoratori carta e stampa Cisnal, con l’intervento di una delegazione composta dai rappresentanti dei Sindacati provinciali di Ancona, Bari, Benevento, Brescia, Catania, Catanzaro, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì, Gorizia, Imperia, Lecce, Milano, Nuoro, Piacenza, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Taranto, Treviso, Verona e Vicenza, con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

L’anno 1986, addì 19 luglio tra l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, l’Associazione italiana editori, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, con la partecipazione dell’Istituto poligrafico dello Stato e l’Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi-autonomer sudtiroler gewerkschaftsbund (Usas- Asgb-Druck & Papier), è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

Parte prima - Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità

Il presente Contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti.
Estende la sua efficacia (dal 1 luglio 1977) anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l’apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall’Assografici, dall’Aie e dall’Intersind.

Art. 3 Sistema di informazione
Le parti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
a) Livello nazionale
Annualmente si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il settore di competenza, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali, in merito alla linea generale dell’andamento economico produttivo ed alle prevedibili implicazioni occupazionali nei seguenti reparti produttivi:
- editoria per la scuola;
- editoria libraria;
- editoria periodica.
Inoltre le stesse Associazioni, in altro incontro annuale da tenersi congiuntamente, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alle linee generali dell’andamento economico produttivo dell’intero settore di rispettiva competenza, in particolare per quanto riguarda le previsioni di investimento e le prevedibili implicazioni occupazionali.
b) Livello territoriale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite rispettivamente alle aziende grafiche (compresi i comparti ex cartotecnici di cui al precedente art. 1, ed editoriali associate, riguardanti quantitativamente per settori di attività le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo sullo sviluppo produttivo con particolare riferimento alla occupazione.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali informeranno i Sindacati territoriali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno inoltre fornite in incontri annuali tra le parti anche a livello regionale.
c) Livello di gruppo
Annualmente nel corso di specifici incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistite dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, forniranno alle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori, informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
d) Livello di azienda
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite anche dalle aziende grafiche (compresi i comparti ex cartotecnici di cui al precedente art. 1, ed editoriali associate, che nel rispettivo settore occupano più di 200 dipendenti nel corso di un apposito incontro annuale convocato dalla Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell’azienda interessata.
A livello di gruppo o di azienda le parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite annualmente.

Art. 4 Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
La Direzione aziendale esaminerà preventivamente con la Rappresentanza sindacale aziendale l’attuazione di nuovi procedimenti meccanici o sistemi di produzione o di riorganizzazione del lavoro che facciano sorgere nell’ambito aziendale problemi riguardanti l’introduzione di nuovi organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli di occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, al fine di disciplinare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.

Art. 5 Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nella azienda fuori dell’orario di lavoro con l’invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell’azienda.

Art. 6 Assemblee
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le assemblee potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente Contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta prevista dal presente articolo, con l’indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite delle Organizzazioni territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 Commissioni interne
Le funzioni delle Commissioni interne sono determinate dagli appositi Accordi interconfederali.

Art. 8 Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Organizzazione industriale.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Art. 11 Istruzione professionale, Enipg e relativo contributo di assistenza contrattuale
Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei giovani che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico, nonché l’aggiornamento e il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
In questa ottica le parti, per assecondare il progresso e lo sviluppo dell’industria grafica e al fine di individuare nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni le esigenze del settore, studieranno e seguiranno l’evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro e del mercato attivandosi presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli enti locali e regionali competenti, perché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale grafica nonché nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica i necessari interventi utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Per il raggiungimento di questi fini sono costituiti l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (Enipg), che provvede allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale del settore, e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione territoriale Comitati provinciali o interprovinciali o regionali le cui funzioni e ruoli verranno disciplinati da appositi statuti o regolamenti.
Fanno parte dell’Enipg e dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore grafico. Nell’Enipg e nei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, i datori di lavoro e i lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre associazioni ed enti interessati comunque a queste problematiche potranno essere rappresentati nell’organo deliberante dell’Enipg e in quelli dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali come membri aggiunti con voto consultivo. Sia l’Enipg che i Comitati provinciali o interprovinciali o regionali saranno presieduti da un membro di parte industriale. In caso di parità prevale il voto del presidente.
L’organo deliberante dell’Enipg sarà composto di 28 membri; quelli dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali saranno composti da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all’uopo saranno adottate dalle Organizzazioni nazionali e territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nei rispettivi statuti e regolamenti saranno inoltre disciplinati, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato esecutivo da costituire in seno all’Enipg e nei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali. Nell’organismo deliberante dell’ente ed in quelli dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali sia le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che quelle dei datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
Per il funzionamento dell’Enipg e dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali viene istituito un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,10 per cento della retribuzione, al quale non sono tenute le aziende editoriali. Tale contributo verrà ripartito in ragione di 3/4 ai Comitati provinciali od interprovinciali o regionali e di 1/4 all’Enipg.
I Comitati provinciali o interprovinciali o regionali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari dell’Enipg, le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al comma precedente. Qualora la riscossione sia affidata a un istituto previdenziale o assicurativo, la suddetta percentuale verrà applicata sulle retribuzioni soggette ai contributi degli istituti stessi.
In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale o interprovinciale o regionale per l’istruzione professionale grafica le competenze a livello territoriale verranno assunte direttamente dall’Enipg al quale resterà assegnata di conseguenza l’intera aliquota del contributo contrattuale.
Norma transitoria
La nuova misura del contributo decorre dal 1 gennaio 1988.

Art. 12 Igiene e sicurezza del lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Gli oneri relativi saranno a carico delle aziende purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.
Inoltre, a fronte delle trasformazioni tecniche e tecnologiche in atto, le parti stipulanti il presente Contratto attueranno di comune accordo a livello nazionale, avvalendosi delle strutture pubbliche, anche settoriali, specializzate in materia, le azioni necessarie a promuovere ricerche finalizzate ad individuare eventuali forme di nocività nell’uso delle nuove tecnologie, nell’utilizzo delle nuove sostanze impiegate nei processi produttivi e nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Art. 13 Consultori
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta delle Rappresentanze sindacali aziendali che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all’interno dell’azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l’attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L’accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 14 Assunzione - Documenti
[…]
Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano i limiti di età previsti dalla legge e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonché dei requisiti sanciti nella parte quinta del presente Contratto. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall’apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.
Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione dell’azienda eventuali cambiamenti di domicilio.
[…]

Art. 15 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell’azienda per l’accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 16 Contratto a tempo determinato
L’assunzione a termine è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.
Le aziende segnaleranno mensilmente alle Rappresentanze sindacali aziendali il personale assunto con contratto a termine.

Art. 17 Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali Accordi interconfederali.

Art. 18 Orario di lavoro
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell’orario di lavoro, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali e di 6h e 40' giornaliere.
La realizzazione della distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
In applicazione del Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983, denominato Protocollo Scotti, l’orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Inoltre per i lavoratori giornalieri o su due turni l’orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 26h e 40' pari a 4 giornate con la seguente gradualità:
di 6h e 40' dal 1 gennaio 1987;
di 13h e 20' dal 1 gennaio 1988;
di 6h e 40' dal 1 gennaio 1989.
Tale riduzione non trova applicazione nei confronti dei lavoratori ai quali si applica il Protocollo d’intesa 20 dicembre 1983.
Le suddette riduzioni vengono assorbite fino a concorrenza degli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale.
Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario non finalizzate a una riduzione dell’orario settimanale, l’eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra l’azienda e le Rappresentanze sindacali aziendali.
Le modalità di attuazione della riduzione dell’orario saranno definite a livello aziendale.
Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione l’orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
In questo caso l’azienda informerà le Rappresentanze sindacali aziendali delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare, in tempo utile rispetto alle esigenze prospettate, le modalità di attuazione per l’intera azienda, per reparti o unità produttive di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell’orario normale di legge, o settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l’attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
Gli incontri tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali aziendali si terranno con periodicità compatibile con la possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all’orario contrattuale.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno tempestivamente comunicati alle Rappresentanze sindacali aziendali e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
Le prestazioni eccedenti i regimi d’orario come sopra programmati saranno considerate straordinarie agli effetti contrattuali.
Nell’ambito di regimi d’orario plurisettimanali ai lavoratori interessati verrà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia in quelle nelle quali abbiano effettuato prestazioni inferiori.
L’orario normale di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
1° e 2° turno: 40 ore settimanali;
3° turno: 36 ore settimanali.
[...]
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro avvicendati il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana.
L’attuazione dei regimi d’orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
L’interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz’ora.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti fissato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (per la tutela del lavoro minorile) potrà essere ridotta in conformità al disposto dell’art. 20, comma secondo, della legge stessa, a mezz’ora.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale, le prestazioni effettuate oltre detto orario e fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale maggiorate del 25 per cento. Sempre ai lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia che dovranno effettuare prestazioni in turni di lavoro avvicendati sarà corrisposta la maggiorazione del 6 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 19, parte prima, norme generali, mentre per quelli del Gruppo B non compresi in turni avvicendati che dovessero prestare servizio normalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 15 per cento, elevata al 18 per cento dal 1 febbraio 1987 e al 24 per cento dal 1 gennaio 1988, sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 19, parte prima, norme generali del presente Contratto.
Ai sensi del RD 6 dicembre 1923, n. 2657 modificato con DPR 30 luglio 1951, n. 760, i fattorini che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continua non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue.
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, anche a sostegno della occupazione, tra Direzione aziendale e Rappresentanza sindacale aziendale verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti dei periodicisti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull’attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell’orario settimanale, la materia venga tempestivamente esaminata dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.

Art. 29 Appalti
Nelle aziende con più di 200 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione a meno che non riguardi attività così specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell’azienda.
Tutte le lavorazioni previste dal presente Contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente Contratto collettivo di lavoro.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle Rappresentanze sindacali i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.

Art. 30 Lavoro esterno e a domicilio
Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 le parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con la osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente Contratto;
[…]
È vietata l’assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione, quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all’interno dell’azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro o commessi ai sensi dell’art. 2230, Codice civile.

Art. 31 Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente Contratto.

Art. 32 Diffusione di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente Contratto.

Art. 34 Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente Contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda, tramite la Commissione interna o la Rappresentanza sindacale aziendale, dovranno essere deferite alle competenti Organizzazioni territoriali industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L’iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e, nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell’Associazione nazionale.

Art. 36 Norme complementari
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi interconfederali.

Parte seconda - Operai
Art. 2 Lavoro straordinario, notturno e festivo

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali aziendali. Tuttavia, nei casi di improrogabile necessità non prevedibili né programmabili non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l’azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall’art. 18, parte prima, norme generali.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
[…]

Art. 3 Interruzione di lavoro - Recuperi
[…]
È in facoltà dell’azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un’ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15° giorno dalla ripresa del lavoro.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal presente articolo.

Art. 4 Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri ecc.).
[…]

Art. 10 Malattia ed infortunio
[…]
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
[…]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a livello inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale livello inferiore.
In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a livello inferiore.

Art. 11 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inps una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.

Art. 15 Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Nelle sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando l’operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall’art. 10, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l’operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo però il diritto dell’azienda di operare sull’indennità, e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
6) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
9) risse nell’azienda;
10) reati di cui al punto 4) commessi nell’ambito aziendale;
[…]

Parte terza - Impiegati
Art. 2 Lavoro straordinario, notturno e festivo

Ai soli effetti contrattuali per le maggiorazioni previste a tale titolo è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale contrattuale di cui all’art. 18, parte prima, norme generali, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell’orario di lavoro.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Tuttavia, nei casi di improrogabile necessità non prevedibili né programmabili non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l’azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall’art. 18, parte prima, norme generali.
[…]

Art. 5 Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art. 16 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre il diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’Inps una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.

Art. 20 Disciplina del lavoro
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’azienda;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
[…]
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte quarta - Quadri
Art. 2 Trattamento economico e normativo

Al "quadro" si applicano il trattamento economico del livello A/S e la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di gruppo A.

Parte quinta - Classificazione professionale unica
Art. 2 Mobilità ed intercambiabilità del personale

Nel duplice intento di valorizzare la professionalità dei lavoratori e di migliorare l’utilizzo delle strutture produttive e la funzionalità degli impianti, è consentita, nell’ambito di servizi o di aree produttive omogenee (composizione, preparazione, stampa e allestimento), la mobilità e l’intercambiabilità del personale nel rispetto dei valori professionali individuali prefigurati nello schema di classificazione unica e in conformità con quanto disposto dall’art. 13 della legge n. 300/1970.
Forme più ampie di mobilità potranno, peraltro, essere individuate e concordate tra le parti a livello aziendale anche allo scopo di far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.

Art. 6 Apprendista e formazione professionale
La formazione professionale si acquisisce mediante l’apprendistato di mestiere la cui durata, nell’ambito delle varie specializzazioni o lavorazioni grafiche, è la seguente:

- tipografo, stereotipista, stereogalvanotipista, fotoincisore, litografo, rotocalcografo, calcografo e fototipista, serigrafo e fotografo industriale (acquisiscono il livello D/2)

4 anni

- incisore di musica (acquisisce il livello D/2)

4 anni

- legatore-allestitore (acquisisce il livello D/2)

3 anni

- fonditore caratteri (acquisisce il livello D/2)

3 anni

Addetti alle lavorazioni varie:

- mettifoglio alle litografiche, alle calcografiche, alle tipografiche, spolveratore, porgifoglio, levafoglio e bronzatore (acquisiscono il livello D/2)

2 anni

Addetti alle lavorazioni cartotecniche (acquisiscono il livello D/2)

2 anni

[…]
È fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni dieci operai addetti ad ogni singola specializzazione.
Comunque il numero degli apprendisti, rispetto agli operai, non potrà superare, nelle varie specializzazioni, il seguente rapporto:
- compositori: 1 apprendista ogni 5 operai o frazione di 5;
- incisori di musica: 1 apprendista ogni 5 operai o frazione di 5;
- impressori: 1 apprendista ogni 4 operai o frazione di 4;
- litografi: 1 apprendista per i primi 4 operai e successivamente 1 ogni 3 o frazione di 3;
- fototipisti: 1 apprendista ogni 6 operai o frazione di 6 non inferiore a 3;
- rotocalcografi: 1 apprendista ogni 6 operai o frazione di 6 non inferiore a 3;
- calcografi: 1 apprendista ogni 6 operai o frazione di 6 non inferiore a 3;
- fotoincisione - fotografia: 1 apprendista ogni 3 operai o frazione; stampa su metallo: 1 apprendista ogni 3 operai o frazione; incisione bianco e nero: 1 apprendista ogni 4 incisori o frazione di 4; mezzatinta e tricromia: 1 apprendista ogni 5 operai o frazione; torcolieri: per i torcolieri in mancanza di provenienti dalla litografia (tiraprove) o tipografia: 1 ogni 3 operai o frazione; ritoccatori a bulino, disegnatori, ritoccatori all’aerografo: 1 apprendista ogni 5 operatori.
Per gli apprendisti, inoltre, sono previsti i seguenti limiti di età per accedere alle seguenti specializzazioni:
- litografi (macchine bicolori): 17 anni compiuti con 2 anni almeno di apprendistato come impressori;
- rotocalcografi (impressori macchine foglio disteso): 18 anni compiuti con 3 anni almeno di apprendistato come impressori di tipografia;
- calcografi: 16 anni compiuti;
- fotoincisori (fresatori e montatori): 17 anni compiuti.
Non sono ammessi apprendisti sulle macchine rotative tipografiche per lavori diversi e periodici.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, terzo comma, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, il numero delle ore destinate all’insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in quattro ore settimanali, le quali sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Art. 10 Personale addetto alla bronzatura
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito, a cura della ditta, di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovrà avere quotidianamente la normale razione di latte; se è impossibile la somministrazione di latte fresco si dovrà supplire con latte condensato ed in polvere.
Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 15 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all’art. 19, parte prima, norme generali, per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

Art. 12 Organici
Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame tra la Direzione aziendale e la RSA delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto, delle tipologie produttive, dell’organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla classificazione professionale unica.

Norme tecniche
Norme tecniche speciali per la legatoria e l’allestimento
Impiego metalli in polvere

Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere, sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 15 per cento sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all’art. 19, parte prima, norme generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell’impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere.

Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Le norme che seguono sono applicate esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.

Art. 3 Lavorazioni varie
Il personale addetto al pantografo già messo a punto da altri, alla creneria, alle lavorazioni di immagazzinamento, impacchettatura e spedizione dei caratteri e dei filetti, nonché a lavori accessori dopo un periodo iniziale di 6 mesi di addestramento, sempreché abbia compiuto il 18° anno di età, con livello retributivo del gruppo E della classificazione unica, sarà inquadrato nel livello D/2.
Alle lavorazioni di immagazzinamento ed impacchettatura di caratteri di piombo non potrà essere addetto personale con età inferiore ai 18 anni.

Parte sesta - Stampa periodici
Norme speciali
Norme speciali per la stampa dei periodici

Premessa
Le presenti particolari norme si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonché alle altre aziende grafiche limitatamente però per quest' ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.

Art. 6 Apprendistato
L’apprendistato è ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e di incisione.

Art. 10 Riposi retribuiti
Fermo restando quanto previsto all’art. 18 - orario di lavoro - parte prima, Norme generali, ai periodicisti, che abbiano una ininterrotta anzianità aziendale di un anno, verranno riconosciuti riposi retribuiti da godersi nel corso dell’anno nella misura di 8 giorni all’anno.

Art. 11 Indennità per intossicazione professionale
Il lavoratore, vittima di un’intossicazione professionale riconosciuta, riceverà dall’azienda una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all’interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate.

Art. 12 Ferie
In deroga alla misura prevista dall’art. 6, parte terza, impiegati, sono riconosciuti i seguenti giorni di ferie per gli impiegati tecnici individuati dall’art. 3, parte sesta:
- impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 3 anni: altri 3 giorni;
- impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 8 anni: ulteriori 3 giorni.