Tipologia: CCNL
Data firma: 29 luglio 1986
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Federelettrica e Fnle, Flaei, Uilsp eFaile* e Usas - Asgb*
Settori: Servizi, Aziende elettriche municipalizzate
Note*: Il CCNL è stato sottoscritto in data 11 dicembre 1986

Sommario:

Parte politica del contratto
Premessa generale
1. Confronti a livello centrale
2. Confronti a livello aziendale
3. Politica energetica e strutturazione del settore elettrico ed energetico
4. Politica tariffaria
5. Assunzioni
Art. 1 - Applicabilità del Contratto
Art. 2 - Appalti
Art. 3 - Assunzioni del personale - Periodo di prova
Art. 4 - Orario di lavoro
• Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 5 - Reperibilità
• Modalità di richiesta

• Trattamento economico
• Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 0 e le 6
• Canone telefonico
• Norme transitorie
Art. 6 - Giorni festivi - Riposo settimanale - Festività soppresse
Art. 7 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
• Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno

• Trattamento turnisti
• Compenso ai capi turno preposti a turni relativi ad impianti di produzione, trasformazione e distribuzione, ai ripartitori e ai capi unità delle centrali termiche per prolungamento dell’orario di lavoro in occasione del cambio turno per scambio consegne, nei turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne e una notturna)
• Prestazioni lavorative ordinarie effettuate dal personale turnista nella giornata di domenica
• Trattamento a seguito di cambio di mansioni
• Avvicendamento turnisti
• Trattamento custodi e guardiani notturni
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Assenze, permessi e brevi congedi
Art. 10 - Aspettativa
Art. 11 - Tutela della maternità
Art. 12 - Malattia - Infortuni sul lavoro
Art. 13 - Servizio militare
Art. 14 - Trasferimenti - Traslochi - Cantieristi
Art. 15 - Rimborsi spese
Art. 16 - Classificazione del personale
Art. 17 - Stipendio - Professionalità
Art. 17 bis - Quadri
Art. 18 - Trattamento laureati, diplomati e licenziati da istituti professionali a indirizzo tecnico o scuole similari
Art. 19 - Lavoratori studenti
Art. 20 - Diritto allo studio
Art. 21 - Formazione professionale
Art. 22 - Mutamento provvisorio di mansioni
Art. 23 - Scelta del personale
Art. 24 - Determinazione del valore orario dello stipendio
Art. 25 - Aumenti biennali
Art. 26 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 27 - Incentivazione della produttività - Premio di produzione - Elementi distinti della retribuzione
Art. 28 - Indennità varie
A) Indennità alta montagna

B) Rimborso spese bicicletta e motorizzazione
C) Indennità testimoni
D) Indennità rischio
E) Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici
F) Indennità zona malarica
G) Indennità per lavori in galleria o in caverna
H) Indennità capo formazione
I) Indennità lavori gravosi
L) Assegno di studio per i dipendenti delle AEM della Provincia di Bolzano
• Dichiarazioni a verbale
Art. 29 - Rimborso spese per istruzione figli
Art. 30 - Alloggio, vestiario, energia elettrica
Art. 31 - Domande di compensi
Art. 32 - Doveri del lavoratore
Art. 33 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Art. 35 - Norme aziendali
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 37 - Preavviso - Trattamento sostitutivo
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto - Previdenza
Art. 39 - Certificato di lavoro
Art. 40 - Inscindibilità del Contratto
Art. 41 - Libertà sindacali
• Consigli dei delegati

• Permessi sindacali
• Affissioni comunicati
• Quote sindacali
• Assemblee di lavoratori - Locali per le riunioni sindacali
• Sedi sindacali
Art. 42 - Consultazioni e confronti periodici
Art. 43 - Amministrazione del Contratto
Art. 44 - Ambiente di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 45 - Case per lavoratori
Art. 46 - Attività ricreative, culturali e sociali
Art. 47 - Assistenza di malattia
Art. 48 - Modifiche delle strutture aziendali
Art. 49 - Cessione e trasformazione di Azienda
Art. 50 - Decorrenza e durata
Allegati al contratto
Allegato 1 - Modello di delega per trattenute sindacali
Allegato 2 - Regolamento delle vertenze individuali
Allegato 3 - Assistenza legale ai lavoratori
Allegato 4 - Dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori elettrici in relazione alla richiesta della Federelettrica di abolire le agevolazioni tariffarie in materia di energia elettrica
Allegato 5 - Lettera della Federelettrica alle segreterie nazionali Fnle-Flaei-Uilsp
Allegato 6 - Lettera della Federelettrica alle OO.SS.
Allegato 7 - Lettera delle OO.SS. Fnle-Flaei-Uilsp alla Federelettrica
Allegato 8 - Lettera delle OO.SS. alla Federelettrica
Allegato 9 - Lettera delle OO.SS. alla Federelettrica
Allegato 10 - Lettera della Federelettrica alle OO.SS.
Allegato 11 - Lettera delle OO.SS alla Federelettrica
Allegato 12 - Lettera delle OO.SS. alla Federelettrica
Allegato 13 - Dichiarazione comune
Allegato 14 - Dichiarazione comune
Allegato 15 - Dichiarazione comune
Allegato 16 - Dichiarazione comune
Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Accordo 8 aprile 1981
Accordo 29 marzo 1983
Accordo 1 febbraio 1985
Accordo 4 dicembre 1985

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle Aziende Elettriche Municipalizzate

Addì 29 luglio 1986, in Roma, la Federazione nazionale delle aziende e dei servizi elettrici degli enti locali (Federelettrica), e la Federazione Fnle - Flaei - Uilsp, costituita da: la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle), la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei), l’Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp), a seguito delle intese raggiunte il giorno 20 giugno 1986 per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate stipulato il 1 febbraio 1983 e scaduto il 31 dicembre 1984; a completo e definitivo scioglimento di ogni e qualsiasi riserva; si danno atto reciprocamente che il sopra citato Contratto collettivo nazionale di lavoro è rinnovato. Il testo del nuovo Contratto, allegato al presente verbale, da valere per i lavoratori di cui sopra, scaturisce dall’inserimento del contenuto degli accordi sottoscritti per il suddetto rinnovo nella normativa del precedente Contratto collettivo nazionale di lavoro con le relative modifiche alla premessa, agli articoli e agli allegati;
si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri Accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto stesso; le parti concordano, infine, che nelle clausole ove sia stata prevista, implicitamente od esplicitamente, la decorrenza della data di stipulazione del presente Contratto, questa si intende convenzionalmente sostituita dalla data del 1 luglio 1986.

Addì 11 dicembre 1986, in Roma, la Federazione nazionale delle aziende e dei servizi elettrici degli enti locali (Federelettrica), e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Elettrici (Faile); si sono incontrate per darsi reciprocamente atto che il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate, stipulato il 1 febbraio 1983 e scaduto il 31 dicembre 1984, è rinnovato.
Il testo del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro è quello sottoscritto nella data convenzionale del 1 luglio 1986 tra la Federelettrica stessa e le OO.SS. nazionali Fnle - Flaei - Uilsp.
Le parti si danno altresì atto che la predetta Faile fa parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto cui deve unicamente farsi riferimento ogni qualvolta il testo del Contratto stesso usa l’espressione "Organizzazione sindacale" o "Organizzazioni sindacali".

Addì 11 dicembre 1986, in Roma, la Federazione nazionale delle aziende e dei servizi elettrici degli enti locali (Federelettrica), e la delegazione dell’Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (Usas) Autonhomer Sudtiroler Gewerkschafts Bured (Asgb); si sono incontrate per darsi reciprocamente atto che il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate stipulato il 1 febbraio 1983 e scaduto il 31 dicembre 1984 è rinnovato.
Il testo del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro è quello sottoscritto nella data convenzionale del 1 luglio 1986 tra la Federelettrica stessa e le OO.SS. nazionali Fnle - Flaei - Uilsp.
Le parti si danno altresì atto che la predetta Usas - Asgb fa parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto cui deve unicamente farsi riferimento ogni qualvolta il testo del Contratto stesso usa l’espressione "Organizzazione sindacale" o "Organizzazioni sindacali".

Parte politica del contratto
Premessa generale
[…]
Circa gli argomenti di maggiore interesse nello specifico settore e i problemi riguardanti l’attività aziendale, le parti nel rispetto dei distinti ruoli istituzionali e ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità nella gestione delle Direzioni aziendali, convengono sulla opportunità di promuovere a livello centrale e a livello aziendale dei confronti e delle consultazioni sulle linee strategiche da seguire.

2. Confronti a livello aziendale
Le consultazioni e i confronti a livello aziendale riguarderanno:
- piani programma, relativi investimenti e corrispondenti riflessi sul piano occupazionale;
[…]
- processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale compresi quelli che possono comportare l’inserimento di innovazioni tecnologiche;
[…]
Apposite Commissioni tecniche formate dai rappresentanti delle Aziende e delle OO.SS. potranno essere costituite per acquisire le informazioni circa l’andamento delle ristrutturazioni al fine di rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutarne i risultati.

Art. 1 - Applicabilità del Contratto
1. Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ed i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
2. Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore dell’Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio conto, altra attività estranea all’Azienda;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di costruzione o di carattere eccezionale o transitorio, o di manutenzione straordinaria. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l’assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente Contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del Contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell’applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente Contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.
Dichiarazioni a verbale
I) Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste
Si chiarisce che il presente Contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali: settori di importanza pari alle Aziende elettriche cui il presente Contratto si riferisce.
II) Trattamento economico dei lavoratori assunti per lavori straordinari
Si chiarisce che la pattuizione di cui al comma b) dell’art. 1 non contrasta con il diritto o la possibilità delle rappresentanze dei lavoratori elettrici cui il comma stesso si riferisce di trattare con la rappresentanza dei datori di lavoro la definizione del trattamento economico spettante a detti lavoratori.
III) Lavori di costruzione ed ampliamento reti di illuminazione pubblica
Si precisa che i lavori di costruzione e di ampliamento delle reti di illuminazione pubblica rientrano nel comma b) del presente articolo, sempreché non siano di carattere permanente.

Art. 2 - Appalti
1. Le Aziende svolgeranno direttamente, con il proprio personale, tutte le opere e i servizi che fanno parte del ciclo produttivo e costituiscono il normale esercizio dell’attività aziendale, sempreché abbiano carattere continuativo e possano essere utilmente realizzati dalle Aziende al fine di una più razionale organizzazione del servizio.
2. L’identificazione dei lavori la cui esecuzione può essere effettuata mediante appalto sarà compiuta dalle Aziende previo esame con il Consiglio dei delegati, tenendo conto della gradualità necessaria per l’applicazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo, della natura dei servizi espletati dalle Aziende, nonché delle situazioni organizzative connesse con le dimensioni e i compiti delle singole Aziende.

Art. 4 - Orario di lavoro
1. La durata normale delle prestazioni è fissata in 40 ore settimanali per tutti i lavoratori. A decorrere dal 1 maggio 1987 la durata stessa di tali prestazioni è ridotta a 39 ore settimanali.
2. Per i lavoratori addetti ai lavori nocivi, oppure disagiati e gravosi, da identificarsi aziendalmente tra la Direzione e il Consiglio dei delegati: 37 ore settimanali, sempre a decorrere dal 1 maggio 1987. In luogo della riduzione di orario a 37 ore i singoli lavoratori hanno la facoltà di optare per il mantenimento di situazioni preesistenti aziendalmente o di trasformare la detta riduzione di orario in giornate di riposo aggiuntivo.
3. La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari o individuali, viene stabilita dalla Direzione d’accordo con il Consiglio dei delegati; essa deve favorire il massimo rispetto di quanto stabilito dall’art. 7.
4. Gli orari settimanali di cui sopra sono ripartiti in cinque giorni; nelle Aziende dove è in atto la ripartizione in sei giorni settimanali la stessa verrà mantenuta, salvo diversi accordi in sede aziendale.
5. Al personale che opera normalmente in località isolata di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana per un periodo non superiore a cinque settimane consecutive.
6. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorati verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna del normale stipendio mensile.
[…]

Flessibilità dell’orario di lavoro
1. Le singole Aziende, di propria iniziativa o a richiesta del Consiglio dei delegati, compatibilmente con le esigenze della propria organizzazione e del servizio, esamineranno con il Consiglio dei delegati stesso forme di orario flessibile con recupero giornaliero o settimanale.
2. Tale orario, che non potrà essere applicato a lavoratori che svolgono particolari tipi di mansioni incompatibili con le esigenze di cui sopra, dovrà contenere fasce di "rigidità" o "d’obbligo" nelle quali i lavoratori in attività per necessità del servizio del settore di appartenenza o di quelle dei settori ad esso collegati, devono essere tutti presenti, e "fasce di flessibilità", per l’entrata del mattino e l’uscita pomeridiana, dell’ampiezza non superiore a 60 minuti primi.
3. L’adozione della flessibilità avrà, inizialmente, carattere e durata sperimentali.
Dichiarazioni a verbale
I) Turni di lavoro
L’Azienda, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne.
II) Ripartizione dell’orario
1. L’orario di lavoro settimanale concentrato in cinque giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì.
2. Eventuali prestazioni di lavoro, in relazione a preordinate e non contingenti esigenze di servizio, la cui individuazione deve essere effettuata dalla Direzione d’accordo con il Consiglio dei delegati, possono essere richieste ed effettuate nella giornata del sabato, nel qual caso l’orario di lavoro settimanale viene ripartito dal martedì al sabato della stessa settimana.
3. Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno, peraltro, effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, eccezione fatta per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione rilevanti al fine di assicurare la copertura del diagramma di carico.
4. In relazione al terzo comma dell’art. 4, tra Azienda e CUdA potranno altresì essere concordate articolazioni di orario che prevedano periodi con prestazioni settimanali maggiori di quelle contrattualmente previste, unitamente a correlati periodi di prestazioni ridotte, in modo che l’orario normale formi media su un arco di tempo superiore a quello settimanale. Le suddette articolazioni saranno adottate, con carattere di sperimentalità, per far fronte a particolari esigenze connesse con la qualità del servizio o con la manutenzione stagionale degli impianti. In sede di intesa tra le parti, in un quadro di costi benefici, sarà altresì convenuto il trattamento economico e/o normativo da riservare al personale interessato.
[…]

Art. 5 - Reperibilità
Modalità di richiesta

1. In relazione alle esigenze di servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire pertanto all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché' prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) per l’intero mese - eccettuati i giorni di riposo, ferie, festività di cui all’art. 6 del presente Contratto ed i casi di particolare necessità del lavoratore - in ragione di:
a.1) 5 giorni alla settimana (6 per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 6 giorni) laddove il lavoratore non fruisca di alloggio gratuito. Tale forma di reperibilità avrà carattere eccezionale;
a.2) 6 giorni alla settimana, laddove il lavoratore fruisca di alloggio gratuito;
b) a periodi ricorrenti di durata settimanale nel mese (eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 6 ferma restando peraltro la possibilità di cui al quarto comma del presente articolo), di norma contenuti in una settimana ogni quattro, sempreché obiettive difficoltà od esigenze organizzative non richiedano una maggiore frequenza. Quanto sopra formerà annualmente oggetto di esame tra le Aziende e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici;
c) per singole giornate della settimana e precisamente:
c.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
c.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui ai precedenti punti a.1) e b), qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto sesto giorno;
c.3) per le giornate festive di cui all’art. 6 del presente Contratto.
3. Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l’onere della reperibilità, potrà realizzarsi - ove obiettive condizioni lo consentano - un’articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro, mediante l’estensione della reperibilità a tutti i lavoratori idonei allo specifico servizio che non abbiano validi e giustificati motivi per esserne esentati. L’esistenza delle condizioni per l’attuazione di detta linea di tendenza formerà annualmente oggetto di esame tra le Aziende e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
4. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può essere richiesta, in relazione ad accordi con il competente Consiglio dei delegati, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque o sei giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della dichiarazione a verbale annessa all’art. 6 sarà libero da impegni di reperibilità.

Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 0 e le 6
1. Gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti fra le ore 0 e le ore 6 del mattino danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell’inizio dell’orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l’intervallo meridiano).
2. Per le Aziende con orario settimanale ripartito in sei giorni, gli interventi notturni superiori ad un’ora compiuti tra le ore 0 e le ore 6 del mattino danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l’inizio dell’orario di lavoro dello stesso giorno.
3. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui ai precedenti due commi, si tiene conto, oltre che della durata dell’effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell’intervento o quello di riunione e di quello necessario al successivo rientro nella misura convenzionale di un’ora di viaggio.

Norme transitorie
[…]
II) Tutte le disposizioni o prassi applicative esistenti in sede aziendale saranno ricondotte, previo accordo fra le parti, al rispetto della normativa prevista nel presente articolo, salvaguardando eventuali condizioni di miglior favore in atto alla stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Dichiarazioni a verbale
I) Reperibilità in zona diversa da quella abituale - Si precisa che il lavoratore può essere chiamato a rendersi reperibile nel sesto giorno della settimana o in giorno di riposo o festivo in zona diversa da quella sua abituale di lavoro, solo qualora gli venga richiesta una prestazione lavorativa per la giornata di cui trattasi, da compensarsi con il trattamento contrattualmente previsto.
II) Pronto intervento
In relazione alla richiesta avanzata dalle Organizzazioni sindacali, la Federelettrica dichiara che servizi di pronto intervento potranno essere istituiti laddove, per la concentrazione dell’utenza e quindi per la ricorrenza degli interventi, sia statisticamente rilevata la possibilità e la convenienza di realizzare l’occupazione ottimale delle unità impegnate.
[…]

Art. 6 - Giorni festivi - Riposo settimanale - Festività soppresse
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti: alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico; all’esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
[…]
6. I lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 per cento dello stipendio giornaliero. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100 per cento dello stipendio giornaliero.
7. Ai lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo si garantisce peraltro che il giorno di riposo venga a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo eccezionalmente non avvenga, sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, una indennità pari al 60 per cento dello stipendio giornaliero.
[…]
Dichiarazione a verbale
Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale
1. Le parti convengono che ai lavoratori i quali, nel normale giorno di riposo settimanale, effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un’intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60 per cento dello stipendio orario per le ore di lavoro effettivamente prestate, o della maggiorazione del 75 per cento qualora in detto giorno di riposo settimanale ricorra l’ipotesi del lavoro straordinario notturno festivo.
2. Si chiarisce che le esigenze di servizio di cui al sesto comma del presente articolo devono essere obiettive ed imprevedibili; va quindi esclusa, fatta eccezione per il primo giorno, l’assenza per malattia, infortunio o ferie che si prolunghi per più giorni, e cioè oltre una settimana.

Art. 7 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno

1. Le parti stipulanti concordano che si ricorrerà al lavoro straordinario solo in caso di inderogabili esigenze di carattere urgente ed imprevedibile strettamente inerenti al servizio elettrico ed agli altri servizi pubblici gestiti dall’Azienda con il proprio personale cui si applichi il presente Contratto.
2. Conseguentemente, tenuta presente la necessità di dare attuazione al principio generale di cui sopra, si conviene che le Aziende adotteranno i provvedimenti necessari per far sì che non vengano effettuate prestazioni di lavoro straordinario per esigenze diverse da quelle indicate nel comma precedente.
3. Altre eventuali ipotesi di lavoro straordinario dovranno di norma essere esaminate preventivamente alla loro attuazione, d’intesa fra Azienda e Organizzazioni sindacali.
4. Le suddette prestazioni, ferma restando la corresponsione delle sole percentuali di maggiorazione, contrattualmente stabilite per lavoro straordinario, saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente legati con quelli settimanali o infrasettimanali.
5. Il riposo compensativo obbligatorio delle prestazioni straordinarie non avrà luogo nei seguenti casi:
- prestazioni effettuate nella prima giornata in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma;
- prestazioni effettuate nei casi in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma che richiedano un pronto intervento con chiamata extra orario di lavoro.
6. Le altre prestazioni straordinarie possono essere effettuate limitatamente a 2 ore giornaliere, sino a un massimo di 10 ore mensili.
7. Per gli addetti alle attività tecnico-operative, il limite potrà essere di 120 ore annuali pro capite.
8. Le Aziende comunicheranno mensilmente alle Organizzazioni sindacali notizie dettagliate del lavoro straordinario eseguito, con riferimento alle unità operative e con l’indicazione analitica e nominativa dei dipendenti interessati, nonché delle ore di prestazione eseguite e delle modalità seguite per il compenso in base alle norme stabilite nel presente Contratto.
9. Sui dati relativi al lavoro straordinario rientranti nel primo comma si svolgeranno consultazioni tra le Aziende e le OO.SS.
[…]
14. Resta abolita ogni forma di compenso forfetizzato per lavoro straordinario, in qualsiasi modo corrisposto.
[…]
17. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario che non sia stato richiesto dall’Azienda.
18. Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro straordinario, festivo e notturno, senza giustificati motivi di impedimento.

Trattamento turnisti
[…]
7. Le Aziende, in relazione alla durata settimanale dell’orario di lavoro, nella ipotesi di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne e di superamento del blocco delle assunzioni con conseguente adeguamento degli organici, esamineranno, con le OO.SS., la realizzazione, anche attraverso processi di riorganizzazione, della copertura di ciascuna posizione di turno con sei turnisti.
8. Le Aziende, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabiliranno i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richiesti due turni antimeridiani, due pomeridiani e due notturni.
[…]

Art. 8 - Ferie
[…]
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
6. Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 30 aprile dell’anno successivo.
[…]

Art. 11 - Tutela della maternità
Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 - Malattia - Infortuni sul lavoro
[…]
9. L’incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell’Azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità. È anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. Tali accertamenti saranno effettuati ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L’Azienda darà comunicazione scritta al lavoratore dell’esito della visita medica cui lo abbia sottoposto, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro.
10. Qualora il lavoratore non si ritenga soddisfatto del giudizio emesso dal medico di cui all’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, può richiedere la costituzione di un collegio medico di appello formato da tre medici di cui uno nominato dall’Azienda a sue spese, uno nominato dal lavoratore a sue spese ed il terzo designato di comune accordo tra i due a spese della parte soccombente.
11. In caso di disaccordo, il terzo medico sarà designato dal medico provinciale o dall’Ufficio sanitario del comune.
12. Nelle more della decisione, il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
13. Se la decisione del terzo medico non intervenga entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
[…]

Art. 21 - Formazione professionale
1. La Federelettrica tenendo conto della continua evoluzione tecnologica e della naturale obsolescenza delle cognizioni, si adopererà - d’intesa con la Cispel ed in particolare con i Comitati regionali della Cispel - affinché sia generalizzato l’addestramento teorico-pratico per tutti i lavoratori neoassunti all’atto del primo inserimento e per i lavoratori già in servizio.
2. In particolare, le Aziende promuoveranno le necessarie attività di formazione dei lavoratori al fine di favorire lo sviluppo della professionalità inteso sia come accrescimento della capacità di gestire le risorse umane, tecniche ed economiche, sia come approfondimento delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite e dei sistemi di sicurezza. Ciò anche allo scopo di consentire ai lavoratori di continuare a fornire le proprie prestazioni in maniera adeguata alle esigenze derivanti dalle innovazioni tecnologiche.
3. La formazione, quale strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, potrà essere realizzata per categorie omogenee di lavoratori.
4. In particolare, le Aziende, potranno prevedere eventuali specifici corsi formativi anche in funzione della partecipazione dei lavoratori alle selezioni interne, sia per assiemi omogenei sia per singole qualifiche.
5. Per le Aziende minori si farà sì che detti corsi possano essere svolti in sede, nei tempi e nei modi più opportuni, da istruttori anche di altre Aziende della regione, appositamente prescelti e designati in sede di Comitati regionali della Cispel.
6. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello competente per la regione collaboreranno alla preparazione, formazione e conduzione dei corsi stessi.
7. I lavoratori che avranno frequentato con profitto i corsi professionali acquisiranno titolo di preferenza, a parità di punteggio, per la scelta del personale di cui all’art. 23 del presente Contratto.
8. Analoghi corsi di formazione professionale saranno programmati, per iniziativa delle singole Aziende (e con la collaborazione delle istanze sindacali territoriali dei lavoratori), in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione e riorganizzazione del lavoro e saranno finalizzati anche alla comprensione di detti cambiamenti organizzativi.
9. L’impegno formativo di cui al presente articolo dovrà avere carattere di continuità ed essere indirizzato, con opportune articolazioni, alla generalità dei lavoratori, con attuazione durante l’orario di lavoro e nei periodi dell’anno più opportuni.
Neoassunti
a) Generalizzazione dell’addestramento teorico-pratico a tutti i lavoratori all’atto del primo insediamento;
b) omogeneizzazione delle modalità di attuazione di detto addestramento (programmi, metodologia didattica, durata da graduare anche in relazione ai diversi livelli di scolarità ed all’attività di destinazione).

Art. 23 - Scelta del personale
[…]
Accertamento idoneità fisica
Laddove le mansioni da svolgere lo richiedano, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all’integrità fisica del lavoratore, l’assegnazione dei posti, in relazione ai vari tipi di selezioni, scelta ed esclusione della scelta, sarà subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore all’espletamento delle specifiche mansioni.
[…]

Art. 28 - Indennità varie
A) Indennità alta montagna

1. Al lavoratore che abbia sede di lavoro in località disagiata di montagna viene corrisposta un’indennità mensile da concordarsi con le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici. Al lavoratore che venga comandato a prestare servizio continuativo in località disagiata di montagna per almeno 2 settimane l’indennità viene corrisposta in proporzione all’effettiva durata di tale servizio.
2. Potrà anche, eccezionalmente, essere attribuita una indennità a quei lavoratori che vengano trasferiti per motivi di lavoro in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.

E) Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici
1. In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità:
a) a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi;
b) a macchine dei centri meccanografici;
viene corrisposta una indennità mensile che per i lavoratori di cui alla lettera a) è graduabile fino al 5 per cento dello stipendio mensile e per i lavoratori di cui alla lettera b) è del 9 per cento dello stipendio stesso.
2. Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, siano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi con le competenti OO.SS.

F) Indennità zona malarica
1. Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di lire 2.000 mensili.
2. La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle Organizzazioni sindacali tenendo a base l’elenco di dette località pubblicato dal competente Ministero, elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni provinciali di sanità.

G) Indennità per lavori in galleria o in caverna
1. Ai lavoratori che, all’interno delle gallerie o caverne, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione è dovuta una indennità di lire 3.000 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle gallerie o caverne. La stessa indennità è dovuta ai lavoratori che siano addetti ad attività di manutenzione civile, elettrica e/o meccanica all’interno delle gallerie, escluse quelle di accesso alle caverne.
2. Ai lavoratori che svolgono dette attività di manutenzione all’interno delle caverne e relative gallerie di accesso è dovuta un’indennità di lire 1.500 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle stesse.

I) Indennità lavori gravosi
1. Ai lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio durante le lavorazioni di seguito indicate è dovuta un’indennità di lire 3.000 per ogni giornata di svolgimento della mansione:
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- lavori interni alla caldaia e ai riscaldatori;
- lavori interni ai condensatori;
- lavori interni ai condotti fumi, compresi i macchinari inseriti nei condotti, i riscaldatori aria, gli elettrofiltri, esclusi i lavori interni ai condotti aria;
- lavori che comportino permanenza su sostegno degli elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KV;
- lavori di saldatura e molatura all’interno delle turbine, metallizzazione delle turbine, caldaie ecc.;
- lavori nei cunicoli di servizio;
- lavori esterni ai condotti fumi ad impianto funzionante;
- lavori interni ai serbatoi olio combustibile.
2. Dette indennità non sono cumulabili e assorbono fino a concorrenza eventuali indennità erogate allo stesso titolo in sede aziendale.

Dichiarazioni a verbale
[…]
II) Esalazioni venefiche
Le parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
III) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche
L’Azienda terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
[…]
V) Indennità lavori gravosi
Si precisa che l’indennità in parola viene riconosciuta ai dipendenti che svolgono effettivamente le lavorazioni indicate nell’apposito paragrafo del presente articolo. Relativamente ai "lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KV", tale condizione si realizza per i lavoratori che nell’arco della giornata operino sui sostegni per l’esecuzione di lavori complessi, quali: alzamento o demolizione dei tralicci, tesatura e riparazione dei conduttori e delle funi di guardia, sostituzione di isolatori, restando pertanto escluse le permanenze sui sostegni dovute ad altre attività, quali: ispezioni e verifiche.
[…]

Art. 30 - Alloggio, vestiario, energia elettrica
[…]
B) Vestiario
1. Saranno istituite Commissioni per l’assegnazione vestiario, costituite in via paritetica da rappresentanti aziendali e sindacali.
2. L’Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgano la loro normale attività all’aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale per gli impiegati tecnici che svolgano il lavoro in analoghe condizioni.
3. Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
4. L’Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi o camici) a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
5. L’Azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgano la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
6. Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
[…]
Dichiarazioni a verbale
[…]
III) Vestiario - Dotazione impermeabili
Quelle Aziende che non hanno attualmente in dotazione un numero di impermeabili pari a quello dei lavoratori che si presumono costretti a svolgere la loro normale attività all’aperto anche sotto la pioggia, provvederanno ad integrare tale dotazione in modo che, raggiunta la parità di numero tra impermeabili e lavoratori, questi possano usare sempre lo stesso impermeabile.
[…]

Art. 32 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’Azienda stessa;
[…]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
3. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell’Azienda, a visita medica da effettuarsi da enti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico.
4. L’esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell’interessato.
[…]

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di stipendio;
d) sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino a un massimo di 10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con preavviso e con indennità;
g) licenziamento senza preavviso e con indennità.
2. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposti delle lettere a), b), c).
3. Il licenziamento di cui alla lettera f) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni per la stessa mancanza, o per mancanze analoghe, in sospensioni dal servizio e dallo stipendio per un totale di 15 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito sospensioni per trenta giorni complessivamente anche se conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 32.
4. Il licenziamento di cui alla lettera g) si può applicare nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
5. Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[…]

Art. 35 - Norme aziendali
Oltre che alle norme del presente Contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 41 - Libertà sindacali
Consigli dei delegati

1. I Consigli dei delegati saranno costituiti in ogni unità operativa.
[…]
6. Nel caso in cui il Consiglio dei delegati non fosse ancora eletto ovvero non risultasse unitariamente costituito da almeno tre delle Organizzazioni sindacali, l’attività del medesimo verrà assunta dalle strutture sindacali locali composte sempre da almeno tre delle OO.SS. per il tempo necessario alla sua costituzione. In tale evenienza la delegazione sindacale - che intratterà i rapporti con l’Azienda in sostituzione del Consiglio dei delegati - sarà costituita da un numero definito di componenti ed usufruirà dei permessi previsti per il Consiglio dei delegati.

Affissioni comunicati
1. L’Azienda collocherà vicino all’ingresso delle sue sedi un albo. In detti albi, previa comunicazione alla Direzione, potranno essere affissi comunicati di carattere esclusivamente sindacale.
2. I comunicati dovranno recare la firma del responsabile dell’istanza del Sindacato nell’Azienda, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione.

Assemblee di lavoratori - Locali per le riunioni sindacali
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dall’Azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione dell’Azienda.
[…]
5. Le assemblee dovranno di norma essere indette nelle ore iniziali o finali dell’orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elettrico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con gli utenti.
6. L’Azienda metterà a disposizione delle Organizzazioni sindacali il locale necessario per lo svolgimento delle assemblee.

Sedi sindacali
1. L’Azienda, nei limiti del possibile, metterà a disposizione almeno un locale per le sedi delle Organizzazioni sindacali.
2. Nelle Aziende con meno di 50 dipendenti le Organizzazioni sindacali usufruiranno a turno della sede del Consiglio dei delegati.
Dichiarazioni a verbale
I) Al fine di apportare alla regolamentazione della materia relativa ai permessi sindacali quelle modifiche atte a consentire un adeguamento della stessa alle concrete esigenze manifestatesi nel tempo, le parti, entro la data del 31 dicembre 1983, concorderanno la nuova disciplina dell’istituto.
II) Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto si impegnano a fare tutto quanto è nelle loro possibilità per unificare sul piano nazionale e per tutte le Organizzazioni stesse la misura in base alla quale dovranno essere operate le trattenute per contributi sindacali.
III) Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto dichiarano che, salvo revoca da parte dei singoli lavoratori interessati, le deleghe individuali attualmente in atto si ritengono valide.

Art. 42 - Consultazioni e confronti periodici
1. Premesso che le parti sono concordi nel riaffermare, anche in materia di questioni del personale, la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni amministratrici e delle Direzioni delle Aziende;
che sono da evitare tanto le procedure burocratiche capaci di appesantire la gestione delle Aziende, quanto le regolamentazioni che possano complicare o ritardare le decisioni direzionali relative alla gestione degli affari del personale;
che nulla si intende innovare riguardo all’oggetto della contrattazione collettiva del rapporto di lavoro, che resta nelle attribuzioni dei competenti organi direttivi delle Aziende e delle corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici;
nell’intento di improntare a spirito di maggiore collaborazione i rapporti fra le Aziende ed i loro dipendenti, come condizione essenziale per una ordinata conduzione;
le parti hanno riconosciuto l’utilità di prevedere consultazioni, a livello nazionale, tra la Federelettrica e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto su questioni di carattere generale riguardanti l’applicazione della normativa contrattuale, con esclusione degli argomenti di competenza del Consiglio dei delegati, al fine di informare le Organizzazioni medesime e di acquisire maggiori elementi di giudizio circa le decisioni che le Aziende dovranno adottare nella loro piena autonomia e responsabilità.
2. La Federelettrica dichiara la propria disponibilità allo sviluppo di rapporti diretti con le segreterie nazionali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, per cui si impegna ad effettuare entro il mese di novembre di ogni anno confronti preventivi sulle più importanti scelte di politica generale quali: politica energetica e tariffaria, politica finanziaria, iniziative politiche e legislative di riforma del settore, ristrutturazione del settore elettrico e politica occupazionale, azioni per il miglioramento del servizio.
3. A tale proposito saranno promossi incontri sistematici tra le parti sopra descritte, eventualmente assistite dalle rispettive Confederazioni. Al fine di rendere più proficui gli stessi, la Federelettrica si impegna a:
- fornire alle Organizzazioni sindacali, preventivamente agli incontri, la documentazione riguardante gli argomenti oggetto del confronto stesso (dati preventivi e consuntivi);
- verbalizzare l’andamento del confronto, anche sui punti di eventuale divergenza;
- operare in modo che analoghi incontri con le stesse modalità vengano attuati tra le strutture dei Comitati regionali della Cispel e le corrispondenti segreterie regionali delle OO.SS., eventualmente assistite dai corrispondenti livelli territoriali delle Confederazioni sindacali in merito ad aspetti specifici di programmi territoriali oppure a riflessi locali dei programmi stabiliti in sede nazionale relativamente a: politica energetica e tariffaria, politica finanziaria, iniziative di ristrutturazione del settore e politica occupazionale.
4. Confronti preventivi - cioè scambi di informazioni e di valutazioni - saranno altresì attuati a livello locale, tra le Commissioni amministratrici, o rappresentanti dalle stesse delegati, e le segreterie territoriali delle predette OO.SS., eventualmente assistiti dai corrispondenti livelli territoriali delle Organizzazioni sindacali confederali e dalla Federelettrica, sulle più importanti scelte di politica aziendale in occasione della formazione dei bilanci preventivi e consuntivi (il cui esame verrà effettuato entro un congruo periodo di tempo precedente all’approvazione per quanto riguarda il bilancio preventivo ed entro il mese successivo a quello della definitiva approvazione per ciò che concerne il bilancio consuntivo), dei piani pluriennali e dei relativi investimenti, della localizzazione e utilizzazione degli impianti di produzione, della formulazione delle linee generali delle ristrutturazioni aziendali finalizzate al miglioramento del servizio, con riferimento anche ai programmi aziendali di politica occupazionale e all’incremento della produttività.

Art. 43 - Amministrazione del Contratto
1. L’interpretazione delle norme del nuovo Contratto verrà effettuata dalla Federelettrica d’intesa con le segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del Contratto stesso.
2. La richiesta per far luogo a detta interpretazione potrà essere avanzata da una delle parti indicando la norma in contestazione. L’incontro dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

Art. 44 - Ambiente di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro
1. In materia di ambiente di lavoro, le Aziende confermano l’impegno di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge e di attuare ogni altro provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti e in ogni altra attività aziendale.
2. Le Organizzazioni sindacali hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi.
3. Nell’esplicazione del proprio lavoro le Organizzazioni sindacali potranno, di volta in volta, avvalersi della collaborazione dei lavoratori dei reparti interessati, o, se necessario, di esperti esterni, previa consultazione con l’Azienda.
4. Le Aziende forniranno annualmente alle OO.SS. locali e ai Consigli dei delegati i dati statistici riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
5. Con specifico riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"), in merito alla organizzazione da parte delle Unità Sanitarie Locali di propri "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro", anche mediante "presidi all’interno delle unità produttive", le Aziende, ove già non esista un Servizio sanitario aziendale, si impegnano ad agevolare la costituzione ed il funzionamento di detti presidi, mediante convenzioni con le medesime Unità Sanitarie Locali, nelle centrali termoelettriche ed in quelle in caverna, sempre d’intesa fra le competenti Direzioni e le OO.SS. Nei casi in cui le Unità Sanitarie Locali non siano ancora in condizioni di provvedere, potranno in via transitoria realizzarsi convenzioni sostitutive con strutture, enti o istituti specializzati.
6. Il rilevamento dei parametri fisici e chimici relativi all’ambiente di lavoro, ivi compresi casi di particolare gravosità e disagio, sarà effettuato, ove si renda necessario, ricorrendo, d’intesa fra l’Azienda e le Organizzazioni sindacali, alle Unità Sanitarie Locali, a strutture istituite o istituende nell’ambito delle regioni, od istituti specializzati di diritto pubblico.
7. Sempre al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e la integrità psico-fisica dei lavoratori interessati, si potrà ricorrere alla istituzione di appositi strumenti quali questionari di gruppo, registri dei dati ambientali e biostatistici, libretti personali sanitari di rischio.
8. Per quanto riguarda il personale addetto ai cantieri di costruzione ed i guardiadighe che operino in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonché i tirafili addetti all’esercizio e manutenzione di elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KV, le parti si incontreranno, a livello nazionale, entro il 31 ottobre 1987 per definire normative e programmi esecutivi di eventuali piani di avvicendamento di detto personale.
9. Per il personale addetto ai cantieri di costruzione, per i guardiadighe ed i tirafili, l’avvicendamento è peraltro subordinato all’ulteriore condizione che gli stessi abbiano un’età non inferiore a 45 anni.
10. Nella predisposizione dei predetti piani si terrà conto delle maggiori anzianità maturate e la loro realizzazione avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze aziendali.

Art. 48 - Modifiche delle strutture aziendali
1. Saranno effettuati esami preventivi tra le Aziende e il Consiglio dei delegati, in tutti i casi di modifica dell’organizzazione del lavoro o delle strutture aziendali aventi riflessi nei metodi di lavoro, sulla occupazione dei dipendenti e sulle condizioni di svolgimento del lavoro stesso; ciò anche allo scopo di concordare le posizioni e l’inquadramento degli addetti senza stretto riferimento alle esemplificazioni contenute nell’art. 16.
2. L’Azienda si incontrerà con il Consiglio dei delegati prima della adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione delle modifiche sopraindicate.
3. In caso di richiesta da parte del Consiglio dei delegati le parti si dovranno incontrare entro 15 giorni per l’esame della materia di cui sopra.

Allegati al contratto
Allegato 2 - Regolamento delle vertenze individuali

1. Ogni vertenza individuale deve essere proposta dal lavoratore, tramite il Consiglio dei delegati, alla Direzione aziendale, a mezzo di domanda motivata e sottoscritta dall’interessato.
2. Il Consiglio dei delegati chiederà l’accertamento in contraddittorio della situazione, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta, con la partecipazione dell’interessato, assistito dal Consiglio dei delegati, e dell’Azienda. Tali accertamenti non potranno riguardare più di cinque casi al giorno.
3. La Direzione aziendale dovrà discutere la vertenza con il Consiglio dei delegati entro dieci giorni dall’accertamento.
4. In caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente dalle due parti verbale in triplice esemplare, corredato da scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l’esame della vertenza, ponendo in evidenza quelli sui quali le parti non si dichiarino d’accordo.
5. Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi entro dieci giorni al Sindacato provinciale ed alla Federelettrica.
6. A richiesta della parte più diligente, la Federelettrica provvederà alla convocazione presso l’Azienda interessata dei delegati dei Sindacati provinciali dei lavoratori, assistiti dai delegati dei Sindacati regionali (o in mancanza da quelli delle Federazioni nazionali) e della propria rappresentanza locale.
7. Essi avranno il compito di sentire le parti e di tentare la composizione amichevole della vertenza, con che si riterrà esaurita l’azione conciliativa.

Allegato 5 - Lettera della Federelettrica alle segreterie nazionali Fnle-Flaei-Uilsp
In riferimento alle intese intercorse in occasione delle trattative per il rinnovo del CCNL 1 febbraio 1983, Vi confermiamo quanto segue.
Le parti, pur dandosi atto che il problema della tossicodipendenza rientra nelle competenze degli organismi preposti a tale scopo dalla legge e non di quelle dell’Azienda, ritengono tuttavia - al fine di assolvere, di fronte alla gravità del fenomeno in parola, una funzione sociale - di dover assumere atteggiamenti di solidarietà nei confronti di tale realtà presente nel mondo del lavoro.
In tale ottica, le parti esprimono il convincimento che vadano sostenute con particolare considerazione, sia la scelta dei lavoratori tossicodipendenti che intendano sottoporsi a terapie riabilitative, sia la situazione dei dipendenti che abbiano l’esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione.
Premesso tutto quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità di adottare le misure qui di seguito esposte, senza peraltro apportare sostanziali modifiche di carattere normativo all’attuale disciplina del rapporto di lavoro.
Nei confronti dei dipendenti disponibili a sottoporsi a terapie di recupero presso gli appositi organismi terapeutici è prevista la:
1) concessione di aspettativa, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità, per il tempo richiesto dalla struttura terapeutica presso la quale il dipendente sia inserito;
2) concessione, in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto 1), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest’ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell’interessato nell’ambiente che lo circonda;
3) adozione di soluzioni lavorative che rendano più agevole l’effettuazione della terapia di recupero nell’ipotesi di cui al precedente punto 2);
4) ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la terapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del medesimo nell’Azienda e nel tessuto sociale.
Con riferimento all’adozione delle misure sopra precisate, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere specifica documentazione, redatta a cura della struttura terapeutica individuata per la terapia.
Relativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 3) e 4), le parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell’interessato e compatibilmente con l’esigenza del servizio - quali: adozione di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità produttiva.
Nei confronti di dipendenti che abbiano l’esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione, l’Azienda si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità e sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere la concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità) o di permessi non retribuiti e/o l’adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto.
Resta comunque facoltà dell’Azienda chiedere all’interessato la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.
Distinti saluti.

Allegato 10 - Lettera della Federelettrica alle OO.SS.
Con riferimento alla Vs. richiesta formulata nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL 1 febbraio 1983, relativamente ai problemi concernenti il personale addetto a lavori nocivi o gravosi e/o soggetti ad innovazione tecnologica, conveniamo con Voi sulla necessità di dover procedere ad approfondire e disciplinare l’intera materia.
In particolare dovrà essere oggetto di esame, in relazione anche alla sua diffusione sempre più capillare, l’utilizzazione dei video-terminali sia per gli aspetti concernenti le diverse normative contrattuali esistenti, sia per quanto riguarda la prevenzione ed il rispetto della salute degli addetti.
A tale proposito si indica la data del 31 ottobre 1986 quale termine utile per iniziare l’esame delle problematiche suddette al fine di pervenire alla definizione della disciplina che regoli l’intera materia.
Distinti saluti.
Roma, 1 luglio 1986
La Federelettrica


Lettera delle segreterie nazionali Fnle/Flaei/Uilsp
Con riferimento alla Vostra in data odierna, Vi diamo atto che il contenuto della medesima risponde alle intese tra noi intercorse e confermiamo la nostra disponibilità in ordine alla data del 31 ottobre 1986 da Voi indicata per l’inizio lavori.
Distinti saluti.
Roma, 1 luglio 1986
Fnle/Flaei/Uilsp