Tipologia: CCNL
Data firma: 30 aprile 1986
Validità: 01.05.1986 - 30.04.1989
Parti: Ausitra e Fipt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi postali in appalto

Sommario:

Sistema di informazioni
Art. 1 - Assunzione, documenti, visita medica
Art. 2 - Contratto a termine
Art. 3 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 4 - Cessazione di appalto
Art. 5 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 6 - Classificazione del personale
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Cumulo di mansioni e passaggio di livello
Art. 9 - Passaggio da operaio a impiegato
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 12 - Lavoro oltre i limiti contrattuali, notturno e festivo
Art. 13 - Riposo settimanale
Art. 14 - Ricorrenze festive
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Permessi
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Assenze
Art. 20 - Malattia ed infortunio
Art. 21 - Tutela della maternità
Art. 22 - Detrazione dal trattamento mensile della retribuzione giornaliera per assenze non retribuite
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Previdenza
Art. 26 - Indennità in caso di morte
Art. 27 - Retribuzione globale mensile
Art. 28 - Determinazione della paga oraria e giornaliera
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
Art. 30 - Indennità integrativa
Art. 31 - Tredicesima mensilità
Art. 32 - Quattordicesima mensilità
Art. 33 - Premio di anzianità per gli operai e scatti biennali per gli impiegati
Art. 34 - Indennità varie
• Indennità di presenza
• Indennità di produttività
• Indennità di uso bicicletta
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità per maneggio denaro
Art. 35 - Indennità di trasferta
Art. 36 - Rimborso spese
Art. 37 - Trasferimenti
Art. 38 - Alloggio al personale
Art. 39 - Indumenti di lavoro
Art. 40 - Responsabilità dell’autista
Art. 41 - Pulizia macchine
Art. 42 - Ritiro patente
Art. 43 - Norme disciplinari
Art. 44 - Rapporti sindacali
• Commissioni interne

• Rappresentanze sindacali aziendali
• Permessi sindacali
• Affissione comunicati
• Assemblee del personale e referendum
• Sedi sindacali
• Contributi sindacali
Art. 45 - Libretto sanitario - Controllo ambienti di lavoro e tutela della salute
Art. 46 - Disposizioni generali - Restituzione documenti di lavoro
Art. 47 - Certificato di lavoro
Art. 48 - Norma generale
Art. 49 - Norme speciali
Art. 50 - Condizioni di miglior favore
Art. 51 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto
Art. 52 - Controversie
Art. 53 - Decorrenza e durata
Tabella - Tabella minimi mensili
Allegati
Allegato 1 - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale
Allegato 2 - Art. 30 - CCNL 30 aprile 1983 - Norme transitorie

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto per pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi succursali nonché servizi di scambio effetti postali nelle stazioni ferroviarie

Addì 30 aprile 1986, tra la Federazione italiana imprese di servizi-Ausitra, e la Federazione italiana postelegrafonici (Fipt-Cgil), la Federazione italiana lavoratori trasporti (Fit-Cisl), Settore lavoratori trasporti ed Ausiliari del traffico e la Uil-Trasporti settore ausiliari del traffico portuali - aderente alla Uil; è stato rinnovato il CCNL 30 aprile 1983 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto per pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi succursali, nonché servizi di scambio effetti postali nelle stazioni ferroviarie.

Sistema di informazioni
Ferme restando le autonome e distinte responsabilità delle parti, si conviene quanto segue:
Livello nazionale
Di norma annualmente, e qualora eventi eccezionali lo richiedano, su richiesta di una delle parti, avrà luogo un incontro in sede nazionale nel corso del quale l’Ausitra fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, nonché l’assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione.
Nel corso del predetto incontro verranno esaminate le iniziative da assumere perché i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto e da Accordi sindacali, assicurati dalle imprese rappresentate, trovino generale applicazione.
Livello territoriale
I rappresentanti provinciali delle Associazioni nazionali stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si incontreranno di norma annualmente e a richiesta di una delle parti. Nel corso di tale riunione verranno fornite alle Organizzazioni sindacali provinciali informazioni su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possano avere riflessi sulla professionalità dei lavoratori e sulla occupazione. In caso di eventuali crisi aziendali le parti si incontreranno per un confronto su tutte le relative problematiche.
Per quanto attiene alla tematica della professionalità, qualora nel corso delle riunioni emergessero posizioni di lavoro non riconducibili ad alcuno dei profili attualmente contemplati dalla classificazione contrattuale o per le quali siano concretamente individuabili arricchimenti professionali, l’Ausitra e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti, a cui sarà sottoposta la questione, definiranno l’inquadramento di tali figure nel rispetto dell’equilibrio della struttura classificatoria del settore prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti, nel corso delle riunioni di cui ai commi che precedono, esamineranno i problemi relativi all’ambiente e alla tutela della salute, promuovendo per quanto di competenza gli interventi delle strutture sanitarie individuate per la prevenzione e le altre misure contrattualmente definite.
Le parti effettueranno un esame congiunto in merito alle sempre più marcate esigenze di ammodernamento e qualificazione dei servizi tese a determinare una maggiore efficienza e produttività del settore, nell’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali.
Livello aziendale
Le aziende informano le RSA semestralmente:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) sulle innovazioni tecnologiche, sulle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
4) sull’andamento del lavoro straordinario;
5) sulla programmazione delle ferie.
Saranno oggetto di confronto fra le parti a livello aziendale e territoriale i casi in cui l’organizzazione del servizio richieda il passaggio, con carattere di continuità, dall’utilizzo dell’autista e della scorta a quella dell’agente unico.

Art. 2 - Contratto a termine
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di legge in vigore.
Per quanto concerne il trattamento di malattia o infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è comunque limitato alla durata del contratto a tempo determinato.

Art. 3 - Contratto di formazione e lavoro
Le parti prendono atto dei contenuti economici e normativi previsti dall’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 che diviene parte integrante del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4 - Cessazione di appalto
In caso di cessazione di appalto l’azienda cessante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, ne darà comunicazione alle strutture sindacali aziendali e territoriali, fornendo informazioni circa la consistenza numerica del personale e il rispettivo orario di lavoro. L’impresa subentrante si incontrerà con le Organizzazioni sindacali territoriali in tempi utili per la ricerca di soluzioni idonee a poter garantire l’occupazione dei lavoratori già dipendenti dell’impresa cessante attraverso il passaggio diretto a parità di condizioni contrattuali.

Art. 10 - Orario di lavoro
La durata normale dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale è fissata in 40 ore settimanali.
[…]
L’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un' ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
Il lavoratore può essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa (pari a ore 6,40 se su sei giornate) in un nastro orario di 11 ore compresa l’interruzione non retribuita per la consumazione del pasto.
Nell’ambito del nastro orario possono essere richieste, oltre alla prestazione normale giornaliera, 2 ore in prolungamento orario, nei limiti di quanto previsto dal comma dodicesimo dell’art. 12.
Dal 1 maggio 1985 la durata dell’orario di lavoro contrattuale è ridotta di 40 ore annue, attraverso la concessione di riposi compensativi.
A far data dal 1 maggio 1988 l’orario di lavoro annuo sarà ridotto di una giornata; con il 1 gennaio 1989 l’orario di lavoro annuo sarà ridotto di una ulteriore giornata.
[…]

Art. 11 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio.
Con riferimento a quanto sopra, le aziende realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al massimo di 64 ore per anno solare e sino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario.
[…]
L’azienda comunicherà preventivamente alle RSA e/o alle strutture sindacali aziendali, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l’attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
[…]
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 3 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto di riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, usufruirà di riposi differiti.

Art. 12 - Lavoro oltre i limiti contrattuali, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio la richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge e salvo giustificati motivi di impedimento, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
La prestazione straordinaria non può superare le 140 ore annue.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senz’altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro oltre i limiti contrattuali purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le 12 ore settimanali di lavoro oltre i limiti contrattuali.
Gli autisti non sono tenuti a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva senza altra interruzione che quella per la consumazione del pasto.

Art. 13 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata rispetto al turno prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera.
[…]

Art. 15 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 21 - Tutela della maternità
Operai - Per le lavoratrici valgono le vigenti disposizioni di legge.
Impiegati - Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi di cui due prima del parto e 6 dopo;
[…]

Art. 34 - Indennità varie
Indennità di alta montagna

Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un' equa indennità da concordarsi tra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 39 - Indumenti di lavoro
Ogni anno viene fornita al personale operaio una giacca ed un pantalone estivo ed una giacca ed un pantalone invernale.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]
Qualora le imprese, per causa di forza maggiore non possano fornire gli indumenti di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, con decorrenza 1 maggio 1986, un' indennità sostitutiva di vestiario nella misura di lire 20.000 mensili frazionabili per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
[…]

Art. 40 - Responsabilità dell’autista
L’autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo quanto sopra, durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi, l’autista deve curare che il carico e lo scarico siano tecnicamente effettuati.
L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti o danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda.

Art. 41 - Pulizia macchine
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro; qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 43 - Norme disciplinari
[…]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
La motivazione, il genere di punizione e la durata della stessa devono essere comunicate per iscritto all’interessato.
[…]
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commette infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabili le sanzioni di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 44 - Rapporti sindacali
Commissioni interne

Per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli Accordi interconfederali ed a quelle che potranno essere definite dalle competenti Confederazioni in materia. In mancanza di Commissione interna i compiti sono demandanti alle RSA.

Rappresentanze sindacali aziendali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente Contratto, possono istituire nelle singole aziende loro organismi di rappresentanza, con il solo obbligo di dare comunicazione all’azienda interessata dell’avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti le Rappresentanze sindacali medesime.

Affissione comunicati
Le Federazioni nazionali e le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Assemblee del personale e referendum
Le Organizzazioni sindacali esterne hanno diritto a convocare le assemblee aziendali.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell’azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda.
[…]

Sedi sindacali
L’azienda metterà a disposizione delle Rappresentanze sindacali un locale idoneo per le riunioni.
Qualora il numero dei dipendenti sia superiore a 50, il locale dovrà essere destinato in modo permanente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 45 - Libretto sanitario - Controllo ambienti di lavoro e tutela della salute
Per ogni lavoratore occupato l’azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotati gli infortuni e le malattie occorsi al lavoratore medesimo.
Le RSA hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore.
Le RSA esamineranno con le imprese la situazione degli ambienti di lavoro, proponendo eventuali miglioramenti o un diverso utilizzo degli stessi.

Art. 48 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi interconfederali.

Art. 49 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente Contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 52 - Controversie
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali entro 40 giorni, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito non oltre i successivi 50 giorni.