Categoria: 1986
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Tipologia: CCNL
Data firma: 2 dicembre 1986
Validità: 01.01.1987 - 31.12.1989
Parti: Faci e Fiudacs
Settori: Servizi, Sacristi

Sommario:

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Assunzione e periodo di prova
Art. 3 - Retribuzione
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Congedo matrimoniale
Art. 11 - Malattia o infortunio
Art. 12 - Preavviso di licenziamento
Art. 13 - Indennità di licenziamento
Art. 14 - Controversie di lavoro
Art. 15 - Norme disciplinari
Art. 16 - Condizioni di miglior favore
Art. 17 - Aggiornamento professionale e ritiri spirituali
Art. 18 - Scadenza del Contratto
Art. 19 - Quota Contratto

Oggi 2 dicembre 1986, tra la Federazione nazionale del clero italiano (Faci) e la Federazione Italiana Unioni Diocesane Addetti al Culto Sacristi (Fiudac/S) si è addivenuti alla stesura e alla firma in calce del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Sacristi addetti al culto, con decorrenza dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989.
Sono presenti la Faci e la Fiudac/S.

Art. 1 - Definizione
Ai fini della presente normativa, si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, con le seguenti mansioni:
- preparazione e servizio delle sacre funzioni;
- custodia della chiesa e degli arredi;
- pulizia della chiesa e degli ambienti attinenti alle sacre funzioni;
- oltre alle mansioni concordate all’atto dell’assunzione col vincolo dell’orario fisso.
Gruppo A: sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una chiesa o eventualmente di più chiese nell’ambito della stessa parrocchia.
Gruppo B: sacristi che non sono occupati a tempo pieno.

Art. 4 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di 48 ore settimanali, distribuite di massima in sei giornate lavorative di 8 ore in dipendenza delle necessità e dell’insorgenza di particolare esigenza di servizio.

Art. 6 - Riposo settimanale
Il sacrista ha diritto ad una giornata di riposo settimanale necessariamente non coincidente con le domeniche e altre festività religiose.
Le parti possono concordare il frazionamento della giornata di riposo. Il riposo settimanale è equiparato, a tutti gli effetti, alla festività.
[…]

Art. 14 - Controversie di lavoro
Le eventuali controversie che dovessero sorgere in applicazione del presente Contratto, dovranno essere, prima di dar corso ad eventuale azione giudiziaria, demandate all’incaricato dell'Udac e al presidente e incaricato diocesano Faci.
In mancanza di accordo potrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro competente per il territorio (legge n. 533 dell’11 agosto 1973).