Tipologia: CCNL
Data firma: 4 marzo 1987
Validità: 01.04.1987- 31.12.1990
Parti: Assogiocattoli-Confindustria e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Giocattoli, Industria

Sommario:

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo

Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 2 - Controversie
A) Controversie individuali

B) Controversie interpretative e collettive
Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 4 - Esclusiva di stampa
Art. 5 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema di informazione
Art. 6 - Occupazione - Investimenti
Art. 7 - Lavoro esterno
Art. 8 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Art. 9 - Mobilità interna della manodopera
Art. 10 - Mobilità esterna della manodopera
Art. 11 - Decentramento
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Consiglio di Fabbrica
Art. 13 - Commissione interna e delegato d’impresa
Art. 14 - Assemblee
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. 16 - Affissioni
Art. 17 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 18 - Patronati
Art. 19 - Fondo di solidarietà
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 20 - Assunzione - Visite mediche
Art. 21 - Periodo di prova
Art. 22 - Contratto a termine
Art. 23 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 24 - Handicappati e invalidi
Art. 25 - Inquadramento del personale
Art. 26 - Passaggio di qualifica
Art. 27 - Cumulo di mansioni
Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Inizio e fine del lavoro
Art. 30 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
Art. 31 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 32 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 33 - Regime di orario part-time
Art. 34 - Lavoro a turni
Art. 35 - Lavori discontinui
Art. 36 - Riposo settimanale
Art. 37 - Festività
Art. 38 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 39 - Minimi contrattuali
Art. 40 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 41 - Premio di produzione
Art. 42 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 43 - Corresponsione della retribuzione
Art. 44 - Tredicesima mensilità
Art. 45 - Assenze
Art. 46 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 47 - Aspettativa
Art. 48 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 49 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 50 - Tutela della maternità
Art. 51 - Congedo matrimoniale
Art. 52 - Servizio militare
Art. 53 - Diritto allo studio e facilitazioni ai lavoratori studenti
Art. 54 - Mense aziendali
Art. 55 - Ambiente di lavoro
Art. 56 - Disciplina aziendale
Art. 57 - Divieti
Art. 58 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 59 - Visita di inventario e controllo
Art. 60 - Provvedimenti disciplinari
Art. 61 - Multe e sospensioni
Art. 62 - Licenziamento per mancanze
Art. 63 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 64 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda
Art. 65 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto
Art. 67 - Indennità in caso di morte
Art. 68 - Apprendistato
Parte operai

Art. 69 - Sospensione e interruzione di lavoro
Art. 70 - Cambio mansioni
Art. 71 - Trasferte
Art. 72 - Trasferimento
Art. 73 - Ferie
Art. 74 - Trattamento economico di malattia
Art. 75 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 76 - Lavoro a cottimo
Art. 77 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte intermedi
Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 79 - Clausola di rinvio
Parte impiegati
Art. 80 - Mutamento di mansioni
Art. 81 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 82 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 83 - Trattamento economico di malattia
Art. 84 - Ferie
Art. 85 - Elementi della retribuzione
Art. 86 - Trasferta
Art. 87 - Trasferimenti
Art. 88 - Alloggio
Art. 89 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 90 - Previdenza
Art. 91 - Norme particolari per i quadri
Allegati
Allegato n. 1 - Tabelle dei minimi contrattuali di paga o stipendio
Allegato n. 2 - Importo una tantum
Allegato n. 3 - Declaratorie ed esemplificazioni (dall’1/1/1984)
Allegato n. 4 - Tabella dei valori mensili del premio di produzione
Allegato n. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Allegato n. 6 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio
2) Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3) Libretto personale di controllo
4) Responsabilità del lavoratore a domicilio
5) Retribuzioni
6) Maggiorazione della retribuzione
7) Sistema di informazioni
8) Permessi retribuiti
9) Lavoro notturno e festivo
10) Pagamento della retribuzione
11) Fornitura materiale
12) Norme generali
• Dichiarazione a verbale
Allegato n. 7 - Accordo interconfederale dell’8 maggio 1986
Protocolli
Protocollo n. 1 - Contratto a termine
Protocollo n. 2 - Azioni positive per le pari opportunità
Protocollo n. 3 - Commissione paritetica per l’inquadramento
Protocollo n. 4 - Lavoratori tossicodipendenti
Protocollo n. 5 - Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 6 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di: bambole - automobiline a pedali - biciclette e tricicli per bambini - giocattoli e giochi - hobby e modellismo - ornamenti natalizi e alberi di Natale - articoli per il Presepe - articoli e giochi didattici - articoli e giochi per la prima infanzia - articoli e giochi per il carnevale - strumenti musicali giocattolo - articoli affini - loro accessori - nonché tutto ciò che come corredo al giocattolo sia atto ad illustrarne il significato o complementarlo, con qualsiasi materia prima (metalli - materie plastiche - legno - stoffa, ecc.) e procedimento di lavorazione (meccanica - elettronica - plastica, ecc.) siano fabbricati

Addì 4 marzo 1987, in Roma tra l’Assogiocattoli - Associazione italiana fabbricanti giocattoli e giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Filta), con l’assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), la Federazione italiana lavoratori tessili - abbigliamento (Filtea), con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), l’Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta), con l’assistenza della Unione italiana del lavoro (Uil); è stato stipulato il presente Contratto di lavoro, da valere per le aziende e per i lavoratori dipendenti delle aziende produttrici di: bambole - automobiline a pedali - biciclette e tricicli per bambini - giocattoli e giochi - hobby e modellismo - ornamenti natalizi e alberi di Natale - articoli per il Presepe - articoli e giochi didattici - articoli e giochi per la prima infanzia - articoli e giochi per il carnevale - strumenti musicali giocattolo - articoli affini - loro accessori - nonché tutto ciò che come corredo al giocattolo sia atto ad illustrarne il significato o complementarlo, con qualsiasi materia prima (metalli - materie plastiche - legno - stoffa, ecc.) e procedimento di lavorazione (meccanica - elettronica - plastica, ecc.) siano fabbricati.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, l’accordo interconfederale del 22 gennaio 1983 e dell’8 maggio 1986, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il Contratto collettivo
Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto

[…]
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Le Associazioni industriali sono impegnate ad operarsi per la osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere o a intervenire perché siano evitate azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente accordo.
Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.

Art. 2 - Controversie
A) Controversie individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l’intervento delle Rappresentanze sindacali aziendali o del Delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l’Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest’ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall’Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall’Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

B) Controversie interpretative e collettive
Le controversie per le interpretazioni e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 60 nonché alle norme di legge vigenti in materia.

Capitolo II Sistema di informazione
Art. 6 - Occupazione - Investimenti

Le parti stipulanti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale le rispettive responsabilità e ruoli e l’indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute nell’accordo interconfederale 8 maggio 1986, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1) A livello nazionale, di norma semestralmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l’Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell’andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazioni, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all’occupazione;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
- all’evoluzione tecnologica;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
[…]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale.
2) A livello Regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l’Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito a:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[…]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
[…]
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all’Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell’occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3) A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta, di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, le informazioni globali di cui al precedente punto 2).
La presente procedura informativa verrà attuata per le aree territoriali, previamente individuate tra le parti a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4) Livello aziendale, di norma annualmente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, le aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno nel corso di un apposito incontro al CdF ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, specificando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell’anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire al CdF e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all’occupazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l’associazione imprenditoriale nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito dell’applicazione del CCNL di pertinenza.

Art. 7 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito dei settori rappresentati a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore rappresentati svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzione del personale, nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 e dall’Accordo interconfederale 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
3) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari;
4) di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l’Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l’elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale o che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 22 aprile 1976.
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l’elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l’indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale;
5) annualmente, di norma al termine della stagione produttiva, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti invieranno alle stesse un documento contenente i dati aggregati per territorio della quantità di lavoro esterno commesso, al fine di consentire una cognizione costante dell’evolversi del fenomeno;
6) qualora l’evoluzione del fenomeno presentasse un andamento anomalo, su richiesta del Sindacato territoriale di categoria, le parti si incontreranno per accertarne le cause;
7) qualora siano accertate eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro, espletate le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione, permanendo la disapplicazione contrattuale, fra Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni dei lavoratori verrà presa in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che analoga normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con altre Organizzazioni imprenditoriali dei settori rappresentati.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 22 aprile 1976 e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 9 - Mobilità interna della manodopera
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, le Aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro il CdF e, tramite l’Associazione imprenditoriale territoriale, le OO.SS. dei lavoratori competenti per territorio, degli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.

Art. 11 - Decentramento
Le aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, il sindacato provinciale di categoria su eventuali operazioni di decentramento al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Consiglio di Fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con più di 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive eletto democraticamente, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 12 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica.
Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva alla data del 1o gennaio di ogni anno.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300, nonché quelli concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 13 - Commissione interna e delegato d’impresa
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il Delegato di Impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 14 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto o delle loro Rappresentanze sindacali aziendali.
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti, per la trattazione delle materie di cui al primo comma su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti.
[…]
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
In quest’ultimo caso le riunioni potranno aver luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda.
[…]

Art. 16 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla direzione aziendale.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 20 - Assunzione - Visite mediche

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 22 - Contratto a termine
L’assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti e dal Protocollo allegato al presente contratto (vedi Prot. n. 1).

Art. 23 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 24 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le RSA saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva.
[…]

Art. 28 - Orario di lavoro
La durata dell’orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Per il personale addetto a lavorazioni in turni, l’orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali.
Restano salve le disposizioni di legge per gli effetti da essi previsti.
Fermo restando l’orario di 40 ore settimanali, sino al 31 dicembre 1989 la riduzione di orario annuo complessiva sarà pari a 48 ore per i lavoratori giornalieri e lavoratori turnisti.
A decorrere dall’1 gennaio 1990 al pacchetto annuo di riduzione di orario sopra previsto saranno aggiunte ulteriori:
- 8 ore in ragione di anno per complessive 56 ore per i lavoratori giornalieri;
- 4 ore in ragione di anno per complessive 52 ore annue per i lavoratori turnisti.
In tale trattamento viene corrispondentemente assorbito quello relativo alla ex festività del 2 giugno.
Tale pacchetto di ore sarà utilizzato con permessi individuali retribuiti, ciascuno della durata minima di 4 ore, che dovranno essere richiesti per iscritto dal lavoratore con preavviso di almeno 48 ore, e saranno accordati secondo l’ordine di presentazione della richiesta.
Il godimento di tali permessi non dovrà implicare assenze superiori al 4 per cento dei lavoratori normalmente addetti al reparto.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con il CdF, modalità di diversa utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
[…]
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
[…]

Art. 29 - Inizio e fine del lavoro
[…]
Nessun lavoratore deve abbandonare il suo posto di lavoro prima del segnale di cessazione.
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’accesso dei lavoratori allo stabilimento, all’inizio ed alla cessazione del lavoro, restano in vigore le consuetudini in atto presso ciascuna azienda.

Art. 30 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
L’orario settimanale di lavoro di cui al primo comma dell’art. 28 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l’intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all’orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione al CdF del programma d’orario, con l’indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell’orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell’orario contrattuale e all’utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e CdF.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno portati a conoscenza del CdF in tempo utile.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l’articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell’anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 31 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore annue, sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la direzione ne darà notizia in tempo utile al CdF. Le parti, nell’ambito della volontarietà individuale, procederanno all’esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Qualora la prestazione di lavoro straordinario sia richiesta a interi reparti l’azienda informerà preventivamente il CdF.
Su richiesta del CdF le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte-ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 annue potranno essere recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi compensativi giornalieri non retribuiti, fermo restando che dette prestazioni saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante del suddetto limite annuo aziendale, si procederà su richiesta, presso la competente sede territoriale degli imprenditori, all’esame della situazione e delle eventuali misure da adottare, compreso l’incremento dell’occupazione.
Dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi restano escluse le operazioni inerenti la manutenzione nonché l’attività di attrezzeria e di campionatura che non sia effettuata nei reparti di produzione; in tali casi le prestazioni di lavoro straordinario saranno richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore, fatti salvi i casi di assoluta improrogabile necessità determinata da cause di forza maggiore.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Dichiarazione a verbale
Richiamandosi all’accordo interconfederale del 26 gennaio 1977, le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano le prestazioni lavorative eccedenti l’orario contrattuale e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 28, 30 e 31
1) Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell’orario normale di lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno dell’occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l’attuazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento dell’orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l’orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti convengono di verificarne la attuazione in occasione dell’incontro previsto nel capitolo "Sistema di informazioni" del presente contratto.

Art. 34 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo che va computata ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale giornaliero, ed il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[…]
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.

Art. 35 - Lavori discontinui
La durata dell’orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia - di cui alla tabella annessa al RD 6 dicembre 1923, n. 2657 - non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi ed i portieri fruenti nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[…]

Art. 36 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 38 - Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione o la sospensione.

Art. 46 - Permessi di entrata e di uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione, non è consentito al lavoratore di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
[…]

Art. 49 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale […], ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
[…]

Art. 50 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 6, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 55 - Ambiente di lavoro
Le parti di comune accordo sottolineano l’importanza che ha per entrambe la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
Il Consiglio di fabbrica:
- promuove la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concorda con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici ed i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Il Consiglio di fabbrica nello svolgimento dei propri compiti, potrà, di volta in volta, farsi affiancare dai lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui sopra, in ordine ai seguenti fattori: microclima ed altri fattori che interessano gli ambienti di lavoro, es.: fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione del Consiglio di fabbrica.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico tra azienda e Consiglio di fabbrica anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno alle CdF, su richiesta:
- copia delle comunicazioni che ai sensi dell’art. 20 della legge 833/1978 debbono essere inviate alle USL, con l’indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo o delle loro caratteristiche tossicologiche;
- dati inerenti le denunce d’esercizio e le denunce di infortunio di cui rispettivamente agli artt. 16 e 33 del TU 30 giugno 1955, n. 1124;
- informazioni su programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sull’attività di prevenzione attuata ai sensi dell’art. 21 della legge 833/1978.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 ultimo comma e 24 n. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente articolo attua il disposto dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al secondo comma, il CdF potrà promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all’ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al secondo comma saranno a cura dell’azienda riportati sui registri di cui al quarto comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della Sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al sesto comma, il CdF e l’azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2.
La documentazione così formulata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra CdF ed azienda.

Art. 56 - Disciplina aziendale
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 57 - Divieti
Durante l’orario di lavoro nell’interno della fabbrica, sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
È proibito fumare nei reparti dello stabilimento e introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza permesso della Direzione.
[…]

Art. 58 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

Art. 60 - Provvedimenti disciplinari
Qualsiasi infrazione del lavoratore al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di due ore di paga e contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al massimo di tre giorni.
[…]

Art. 61 - Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) arrechi offese ai compagni di lavoro;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 62 - Licenziamento per mancanze
Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604:
A) Il licenziamento, con preavviso, può essere inflitto al lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 61 non sono così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
2) danneggiamento colposo al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
3) esecuzione senza permesso di lavoro entro l’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
4) diverbio litigioso all’interno dello stabilimento;
5) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia o controllo;
[…]
7) insubordinazione ai superiori;
8) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 61 quando siano stati comminati negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari di cui all’art. 60.
B) Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità del preavviso, al lavoratore che provoca all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
3) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
4) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
5) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell’interno dello stabilimento;
6) fumare ove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
7) esecuzione senza permesso di lavori entro l’azienda per conto proprio o di terzi con impiego di materiale dell’azienda;
8) grave insubordinazione ai superiori.
[…]

Art. 68 - Apprendistato
Per il settore produttivo a cui si applica il presente contratto, l’apprendistato è limitato alle lavorazioni inerenti manutenzione, attrezzeria e parte meccanica non in linea con la produzione.
È considerato apprendista il lavoratore che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso l’insegnamento teorico e l’addestramento pratico la capacità tecnica inerente le lavorazioni per le quali è previsto l’apprendistato.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa tra un periodo e l’altro un’interruzione superiore ai 18 mesi.
Il periodo di prova non può essere superiore a 20 giorni di effettivo lavoro.
L’imprenditore deve destinare l’apprendista a lavori attinenti la specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
L’apprendista non può essere inserito in lavoro a cottimo.
Per la partecipazione dell’apprendista ai corsi di istruzione professionale, ai sensi dell’art. 17 del DPR 30 dicembre 1956, n. 1668, sono concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore fanno parte dell’orario contrattuale di cui all’art. 28.
[…]
In caso di risoluzione del rapporto sarà rilasciato all’apprendista un documento che, oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, attesti il periodo di tirocinio già compiuto e le mansioni nelle quali è stato effettuato.
[…]
Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme di legge e le disposizioni contrattuali relative alla qualifica per cui viene svolta l’apprendistato, in quanto applicabili.
Tabella della durata e percentuali di paga

Livelli Durata % di paga
IV 18 mesi
1º semestre 80
2º semestre 85
3º semestre 90
III 12 mesi 1º semestre 85
2º semestre 90

Parte operai
Art. 76 - Lavoro a cottimo

1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche. Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
4) L’azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimi e massimi), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l’azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda e i sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 4), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
6) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
7) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratti di cottimi collettivi o di squadra - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile del cottimo stesso.
[…]
14) I reclami riguardanti le applicazioni delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nei casi in cui il lavoratore ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite il CdF.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile comunque non oltre due settimane.
Nel caso di mancato accordo la controversia esaminata entro i quindici giorni successivi in sede sindacale tra le organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Parte intermedi
Art. 79 - Clausola di rinvio

Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alla normativa degli impiegati, in quanto applicabile e senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alla categoria.

Allegati
Allegato n. 6 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall’articolo 2094 CC, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui al comma precedente lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2) Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3) Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5) Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento. Le associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee (prevalentemente tra le parti), entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e CdF di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà chiedere alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo i CdF di singole imprese potranno rivolgersi alla commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l’azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi di livello territoriale o di zona.

7) Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1 del presente regolamento al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le aziende forniranno al CdF e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre al CdF tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra il CdF può chiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame il CdF potrà farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l’Azienda interessata.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

11) Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

12) Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L’azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell’applicazione delle norme di cui sopra.

Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle commissioni di cui all’art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 oltre che al paragrafo e) dell’art. 5 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.

Protocolli
Protocollo n. 1 - Contratto a termine

Roma, 21 dicembre 1987 tra l’Assogiocattoli - Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia e la Federazione italiana lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Filta), la Federazione italiana lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Filtea), la Federazione italiana lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Uilta);
Tra le parti, in attuazione di quanto specificatamente demandato alle parti dall’art. 23 punto 1) della legge 28 febbraio n. 56 ed in conformità alla lettera di intenti allegata al verbale di accordo 4 marzo 1987, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità di prestazione,
si è convenuto quanto segue:
A) Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti, riportate, come concordato, in allegato al testo del CCNL 4 marzo 1987.
B) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, punto 1) della legge 28 febbraio 1987 n. 56, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine, che vengono di seguito indicate:
1) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali, termini di consegna eccezionali o legati a riordini;
2) Punte di intensa attività derivanti da allestimento dei campionari, nonché da fluttuazioni o da maggiori richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per i volumi e/o per la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste e per far fronte alla quale non appaia idonea l’attivazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro;
3) Lavorazioni non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini, relative all’aggiornamento delle giacenze, con particolare riferimento alla necessità di controlli di qualità o rilavorazione dei prodotti;
4) Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
5) Lavorazioni connesse all’aggiudicazione di pubbliche commesse, che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al:
- 10 per cento per le Aziende fino a 70 dipendenti;
- 5 per cento per le Aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti a termine.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentano le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L’Azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all’assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
C) Le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 1988 per verificare eventuali problemi che dovessero insorgere nel frattempo e per ricercare ed assumere le determinazioni che si rendessero necessarie.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che, fermo restando il corso alle altre disposizioni di legge nei casi da queste previste, con la regolamentazione di cui al paragrafo B) del presente articolo hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 23 punto 1) della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Protocollo n. 3 - Commissione paritetica per l’inquadramento
Durante la vigenza contrattuale opererà una Commissione paritetica per l’inquadramento composta da 3 rappresentanti per le Organizzazioni sindacali e 3 rappresentanti dell’Associazione, stipulanti il CCNL, con i seguenti compiti:
- condurre uno studio approfondito, con intenti propositivi, finalizzato a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità.
Una volta all’anno la Commissione riferirà in apposita riunione alle parti stipulanti, riunite in delegazione, circa i risultati degli studi compiuti.
Nel mese di dicembre 1988 le parti si incontreranno per una verifica relativa all’andamento dei lavori della Commissione paritetica.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.

Protocollo n. 4 - Lavoratori tossicodipendenti
Le parti stipulanti convengono di esaminare il problema dei lavoratori tossicodipendenti allo scopo di presentare una eventuale proposta congiunta agli organi pubblici competenti per interventi appropriati, anche nelle situazioni in cui la dipendenza non costituisca uno stato equiparabile a malattia, ma richieda comunque cure e assistenza.
Le parti raccomandano che casi particolari siano oggetto di valutazione in azienda.