Tipologia: CCNL
Data firma: 6 marzo 1987
Validità: 01.04.1987 - 31.05.1990
Parti: Assocemento-Confindustria, Intersind, Asap e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) e Federazione nazionale costruzioni - Cisnal e Failclea-Confail
Settori: Edilizia, Cemento ecc, Industria

Sommario:

Premessa al CCNL 6 marzo 1987
Disciplina generale
Sistema di informazione su investimenti ed occupazione
Allegato 1
Allegato 2
Disciplina comune
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 3 - Documenti
Art. 4 - Visita medica
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Orario di lavoro
1) Orario di lavoro settimanale
2) Flessibilità
3) Riduzione dell’orario di lavoro
4) Trattamento festività soppresse
Art. 7 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 8 - Contratto a termine
Art. 9 - Lavoro a tempo parziale
Art. 10 - Determinazione quote orarie
Art. 11 - Aumenti retributivi e minimi tabellari contrattuali
Art. 12 - Indennità di contingenza
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - Passaggi di qualifica
Art. 15 - Premio di produzione
Art. 16 - Mensa
Art. 17 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 18 - Trattamento di fine rapporto
Art. 19 - Indennità zona malarica
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 22 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 23 - Gravidanza e puerperio
Art. 24 - Assenze
Art. 25 - Permessi
Art. 26 - Trasferimenti
Art. 27 - Caso di morte del lavoratore
Art. 28 - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda
Art. 29 - Assemblea
Art. 30 - Istituti di patronato
Art. 31 - Consiglio di fabbrica
Art. 32 - Appalti
Art. 33 - Igiene sul lavoro, pronto soccorso e prevenzione infortuni
Art. 34 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
Allegato all’art. 34 (Valori limite d’esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro)
Art. 35 - Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 36 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 37 - Affissioni
Art. 38 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 39 - Accordi interconfederali
Art. 40 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto e condizioni di miglior favore
Art. 41 - Estensione di Contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 42 - Reclami e controversie
Art. 43 - Relazioni aziendali e conflittualità
Art. 44 - Fondo di solidarietà
Art. 45 - Dichiarazione delle parti stipulanti
Art. 46 - Prestazioni integrative
Art. 47 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 48 - Decorrenza e durata
Allegato 1 - Tabelle dei minimi mensili contrattuali
Disciplina speciale
Parte I Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
Art. 49 - Periodo di prova
Art. 50 - Apprendistato
• Periodo di prova
• Durata del tirocinio
• Documentazione dei titoli
• Retribuzione dell’apprendista
Art. 51 - Passaggio di mansioni
Art. 52 - Mansioni promiscue
Art. 53 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 54 - Interruzioni di lavoro
Art. 55 - Riduzione di lavoro
Art. 56 - Recuperi
Art. 57 - Giorni festivi
Art. 58 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 59 - Lavoro a turni
Art. 60 - Modalità per la mensilizzazione
Art. 61 - Cottimi
Art. 62 - Lavori pesanti e disagiati
Art. 63 - Pagamento delle competenze
Art. 64 - Interruzione di anzianità
Art. 65 - Trasferte
Art. 66 - Entrata e uscita dallo stabilimento
Art. 67 - Ferie
Art. 68 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 69 - Provvedimenti disciplinari
Art. 70 - Multe e sospensioni
Art. 71 - Licenziamento per mancanze
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 73 - Certificato di lavoro
Art. 74 - Conservazione utensili
Art. 75 - Visite d’inventario e di controllo
Parte II Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Art. 76 - Periodo di prova
Art. 77 - Cambiamento di mansioni
Art. 78 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 79 - Giorni festivi
Art. 80 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 81 - Lavoro a turni
Art. 82 - Indennità varie
• Indennità di sottosuolo

• Indennità di testimonianza
• Lavori pesanti e disagiati
Art. 83 - Pagamento delle competenze
Art. 84 - Premio di anzianità
Art. 85 - Trasferte
Art. 86 - Ferie
Art. 87 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 88 - Aspettativa
Art. 89 - Alloggio e vestiario
Art. 90 - Norme aziendali
Art. 91 - Doveri del lavoratore
Art. 92 - Provvedimenti disciplinari
Art. 93 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 94 - Certificato di servizio
Parte III Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
Art. 95 - Periodo di prova
Art. 96 - Lavoratori laureati e diplomati
Art. 97 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 98 - Mutamento di mansioni
Art. 99 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 100 - Giorni festivi
Art. 101 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 102 - Indennità varie
• Indennità di cassa
• Indennità di sottosuolo
• Indennità macchine elettrocontabili
• Indennità di testimonianza
• Prestazione mezzo di trasporto
Art. 103 - Pagamento delle competenze
Art. 104 - Premio di anzianità
Art. 105 - Trasferte
Art. 106 - Ferie
Art. 107 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 108 - Aspettativa
Art. 109 - Previdenza
Art. 110 - Provvidenze varie
Art. 111 - Alloggio e vestiario
Art. 112 - Norme aziendali - Regolamento interno
Art. 113 - Doveri del lavoratore
Art. 114 - Provvedimenti disciplinari
Art. 115 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 116 - Certificato di servizio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso

Addì, 6 marzo 1987 tra l’Associazione dell’industria italiana del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso, con l’intervento della Confederazione generale dell’industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind, l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale (Asap) e la Federazione nazionale dei lavoratori delle costruzioni (Flc), costituita da: la Federazione nazionale lavoratori edili ed affini del legno (Feneal), aderente alla Uil, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla Cisl, la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno, aderente alla Cgil;

Addì, 6 marzo 1987 tra l’Associazione dell’industria italiana del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso della Confederazione generale dell’industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind, per la Cementir - Cementerie del Tirreno spa e la Federazione nazionale costruzioni (Cisnal), con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori Cisnal;

Addì, 6 marzo 1987 tra l’Associazione dell’industria italiana del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso, con l’intervento della Confederazione generale dell’industria italiana, l’Associazione sindacale Intersind, la partecipazione per la Cementir - Cementerie del Tirreno spa, e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori del Cemento, Legno, Edilizia ed Affini (Failclea-Confail), con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail);

Premessa al CCNL 6 marzo 1987
1) Il presente Contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli Accordi applicativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente Contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente Contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso, nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Per la Federazione nazionale costruzioni (Cisnal) il suddetto punto 4) è sostituito dal seguente:
"Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso, nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, con la sola esclusione dell’art. 31 relativo al Consiglio di fabbrica.
Di conseguenza in tutti gli articoli del presente Contratto, nei quali si fa riferimento al Consiglio di fabbrica, questo si deve intendere sostituito dalla "Rappresentanza sindacale aziendale" prevista e regolamentata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300".

Disciplina generale
Sistema di informazione su investimenti ed occupazione
Le parti, ferme restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono di attuare un sistema di informazioni per le materie e secondo le modalità di cui ai successivi punti.
Le parti, condividendo gli obiettivi indicati nell’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 e ravvisando di comune interesse lo sviluppo di un sistema armonico di relazioni industriali, esprimono il loro intendimento di accrescere lo scambio di conoscenze sullo stato, gli andamenti e le prospettive dei settori del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso, attraverso i dati da esse forniti e quelli acquisiti da enti pubblici competenti a rilevarli, concernenti:
A) Per i settori cemento e fibrocemento
1. La realtà strutturale; l’andamento del mercato nazionale articolato per grandi aree territoriali omogenee; l’andamento delle importazioni e delle esportazioni: gli investimenti complessivi previsti, riguardanti significativi ampliamenti o trasformazione degli impianti esistenti, nuovi insediamenti industriali e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche; l’andamento dell’occupazione complessiva, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso di apposito incontro a livello nazionale, che di norma avverrà annualmente o a richiesta di una delle parti in presenza di riconosciute obiettive necessità di carattere generale.
Nel corso di tale incontro le Associazioni imprenditoriali illustreranno le prospettive produttive dei settori rappresentati e indicheranno le eventuali implicazioni degli investimenti previsti sull’occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2. Di norma annualmente, successivamente all’incontro in sede nazionale di cui al punto 1., le Associazioni imprenditoriali competenti porteranno a conoscenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell’Associazione imprenditoriale, per le aree regionali ed interregionali indicate all’allegato 1, l’andamento della produzione e del mercato, l’occupazione complessiva in ciascuno dei settori, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali, illustrando le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche con specifico riferimento alle aree regionali ed interregionali interessate. In tale occasione saranno fornite informazioni, riferite alle sopraddette aree, in merito a situazioni di crisi, a eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e ad implicazioni derivanti dall’attività produttiva da specifiche normative regionali. Saranno inoltre fornite informazioni su eventuali processi di mobilità.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso del predetto incontro a livello regionale o interregionale.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un’unica società l’informativa regionale sarà assorbita da quella prevista nei successivi punti 3. e 4.
3. Successivamente all’incontro indicato al punto 1., i gruppi industriali dei settori rappresentati - intendendo per gruppo aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente Contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse - forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell’Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti, eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazioni e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) e per sesso.
I gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all’attività produttiva da specifiche normative regionali nonché sulle linee generali di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell’informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, ai singoli Consigli di fabbrica per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4. Successivamente all’incontro indicato al punto 1., le Direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino più di 90 dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3., daranno, ove richieste, al Consiglio di fabbrica nel corso di apposito incontro annuale, con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazioni e modifiche degli ambienti di lavoro.
Le Direzioni delle aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all’attività produttiva da specifiche normative regionali nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell’informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
B) Per i settori calce e gesso
1. La realtà strutturale dell’intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati, significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso di apposito incontro a livello nazionale che di norma avverrà annualmente o a richiesta di una delle parti in presenza di riconosciute obiettive necessità di carattere generale.
2. Di norma annualmente, successivamente all’incontro indicato al punto 1., l’Assocemento porterà a conoscenza delle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, in apposito incontro, per le aree interregionali aventi notevole peso produttivo e significativa incidenza nell’ambito dei settori interessati e di cui all’allegato 2, le stesse informazioni di cui al precedente capoverso con specifico riferimento alle aree geografiche interessate.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso del predetto incontro a livello interregionale.

Allegato 1 - Aree regionali e/o interregionali di cui al punto 2., sezione A, del sistema di informazione su investimenti ed occupazione:
Settore cemento:
tutte le regioni, fatto salvo quanto previsto all’ultimo alinea del punto 2., sezione A.
Settore fibrocemento:
1) Piemonte - Lombardia - Emilia Romagna;
2) Toscana - Marche - Campania;
3) Puglia - Sicilia - Sardegna.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la definizione per il settore del fibrocemento delle aree di cui sopra tiene conto della dislocazione delle unità produttive esistenti. Ove tale situazione dovesse modificarsi, le parti si incontreranno per un riesame della materia.

Allegato 2 - Aree interregionali di cui al punto 2., sezione B, del sistema di informazione su investimenti ed occupazione:
Settore calce:
1) Piemonte - Liguria;
2) Lombardia - Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige;
3) Emilia-Romagna - Toscana - Umbria - Marche;
4) Lazio - Puglia - Sicilia - Sardegna.
Settore gesso:
1) Piemonte - Lombardia - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige - Emilia- Romagna;
2) Toscana - Marche - Abruzzo - Sicilia.
Nota a verbale
Nelle Regioni sopra non menzionate non si registrano, allo stato attuale, stabilimenti di aziende aderenti all’Assocemento. Qualora tale situazione dovesse modificarsi, le Regioni interessate si riterranno ricomprese nelle aree interregionali limitrofe a quelle sopra definite.

Disciplina comune
Art. 2 - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, ferme restando le eccezioni di legge e le norme della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.

Art. 4 - Visita medica
È in facoltà dell’azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 6 - Orario di lavoro
1) Orario di lavoro settimanale

La durata massima dell’orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15 marzo 1923, n. 692 e dal relativo regolamento.
La durata massima dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra.
L’orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l’azienda di far usufruire la seconda giornata non lavorata o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con il Consiglio di fabbrica.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell’orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell’arco di 4 settimane.
Dal 1 gennaio 1988, per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell’orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell’arco di 5 settimane.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l’eventuale ricorso ai casi di lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica.
Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto né compensato il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno eseguito senza la preventiva disposizione dell’azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salve le eccezioni e le deroghe di legge.
L’azienda fornirà mensilmente al Consiglio di fabbrica il numero globale delle ore supplementari e/o straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.
L’orario verrà affisso nell’ingresso dello stabilimento o di altra sede di lavoro.
[…]

2) Flessibilità
Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro supplementare e straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell’energia, l’azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate con il CdF.
Per la effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre l’orario normale di lavoro, è data facoltà all’azienda di superare l’orario contrattuale giornaliero e settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l’azienda farà periodiche comunicazioni al CdF.

Art. 7 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi.
[…]
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli Accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
[…]

Art. 8 - Contratto a termine
L’assunzione del lavoratore può essere fatta anche con prefissione di termine in base alle norme ed alle condizioni di trattamento previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 - Indennità zona malarica
Al lavoratore destinato o trasferito dall’azienda da zona non malarica in zona malarica - riconosciuta come tale in ciascuna provincia dalle competenti Autorità - la corresponsione di un’indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti.

Art. 23 - Gravidanza e puerperio
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, DPR 25 novembre 1976, n. 1026, legge 9 dicembre 1977, n. 903).

Art. 29 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all’interno dell’unità produttiva nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’azienda nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell’orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (premio di produzione compreso), durante l’orario di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
[…]

Art. 31 - Consiglio di fabbrica
1) Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito la Rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 15 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
3) Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte/anno di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva al 1° gennaio di ciascun anno.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali a norma dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell’art. 19 (Rappresentanza sindacale aziendale) - parte comune - del CCNL 2 dicembre 1969, nonché quelli sin ora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’ipotesi prevista al precedente punto 2).
[…]
Dichiarazione a verbale (da valere per le industrie della calce e del gesso)
Per l’applicazione del presente articolo da parte delle aziende esercenti la produzione della calce e del gesso si dovranno osservare le seguenti varianti:
- al punto 2), il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 5 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali";
- al punto 3), il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali a norma dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e degli artt. 63 del CCNL 11 marzo 1970 per gli operai e 48 del CCNL 11 marzo 1970 per gli impiegati, nonché quelli sino ad ora concessi per consuetudine alla Commissione interna".
Note:
Il presente articolo non è valido per i lavoratori aderenti alla Cisnal secondo quanto previsto dalla nota al punto 4) della premessa al presente Contratto.

Art. 32 - Appalti
Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbono rigorosamente rispecchiare le norme di legge.
In particolare le aziende si impegnano a non affidare in appalto, all’interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l’esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest’ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le aziende informeranno periodicamente per iscritto i Consigli di fabbrica sulla natura delle attività conferite in appalto e sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta del CdF sarà effettuato un incontro per l’esame della materia.
Le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi Contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente Accordo.
Le aziende informeranno i Consigli di fabbrica sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 33 - Igiene sul lavoro, pronto soccorso e prevenzione infortuni
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, nonché all’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l’approvvigionamento di acqua potabile negli stabilimenti, l’istituzione di bagni e docce, l’installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli artt. 26, 36, 38 e 40 delle norme generali per l’igiene del lavoro, il testo dei quali viene riportato in appendice al presente Contratto.
Il materiale sanitario in dotazione allo stabilimento sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che all’occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 34 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento a quanto previsto dall’art. 4, ultimo comma, e dall’art. 24, paragrafo 14, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale". Nelle more dell’attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell’emanazione del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato al presente articolo.
Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue.
Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali di cui all’art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o ad istituti o enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica la rilevazione dei fattori di nocività ed insalubrità.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica sono a carico dell’azienda.
Il personale di detti istituti o enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza delle RSA, ai sensi dell’art. 9 legge n. 300/1970 e della legge n. 833/1978, il CdF può presenziare, con proprio rappresentante interno, alle rilevazioni di cui al terzo comma nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività ed insalubrità, le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obiettive alterazioni dell’ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative degli impianti, sempre di comune accordo tra Direzione aziendale ed il Consiglio di fabbrica.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, su richiesta del CdF, formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale.
I risultati delle rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall’art. 2105 del Codice civile - saranno raccolti in un registro detto dei "Dati ambientali", istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione ed a disposizione del Consiglio di fabbrica per consultazione.
Viene pure istituito un registro dei "Dati biostatistici" destinato a raccogliere le statistiche afferenti alle assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro, così come il registro aziendale degli infortuni di cui all’art. 403 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione del Consiglio di fabbrica per consultazione.
In caso d’innovazioni tecnologiche che comportino l’impiego di nuove sostanze suscettibili d’esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando immediata informazione al Consiglio di fabbrica delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l’azienda intende adottare.
Le aziende, inoltre, forniranno notizie al Consiglio di fabbrica sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al DPR 10 settembre 1985, n. 915.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull’ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai commi precedenti del presente articolo, che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia al CdF.
Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad istituti o enti qualificati di diritto pubblico e/o ad istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici questi saranno effettuati a carico dei competenti istituti assicurativi e previdenziali.
Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali a norma del secondo comma, art. 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate da enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie ed infortunio.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente Accordo realizza le finalità previste dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione sono da coordinare con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nota a verbale n. 1
A fronte della richiesta delle Organizzazioni dei lavoratori di concedere permessi per la frequenza ad eventuali corsi sulla "Prevenzione degli infortuni e la tutela della salute" nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori delle unità produttive, le aziende metteranno a disposizione del Consiglio di fabbrica permessi retribuiti secondo le seguenti modalità:
a) 40 ore annue per un lavoratore negli stabilimenti produttivi aventi sino a 99 unità lavorative;
b) 80 ore annue da ripartire tra due lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi da 100 a 200 unità lavorative;
c) 120 ore annue da ripartire tra tre lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi oltre 200 unità lavorative.
I permessi di cui sopra, ove usufruiti, assorbono, sino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo o ad altro titolo in eccedenza a quanto previsto dall’art. 27 del CCNL 30 aprile 1976.
La richiesta per poter usufruire dei permessi dovrà essere avanzata dalle Organizzazioni sindacali alla Direzione dello stabilimento con almeno 14 giorni di anticipo, con l’indicazione dei nominativi.
Nota a verbale n. 2
Le caratteristiche e le modalità d’uso del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio, già definite con le Organizzazioni sindacali, verranno riprodotte in appositi fascicoli a stampa.
Nota a verbale n. 3
Le situazioni già in atto concernenti la presente materia saranno mantenute.

Allegato all’art. 34 (Valori limite d’esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro)
1) Le parti concordano di far riferimento in via transitoria e per tutte le sostanze inquinanti, eccettuato l’amianto, ai valori TLV (VLP) adottati dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists per l’anno 1978 dichiarando altresì di accettare la traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell’Associazione italiana degli igienisti industriali.
2) Per quanto riguarda l’amianto le parti, in attesa dell’emanazione della normativa nazionale contro i rischi connessi con una esposizione all’amianto durante il lavoro, confermano l’adozione dei limiti previsti dalla Direttiva CEE n. 83/477 che risultano essere i seguenti:
- tutti i tipi di amianto (esclusa crocidolite): 1 fibra/cc per una esposizione di 8 ore;
- crocidolite pura: 0,5 fibra/cc per una esposizione di 8 ore;
- miscuglio di crocidolite ed altri tipi di amianto: il TLV viene calcolato in funzione delle percentuali dei vari tipi di amianto presenti nel miscuglio; esempio: per un miscuglio contenente 30 per cento di crocidolite e 70 per cento di altri tipi di amianto il TLV risultante è il seguente: TVL (VLP) = (0,30 X 0,5) + (0,70 X 1,0) = 0,85 fibra/cc.
2.1) Al fine della determinazione dei TLV (VLP), per fibre si intendono tutte le particelle con un rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3, e che hanno una lunghezza maggiore di 5 micrometri ed una larghezza inferiore a 3 micrometri.
2.2) Si conviene inoltre sulla necessità di adottare un unico metodo di campionamento e conteggio delle fibre di amianto, ed a tal fine le parti concordano di adottare il metodo definito tra numerosi esperti a livello internazionale e noto come "metodo del filtro a membrana" pubblicato dall’Asbestos International Association.

Art. 37 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente Contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.

Art. 39 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana, dall’Associazione sindacale Intersind e dall’Asap con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente Contratto, sempreché questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Art. 42 - Reclami e controversie
Qualora nell’interpretazione o nell’applicazione del presente Contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Art. 43 - Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto anche di quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui alla prima parte del Contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 45 - Dichiarazione delle parti stipulanti
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, il Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Art. 47 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il SSN o presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni.

Disciplina speciale
Parte I Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 3a declaratoria del gruppo C, dalla 2a declaratoria dei gruppi D ed E e dalla declaratoria del gruppo F.

Art. 50 - Apprendistato
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato, si richiama la legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706, e con legge 2 aprile 1968, n. 424.

Durata del tirocinio
La durata del periodo di tirocinio è stabilita in 3 anni. Tuttavia, coloro che al compimento del 17° anno di età abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a 24 mesi di tirocinio, potranno richiedere di compiere il capolavoro.
Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria, di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente all’attività esplicata dall’apprendista, o titolo equipollente, il periodo di tirocinio dovrà essere ridotto a due anni. Peraltro, l’apprendista in possesso dei suddetti titoli potrà richiedere dopo 18 mesi di anzianità presso l’azienda di compiere il capolavoro.
Per coloro che risultano in possesso del diploma di licenza degli istituti professionali, la durata del periodo di "inserimento nel lavoro" è determinata dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754.
Ai sensi della legge 14 novembre 1967, n. 1146, l’attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all’art. 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è valido ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro dopo un periodo di occupazione che in ogni caso non potrà essere superiore ai 6 mesi.

Documentazione dei titoli
Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell’apprendistato di cui al precedente comma, l’apprendista dovrà presentare all’atto dell’assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente.

Art. 56 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 59 - Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[...]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. 6 (Orario di lavoro).
I lavoratori turnisti addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo [...]
l’azienda, prima dell’inizio del lavoro dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
[...]

Art. 61 - Cottimi
Nel caso che l’azienda ravvisi l’opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
[...]
L’azienda comunicherà al Consiglio di fabbrica i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di cui agli ultimi tre commi del presente articolo.
In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo alla comunicazione di cui al comma quarto potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’azienda ed il Consiglio di fabbrica.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma quarto, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
Resta in facoltà del Consiglio di fabbrica di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
Ai lavoratori interessati al lavoro a cottimo, dovranno essere comunicate per affissione, all’inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto al lavoratore sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, il lavoratore dovrà essere retribuito a cottimo.
[...]
L’azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell’ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l’organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 62 - Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l’entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue, lavori per i quali per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo di paga oraria, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.

(A) Cemento, fibro-cemento e lavorazioni promiscue (Cemento, calce e gesso)

1) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 9,60%
2) recupero di materiali all’interno di volumi chiusi o tramogge 17,85%
3) riparazioni all’interno di forni (non a elevata temperatura) 6,90%
4) riparazioni all’interno di macchine ad elevata temperatura 15,10%
5) interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale tipo Porta in condizioni di particolare disagio 5,50%
6) interventi all’interno di vasche, elevatori, mulini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile ecc. 4,15%
7) stivaggio manuale di sacchi di cemento 5,50%
8) operazione manuale di infilasacchi 5,50%
9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 3,40%
10) interventi in reparti pompe_Cera o simili in caso di difettoso funzionamento che richieda l’intervento sul corpo macchina 3,40%
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguite su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 5,50%
12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi 4,15%
13) manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico del pietrame 4,15%
14) interventi in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,85%
15) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 5,50%
16) manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto che presenta le condizioni di cui al punto precedente 5,50%
17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali 4,15%
18) lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol e dei forni a sospensione di farina 4,60%
19) lavori all’ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti e dei rulli di rotolamento dei forni 3,40%
20) Guardalinee di elettrodotti e di teleferiche 5.50%

Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale in virtù di Accordi aziendali precedenti il 6 luglio 1983, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle soprammenzionate, le parti s’impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

(B) Calce e gesso

a) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 8,15%
b) recupero di materiali all’interno di volumi chiusi o tramogge 12,85%
c) riparazioni all’interno di macchine ad elevata temperatura 4,75%
d) operazione manuale di infilasacchi 4,75%
e) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio 4,05%
f) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,75%
g) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria o locali chiusi 3,40%
h) lavori in sottosuolo:
1. nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l’indennità è fissata in ragione del 8,15%
2. nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopradescritte, l’indennità a partire dal 4,05% della paga base verrà fissata dalle Associazioni locali con l’intervento dell’Ispettorato del lavoro

dal 4,05% al massimo del 8,15%

i) scarico (cavata) forni verticali non automatici

3,40%

Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di lavoro e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di Accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle soprammenzionate, le parti s’impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
Nota a verbale
A fronte di controllo ambientale nei reparti interessati che accerti un livello di TLV (VLP) nei limiti previsti al punto 2) dell’allegato all’art. 34, non va corrisposta la percentuale di maggiorazione del 4,15 per cento riferita alle seguenti lavorazioni del settore fibro-cemento:
1) addetti alle miscele di amianto, ai disintegratori, alle olandesi;
2) addetti alla manovra delle tagliatrici per recupero o riduzione di materiali.
L’eventuale applicazione della predetta maggiorazione avverrà con le modalità di cui al secondo comma dell’art. 62.

Art. 66 - Entrata e uscita dallo stabilimento
L’entrata e l’uscita dei lavoratori dallo stabilimento è disciplinata dal regolamento interno.
Durante il lavoro nessun lavoratore può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito al lavoratore sia di entrare sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro.
Salvo casi eccezionali, il permesso di uscita deve essere chiesto dal lavoratore al proprio capo nella prima ora di lavoro.

Art. 67 - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita delle ferie.
[...]

Art. 68 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[...]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[...]

Art. 69 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente Contratto ed alle altre norme saranno punite:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino al massimo di tre ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);
d) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento ai sensi dell’art. 71 (Licenziamento per mancanze).
[…]

Art. 70 - Multe e sospensioni
Le multe saranno inflitte al lavoratore che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
3) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni, oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni, per disattenzione, al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcooliche, senza regolare permesso nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi colposamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 71 - Licenziamento per mancanze
L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso (né indennità sostitutiva), nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
3) rissa all’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell’anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[…]
7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]
Indipendentemente dal provvedimento di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 74 - Conservazione utensili
Il lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore.
[…]
Il lavoratore risponderà - e l’azienda potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché il lavoratore sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.
[…]

Parte II Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 2a declaratoria dei gruppi B e C.

Art. 81 - Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare la loro opera nel turno, per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[…]

Art. 82 - Indennità varie
Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
- lire 1.900 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del gruppo B
- lire 1.500 per gli appartenenti alla 2a declaratoria del gruppo C.

Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l’entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo di paga oraria, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:

a) riparazioni eseguite all’interno di caldaie in opera 7,50%
b) riparazioni all’interno dei forni 4,80%
c) sorveglianza all’insaccamento 4,15%
d) interventi all’interno di vasche, fosse di elevatori, molini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile ecc. 3,45%
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili 2,70%
f) riparazioni o cambio di funi eseguite su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 4,15%
g) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 4,80%

Le maggiorazioni di cui al presente punto saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di Accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle soprammenzionate, le parti s’impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
Nota a verbale
A fronte di controllo ambientale nei reparti interessati che accerti un livello di TLP (VLP) nei limiti previsti al punto 2.1) dell’allegato all’art. 34 non va corrisposta la percentuale di maggiorazione del 3,45 per cento riferita alla seguente lavorazione del settore fibro-cemento:
1) addetti al controllo della formazione delle miscele di amianto.
L’eventuale applicazione della predetta maggiorazione avverrà con le modalità di cui al primo comma.

Art. 86 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Se il lavoratore, per esigenze di servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l’anno a cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell’anno successivo.
[…]

Art. 87 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 90 - Norme aziendali
Oltre che al presente Contratto il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal Contratto stesso.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 91 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto e del regolamento interno dell’azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti ecc. a lui affidati.
[…]

Art. 92 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);
d) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso, né indennità sostitutiva.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento di cui alla lettera e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salve restando le procedure in atto.
[…]

Parte III Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla declaratoria dei gruppi A super ed A, e dalla 1a declaratoria dei gruppi B, C, D ed E.

Art. 102 - Indennità varie
Indennità di sottosuolo

Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta un’indennità mensile nella misura di:
lire 2.300 per i lavoratori di gruppo A
lire 1.900 per i lavoratori di gruppo B
lire 1.500 per i lavoratori di gruppo C.

Indennità macchine elettrocontabili
In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalità delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili) sarà concessa ai lavoratori addetti permanentemente alla manovra delle macchine elettrocontabili un’indennità pari al 3,45 per cento del minimo tabellare del gruppo di appartenenza.

Art. 106 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Se il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell’anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell’anno successivo.
[…]

Art. 111 - Alloggio e vestiario
[…]
Ai lavoratori tecnici di esercizio che debbono fare uso di speciali indumenti, indispensabilmente inerenti alla natura della loro prestazione, l’azienda concederà un concorso all’acquisto in misura non inferiore al 50 per cento della spesa, in base ai prezzi correnti degli indumenti stessi. È in facoltà dell’azienda di provvedere essa stessa all’acquisto ed alla distribuzione di tali indumenti, alle condizioni di cui sopra.
La spesa sostenuta per l’acquisto dovrà essere in ogni caso documentata.

Art. 112 - Norme aziendali - Regolamento interno
Oltre che al presente Contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano limitazione dei diritti derivanti dal Contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 113 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente allo svolgimento delle mansioni affidategli osservando le disposizioni del presente Contratto e del regolamento interno dell’azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti ecc., a lui affidati.
[…]

Art. 114 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);
d) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento di cui alla lettera e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salve restando le procedure in atto.
[…]