Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa


 

 

 

  • Datore di Lavoro
  • Delega di Funzione
  • Dispositivo di Protezione Individuale
  • Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
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    Responsabilità del datore di lavoro e legale rappresentante di una spa per infortunio ad una lavoratrice: in particolare l'imputato veniva accusato di aver adottato una macchina denominata "strettoio", assimilabile ad una pressa pneumatica a pedali, che, pur prevedendo l'impiego automatico di due lavoratori, non disponeva nè di dispositivi di sicurezza quali barriere fotoelettriche o altro, nè di un doppio comando che imponesse ad entrambi i lavoratori di avere le mani impegnate durante il ciclo di pressatura.

    Così succedeva che la lavoratrice veniva colpita da una pressa per un errore di coordinamento con il collega, il quale dava il comando di serraggio, mentre la stessa stava ancora agendo in una zona pericolosa della macchina.

      

    Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

      

    In merito alla doglianza dell'imputato su una presunta delega di funzione ad altro soggetto, la Corte afferma che la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che, anche se si dovesse ritenere la sussistenza di una delega da S. al socio R., tale circostanza comunque non escluderebbe la responsabilità penale dell'odierno ricorrente, dal momento che non risulta dimostrato che, nell'ambito delle funzioni delegate, il R. avesse anche una piena ed autonoma capacità di spesa, tale da consentirgli una gestione completa ed efficiente del sistema antinfortunistico.

      

    Il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2, lettera b) 1 periodo così come modificato dal Decreto Legislativo n. 242 del 1996, considera infatti datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o comunque "il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita dalla lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa". Con l'avverbio "comunque" il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale.

     

    E' evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.


     

     
     
    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE QUARTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. MARZANO Francesco - Presidente

    Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

    Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

    Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

    Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    1) S. L. N. IL (Omissis);

    avverso la sentenza n. 492/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 18/10/2010;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI.

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio V., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

     

     

    Fatto

     

     

    S. L. è stato condannato con sentenza emessa in data 13.01.2010 dal Tribunale di Pordenone in composizione monocratica alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di lesioni colpose in seguito ad infortunio sul lavoro in danno di D. A., infortunio avvenuto in (Omissis).

    Secondo il giudice l'imputato era responsabile, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta L. spa, di avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature inadeguate, in particolare aveva adottato una macchina denominata "strettoio", assimilabile ad una pressa pneumatica a pedali, che, pur prevedendo l'impiego automatico di due lavoratori, non disponeva nè di dispositivi di sicurezza quali barriere fotoelettriche o altro, nè di un doppio comando che imponesse ad entrambi i lavoratori di avere le mani impegnate durante il ciclo di pressatura; cosicchè per colpa aveva cagionato alla lavoratrice D. A. lesioni guarite in giorni 61.

    La donna infatti, mentre operava allo "strettoio", veniva colpita da una pressa per un errore di coordinamento con il collega, il quale dava il comando di serraggio, mentre la stessa stava ancora agendo in una zona pericolosa della macchina.

     

    Avverso la decisione del Tribunale di Pordenone ha proposto appello il difensore dell'imputato. La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 18.10.2010, confermava la sentenza emessa dal Tribunale e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado.

     

    Avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste lo S. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore, censurando la sentenza impugnata per il seguente motivo:

    contraddittorietà della motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e). Affermava il ricorrente che la sentenza era contraddittoria laddove non aveva attribuito rilevanza alle dichiarazioni del teste D. M., già dipendente della L. s.p.a., il quale aveva spiegato i ruoli nell'ambito dell'azienda dell'imputato e del socio al 50% R. G., il quale si occupava dell'area produttiva e dell'acquisto degli impianti e della manutenzione, con autonomia decisionale in tale materia, essendo egli il socio con funzione specifica di responsabile del servizio prevenzione e di protezione aziendale.

    Secondo il ricorrente pertanto la Corte di appello, allorquando aveva ritenuto che il R. non aveva una delega chiara e comunque non disponeva di autonomia decisionale e di spesa necessarie per svolgere il compito di delegato alla sicurezza, non aveva tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni del teste D. e non aveva considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione non era necessaria una delega in forma scritta.

    Concludeva infine chiedendo di voler annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

     

    Diritto

     

    Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente principalmente sulla base dei seguenti argomenti: la mancata sussistenza di una prova sicura dell'esistenza di una delega scritta ovvero di una delega non scritta; la circostanza che il R. non poteva essere considerato "datore di lavoro", dal momento che non era stato rigorosamente dimostrato che, nell'ambito delle funzioni che gli sarebbero state delegate, egli avesse un potere di spesa, idoneo a consentire al delegato la gestione completa ed efficiente del settore antinfortunistico.

    Tanto premesso osserva che la Corte territoriale correttamente ha evidenziato la insufficienza della indicazione del socio R., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della L. s.p.a., ad esonerare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia antinfortunistica, quali quello di mettere a disposizione dei propri lavoratori macchine in regola con la predetta informativa. La sentenza impugnata ha poi correttamente rilevato che, anche se si dovesse ritenere la sussistenza di una delega dallo S. al socio R., tale circostanza comunque non escluderebbe la responsabilità penale dell'odierno ricorrente, dal momento che non risulta dimostrato che, nell'ambito delle funzioni delegate, il R. avesse anche una piena ed autonoma capacità di spesa, tale da consentirgli una gestione completa ed efficiente del sistema antinfortunistico, non potendosi desumere tale circostanza dalle dichiarazioni del teste D., nè dalla missiva datata 8.03.2000 citata dalla difesa del ricorrente.

     

    Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha confermato la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, non essendo gli accertamenti in fatto del giudice di merito censurabili in Cassazione, ove siano logicamente espressi, come nella specie.

     

    Il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2, lettera b) 1 periodo così come modificato dal Decreto Legislativo n. 242 del 1996, considera infatti datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o comunque "il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita dalla lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa". Con l'avverbio "comunque" il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale. Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte sul punto (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 49819 del 5.12.2003) il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. E' evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.

     

    Pertanto, nella fattispecie di cui è processo la indicazione del socio R. G. quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della L. s.p.a., in mancanza di un suo autonomo potere di spesa, non è sufficiente ad esonerare il datore di lavoro dai propri doveri ed obblighi in materia antinfortunistica. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

     

     

    P.Q.M.

     

     

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.