Categoria: 1987
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 marzo 1987
Validità: 01.04.1987 - 31.03.1990
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Confcommercio

Sommario:

Premessa
Validità e sfera di applicazione del Contratto
Parte I - Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Titolo II Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Titolo III Composizione delle controversie
Art. 14
Art. 15
Titolo IV Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 16
Art. 17
Titolo V Contratti di formazione e lavoro
Premessa
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Titolo VI Licenziamenti collettivi
Dichiarazione a verbale
Titolo VII Diritti sindacali
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Titolo VIII Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 28
Titolo IX Delegato aziendale
Art. 29
Parte II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Classificazione del personale

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Titolo II Quadri
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Titolo III Assunzione
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Titolo V Apprendistato
Premessa
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Titolo VII Part time
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Titolo IX Riposo settimanale. Festività e permessi retribuiti
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Titolo X Ferie
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Titolo XI Congedi - Diritto allo studio
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Titolo XII Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 62
Art. 63
Titolo XIII Missioni e trasferimenti

Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Titolo XVI Sospensione del lavoro
Art. 83
Titolo XVII Anzianità di servizio
Art. 84
Art. 85
Titolo XVIII Anzianità di convenzionale
Art. 86
Titolo XIX Passaggi di qualifica
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Titolo XX Scatti di anzianità
Art. 90
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Titolo XXII Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 105
Art. 106
Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
b) Preavviso
Art. 113
Art. 114
c) Trattamento di fine rapporto
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Art. 119
d) Dimissioni
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Titolo XXIV Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Titolo XXV Cauzioni
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Titolo XXVI Calo merci e inventari
Art. 133
Art. 134
Titolo XXVII Responsabilità civili e penali
Art. 135
Art. 136
Titolo XXVIII Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 137
Titolo XXIX Divise e attrezzi
Art. 138
Titolo XXX Appalti
Art. 139
Titolo XXXI Decorrenza e durata del Contratto
Art. 140
Allegati e tabelle
Allegato 1 - Progetto standard di formazione e lavoro
Allegato 2 - Dichiarazione della Confcommercio in merito all’istituzione di un fondo di assistenza sanitaria in favore dei quadri
Allegato 3 - Protocollo aggiuntivo delle Organizzazioni sindacali sui quadri
Allegato 4 - Dichiarazione congiunta
Allegato 5 - Trattamento di malattia nelle Province di Trieste e Gorizia
Allegato 6 - Fondo di solidarietà
Allegato 7 - Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Allegato 8 - Art. 97 CCNL 17 dicembre 1979
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella E
Statuto
Regolamento
Capitolato delle prestazioni assistenziali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed ausiliarie del commercio (Confcommercio)

L’anno 1987, il giorno 28 del mese di marzo in Roma, tra la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), con l’assistenza confederale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisascat), con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), l’Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs) e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) con la partecipazione della consulta quadri; visti il CCNL per i dipendenti da aziende commerciali, stipulato in data 18 marzo 1983 e il relativo Accordo nazionale di rinnovo siglato in data 28 marzo 1987 si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi, composto di:
- Premessa;
- Parte I (IX titoli, 29 articoli);
- Parte II (XXXI titoli, 140 articoli);
- 8 allegati;
- 5 tabelle.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS., consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento alla occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all’individuazione e all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e quindi prevenire l’eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima della attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 3, parte I, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all’ottavo comma dell’art. 6, parte I, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.

Validità e sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del settore commerciale e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati e il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione
- commercio all’ingrosso di generi alimentari;
- supermercati alimentari;
- commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e paste alimentari annesse ai forni;
- salumerie, salsamenterie e pizziccherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (drogherie e torrefazioni);
- commercio all’ingrosso ed al minuto di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate; macellerie, norcinerie, tripperie; spacci di carne fresca e congelata;
- commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
- rinvendite di pollame e selvaggina;
- commercio all’ingrosso ed al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza di pubblica sicurezza) e derivati;
- commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuato nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- commercio all’ingrosso ed al minuto di prodotti vinicoli ed affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento e di infiascamento;
- commercio all’ingrosso ed al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all’ingrosso ed al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
b) Fiori, piante ed affini
- commercio all’ingrosso ed al minuto di fiori e piante ornamentali;
- commercio di piante aromatiche ed officinali e di prodotti erboristici in genere.
c) Merci d’uso e prodotti industriali
- grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
- tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria ed in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini, busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie ecc.); pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento, eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti ed oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta, articoli per regalo; articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste; biblioteche circolanti;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici, impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici ecc.);
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- carboni fossili, carboni vegetali, combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante ed impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- tappezzerie in stoffa ed in carta, stucchi;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine ed attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
- commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
- agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno ed al servizio delle proprie aziende);
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo ecc.);
- compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazione ed esportazione di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
- imprese portuali di controllo.
e) Servizi al mercato
Imprese che operano nei settori:
- pubblicità (agenzie, concessionarie di spazi, affissioni, altri operatori);
- recupero e risanamento dell’ambiente;
- laboratori di analisi;
- informatica, telematica, eidomatica;
- ricerche di mercato, ricerche economiche, ricerche motivazionali;
- ricerca, selezione e formazione del personale;
- auditing, revisione contabile;
- progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
- marketing, promozione delle vendite;
- istituti di informazione commerciale;
- agenzie di affari, agenzie immobiliari, multiproprietà; uffici residences;
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- fiduciarie e di revisione e organizzazione;
- mostre e fiere;
- altri del terziario di mercato.
Le parti si danno atto che il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti collettivi, Accordi speciali riferentisi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui agli artt. 11 e 17, parte I, del presente Contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il Contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Parte I - Sistema di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strumentalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, ivi compreso l’utilizzo dell’apprendistato, con particolare riferimento alla occupazione giovanile anche a seguito dell’introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l’andamento dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale, sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione degli orari commerciali.

Art. 3
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, concordano sull’opportunità di istituire:
1) l’Osservatorio nazionale;
2) la Commissione paritetica nazionale.
L’Osservatorio nazionale e la Commissione paritetica nazionale sono composti ciascuno da sei membri dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 4
L’Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. 1, parte I;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) svolge le funzioni previste dal titolo V, parte I, (contratti di formazione e lavoro) e dal titolo V, parte II (apprendistato).

Art. 5
La Commissione paritetica nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall’art. 6, parte I, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente parte I del Contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza, con le modalità e le procedure previste dall’art. 7, parte I;
2) sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall’art. 8, parte I.

Art. 6
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 5, parte I, lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata RR, dalle Associazioni stipulanti il presente Contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali dei commercianti o nazionali di categoria.
All’atto della presentazione dell’istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrono gli estremi, di darvi attuazione trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412, Codice procedura civile e 2113, quarto comma, Codice civile, come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o territoriale), la parte, il cui diritto di Organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.

Art. 7
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 5, parte I, lettera b.1), la Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un’esigenza di revisione della classificazione, anche emersa in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 8
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 5, parte I, lettera b.2), annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

Titolo II Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 9

Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.

Art. 10
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, parte I, al livello di competenza le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno realizzare confronti finalizzati al raggiungimento di intese in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento:
- agli interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario;
- alle funzioni attribuite alle parti sociali dall’art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in materia di convenzioni tra imprese e Commissioni regionali o circoscrizionali per l’impiego;
- alle altre iniziative che le parti dovessero attivare in relazione a quanto previsto dalla stessa legge n. 56/1987 in tema di mercato del lavoro, in particolare al titolo II.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
Le parti potranno, altresì, definire accordi in materia di apprendistato e contratti di formazione e lavoro, sulla base di quanto ad esse delegato dagli articoli di cui al titolo V, parte II (apprendistato) e titolo V, parte I (Contratti di formazione e lavoro) del presente Contratto.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito agli artt. 5 e 7, parte I, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 12, parte I, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
A livello territoriale di competenza, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore, nonché sull’applicazione di quanto previsto dagli artt. 28, 29 e 30, parte II.

Art. 12
L’ente bilaterale ha le seguenti funzioni.
Istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, a livello di competenza relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell’art. 4, parte I, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandoli per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 28 e 29, parte II; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull’utilizzo dell’art. 30, parte II.
L’ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal titolo XI del presente Contratto, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Svolge le funzioni previste dal titolo V, parte I (contratti di formazione e lavoro) e dal titolo V, parte II (apprendistato), ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.

Art. 13
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente Contratto, e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso l’Associazione o Unione dei commercianti competente per territorio, aderente alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, con l’assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Associazione o Unione dei commercianti;
b) per i prestatori d’opera, dell’Organizzazione sindacale locale della Filcams-Cgil, della Fisascat-Cisl e della Uiltucs-Uil.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e abbia conferito il mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Associazione dei commercianti ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, l’Associazione dei commercianti provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dall’Associazione dei commercianti all’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell’art. 411, terzo comma, e art. 412, Codice procedura civile, e art. 2113, Codice civile, come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Titolo IV Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 16

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell’ambito nazionale,
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali provinciali per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione che investono l’intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, convocato dalle rispettive organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l’azienda esaminerà con il sindacato le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione e riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.

Art. 17
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari distribuzione dell’orario ed eventuali forme di flessibilità;
- determinazione di turni feriali ai sensi dell’art. 52, parte II;
- part time;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità uomo-donna nel lavoro secondo quanto previsto all’art. 2, parte I;
- trattamenti retributivi integrativi anche connessi all’obiettivo dell’incremento della produttività aziendale;
- modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970, "Statuto dei lavoratori".
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente Contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempreché non siano previste nella classificazione di cui all’art. 2, parte II, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 5, parte I, le parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 5, parte I, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le parti, nel confermare la validità degli Accordi aziendali, realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione, ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli, saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

Titolo V Contratti di formazione e lavoro
Premessa

Nel quadro della più generale intesa tra Confcommercio e Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per la definizione di nuove relazioni sindacali, le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all’utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione e lavoro.
La Confcommercio e le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento idoneo a favorire l’incremento dell’occupazione, in particolare femminile e giovanile.
Concordano inoltre nell’identificare l’attivazione di comuni interventi per affrontare i problemi della formazione e dell’aggiornamento professionale, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta concreta alle esigenze di fluidità del mercato del lavoro.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni dell’art. 3 legge n. 863/1984, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.

Art. 18
Il progetto di formazione deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento iniziale, l’eventuale inquadramento intermedio e quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro.
[…]
Fatti salvi specifici accordi in deroga, ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente Contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.
[...]
Il contratto di formazione e lavoro avrà una durata non superiore a 24 mesi.
L’iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all’allegato 1.

Art. 20
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Contratto, accordi applicativi della presente normativa possono essere realizzati, a livello di competenza, dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti Organizzazioni sindacali e trasmessi alle parti stipulanti il presente Contratto, nonché all’ente bilaterale di cui all’art. 12, parte I.
Decorso il termine di sei mesi, le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale per provvedere ad un confronto sulla materia, anche alla luce delle intese raggiunte. Decorso un ulteriore mese, la normativa di cui al presente titolo sarà applicata in tutte le realtà territoriali nelle quali non si è raggiunto uno specifico accordo, con le eventuali integrazioni convenute nel suddetto confronto a livello nazionale.
Accordi applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati nelle imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese comunicheranno i contenuti delle intese raggiunte alle loro Associazioni territorialmente competenti, che provvederanno a trasmetterle agli enti bilaterali interessati e all’Osservatorio nazionale.
I progetti di formazione dovranno essere presentati all’ente bilaterale competente per territorio, ovvero all’Osservatorio nazionale per i progetti aziendali che interessano una pluralità di regioni, per il parere di conformità ai fini della richiesta del nullaosta da emettere entro il limite massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento.
Gli accordi in materia già in atto all’entrata in vigore del Contratto sono confermati, salvo diversa intesa tra le parti che li hanno stipulati, da realizzarsi entro il termine di cui al primo comma.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici regionali e provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nullaosta alle assunzioni da parte degli Uffici di collocamento territorialmente competenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che nella Provincia di Bolzano la formazione professionale compreso l’istituto dei contratti di formazione possono essere disciplinati da leggi, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente Contratto.

Titolo VII Diritti sindacali
Art. 23

[...]
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 24
Le parti convengono che nelle unità produttive con più di 15 dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil possono costituire, in sostituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali, Consigli di delegati alle seguenti condizioni:
1) che il Consiglio sia unitariamente costituito;
2) che la sua costituzione, i suoi componenti e i suoi dirigenti siano notificati alla Direzione di ciascuna azienda, congiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Il Consiglio dei delegati così costituito conserva le prerogative ed i compiti delle Rappresentanze sindacali aziendali secondo le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[...]

Art. 26
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 92, parte II.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 27
[...]
Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Titolo VIII Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 28

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei delegati e, in mancanza, la Rappresentanza aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

Titolo IX Delegato aziendale
Art. 29

In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 dipendenti e sino a 15 le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei Contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Parte II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo III Assunzione
Art. 12

Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[...]
g) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ed all’art. 37 del DPR 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
[...]

Titolo V Apprendistato
Premessa

Al fine del rilancio dell’apprendistato le Organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell’istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione.

Art. 14
L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 4° e 5° livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 15
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato.

Art. 16
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge ed a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

Art. 19
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente Contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 20
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c) non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente, ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 21
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 22
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 20, seconda parte, sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 25
Nelle aziende o singoli reparti di esse del settore alimentare, che trattano prodotti, freschi e non, da vendersi a tagli e peso, il periodo di apprendistato per il raggiungimento delle qualifiche di cui al n. 23 del 4° livello è fissato in 36 mesi.
Al livello di competenza tra le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali, possono essere realizzate intese - da trasmettersi agli enti bilaterali interessati e all’Osservatorio nazionale - che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti all’art. 24, parte II, fino ad un massimo di 36 mesi.
Ferma restando ogni altra norma vigente in materia, nelle aziende commerciali di lane sudice e lavate, seme bachi, cascami di seta, fibre tessili varie e stracci, la durata massima dell’apprendistato per le qualifiche già comprese nelle ex cat. D e E non potrà superare i 9 mesi se l’apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, e i 6 mesi se l’apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi previsti dal precedente secondo comma debbono presentare - prima dell’inoltro della richiesta dell’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro - domanda all’ente bilaterale competente per territorio, il quale, esaminate le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato, esprime parere vincolante di congruità.

Art. 26
Per quanto non disciplinato dal presente Contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Norma transitoria
[…]
- Le parti si danno atto che nella Provincia di Bolzano l’istituto dell’apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente Contratto.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 27

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende commerciali è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti due commi.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l’orario di lavoro è fissato in 42 ore settimanali.
Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

Art. 28
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 29, parte II, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali.
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura o chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell’entrata in vigore del presente Contratto - l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al secondo comma della presente lettera a.1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo.
a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità.
Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art. 30, parte II, il monte ore di permessi di cui al secondo comma dell’art. 49, parte II, sarà, per l’anno di riferimento, di complessive 64 ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall’art. 49, parte II.
b) 38 e 1/2 ore settimanali.
Si realizza attraverso l’assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito di cui al secondo comma dell’art. 49, parte II.
Le rimanenti 32 ore di cui al primo comma dell’art. 49, parte II, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 30, parte II.
c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l’assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito di cui al secondo comma dall’art. 49, parte II, e di 16 delle 32 ore di permesso retribuito, di cui al primo comma dell’art. 49, parte II.
Le rimanenti 16 ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità previste dall’art. 49, parte II, ferma restando l’applicabilità dell’art. 30, parte II.

Art. 29
L’eventuale variazione dell’articolazione dell’orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 28, parte II, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, sarà comunicata entro il 30 novembre di ciascun anno, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 33, parte II, e contestualmente, per iscritto, all’Osservatorio della provincia di competenza, di cui all’art. 12, parte I, tramite la corrispondente associazione territoriale aderente alla Confcommercio.
L’articolazione dell’orario settimanale prescelta avrà vigore dal primo gennaio dell’anno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell’orario, avrà validità annua.
Nel corso degli incontri di cui all’art. 12, parte I, i dati aggregati relativi all’applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali anche al fine di consentire il confronto di cui all’ultimo cpv. dell’art. 10, parte I.

Art. 30
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 17, parte I, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 64 ore nell’anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione delle flessibilità: le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 32
L’orario di lavoro dei fanciulli fino a quindici anni compiuti non può durare senza interruzione più di sei ore.

Art. 33
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda.
Ai sensi dell’art. 12 del RD 10 settembre 1923, n. 1955, l’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del lavoro.

Art. 34
[…]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.
Norma transitoria
Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1 novembre 1984.

Art. 35
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri ed inservienti;
6) pesatori ed aiuti;
7) personale addetto al carico ed allo scarico;
8) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
9) commessi di negozio nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
10) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
11) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione ed inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio dell’attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.
L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici ed i diciotto anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazioni a verbale
I - Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all’art. 17, parte I, sulla contrattazione aziendale.
[…]

Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 42

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente Contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l’orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art. 27, parte II.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del RDL 15 marzo 1923, n. 692, e dell’art. 9 del relativo regolamento.

Art. 44
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione dei commercianti.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Norma transitoria
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.
Le organizzazioni provinciali a carattere generale delle parti stipulanti si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

Titolo IX Riposo settimanale. Festività e permessi retribuiti
Art. 45

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente Contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.

Titolo X Ferie
Art. 56

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 57
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 44, parte II, per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 69

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 73
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 78
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 79
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia ed infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 80

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 81
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso
Art. 108

Ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[…]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
- l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;
- l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.
[…]

Titolo XXIV Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 123

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri ed il segreto d’ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa.

Art. 124
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’azienda, salvo quanto previsto dall’art. 26, parte I, del presente Contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tale caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 127
[…]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall’azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

Art. 128
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 91, parte II;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi di cui all’art. 123, primo e secondo comma, parte II;
- infrazioni alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
- la recidiva oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]

Titolo XXIX Divise e attrezzi
Art. 138

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]

Titolo XXX Appalti
Art. 139

Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle Organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente Contratto.
La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dall’art. 17, parte I.