Categoria: 2011
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 aprile 2011
Validità: 01.06.2010 - 31.12.2013
Parti: Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - Confcommercio e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil
Settori: Servizi, Sostentamento del clero
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

  Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione
Titolo II Assunzione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Titolo III Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale
Titolo IV Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Turni di lavoro
• Indennità di turno giornaliera
Titolo V Lavoro straordinario
Art. 7 - Lavoro straordinario
Titolo VI Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Festività lavorate
Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale
Art. 12 - Permessi retribuiti per festività abolite
Titolo VII Ferie
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Decorso ferie - Sopravvenienza malattia
Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie
Titolo VIII Assenze, permessi e congedi
Art. 16 - Assenze
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Permessi ai lavoratori studenti, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali e permessi per formazione continua
Art. 19 - Permessi per eventi familiari
Art. 20 - Ulteriori permessi retribuiti
Art. 21 - Permessi retribuiti per motivi sanitari
Art. 22 - Congedi giornalieri retribuiti
Art. 23 - Aspettativa
Titolo IX Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 - Chiamata e richiamo alle armi
Titolo X Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Art. 25 - Controlli prenatali
Art. 26 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro
Art. 27 - Congedo di paternità
Art. 28 - Riposi orari per assistenza al bambino
Art. 29 - Trattamento economico
Art. 29bis - Altri istituti a tutela e sostegno della maternità e paternità
Titolo XI Malattia e infortunio
Art. 30 - Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 31 - Aspettativa per periodi di malattia e di infortunio superiori a 180 giorni.
Titolo XII Missioni
Art. 32 - Trattamento di missione
Titolo XIII Anzianità di servizio
Art. 33 - Anzianità di servizio
Art. 34 - Scatti di anzianità
Titolo XIV passaggi di qualifica e di livello
Art. 35 - Passaggi di qualifica e di livello
Titolo XV Trattamento economico
Art. 36 - Trattamento economico
Art. 37 - Indennità di contingenza
  Art. 38 - Tredicesima mensilità
Art. 39 - Quattordicesima mensilità
Titolo XVI Servizio di mensa

Art. 40 - Servizio di mensa
Titolo XVII Trattamento di famiglia
Art. 41 - Trattamento di famiglia
Titolo XVIII Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 42 - Definizione del rapporto
Art. 43 - Instaurazione e disciplina del rapporto
Art. 43 bis - Part time post maternità
Art. 44 - Riproporzionamento
Art. 45 - Retribuzione oraria
Art. 47 - Permessi retribuiti
Art. 48 - Ferie
Art. 49 - Lavoro supplementare
Art. 50 - Applicazione dei principi contrattuali
Titolo XIX Telelavoro
Art. 51 - Prestazione lavorativa
Art. 52 - Retribuzione
Art. 53 - Sistema di comunicazione
Art. 54 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
Art. 55 - Controlli a distanza
Art. 56 - Diritti sindacali
Art. 57 - Organizzazione della struttura lavorativa
Art. 58 - Diligenza e riservatezza
Art. 59 - Diritti di informazione
Art. 60 - Postazioni di lavoro
Art. 61 - Interruzioni tecniche
Art. 62 - Misure di protezione e prevenzione
Art. 63 - Infortunio
Titolo XX Norme disciplinari
Art. 64 - Norme disciplinari
Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 65 - Risoluzione del rapporto e termini di preavviso
Art. 66 - Indennità di mancato preavviso
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXII Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 68 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Titolo XXIII Welfare contrattuale
Art. 69 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 70 - Previdenza complementare
Art. 71 - Formazione continua
Titolo XXIV Diritti sindacali
Art. 72 - Diritti sindacali
Titolo XXV Norme generali
Art. 73 - Rinvio alle norme generali
Titolo XXVI Condizioni di miglior favore
Art. 74 - Condizioni di miglior favore
Titolo XXVII Decorrenza e durata del contratto
Art. 75 - Decorrenza e durata del Contratto
Tabelle
Tabella A Retribuzione base
Tabella B Indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero

L'anno 2011, il giorno 28 del mese di Aprile in Roma tra l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del Suo Presidente […], in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani ed Interdiocesani per il Sostentamento del Clero con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese e la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turisno (Fisascat-Cisl) […], la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil) […] e i Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero […] visto il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 15 marzo 2007 e pervenuto a scadenza il 31 maggio 2010, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.

Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1 del canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall'articolo 21 della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Titolo II Assunzione
Art. 2 - Assunzione

[…]
È in facoltà dell'Istituto di sottoporre, prima dell'assunzione, il lavoratore ad accertamenti sanitari.

Titolo IV Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro

La durata dell'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro può essere articolata in cinque o sei giorni lavorativi.
Nel caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi gli stessi saranno determinati in relazione a specifiche esigenze di servizio, con possibilità di distribuzione non omogenea nei confronti del personale e, conseguentemente, che il giorno di riposo e di libertà non siano consecutivi.

Art. 6 - Turni di lavoro
In relazione ad esigenze preindividuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all'inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di otto ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 o termine entro le ore 22,00.
Durante il turno il personale ha diritto ad un riposo intermedio, retribuito, di mezz'ora.
Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l'intervallo previsto nell'ambito del normale orario di lavoro.
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.

Titolo V Lavoro straordinario
Art. 7 - Lavoro straordinario

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie.
[…]

Titolo VI Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria del trattamento economico globale di cui all'art. 36, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo VII Ferie
Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute entro il diciottesimo mese successivo alla fine dell'anno di maturazione.
[…]
Nota a verbale
Le parti, in considerazione delle finalità alle quali sono preordinate le ferie, si impegnano a realizzare tutte le condizioni per il loro integrale godimento, provvedendo alla loro programmazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Titolo VIII Assenze, permessi e congedi
Art. 21 - Permessi retribuiti per motivi sanitari

Ciascun dipendente ha diritto a fruire di permessi retribuiti per complessive 6 ore annue per visite mediche o analisi e prestazioni sanitarie, per se stesso e/o per i propri figli, presso strutture sanitarie pubbliche o private o presso studi medici.
Per gli stessi fini di cui al primo comma, presso ciascun Istituto per il sostentamento del Clero viene, altresì, istituito un monte ore annuo dal quale i dipendenti potranno attingere, a concorrenza dello stesso, permessi retribuiti. Il monte ore annuo viene determinato al primo gennaio di ciascun anno nella misura pari al prodotto tra il numero dei dipendenti in forza alla stessa data e il numero di 6 ore.
Il dipendente potrà usufruire dei permessi di cui al comma precedente anche per i propri figli di età inferiore agli otto anni, con il limite di 6 ore annue.
Nel caso di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di permesso di cui al primo comma e il moltiplicatore di cui al secondo comma vengono riproporzionati sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente Contratto.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma, il permesso spettante per ciascuna visita medica o analisi o prestazione sanitaria non può essere superiore a 3 ore.
Per usufruire dei permessi retribuiti di cui al presente articolo i dipendenti dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico, attestante il giorno e l'ora in cui la prestazione è stata resa.
Le ore di permesso, previste dal presente articolo, che dovessero residuare al 31 dicembre di ciascun anno non sono usufruibili, ad alcun titolo, nell'anno successivo e non danno luogo ad alcun compenso sostitutivo.

Titolo X Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Art. 25 - Controlli prenatali

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione dei predetti permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita richiesta e, al rientro in servizio, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 26 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi successivi al parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
Ferma restando la durata complessiva dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità valgono le nonne di legge vigenti.

Art. 28 - Riposi orari per assistenza al bambino
L'Istituto deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Tale disposizione si applica anche nel caso di adozione e di affidamento.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Istituto.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 Aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 29 - Trattamento economico
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge vigenti.

Titolo XVIII Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 43 - Instaurazione e disciplina del rapporto

[…]
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
[…]
- applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
[…]

Art. 43 bis - Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, gli Istituti accoglieranno, nell'ambito del 3 per cento della forza occupata, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del genitore.
Negli Istituti che occupano da 10 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. L'Istituto accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Art. 50 - Applicazione dei principi contrattuali
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi contenuti nel presente titolo.

Titolo XIX Telelavoro
Art. 51 - Prestazione lavorativa

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali dell'Istituto.
I rapporti di telelavoro sono disciplinati secondo i seguenti principi:
- volontarietà delle parti;
- possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
- pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
- definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto;
- garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
- esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.
Gli agenti dell'instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore.

Art. 53 - Sistema di comunicazione
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro.
In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.

Art. 54 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro, per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Art. 55 - Controlli a distanza
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni del software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire trasparenza dei controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere preventivamente concordate con il telelavoratore con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione del datore di lavoro.

Art. 56 - Diritti sindacali
Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

Art. 57 - Organizzazione della struttura lavorativa
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 59 - Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa, a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300/70, il datore di lavoro provvedere ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore la copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

Art. 60 - Postazioni di lavoro
Il datore di lavoro provvede all'installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.
Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.
[…]

Art. 62 - Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ai sensi del D.lgs 81/08, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro nonché della persona e di terzi che fisicamente vi accedono.
In caso dì telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs 81/08 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

Art. 63 - Infortunio
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'Inail e delle istituzioni preposte ai fini di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Titolo XX Norme disciplinari
Art. 64 - Norme disciplinari

Le mancanze del dipendente potranno essere punite, secondo della loro gravità con:
Il rimprovero verbale è adottato nei casi di:
1) qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nel Contratto del personale e negli ordini di servizio;
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
2) ritardo dell'inizio dell'orario di lavoro.
Il rimprovero scritto è adottato nei casi di:
1) inosservanza di maggiore gravità delle disposizioni contenute nel Contratto del personale e negli ordini di servizio;
[…]
4) prima recidiva nelle infrazioni che comportano il rimprovero verbale.
La multa è adottata nei casi di:
[…]
3) recidiva in una qualunque delle infrazioni che comportano il rimprovero scritto;
4) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo.
La sospensione del lavoro e della retribuzione è adottata nei seguenti casi:
1) recidiva in una qualunque delle infrazioni che comportano la multa;
2) inosservanza delle direttive impartite dai superiori.
Il licenziamento per giusta causa può essere adottato nei casi in cui il lavoratore si renda colpevole di mancanze relative ai propri doveri le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il licenziamento per giustificato motivo può essere adottato nell'ipotesi prevista dall'art. 3 della Legge 15 Luglio 1966, n. 604.

Titolo XXIII Welfare contrattuale
Art. 71 - Formazione continua

Le parti individuano definitivamente in Fonder (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua) il fondo cui gli Istituti per il Sostentamento del Clero faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

Titolo XXIV Diritti sindacali
Art. 72 - Diritti sindacali

Per quanto riguarda i diritti sindacali si fa riferimento alle apposite norme stabilite dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme di collocamento".

Titolo XXV Norme generali
Art. 73 - Rinvio alle norme generali

Per quanto non previsto nel presente Contratto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali sulla disciplina di rapporto di lavoro, nonché di previdenza e di assistenza sociale.