R188 Raccomandazione sulle agenzie per l’impiego private




Ginevra, 19 giugno 1997


La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1997 nella sua ottantacinquesima sessione;
Avendo deciso di adottare svariate proposte relative alla revisione della Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta),1949, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte saranno presentate sotto forma di raccomandazione integrativa della Convenzione sulle agenzie per l’impiego private, 1997;
adotta oggi diciannove giugno millenovecentonovantasette la raccomandazione in appresso, che sarà denominata Raccomandazione sulle agenzie per l’impiego private, 1997.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni della presente raccomandazione integrano quelle della convenzione sulle agenzie per l’impiego private del 1997 (di seguito denominata «la Convenzione») e dovrebbero essere applicate congiuntamente a queste ultime.
2.
(1) Occorrerebbe far partecipare, per quanto possibile, organi tripartiti o organi di datori di lavoro e di lavoratori all’elaborazione ed all’applicazione delle disposizioni di attuazione della Convenzione.
(2) Se del caso, la legislazione nazionale applicabile alle agenzie per l’impiego private dovrebbe essere completata da norme tecniche, da direttive, da codici di condotta, da procedure di autodisciplina o da altri mezzi conformi alta prassi nazionale.
3. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto appropriato e praticabile, scambiarsi informazioni e condividere l’esperienza acquisita riguardo al contributo fornito dalle agenzie per l’impiego private al funzionamento del mercato del lavoro e farne parte all’Ufficio internazionale del Lavoro.

II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI

4. I Membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari e appropriati per prevenire ed eliminare prassi non conformi alla deontologia seguite da agenzie per l’impiego private. Tali misure possono includere l’adozione di leggi o di regolamentazioni con la previsione di sanzioni, compresa la messa al bando delle agenzie per l’impiego private che adottano prassi contrarie alla deontologia.
5. I lavoratori assunti dalle agenzie per l’impiego private di cui al paragrafo 1 b) dell’articolo 1 della Convenzione dovrebbero se del caso avere un contratto di lavoro scritto che specifica le condizioni d’impiego. Come minimo, i lavoratori dovrebbero essere informati delle loro condizioni d’impiego prima dell’assunzione iniziale dell’incarico.
6. Le agenzie per l’impiego private non dovrebbero mettere a disposizione di un’impresa utilizzatrice dei lavoratori destinati a sostituire il personale di detta impresa che è in sciopero.
7. L’autorità competente dovrebbe reprimere le prassi pubblicitarie sleali, nonché le inserzioni menzognere, comprese quelle che offrono impieghi inesistenti.
8. Le agenzie per l’impiego private:
a) non dovrebbero consapevolmente reclutare, collocare o utilizzare dei lavoratori per degli impieghi che comportano pericoli e rischi inaccettabili, o qualora gli stessi possano essere vittime di abusi o di trattamenti discriminatori di qualsiasi tipo;
b) dovrebbero informare i lavoratori migranti, per quanto possibile nella lingua di questi ultimi o in una lingua loro familiare, riguardo al lavoro loro offerto ed alle condizioni d’impiego applicabili.
9. Alle agenzie per l’impiego private dovrebbe essere vietato, o impedito con altri mezzi, di formulare o pubblicare inserzioni di posti vacanti o offerte d’impiego che potrebbero direttamente o indirettamente risultare in una discriminazione fondata su motivi quali la razza, il colore, il sesso, l’età, la religione, l’opinione politica, l’ascendenza nazionale, l’origine sociale, l’origine etnica, l’invalidità, lo statuto matrimoniale o familiare, la preferenza sessuale o l’appartenenza ad una organizzazione di lavoratori.
10. Le agenzie per l’impiego private dovrebbero essere incoraggiate a promuovere la parità nel lavoro per mezzo di programmi di azione positivi.
11. Alle agenzie per l’impiego private dovrebbe essere vietato di trascrivere in schedari o registri i dati personali non necessari per valutare l’abilitazione dei candidati per gli impieghi per i quali sono o potrebbero essere presi in considerazione.
12.
(1) Le agenzie per l’impiego private possono conservare i dati personali di un lavoratore soltanto per il tempo richiesto dal fine specifico della raccolta di dati, oppure per tutto il tempo in cui il lavoratore desidera rimanere iscritto su una lista di candidati.
(2) Dovrebbero essere presi provvedimenti affinché i lavoratori possano consultare tutti i dati personali che li riguardano, a prescindere se elaborati automaticamente, per via informatica o manualmente. Tali provvedimenti dovrebbero includere il diritto per il lavoratore di ottenere ed esaminare una copia di tutti questi dati, nonché di esigere che i dati inesatti o incompleti siano eliminati o rettificati.
(3) Salvo se i dati sono direttamente connessi alle condizioni richieste per l’esercizio di una determinata professione ed il lavoratore interessato lo autorizza espressamente, le agenzie d’impiego private non dovrebbero chiedere, conservare o utilizzare informazioni sullo stato di salute di un lavoratore o utilizzare queste informazioni per decidere circa la sua abilitazione all’impiego.
13. Le agenzie per l’impiego private e l’autorità competente dovrebbero prendere provvedimenti per incentivare il ricorso a metodi di selezione appropriati, equi ed efficaci.
14. Le agenzie per l’impiego private dovrebbero disporre di personale adeguatamente qualificato e formato.
15. Nel tenere debitamente conto dei diritti e degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale per quanto concerne la cessazione dei contratti di lavoro, le agenzie per l’impiego private che forniscono i servizi di cui al paragrafo 1 b) dell’articolo l della Convenzione non dovrebbero:
a) impedire all’impresa utilizzatrice di ingaggiare il lavoratore messo a sua disposizione;
b) limitare la mobilità professionale del lavoratore;
c) infliggere sanzioni ad un lavoratore che accetta di lavorare per un’altra impresa.

III - RELAZIONI FRA IL SERVIZIO PUBBLICO DELL’IMPIEGO E LE AGENZIE PER L’IMPIEGO PRIVATE

16. Andrebbe incoraggiata la cooperazione fra il servizio pubblico dell’impiego e le agenzie per l’impiego private, in vista dell’attuazione di una politica nazionale in materia di organizzazione del mercato del lavoro; a tal fine, potrebbero essere istituiti organi che includono rappresentanti del servizio pubblico dell’impiego e delle agenzie per l’impiego private, nonché delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori maggiormente rappresentative.
17. Le misure volte a promuovere la cooperazione fra il servizio pubblico dell’impiego e le agenzie per l’impiego private potrebbero includere:
a) un «pool» di informazioni e l’utilizzazione di una terminologia comune per rendere più trasparente il funzionamento del mercato del lavoro;
b) scambi di avvisi di posti vacanti;
c) il varo di progetti comuni ad esempio nel settore della formazione;
d) la stipula di convenzioni fra il servizio pubblico dell’impiego e le agenzie per l’impiego private, relative all’esecuzione di alcune attività quali progetti per l’inserimento dei disoccupati di lunga data;
e) la formazione del personale;
f) regolari consultazioni volte a migliorare le prassi professionali.


Note: Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale in G.U. 2 febbraio 2000, n. 26, “Estratti, sunti e comunicati”

Fonte: ILO