Categoria: Convenzioni OIL
Visite: 9724

R35 Raccomandazione sulla costrizione indiretta al lavoro




Ginevra, 28 giugno 1930


La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 10 giugno 1930, nella sua quattordicesima sessione,
Avendo stabilito di adottare diverse proposte relative alla costrizione indiretta al lavoro, argomento che costituisce l’oggetto del primo punto all’ordine del giorno della sessione, e
Avendo deciso di redigere tali proposte in forma di raccomandazione,
adotta, oggi ventotto giugno millenovecentotrenta, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sulla costrizione indiretta al lavoro, 1930, e che sarà sottoposta all’esame degli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro affinché venga da questi resa esecutiva mediante legge interna o in altro modo, conformemente alle disposizioni dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro:
Avendo adottato una convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio,
E desiderando completare detta convenzione con l’esposizione dei principi che sembrano più idonei a guidare la politica degli Stati membri nei loro sforzi per evitare qualsiasi imposizione indiretta che potrebbe gravare troppo pesantemente sulle popolazioni dei territori cui detta convenzione é applicabile,
la Conferenza raccomanda ad ogni Stato membro di prendere in considerazione i principi seguenti.

I.

Le disponibilità di mano d’opera, le capacità al lavoro della popolazione e gli effetti nefasti che
un cambiamento troppo brusco nelle abitudini di vita e di lavoro della popolazione stessa può avere
nella sua struttura sociale, sono fattori di cui ogni organo pubblico dovrebbe tener conto per
risolvere i problemi che si presentano in relazione con lo sviluppo economico dei territori poco
evoluti, e in particolar modo per prendere le decisioni relative:
a) all’aumento del numero e dell’estensione delle imprese industriali, minerarie ed agricole
in detti territori;
b) allo stabilimento di elementi non autoctoni in questi territori, ove convenga;
c) all’attribuzione di concessioni forestali o di altra specie aventi o no carattere di monopolio.

II.

Converrà evitare di ricorrere ai vari mezzi indiretti che hanno per effetto di aggravare
artificialmente la pressione economica la quale di per sé spinge alcuni elementi della popolazione al
lavoro salariato, e specialmente a mezzi che consistono:
a) nell’imporre alle popolazioni carichi tributari così gravi da determinare la necessità di
porsi al servizio di imprese private come lavoratori salariati;
b) nell’apportare restrizioni tali al possesso, all’occupazione o all’uso della terra, che ne
risultino effettive difficoltà per il lavoratore desideroso di provvedere ai propri bisogni,
come libero coltivatore;
c) nell’estendere in modo abusivo la nozione generalmente accettata del « vagabondaggio »;
d) nel promulgare regolamenti sui « permessi di circolazione » che avessero per scopo di
mettere i lavoratori che sono al servizio di altre persone in una posizione più vantaggiosa
rispetto agli altri lavoratori.

III.

Converrà non apportare alla libera circolazione della mano d’opera da un impiego all’altro o da
una regione all’altra restrizioni tali che possano determinare il risultato indiretto di costringere i
lavoratori a cercare un impiego in alcune industrie o in alcune regioni determinate, salvo nei casi in
cui tali restrizioni appaiono necessarie, nello stesso interesse della popolazione o dei lavoratori di
cui si tratta.


Note: Traduzione italiana non ufficiale. G. Kojanec (dir.), Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969.

Fonte: ILO