Cassazione Penale, Sez. 4, 19 maggio 2011, n. 19668 - Infortunio in un supermercato e pavimentazione scivolosa causa neve


 

 

  • Dirigente e Preposto
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    Responsabilità della dirigente responsabile della sicurezza di un supermercato per infortunio ad una cliente caduta rovinosamente a terra una volta giunta a ridosso delle porte automatiche dell'entrata: venivano infatti omessi tutti i minimi accorgimenti idonei a rendere la pavimentazione del supermercato meno scivolosa, in presenza di neve.

     

    Assolta in primo e secondo grado.
    La parte civile ricorre in Cassazione - Accolto.

     

     

    La Corte afferma, quanto alla riconducibilità dell'evento alla sfera di responsabilità dell'imputata, che, come affermato nella sentenza di merito, questa era dirigente responsabile della sicurezza; su di lei, perciò incombevano gli obblighi di approntare idonee misure di prevenzione atte ad evitare eventi lesivi nei confronti sia dei lavoratori, che in quel sito operavano, sia dei terzi che a quell'esercizio commerciale accedevano.

     

    Ed è pacificamente emerso dalle deposizioni dei testi che era stato predisposto dal dirigente della società proprietaria dell'esercizio, un programma di intervento, in prevenzione degli infortuni dei clienti in caso di precipitazioni nevose, che prevedeva la rimozione della neve.

     

    Tenuta ad attivare tali procedure e siffatti interventi specificamente previsti e predisposti ai fini della prevenzione degli infortuni era l'imputata, nella predetta qualità, o la persona eventualmente idoneamente delegata, in caso di sua assenza. Sia l'infortunata che la figlia - come espressamente sottolineato dal Primo Giudice - avevano invero riferito di non aver veduto alcun cartello di segnalazione dello stato di pericolo derivante dal pavimento scivoloso a causa della neve. In siffatto contesto non può assumere rilievo decisivo la circostanza che la (...) era stata presente sul luogo di lavoro dalle ore 7,00 fino alla ore 12,30: la (...)  subì l'infortunio poco prima delle ore 15,22, mentre la posizione di garanzia che faceva capo alla stessa non poteva non imporre di attivarsi, con opportune disposizioni, per l'adozione di quelle prescrizioni antinfortunistiche, che andavano comunque assicurate, con doveroso accertamento che quelle disposizioni venivano eseguite e che le misure antinfortunistiche venivano effettivamente poste in essere.

    L'impugnata sentenza, quindi, non appare avere correttamente delibato il disposto dell'art. 40, comma 2° cod. pen., in riferimento al ruolo di garante assunto dall'imputata ed al conseguente obbligo di impedire l'evento, sia in base alla normativa antinfortunistica richiamata dalla parte civile in atti, sia in base, evidentemente, alle previsioni del contratto di lavoro concluso con il proprio datore di lavoro.


     

     

    Fatto 

     

     

    (....) in qualità di parte civile costituita ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza emessa in data 1° aprile 2010 dal Tribunale di Rovereto in grado d'appello, a conferma della sentenza pronunziata in data 2 ottobre 2009 dal Giudice di Pace di Rovereto che aveva mandato assolta, ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, (...) imputata del delitto di cui all'art. 590, commi 1° e 2° cod. pen., commesso in Rovereto il 29 novembre 2005, in danno della ricorrente , che aveva riportato la frattura scomposta del collo omerale sinistro giudicata guaribile in giorni 40, perché caduta rovinosamente a terra una volta giunta a ridosso delle porte automatiche dell'entrata del supermercato (...), avendo omesso colposamente la (...), in qualità di responsabile per la sicurezza dell'esercizio, di adottare minimi accorgimenti idonei a rendere la pavimentazione del supermercato meno scivolosa, in presenza di neve.

     

    Con il primo motivo di ricorso si duole la parte civile del vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione - travisamento del fatto, per aver il Tribunale posto a fondamento della pronunzia di reiezione dell'appello proposto dalla stessa parte civile, elementi di convincimento non esaminati dal Giudice di pace, omettendo invece di valutare prove decisive, acquisite nel dibattimento di primo grado quali le deposizioni di taluni testimoni che avevano confermato che, al momento del verificarsi dell'infortunio (ad ore 15 del 29 novembre 2005) vi era le neve (avendo nevicato la mattina dello stesso giorno) e che quindi il pavimento all'ingresso del supermercato era scivoloso.

     

    Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente denunzia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 590 e 40, comma 2°, cod. pen., nonché di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione, per aver il Tribunale ritenuto, a conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado, l'imputata esente da responsabilità perché assente dal supermercato al momento dell'incidente. Né - sostiene la ricorrente - avrebbe potuto costituire logica ragione di esclusione della responsabilità la mera predisposizione di un sistema di prevenzione infortuni (ovvero di un sistema di pulizia attivabile automaticamente in simili evenienze, come riferito dai testi (...) e (...) in difetto dell'effettiva attivazione dello stesso e dell'esercizio dei necessari controlli demandati al responsabile.

     

    Con memoria depositata in cancelleria il 19 gennaio 2011, il difensore della stessa parte civile, nell'insistere nell'accoglimento del ricorso, in particolare sottolinea, a miglior esplicazione del secondo motivo di gravame, che nel caso concreto, la (...) quale circostanza del tutto pacifica, rivestiva a titolo originario le funzioni di responsabile della sicurezza del supermercato quale dirigente, del tutto esulando, nel caso concreto, la delega di funzioni alla stessa, giacché il dirigente, oltre a non esser tenuto ad eseguire disposizioni illegittime, deve vigilare contemporaneamente sull'osservanza di quelle conformi alla legge; ciò anche in materia di prevenzione non solo degli infortuni dei lavoratori dipendenti, ma anche degli incidenti nei quali possa rimanere pregiudicata l'incolumità dei terzi che si trovino ad accedere ai luoghi di lavoro.

     

     

     

    Diritto 

     

     

    Il ricorso si palesa fondato e va conseguentemente accolto.

     

    Deve, invero, osservarsi che il giudice di prime cure aveva assolto l'imputata dal delitto di cui all'art. 590 cod. pen. sotto il profilo della ritenuta (...) mancanza di elementi certi di convincimento della sua responsabilità in riferimento alla omessa adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire la caduta di clienti del supermercato in caso di neve, non apparendo a tanto sufficiente la sola qualifica di gerente dell'esercizio commerciale dalla predetta rivestita, peraltro assente dall'esercizio commerciale al momento del fatto, verificatosi poco prima delle ore 15,22 del 29 novembre 2005, allorché l'infortunata aveva fatto ingresso al Pronto soccorso. La sentenza era stata appellata dalla sola parte civile che, sulla scorta della ritenuta situazione fattuale quanto alle circostanze che avevano cagionato l'evento, aveva contestato la mancanza di responsabilità dell'imputata; il Tribunale era quindi chiamato a pronunziarsi su tale gravame, che postulava il riconoscimento della responsabilità civile della imputata, sul presupposto - come si legge nella motivazione della sentenza impugnata - che pacificamente la caduta della parte offesa, determinante l'infortunio, era stata provocata dalla neve e dal ghiaccio presente vicino al supermercato (...) Rovereto, di cui l'imputata era gerente, come riferito dalla stessa persona offesa e della testimone oculare al fatto (...) rimanendo circostanza controversa unicamente quella relativa "all'individuazione del responsabile ", come del resto la stessa formula assolutoria (per non aver commesso il fatto) lasciava intendere. Il Tribunale ha invece ritenuto il difetto di prova circa il fatto che, al momento del termine del servizio della imputata, "ad ore 12,30, vi fosse già neve nei pressi dell'accesso del supermercato », da tanto inferendo che non era possibile attribuire all'imputata, "responsabile della sicurezza", di aver colposamente omesso di porre in atto le misure precauzionali dovute (pur previste e predisposte, in caso di siffatte evenienze, come riferito dal teste (...) dirigente della società supermercati "...|" s.p.a. cui faceva capo il servizio di prevenzione e protezione).

    Il giudice di secondo grado ha quindi ritenuto circostanza "incerta" la presenza della neve al momento del fatto oltreché nelle ore precedenti, giudicando sostanzialmente inattendibili perché "interessate " le testimonianze rese dalla parte civile e dalla figlia (...) , nessun altro teste avendo confermato la circostanza stessa e riferendo che la difesa aveva esibito, in corso di causa, un bollettino meteorologico "dal quale emergerebbe l'inizio di una precipitazione piovosa ad ore 11,00".

     

    Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che è innanzitutto consolidato principio più volte affermato da questa Corte Suprema che la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, terzo e quarto comma, cod.proc.pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni. Qualora, tuttavia, la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (ex ceteris, da ultimo, Sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372): tale risconto - può aggiungersi - non è indefettibilmente ed in ogni caso dovuto (fermo restando l'obbligo del giudice di rigorosamente valutare le dichiarazioni della persona offesa), ma la sua eventuale necessità va ragguagliata alle connotazioni della fattispecie, alle emergenze probatorie e procedimentali che sia dato cogliere nella vicenda esaminata, alle acquisizioni e modalità ricostruttive della stessa, anche relativamente agli aspetti eziologici rispetto all'evento determinatosi, all'immediato o prossimo con-questo rappresentato.

     

    Inoltre, se non con la stringente argomentazione dovuta in caso di riforma da parte del giudice di appello di una sentenza del giudice di primo grado (ex plurimis, Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 22120), il giudice del gravame ha pur sempre l'obbligo di chiarire perché una circostanza ritenuta dal primo giudice sia fattualmente e logicamente insussistente o inattendibile, ancorché la sua pronuncia induca, poi, ad una conferma della sentenza impugnata (ed al rigetto del gravame della parte civile), ma su presupposti diversi da quelli pregressamente ritenuti, dati per scontati dal ricorrente, che la circostanza medesima non aveva alcun interesse a contestare.

     

    Nel caso di specie non si chiarisce quali elementi certi e definitivamente probanti abbiano assunto valore decisivo nel disattendere la versione fornita dalla persona offesa, costituitasi parte civile, a fronte delle altre risultanze processuali.

     

    Peraltro, il riscontro alle dichiarazioni delle persona offesa-parte civile era venuto dalle dichiarazioni rese da (...)  figlia della persona offesa, presente ai fatti. La sola circostanza del rapporto di parentela non può costituire elemento ex se assorbentemente decisivo per affermare l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali rese da tale teste in giudizio, ove tale dato probatorio non venga rigorosamente ragguagliato alle altre diverse emergenze procedimentali. Né l'insorgenza del dubbio in ordine alla presenza ed alla caduta della neve fin nel corso della mattinata del giorno dell'infortunio appare potersi legittimamente ritenere suffragato (con valore definitivo ed assorbente) solo a fronte della mera esibizione di un bollettino meteorologico. Va rilevato peraltro che, dal testo del verbale in forma stenotipica dell'udienza del 20 gennaio 2009 - fgl. 8 (allegato al ricorso a supporto del dedotto motivo di ricorso, ai sensi del novellato disposto dell'art. 606 lett. E codice di rito) si evince, in contraddizione con quanto dedotto nella sentenza d'appello, che la difesa aveva evidenziato che era risultato, in base ad una non meglio precisata verifica delle precipitazioni meteo, che "ha iniziato a nevicare alle 11,00, associando il dato della temperatura al dato della precipitazione. Istituto (...) .

     

    Inoltre, appare in piena compatibilità e prevedibilità logica con la dinamica e la natura dell'infortunio occorso alla (...) che l'evento possa essere stato determinato per il fatto della presenza della neve, che notoriamente rende scivoloso il pavimento in guisa da causare la rovinosa caduta di coloro che si trovano a transitarvi (maxime se di età avanzata: la (...), nata a Napoli il 19 gennaio 1933, aveva quindi 76 anni, all'epoca del fatto); donde, nella maggior parte dei casi, la frattura di arti, come accaduto nel caso di specie.

     

    Quanto, poi, alla riconducibilità dell'evento alla sfera di responsabilità dell'imputata, dà atto il Tribunale che questa era dirigente responsabile della sicurezza; su di lei, perciò incombevano gli obblighi di approntare idonee misure di prevenzione atte ad evitare eventi lesivi nei confronti sia dei lavoratori, che in quel sito operavano, sia dei terzi che a quell'esercizio commerciale accedevano.

     

    Ed è pacificamente emerso dalle deposizioni dei testi (...) e (...) (di cui dà atto la motivazione della sentenza impugnata, coerentemente a quella della sentenza di primo grado ) che era stato predisposto dal dirigente della società proprietaria dell'esercizio, un programma di intervento, in prevenzione degli infortuni dei clienti in caso di precipitazioni nevose, che prevedeva la rimozione della neve.

     

    Tenuta ad attivare tali procedure e siffatti interventi specificamente previsti e predisposti ai fini della prevenzione degli infortuni era l'imputata, nella predetta qualità, o la persona eventualmente idoneamente delegata, in caso di sua assenza. Sia l'infortunata che la figlia - come espressamente sottolineato dal Primo Giudice - avevano invero riferito di non aver veduto alcun cartello di segnalazione dello stato di pericolo derivante dal pavimento scivoloso a causa della neve. In siffatto contesto non può assumere rilievo decisivo la circostanza che la (...) era stata presente sul luogo di lavoro dalle ore 7,00 fino alla ore 12,30: la (...)  subì l'infortunio poco prima delle ore 15,22, mentre la posizione di garanzia che faceva capo alla stessa non poteva non imporre di attivarsi, con opportune disposizioni, per l'adozione di quelle prescrizioni antinfortunistiche, che andavano comunque assicurate, con doveroso accertamento che quelle disposizioni venivano eseguite e che le misure antinfortunistiche venivano effettivamente poste in essere. L'impugnata sentenza, quindi, non appare avere correttamente delibato il disposto dell'art. 40, comma 2° cod. pen., in riferimento al ruolo di garante assunto dall'imputata ed al conseguente obbligo di impedire l'evento, sia in base alla normativa antinfortunistica richiamata dalla parte civile in atti, sia in base, evidentemente, alle previsioni del contratto di lavoro concluso con il proprio datore di lavoro.

     

    La sentenza impugnata, afferendo solo agli interessi civili, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., deve quindi essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che riesaminerà la res iudicanda alla stregua di quanto sin qui rilevato. Il giudice di rinvio provvedere altresì al regolamento delle spese tra le parti anche per il presente giudizio di cassazione.

     

     

     

    P.Q.M.

     

     

     

    Annulla la sentenza impugnata ai fini civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti del presente giudizi