Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2011, n. 17455 - Infortunio con un tornio e omissione di formazione e informazione


 

 


 

Responsabilità del presidente del C.D.A. di una società, nonchè responsabile in materia antinfortunistica, per lesioni colpose gravi a danno di un dipendente, perpetrate per imperizia, imprudenza, negligenza e per violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 37 poichè ometteva di informare ed istruire il lavoratore sulle modalità di uso del tornio.

Era avvenuto infatti che l'operaio, dovendo montare l'albero di un motore elettrico e volendo ridurre lo spessore della zincatura, si era recato presso il tornio, aveva innestato il pezzo da levigare sul mandrino della macchina avvolgendolo con un foglio di carta vetrata che tratteneva con le mani e così aveva azionato il motore del tornio facendo ruotare l'albero. Ad un certo momento, i guanti da lavoro del dipendente si erano impigliati nel pezzo in rotazione con trascinamento delle braccia e determinazione della frattura per stiramento di quattro dita della mano destra, con esiti traumatici guariti in settanta giorni e residuo indebolimento permanente della funzione della mano destra.
 

 

Condannato in primo e secondo grado, l'imputato ricorre in Cassazione - Inammissibile.


 

 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) B. L. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 2857/2009 della Corte di Appello di Firenze in data 09/04/2010;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;

udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv.to Zanchi Tullio.

 

 

 

Fatto
 

 


1. B.L., presidente del C.D.A. della Società SW. e responsabile in materia antinfortunistica, veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Siena per rispondere del reato di lesioni colpose gravi a danno del dipendente L.L., perpetrato per imperizia, imprudenza, negligenza e per violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 37 avendo omesso di informare ed istruire il lavoratore sulle modalità di uso del tornio.

In fatto ((Omissis)), era avvenuto che il L. , dovendo montare l'albero di un motore elettrico e volendo ridurre lo spessore della zincatura, si era recato presso il tornio, aveva innestato il pezzo da levigare sul mandrino della macchina avvolgendolo con un foglio di carta vetrata che tratteneva con le mani e così aveva azionato il motore del tornio facendo ruotare l'albero. Ad un certo momento, i guanti da lavoro del dipendente si erano impigliati nel pezzo in rotazione con trascinamento delle braccia e determinazione della frattura per stiramento di quattro dita della mano destra, con esiti traumatici guariti in settanta giorni e residuo indebolimento permanente della funzione della mano destra.

 

2. Il Tribunale di Siena, con sentenza in data 16-1-2009, dichiarava l'imputato colpevole per il reato ascritto e lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di mesi due di reclusione.

Il Giudice di primo grado rilevava che l'infortunato era un operaio generico, che non rientrava nelle sue mansioni l'utilizzazione del tornio e che il predetto non aveva seguito una specifica formazione sull'uso delle macchine utensili ed in particolare sull'utilizzo del tornio.

 

3. Proposta impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di Appello, con decisione del 9-4-2010, confermava la sentenza di primo grado. Rappresentava che la responsabilità del prevenuto era ravvisabile appunto sulla base dell'inadempimento di una serie di cautele antinfortunistiche che avevano consentito alla parte offesa di operare in un'attività pericolosa per la quale non aveva avuto alcuna istruzione.

In specie, era risultato che L.L. rivestiva la qualifica di operaio generico addetto all'assemblaggio di macchine e non aveva ricevuto specifica formazione ed istruzione sull'uso di macchine con organi in movimento e sui relativi rischi nell'utilizzo. Inoltre, il lavoratore di sua iniziativa, al di fuori di ogni controllo antinfortunistico, aveva effettuato un'operazione pericolosa avvicinando le mani all'organo meccanico in rotazione: il che in precedenza già aveva compiuto per due volte senza che gli venissero impartite indicazioni al riguardo se non la raccomandazione, proveniente da altro operaio, di togliersi i guanti da lavoro.
 


4. L'imputato proponeva ricorso per cassazione.

Rilevava che la motivazione svolta dalla Corte di Appello si palesava manifestamente illogica.

Invero, l'istruttoria effettuata aveva accertato, diversamente da quanto sostenuto dai Giudici di merito, che l'utilizzo che stava effettuando il dipendente del tornio riguardava un'operazione del tutto semplice che non richiedeva alcuna specializzazione. L'unica accortezza che il lavoratore avrebbe dovuto seguire era quella di non avvicinarsi al tornio in funzione indossando i guanti, avvertenza che in passato gli era stata ripetutamente rivolta. Nessuna colpevolezza poteva ravvisarsi nel comportamento tenuto da esso ricorrente nella sua qualità di datore di lavoro. Chiedeva l'annullamento della decisione.

 

 

Diritto
 


1. Il ricorso si palesa inammissibile perchè manifestamente infondato e contenente valutazioni in fatto non consentite nel giudizio di legittimità. La censura relativa alla ritenuta colpevolezza non è appunto accoglibile.

Per quel che riguarda la ricostruzione dell'occorso, e la conseguente affermazione di colpevolezza dell'imputato, il Giudice di Appello ha fornito congrua motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo Giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite in atti (in particolare, le dichiarazioni dei testi assunti). Sicchè i rilievi mossi al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito, va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-11-1999-Spina-; 31-5-2000- Jakani-; 24-9-2003 -Petrella-), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonchè l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. D'altro canto, nel caso di specie, i giudici di merito hanno apprezzato in modo congruo gli elementi di prova fornendo una valutazione di essi ragionevole e logica sotto il profilo del "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività e sotto quello piu' strettamente giuridico.

 

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex articolo 616 c.p.p..

 

 

P.Q.M.
 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.