REGIONE LOMBARDIA

Circolare 27 luglio 2006, n. 21

Attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP - D.Lgs. n. 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 37 del 14 febbraio 2006).

Pubblicata nel B.U.R. 21 agosto 2006, n. 34.


 

1. Premessa
Per dare applicazione alla Circolare - D.G. Sanità - n. 13/SAN/06 del 26 aprile 2006, con la presente comunicazione vengono fornite prime procedure e modulistica utili a regolare omogeneamente in Lombardia la formazione dei responsabili e degli addetti SPP e ad uniformare i rapporti e i comportamenti delle ASL nei confronti dei soggetti formatori.

2. Comunicazione di inizio corso
Per garantire alle ASL la possibilità di esercitare funzioni di controllo circa la correttezza e la qualità della formazione erogata dai soggetti formatori indicati al punto 4.2 dell'Accordo Stato Regioni, ossia da coloro che sono stati abilitati dalla stessa Regione, questi devono, con almeno 30 giorni di anticipo, inviare alle ASL sul cui territorio il corso viene realizzato, una comunicazione, come da modello (all. 1), contenente i seguenti punti:
- estremi del decreto di accreditamento emesso dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro per la tipologia SF2;
- autocertificazione relativa al possesso di esperienza biennale professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. Per esperienza professionale biennale si deve intendere lo svolgimento, in almeno due diversi anni solari tra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di attività professionali per terzi nel campo dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per esperienza formativa biennale si deve intendere la realizzazione, in almeno due diversi anni solari tra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di un intero corso di formazione oppure di un modulo all'interno di un corso più ampio, di almeno 16 ore, riguardante esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- autocertificazione relativa all'impegno ad utilizzare docenti con esperienza almeno biennale professionale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- calendario del corso, sede, articolazione giornaliera e programmi con elenco degli argomenti, tempo e distribuzione secondo le diverse metodologie di insegnamento dedicato a ciascuno di essi, e, se distinta, sede delle verifiche finali dell'apprendimento;
- nome del Responsabile del progetto formativo e, a corredo, il suo curriculum vitae;
- numero dei partecipanti;
- tenuta del registro di presenza;
- obbligo di frequenza con assenze massime consentite pari al 10% del monte orario complessivo.
Il mancato invio della comunicazione di avvio corso può compromettere il rilascio della certificazione finale da parte dell'ASL.

3. Modalità di certificazione finale
Le verifiche devono essere eseguite come previsto dall'Accordo Stato Regioni. Segnatamente i partecipanti sono sottoposti a valutazione:
- per il Modulo A, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite;
- per il Modulo B, con riferimento alla verifica intermedia, strutturata sia a test, che come soluzioni di casi; con riferimento alla verifica finale, attraverso simulazione obbligatoria, al fine di misurare le competenze tecnico-professionali in situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività di RSPP e ASPP, e attraverso colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati all'accertamento delle competenze cognitive relative alla normativa vigente;
- per il Modulo C, con riferimento alla verifica intermedia, strutturata sia a test, che come simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi; con riferimento alla verifica finale, attraverso colloquio obbligatorio e finalizzato all'accertamento delle competenze organizzative, gestionali e relazionali.
L'accertamento dell'apprendimento viene effettuato da una Commissione di docenti interni che cura la compilazione del calendario degli esami (all. 2).
Per ogni modulo deve essere redatto un verbale delle prove di accertamento che reca di ciascun partecipante i dati anagrafici, la percentuale di presenza, il giudizio finale espresso in idoneo/non idoneo. Il verbale (all. 3) è sottoscritto da ciascun membro della commissione e dal responsabile del progetto formativo.
Tutti i soggetti formatori trasmettono i verbali all'ASL territorialmente competente mediante una comunicazione, come da modello (all. 4), che reca, inoltre, a corredo:
- la metodologia delle valutazioni, scelte tra quelle che l'Accordo Stato Regioni prevede;
- esito delle valutazioni di gradimento dei partecipanti;
- dati identificativi completi degli idonei (all. 5). L'invio dei verbali da parte dei soggetti formatori elencati al comma 3 dell'art. 2 D.Lgs. n. 195/2003 e al punto 4.1.1, appartenenti ai c.d. secondo e terzo blocco, ha il solo scopo di garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

4. Attestati di frequenza e profitto
In generale, i modelli di certificazione devono contenere i seguenti elementi minimi:
- normativa di riferimento;
- specifica del Modulo con monte ore (per il Modulo B, anche, specifica del Macrosettore ATECO);
- periodo di svolgimento del corso;
- soggetto formatore;
- dati anagrafici del corsista;
- firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato. Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione sul territorio, è definito il modello riportato in allegato 6.
L'ASL rilascia gli attestati ai soggetti formatori del terzo blocco: al ricevimento dei verbali di accertamento dell'apprendimento, predispone gli attestati, a firma Direttore Generale, per ciascuno degli idonei e li invia al soggetto formatore per l'apposizione della firma da parte del legale rappresentante.
L'ASL, nella persona del Direttore Generale o suo delegato, potrà unire la propria firma sugli attestati rilasciati dai soggetti formatori del primo e secondo blocco che ne facciano richiesta, solo qualora questi abbiano provveduto a dare comunicazione dell'avvio del corso secondo le modalità sopra descritte.
Il rilascio degli attestati può eventualmente essere tariffato analogamente a quanto previsto per gli attestati di abilitazione per coordinatore e addetto all'attività di bonifica dell'amianto.

5. Sorveglianza sui corsi da parte Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL

I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL sorvegliano la correttezza formale e la qualità sostanziale della formazione erogata dai soggetti formatori indicati al punto 4.2 dell'Accordo Stato Regioni, anche attraverso verifiche in loco che sono svolte senza alcun obbligo di preavviso. L'osservazione può avvenire sia in occasione delle lezioni del corso sia delle verifiche intermedie e finali.
Durante i controlli potrà essere richiesta l'esibizione del registro di presenza, dei curricula dei docenti e, in genere, di documentazione attestante il possesso dei requisiti autocertificati mediante la comunicazione di avvio corso.
I Servizi PSAL registrano l'attività svolta sotto il codice PREV_225.
L'attività di sorveglianza così descritta garantirà, oltre alla correttezza formale e alla verifica dei profili qualitativi, la conoscenza delle iniziative formative che si realizzano sul territorio, contestualmente consentendo ai Servizi PSAL, unitamente alle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) delle Aziende Ospedaliere (AO), di rendersi facilitatori nella creazione di appropriati poli formativi territoriali. Altresì, può favorire l'assistenza, ovvero la partecipazione ai percorsi sia da parte dell'ASL e AO nella loro qualità di Aziende competenti per fornire prestazioni nel campo della formazione, sia da parte dei singoli operatori dei Servizi e UOOML nella loro qualità di docenti.

Testo in formato PDF (comprensivo di allegati)