Categoria: 1987
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Tipologia: CCNL
Data firma: 4 marzo 1987
Validità: 01.04.1987 - 31.12.1990
Parti: Associazione nazionale fabbricanti matite, penne stilografiche, articoli dattilografici e prodotti affini, Associazione nazionale fabbricanti spazzole, pennelli e preparatori materie prime - Cgii e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Penne, ecc., Industria

Sommario:

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 2 - Controversie
A - Controversie individuali

B - Controversie interpretative e collettive
Art. 3 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 4 - Esclusiva di stampa
Art. 5 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 6 - Occupazione - Investimenti
Art. 7 - Lavoro esterno
Art. 8 - Mobilità interna della manodopera
Art. 9 - Mobilità esterna della manodopera
Art. 10 - Decentramento
Art. 11 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Consiglio di fabbrica
Art. 13 - Commissione interna e delegato d’impresa
Art. 14 - Assemblee
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali
Art. 16 - Affissioni
Art. 17 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 18 - Patronati
Art. 19 - Fondo di solidarietà
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 20 - Assunzione - Visite mediche
Art. 21 - Periodo di prova
Art. 22 - Contratto a termine
Art. 23 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 24 - Inserimento handicappati ed invalidi
Art. 25 - Inquadramento del personale
Art. 26 - Passaggio di qualifica
Art. 27 - Cambiamento e cumulo di mansioni
Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
Art. 30 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Art. 31 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 32 - Lavoro a turni
Art. 33 - Riposo settimanale
Art. 34 - Giorni festivi
Art. 35 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 36 - Minimi contrattuali
Art. 37 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto
Art. 39 - Premio di produzione
Art. 40 - Retribuzione oraria
Art. 41 - Pagamento della retribuzione
Art. 42 - Tredicesima mensilità
Art. 43 - Assenze
Art. 44 - Permessi
Art. 45 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 46 - Aspettativa
Art. 47 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 48 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 49 - Tutela della maternità
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Servizio militare
Art. 52 - Diritto allo studio
Art. 53 - Mense aziendali
Art. 54 - Ambiente di lavoro
Art. 55 - Disciplina aziendale
Art. 56 - Divieti
Art. 57 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 58 - Visite di inventario e di controllo
Art. 59 - Provvedimenti disciplinari e procedura
Art. 60 - Multe e sospensioni
Art. 61 - Licenziamento senza preavviso
Art. 62 - Trasferimenti
Art. 63 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda
Art. 64 - Liquidazione delle indennità in caso di morte
Art. 65 - Apprendistato
Parte operai
Art. 66 - Lavoro discontinuo
Art. 67 - Lavoro a cottimo
Art. 68 - Trattamento economico di festività
Art. 69 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 70 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 71 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 72 - Ferie
Art. 73 - Trasferta
Art. 74 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 75 - Criteri di appartenenza
Art. 76 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 77 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 78 - Ferie
Art. 79 - Trasferta
Art. 80 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 81 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Norme particolari per gli impiegati
Art. 82 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 83 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 84 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 85 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 86 - Ferie
Art. 87 - Trasferta
Art. 88 - Alloggio
Art. 89 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 90 - Previdenza
Art. 91 - Norme particolari per i quadri
Art. 92 - Elementi della retribuzione
Allegati
Allegato n. 1 - Aumenti retributivi
Allegato n. 2 - Importo una tantum
Allegato n. 3 - Premio di produzione
Allegato n. 4 - Declaratorie e profili
Allegato n. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Allegato n. 6 - Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio
2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3 - Libretto personale di controllo
4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
5 - Retribuzioni
6 - Maggiorazione della retribuzione
7 - Sistema di informazioni
8 - Permessi retribuiti
9 - Lavoro notturno e festivo
10 - Pagamento della retribuzione
11 - Fornitura materiale
12 - Norme generali
Allegato n. 7 - Accordo interconfederale dell’8 maggio 1986
Protocolli
Protocollo n. 1 - Contratto a termine
Protocollo n. 2 - Azioni positive per le pari opportunità
Protocollo n. 3 - Commissione paritetica per l’inquadramento
Protocollo n. 4 - Lavoratori tossicodipendenti
Protocollo n. 5 - Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 6 - Protocollo di intesa intersettoriale
Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini e per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli e preparatrici di relative materie prime

Addì, 4 marzo 1987, in Roma tra l’Associazione nazionale fabbricanti matite, penne stilografiche, articoli dattilografici e prodotti affini, l’Associazione nazionale fabbricanti spazzole, pennelli e preparatori materie prime, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Filta), con l’assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl). La Federazione italiana lavoratori tessili - abbigliamento (Filtea), con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil). L’Unione italiana lavoratori tessili abbigliamento (Uilta) è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per le aziende e loro dipendenti, produttrici di: penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini; e per le aziende e loro dipendenti, produttrici di spazzole, pennelli e preparatrici relative di materie prime.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, degli accordi interconfederali del 22 maggio 1983 e dell’8 maggio 1986, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, il contratto collettivo nazionale preesistente per la categoria dei lavoratori cui si riferisce la regolamentazione del contratto stesso; restano immutate le condizioni individuali di miglior favore godute dai lavoratori in servizio precedentemente all’entrata in vigore del presente contratto.
[…]
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per la osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere o a intervenire perché siano evitate azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente accordo.
Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.

Art. 2 - Controversie
A - Controversie individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l’intervento delle Rappresentanze sindacali aziendali o del Delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l’Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest’ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall’Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall’Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

B - Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
[…]

Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 6 - Occupazione - Investimenti

Le parti stipulanti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale le rispettive responsabilità e ruoli e l’indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute nell’accordo interconfederale 8 maggio 1986, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1) A livello nazionale, di norma semestralmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l’Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell’andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazioni, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all’occupazione;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
- all’evoluzione tecnologica;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
[…]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale.
2) A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l’Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito a:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[…]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
[…]
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all’Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell’occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3) A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta, di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, le informazioni globali di cui al precedente punto 2).
La presente procedura informativa verrà attuata per le aree territoriali, previamente individuate tra le parti a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4) Livello aziendale, di norma annualmente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, le aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno nel corso di un apposito incontro al CdF ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, specificando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell’anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/77 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire al CdF e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all’occupazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l’Associazione imprenditoriale nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito dell’applicazione del CCNL di pertinenza.

Art. 7 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito dei settori rappresentati a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto a tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dei settori rappresentati, svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzione del personale, nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e dall’accordo interconfederale 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
3) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari;
4) di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l’Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l’elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale o che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 22 aprile 1976.
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l’elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l’indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale;
5) annualmente, di norma al termine della stagione produttiva, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti invieranno alle stesse un documento contenente i dati aggregati per il territorio della quantità di lavoro esterno commesso, al fine di consentire una cognizione costante dell’evolversi del fenomeno;
6) qualora l’evoluzione del fenomeno presentasse un andamento anomalo, su richiesta del Sindacato territoriale di categoria, le parti si incontreranno per accertarne le cause;
7) qualora siano accertate eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro, espletate le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione, permanendo la disapplicazione contrattuale, fra Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni dei lavoratori verrà presa in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che analoga normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con altre Organizzazioni imprenditoriali dei settori rappresentati.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 22 aprile 1976 e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 8 - Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Il CdF potrà richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall’avvenuta informazione.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.

Art. 10 - Decentramento
Le aziende informeranno preventivamente il Consiglio di fabbrica e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, il Sindacato territoriale di categoria, sulle operazioni di scorporo, di ristrutturazione e di decentramento al di fuori dello stabilimento di importanti fasi della attività produttiva in atto, nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro che consenta al Consiglio di fabbrica e alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere le loro autonome valutazioni.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con più di 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive eletto democraticamente, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 6 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica.
Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 13 - Commissione interna e delegato d’impresa
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il Delegato di Impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 14 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni si terranno in idonei luoghi o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva.
In caso di comprovata impossibilità il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
[…]

Art. 16 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 20 - Assunzione - Visite mediche

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 22 - Contratto a termine
L’assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti e dal Protocollo allegato al presente contratto (vedi Prot. n. 1).

Art. 23 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 24 - Inserimento handicappati ed invalidi
Le aziende sono disponibili ad esaminare con gli Organismi sindacali aziendali, anche su segnalazione degli stessi, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture aziendali degli handicappati e degli invalidi, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, in relazione alle attitudini ed alle capacità degli stessi.

Art. 28 - Orario di lavoro
La durata dell’orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
[…]

Art. 29 - Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro
L’orario settimanale di lavoro di cui al primo comma dell’art. 28 potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l’intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 90 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all’orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alle RSA del programma d’orario, con l’indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell’orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell’orario contrattuale e all’utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSA.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSA.
L’attuazione delle flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l’articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell’anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 30 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, la prestazione eccedente l’orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità dell’orario di lavoro di cui all’art. 29.
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e formerà oggetto comunque di esame preventivo tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica anche ai fini dell’eventuale recupero delle prestazioni stesse mediante riposi compensativi, fermo restando il pagamento delle relative maggiorazioni contrattuali. Il recupero delle ore di lavoro straordinario prestate verrà consentito nella misura di 1/3 delle stesse. Il godimento dei suddetti riposi dovrà avvenire, tenuto conto delle esigenze tecniche e dei periodi di maggiore intensità produttiva, entro sei mesi dalla prestazione lavorativa; a tal fine il lavoratore interessato avanzerà richiesta alla Direzione aziendale con congruo preavviso.
Fatta sempre salva la volontarietà, l’esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta, improrogabile e comprovata necessità determinata da causa di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell’anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.
[…]

Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la direzione ne darà notizia in tempo utile al CdF. Le parti, nell’ambito della volontarietà individuale, procederanno all’esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.

Art. 32 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata, è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno l’intervallo di mezz’ora di riposo che va computata ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale giornaliero, ed il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Agli operai cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz’ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell’utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Dichiarazione a verbale
Premesso che la crescita dell’occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività delle imprese e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti riconoscono la necessità di applicare le disposizioni di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento degli obiettivi dell’occupazione e della produttività.

Art. 33 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica potendolo far cadere in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 35 - Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero a regime normale delle ore e dei periodi di sospensione o interruzione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ ora a giorno e si effettui entro i 30 giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione o la sospensione.

Art. 45 - Permessi di entrata e di uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[…]

Art. 48 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
[…]

Art. 49 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 6, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 54 - Ambiente di lavoro
Le parti di comune accordo sottolineano l’importanza che ha per entrambe la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. Il Consiglio di fabbrica:
- promuove la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concorda con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici e i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Il Consiglio di fabbrica, nello svolgimento dei propri compiti, potrà di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al secondo comma, in ordine a microclima ed altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro, es. fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione del Consiglio di fabbrica.
I dati rilevati potranno essere oggetto di esame periodico fra azienda e il Consiglio di fabbrica anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno al CdF, su richiesta:
- copia delle comunicazioni che ai sensi dell’art. 20 della legge 833/1978 debbono essere inviate alle USL, con l’indicazione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e delle loro caratteristiche tossicologiche;
- dati inerenti le denunce d’esercizio e le denunce di infortunio di cui rispettivamente agli artt. 16 e 33 del TU 30 giugno 1965, n. 1124;
- informazioni su programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sull’attività di prevenzione attuata ai sensi dell’art. 21 della legge 833/1978.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto agli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Per quanto riguarda il libretto sanitario si rinvia all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I valori dei MAC che saranno definiti dal Ministero del lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento aziendale.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al secondo comma, il Consiglio di fabbrica potrà promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all’ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al secondo comma saranno a cura dell’azienda riportati sui registri di cui al quarto comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al sesto comma, il Consiglio di fabbrica e l’azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2).
La documentazione così formata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra il Consiglio di fabbrica e l’azienda.
Dichiarazione a verbale
Restano salvi gli accordi aziendali in atto in quanto complessivamente più favorevoli.

Art. 55 - Disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal titolare dell’azienda e dai collaboratori di questo dai quali dipendono.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori in grado di conoscere le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, sono tenuti a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
I lavoratori devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Art. 56 - Divieti
[…]
È vietato introdurre nell’azienda bevande alcoliche senza il permesso della Direzione.
[…]

Art. 57 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 59 - Provvedimenti disciplinari e procedura
Qualsiasi infrazione del lavoratore al presente contratto potrà essere punita, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale o scritto;
b) multa fino all’importo di 3 ore di paga e contingenza;
c) sospensione del lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) licenziamento.
[…]

Art. 60 - Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 61 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso né indennità sostitutiva, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose connesse col rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
c) rissa nello stabilimento;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 60 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo;
f) insubordinazione verso i superiori;
[…]
i) danneggiamento volontario del materiale dello stabilimento o del materiale di lavorazione;
l) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
m) inosservanza del divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito;
[…]

Art. 65 - Apprendistato
È apprendista il lavoratore di età compresa fra i 14 e i 20 anni, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell’opera nell’azienda stessa.
L’apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l’apprendista proviene da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali attinenti l’attività dell’azienda.
[…]
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l’orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
L’apprendistato è ammesso per tutti i livelli superiori al primo e per tutte le mansioni previste dal presente CCNL
La durata massima dell’apprendistato viene così fissata:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel secondo livello: mesi 15;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli superiori al secondo: mesi 24.
[…]

Parte operai
Art. 66 - Lavoro discontinuo

Agli effetti della presente normativa vengono considerati lavoratori discontinui: i portieri, i guardiani e gli autisti non addetti al trasporto merci.
I lavoratori che svolgono le anzidette mansioni saranno considerati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Per i lavoratori discontinui l’orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali, fatta eccezione per i portieri fruenti nello stabilimento o nelle immediate dipendenze di alloggio, per i quali valgono le norme contemplate negli accordi interconfederali.
[…]

Art. 67 - Lavoro a cottimo
A) Settore penne, matite, ecc.
È ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate.
Ogniqualvolta sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia ed, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, un operaio sia vincolato da un determinato ritmo produttivo e quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[…]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
Le contestazioni o controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo, che non trovino risoluzione tra Direzione e Commissione interna o Delegato d’impresa, nell’ambito aziendale, in materia di cottimo, verranno esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
B) Settore spazzole, pennelli, ecc.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]
L’azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai competenti sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggioranza (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.

Parte qualifiche speciali o intermedie
Art. 75 - Criteri di appartenenza

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplicano mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di semplice e ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 78 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.
[…]

Art. 81 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli artt. 32, 67, 68, 71.

Norme particolari per gli impiegati
Art. 86 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Allegati
Allegato n. 6 - Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall’articolo 2094 CC, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto a osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui al comma precedente, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3 - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5 - Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda delle necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e C.d.F. di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo i CdF di singole imprese potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l’azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a livello territoriale o di zona.

7 - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le aziende forniranno al CdF ed ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre al CdF tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra il CdF può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame il CdF potrà farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l’azienda interessata.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.

11 - Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

12 - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L’azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell’applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle commissioni di cui all’art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, oltre che al paragrafo e) dell’art. 5 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.

Protocolli
Protocollo n. 3 - Commissione paritetica per l’inquadramento

Durante la vigenza contrattuale opererà una Commissione paritetica per l’inquadramento composta da 3 rappresentanti per le Organizzazioni sindacali e 3 rappresentanti dell’Associazione, stipulanti il CCNL, con i seguenti compiti:
- condurre uno studio approfondito, con intenti propositivi, finalizzato a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità.
Una volta all’anno la Commissione riferirà in apposita riunione alle parti stipulanti, riunite in delegazione, circa i risultati degli studi compiuti.
Nel mese di dicembre 1988 le parti si incontreranno per una verifica relativa all’andamento dei lavori della Commissione paritetica.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.

Protocollo n. 4 - Lavoratori tossicodipendenti
Le parti stipulanti convengono di esaminare il problema dei lavoratori tossicodipendenti allo scopo di presentare una eventuale proposta congiunta agli organi pubblici competenti per interventi appropriati, anche nelle situazioni in cui la dipendenza non costituisca uno stato equiparabile a malattia, ma richieda comunque cure e assistenza.
Le parti raccomandano che casi particolari siano oggetto di valutazione in azienda.

Protocollo n. 5 - Processi di ristrutturazione
Le parti si danno atto della necessità che, nell’ambito di un miglioramento delle relazioni a tutti i livelli, la gestione dei processi di ristrutturazione - soprattutto quando comportino esuberanza di personale - sia fondata sul confronto e la ricerca di soluzioni evitando i conflitti.
In tal senso invitano le aziende e le reciproche strutture e Associazioni ad uniformare i comportamenti.