Tipologia: CCNL
Data firma: 12 novembre 1987
Validità: 01.12.1987 - 31.12.1990
Parti: Ausitra e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Pompe funebri

Sommario:

Art. 1 - Relazioni industriali
Art. 2 - Assunzione, documenti, visita medica
Art. 3 - Inquadramento del personale
Art. 4 - Normativa quadri
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Mutamento e cumulo di mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
• Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Lavoro domenicale
Art. 10 - Indennità di trasferta
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Ricorrenze festive
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Permessi
Art. 15 - Assenze
Art. 16 - Interruzioni e spostamenti di lavoro
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Trattamento economico
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione
Art. 20 - Determinazione della paga tabellare oraria e giornaliera
Art. 21 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 22 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 23 - Trattamento di fine rapporto
Art. 24 - Previdenza
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 27 - Tredicesima mensilità
Art. 28 - Quattordicesima mensilità
Art. 29 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 31 - Indennità varie
• Indennità di alta montagna

• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità di maneggio denaro
• Indennità autisti necrofori inquadrati al IV livello super
Art. 32 - Alloggio personale
Art. 33 - Rimborso spese mezzi di locomozione
Art. 34 - Indumenti di lavoro e protettivi
Art. 35 - Trasferimento
Art. 36 - Ritiro patente
Art. 37 - Norme disciplinari
Art. 38 - Condizioni di miglior favore
Art. 39 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 40 - Sostituzione degli usi
Art. 41 - Controversie
Art. 42 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 43 - Norma generale
Art. 44 - Rapporti sindacali
• Strutture sindacali aziendali

• Permessi sindacali
• Affissione comunicati
• Assemblee del personale e referendum
• Sedi sindacali
• Contributi sindacali
Art. 45 [Ambiente di lavoro]
Art. 46 - Lavoratori studenti
Art. 47 - Contrattazione aziendale
Art. 48 - Pari opportunità
Art. 49 - Decorrenza e durata
Una tantum

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri

Addì, 12 novembre 1987 l’Ausitra Federazione Italiana Impresa di Servizi e la Filt-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Cgil, la Fit-Cisl, Federazione Italiana Trasporti Cisl, la Uilt/Trasporti è stato rinnovato il CCNL 3 maggio 1984 per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri.

Art. 1 - Relazioni industriali
Livello nazionale
I rappresentanti delle Associazioni nazionali stipulanti il presente CCNL si incontreranno di norma annualmente o quando se ne ravvisi la necessità a richiesta di una delle parti. Nel corso di tale riunione verranno fornite informazioni su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possono avere riflessi sulla professionalità dei lavoratori, sui livelli di inquadramento e sui livelli occupazionali.
Le parti nel corso degli incontri di cui sopra esamineranno i problemi relativi all’ambiente di lavoro e alla tutela della salute promuovendo per quanto di competenza gli interventi delle strutture sanitarie individuate per la prevenzione.
Verranno altresì esaminate le iniziative da assumere affinché i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto e da accordi sindacali interconfederali, assicurati dalle imprese rappresentate, trovino generale applicazione.
Livello territoriale
A livello territoriale le OO.SS. dei lavoratori potranno assumere informazioni a livello aggregato sulle materie oggetto di informativa a livello aziendale in appositi incontri da richiedere alle parti stipulanti.
Livello aziendale
Le aziende informeranno annualmente o quando se ne ravvisi la necessità a richiesta di una delle parti le RSA:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale;
3) sulle innovazioni tecnologiche, sulle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che abbiano implicazione sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori e i loro eventuali riflessi sulla normativa contrattuale;
4) sull’andamento del lavoro straordinario;
5) sulla programmazione delle ferie.
Spetta alle RSA intervenire presso la direzione aziendale per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro.
È compito delle RSA esaminare con la Direzione aziendale la determinazione dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro sia che si tratti di variazioni di tale distribuzione sia che si intenda, restando immutato l’orario di lavoro, stabilire modalità differenti per la riduzione annua dello stesso.

Art. 2 - Assunzione, documenti, visita medica
[…]
Prima dell’assunzione le aziende possono, a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica presso gli Enti pubblici all’uopo preposti.
Per le assunzioni le aziende possono, a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica presso gli Enti pubblici all’uopo preposti.
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di legge in vigore.
Al personale assunto con contratto a termine compete lo stesso trattamento economico e normativo, in quanto applicabile, previsto dal presente contratto.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni.
[…]
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione, fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. La suddetta ora di libertà deve essere concordata fra le rappresentanze dei lavoratori e dell’azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
L’azienda, nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dalla azienda in modo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
[…]

Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
L’orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa informazione alle strutture sindacali delle modalità operative, programmi tendenzialmente annuali, comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale sino al limite di 48 ore e per un massimo di 96 ore nell’anno.
A fronte di questo maggior numero di ore prestato per "flessibilità", l’azienda corrispondentemente concederà, nel corso dell’anno, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
Nel caso in cui a fronte di prestazioni in supero di regime di flessibilità non siano accordati corrispondenti riposi compensativi entro 4 mesi dall’effettuazione richiesta in regime di flessibilità, per le ore richieste dalle 40 alle 48 si applicherà la percentuale prevista per il prolungamento orario (27 per cento del minimo tabellare e indennità di contingenza).
[…]
Al lavoratore che non abbia effettuato per giustificato motivo, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse potranno essere recuperate con eventuali prestazioni differite.
Eventuali scostamenti dal programma, come sopra definito, saranno tempestivamente portati a conoscenza dell’RSA.
In caso di prestazione lavorativa articolata su 5 giornate i due giorni di riposo non devono necessariamente essere consecutivi.
[…]

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le 230 ore annue pro-capite. L’eventuale supero del plafond, derivante da motivi obiettivi e/o particolari circostanze, dovrà essere concordato con la RSA.
[…]

Art. 11 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, l’operaio avrà diritto ad una indennità […]
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione […]
[…]

Art. 13 - Ferie
[…]
Dato lo scopo sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.

Art. 26 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Si rinvia alle disposizioni di legge attualmente in vigore in materia.

Art. 31 - Indennità varie
Indennità di alta montagna

Agli operai inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le associazioni sindacali territoriali competenti.

Indennità autisti necrofori inquadrati al IV livello super
Gli autisti necrofori inquadrati nel IV livello super viene riconosciuta una indennità di funzione pari a L. 10.000 mensili a far data 1 aprile 1989 ovvero con le date di passaggio al livello superiore (IV S).
Tale indennità non è computabile in alcun istituto contrattuale e di legge.
Laddove per accordi sindacali locali preesistenti vengano svolte dai necrofori-autisti mansioni proprie del IV livello super da lavoratori inquadrati al 3o livello agli stessi verrà riconosciuto la stessa indennità di funzione.
In sede aziendale potrà essere concordata la istituzione delle seguenti indennità:
a) indennità di vestizione;
b) indennità recupero salme;
c) discesa salme.

Art. 34 - Indumenti di lavoro e protettivi
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale operaio due tute o indumenti equivalenti nonché gli indumenti protettivi necessari all’espletamento della propria mansione.
L’azienda terrà, in dotazione, impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati.
Nel caso in cui l’azienda non provveda alla fornitura degli indumenti di lavoro sarà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di L. 700 giornaliere.
[…]

Art. 37 - Norme disciplinari
[…]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all’interessato.
[…]
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda delle loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento con indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a dovere anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 41 - Controversie
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite le strutture sindacali aziendali entro 20 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali entro 40 giorni e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 50 giorni.

Art. 43 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 44 - Rapporti sindacali
Strutture sindacali aziendali

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all’azienda interessata dell’avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
I compiti e le funzioni delle Commissioni interne sono trasferite alle strutture sindacali aziendali di cui al precedente comma.

Affissione comunicati
Le federazioni nazionali e le organizzazioni territoriali e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Assemblee del personale e referendum
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, hanno diritto di convocare assemblee aziendali secondo le modalità previste dallo Statuto dei lavoratori.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell’azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare le generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda.
[…]

Sedi sindacali
L’azienda metterà a disposizione delle rappresentanze sindacali un locale idoneo per le riunioni.
Qualora il numero dei dipendenti sia superiore a 50, il locale dovrà essere destinato in modo permanente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 45 [Ambiente di lavoro]
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell’integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l’applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l’incolumità dei lavoratori;
- controllare l’applicazione concreta delle misure che l’azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell’informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all’ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese che deve contenere l’indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate.
2) il registro dei dati biostatici che deve contenere l’indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.