Documento di lavoro Cgil Cisl Uil

Note non esaustive per  la definizione di linee guida sull’integrazione di obiettivi di salute e sicurezza nella contrattazione


 

   La redazione di Linee guida per la contrattazione di obiettivi di salute e sicurezza non deve erroneamente essere interpretata come un mutamento di funzione del Rls o della Rsu o come ripensamento circa la impossibilità per il sindacato di “trattare” su diritti indisponibili quale quello alla salute. Al contrario, si tratta di rendere sinergica l’azione di due distinte forme di rappresentanza dei lavoratori e di far sì che la contrattazione sia coerente, assuma e rafforzi obiettivi di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, in particolare, di quelle che possono avere effetti negativi sulla salute psicofisica e sulla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Scopo ed uso della “griglia”

Ai fini della redazione di Linee guida, scopo della griglia che segue è quello di facilitare l’individuazione delle “voci” e degli istituti contrattuali che possono essere utilizzati – nel “sistema contrattuale vigente” (europeo, nazionale, aziendale, territoriale) - per introdurre azioni concrete di miglioramento in tema di salute e sicurezza.

La colonna di sinistra propone infatti, sinteticamente, la lista (non esaustiva) dei possibili o prioritari contenuti rivendicativi e individua (la proposta è ovviamente molto flessibile) anche il livello (o i livelli) e “il luogo” (cioè la parte del contratto) dove collocarli.

La colonna di destra ospita invece eventuali esempi o note (non esaustivi) riguardanti l’applicazione del contenuto rivendicativo indicato nella corrispondente riga della colonna di sinistra allo specifico comparto, settore, categoria, territorio.

 

                                                                                    

Applicazioni

di settore o  territoriali

(esemplificazione non esaustiva,

alla data del 29-10-2003)

1)   Livello europeo

a.    Accordo-quadro sullo stress da lavoro

(agosto 2004) frutto del negoziato  tra le delegazioni della Ces e dell’Unice.

 

 

2)   Contratto nazionale

2.1 Premessa

Le parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza, e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo della qualità di prodotti, processi e servizi e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli, partecipati e coerenti delle norme contrattuali e delle leggi.

L’obiettivo comune è quello del miglioramento continuo della salute psicofisica e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’ambiente, dello sviluppo della qualità attraverso una gestione preventiva ed un approccio globale ai fattori di rischio. Utile al perseguimento dei questi obiettivi può essere la scelta operata dalle aziende di applicare, con il coinvolgimento pieno di tutta la struttura, standards nazionali o internazionali volontari relativi alla gestione della salute, dell’ambiente e della qualità e i relativi sistemi di certificazione.

PREMESSA

Le Parti, individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo delle attività produttive e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.

L’obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio.

(CCNL chimico)

 

Sviluppo sostenibile

Le parti individuano come valori condivisi lo sviluppo delle attività produttive, la tutela della salute, la sicurezza sul luogo del lavoro, il rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere l’applicazione consapevole e partecipata delle norme contrattuali e di legge.

L’obiettivo comune è il miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente tramite una gestione preventiva dei fattori di rischio.

Le parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo l’adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale, quali ISO 14000 ed EMAS.

Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica e della equità sociale è il punto di riferimento per la costruzione di una coerente strategia ambientale.

(CCNL Piastrelle, ceramica e refrattari dicembre 2002,  -il CCNL chimico ha una parte simile però è più complessa e forse troppo specifica)

 

2.2 Prima parte (relazioni sindacali e diritti di informazione)

2.2.1 Osservatori

- Istituire o consolidare “sedi” di confronto negoziale formalizzato e periodico - quali gli “Osservatori” od organismi paritetici similari - nel cui ambito collocare attività/funzioni “strategiche” anche in materia di prevenzione.

-          Formalizzare una procedura di raccordo tra queste “sedi” e/o Organismi paritetici di categoria e gli Organismi paritetici confederali (nazionali o territoriali) così come previsto dagli accordi interconfederali stipulati in applicazione del D.Lgs. 626/94.

-          Le funzioni strategiche da attribuire agli osservatori di categoria sono:

 

a)      confronto negoziale preventivo sull’impatto delle innovazioni tecniche ed organizzative sulla salute e sicurezza,

 

b)      monitoraggio ed elaborazione di specifiche procedure volte ad individuare e prevenire gli effetti negativi sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori “interni” e dei lavoratori “esterni” derivanti dal ricorso ad appalti, di contratti d’opera, o nell’attivazione di particolari contratti atipici/precari, ecc.:

-           in particolare, valutando attentamente il rapporto numerico tra personale con esperienza e nuovi assunti

-           verificando, nelle situazioni lavorative ad alto rischio, se le previsioni di legge e di contratto sulla percentuale massima di lavoratori a termine, o le regole per l'attivazione dei CFL tengano effettivamente conto e garantiscano i livelli di salute e sicurezza

-           curando, oltre alla verifica della "idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi" prescritta dalla 626, la formulazione dei contratti di appalto, acquisendo la certificazione della regolarità contributiva INPS ed INAIL di tutti i lavoratori coinvolti, nonché la certificazione dell'adempimento degli obblighi della 626 anche per quanto riguarda "i rischi specifici propri della attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi" anche se esulano dalle responsabilità poste in capo alla impresa appaltante dalla 626

 

-           L’Osservatorio elabora linee guida relative agli appalti (CCNL Chimico)

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

c) disponibilità ad elaborare, adottare, sperimentare  linee guida o codici di comportamento validi anche per la stipula di accordi aziendali per la prevenzione delle situazioni di grave disagio lavorativo e di mobbing

Linee guida per prevenzione mobbing (CCNL Chimico)

 

d)      promozione/sperimentazione di Sistemi di gestione della salute e sicurezza (SGSL)

 

e)      promozione/elaborazione/diffusione/analisi e monitoraggio di buone pratiche relative alla redazione di “Bilanci aziendali dell’attività di prevenzione” che ne espliciti ed evidenzi i costi/benefici

 

f)        attivazione/gestione/aggiornamento dell’anagrafe  degli Rls/Rlst, individuando criteri di armonizzazione e raccordo con le anagrafi gestite dalla rete degli Organismi paritetici interconfederali

 

g)      attivazione di una sessione annuale di valutazione  dell’andamento degli infortuni/malattie correlate al lavoro, incidenti e inidoneità sia dei lavoratori “interni” sia dei lavoratori autonomi o delle attività date in appalto o “esternalizzate”:

- definizione – ai fini della valutazione di cui sopra - di parametri per la raccolta dei dati: certamente non solo il numero in valore assoluto, ma anche l'incidenza, la gravità, la durata media, l’esito (di invalidità temporanea, permanente e morte) e la correlazione con elementi quali:

-          genere/età/scolarità/cittadinanza

-          dimensione di impresa

-          anzianità lavorativa

-          tipo di contratto di lavoro

-          orario di lavoro

-          etc.

 

-          attivare confronti all’interno di un singolo settore per apprezzare le variabili tra diverse realtà produttive e territoriali

 

-          impegno a richiedere alle OO.SS confederali nazionali e alle AA.II  di attivare un protocollo d’intesa nazionale per l’accesso ai dati Inail e delle altre autorità competenti superando il problema della “privacy” 

 

 

f) Banca dati sia degli infortuni che degli incidenti (CCNL Chimico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- attivare confronti di dettaglio tra situazioni produttive di alcuni settori (cantieristica navale,    siderurgia…) e verificare se esistono differenze significative degli indici infortunistici nelle diverse realtà produttive, per poi capirne il perché. Per fare il confronto servono fonti informative aziendali (su accordo), UOPSAL e INAIL, di non semplice accesso (vedi punto sulla contrattazione territoriale

Dati di discreto dettaglio sono disponibili per il settore della Riparazione Navale, nelle Operazioni Portuali e all'ILVA.

 

Promozione, presso le aziende, i lavoratori e gli Rls, dell’utilizzo dei dati dell’andamento infortunistico, degli incidenti, delle malattie correlate al lavoro e delle inidoneità  quale indicatori di efficacia dei sistemi di prevenzione aziendali

 

h)      Promozione presso le aziende di procedure o di Osservatori aziendali che scoraggino ogni eventuale l’occultamento  e/o la non denuncia degli infortuni, degli incidenti, delle malattie professionali e delle inidoneità

 

i)        Valutazione congiunta dello stato di applicazione delle nuove normative e attivazione di un confronto con gli Op confederali per individuare eventuali azioni da intraprendere

 

j)        valutazione dei rapporti con le autorità competenti e attivazione di un confronto con gli Op confederali per individuare le eventuali azioni da intraprendere per migliorarli

Il CCNL dell’edilizia ha istituito una Commissione Paritetica Nazionale (CPN) per la sicurezza, l'igiene e l'ambiente di lavoro  e i Comitati Paritetici Territoriali (CPT) costituiscono il Sistema Nazionale Paritetico per la sicurezza.

La Commissione ha il compito di indirizzo, coordinamento e controllo dei CPT; di assistenza ai CPT; di interloquire con gli altri organismi nazionali in materia di sicurezza (pubblici e privati); di effettuare studi e ricerche; di diffondere normative tecniche, legislazione e giurisprudenza; di effettuare la ricognizione degli accordi territoriali che istituiscono gli RLS territoriali in edilizia.

La CPN ha un proprio Statuto e dispone di un proprio finanziamento annuo, mediante contributo a carico delle imprese, fissato dal CCNL,   calcolato in percentuale sul monte salari; la Commissione annualmente redige bilancio, che invia alle parti. (edilizia)

k)       promozione di studi e ricerche con il supporto (anche economico) di enti e istituti  nazionali o locali che garantiscano il controllo e la partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate

 

 

Nota bene: alcune delle funzioni elencate fin qui potrebbero essere attribuite con esplicito rinvio anche ad eventuali Osservatori territoriali o aziendali dove le medesime funzioni acquisirebbero pregnanza specifica  in relazione alle caratteristiche territoriali o aziendali

 

 

2.2 bis Rapporto di lavoro

2.2.bis.1 Contratti a termine e CFL

Nella definizione delle varie forme di rapporto di lavoro utilizzabili, prevedere il contenimento di quelle atipiche, vincolando espressamente alla formazione in materia di sicurezza e salute.

 

2.2.bis2 Lavoro temporaneo (interinale)

Prevedere accordi specifici che ne escludano l’utilizzo in ragione dell’alto rischio lavorativo eventualmente presente

 

 

2.3  Inquadramento

2.3.1 Analizzare le funzioni ed attuare il corretto inquadramento del RSPP – in funzioni di staff all’amministratore delegato o comunque in posizione autorevole rispetto ai responsabile della formazione, degli acquisti, della gestione degli immobili, della selezione del personale  - stabilendo nel contempo requisiti di competenza, esperienza, formazione e aggiornamento periodico richiesti per queste funzioni, tenendo conto di quanto sarà eventualmente stabilito per legge e comunque privilegiando la crescita di professionalità interne all’azienda

 

2.3.2 Individuare il peso (in quota parte rispetto ad altri criteri di tipo produttivistico) da attribuire, ai fini della progressione di carriera, all’acquisizione di competenze ed esperienza in campo prevenzionistico, soprattutto per preposti e dirigenti

 

2.3.3 Corretto inquadramento del medico competente dipendente – specie se a tempo parziale – stabilendo:

-          che nella scelta del medico occorre privilegiare medici in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, in possesso di esperienza e referenze

-          elenco e modalità delle prestazioni dovute: in particolare, partecipazione alla valutazione del rischio per la parte di competenza, tempo per i sopralluoghi ai posti di lavoro dei lavoratori esposti ad agenti o rischi per i quali necessita la sorveglianza sanitaria, tempo per la tenuta di cartelle sanitarie, contributo all’organizzazione del servizio di primo soccorso ed emergenza, assolvimento degli obblighi di informazione dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, partecipazione alla riunione annuale, intervento in occasione di infortuni, reperibilità, ecc.

- sono informati sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria, compresa la scelta di affidamento a strutture sanitarie esterne (CCNL chimico)

2.3.4 Mobilità professionale

(diritti di informazione e verifica sulle modifiche di inquadramento per prevenire conflitti e turbativa delle relazioni tra colleghi e con i capi)

 

 

2.4. Retribuzione

2.4.1.Riesame/divieto di ogni indennità salariale per lavori nocivi o gravosi che possono essere eliminati o, se non completamente eliminabili, sostituzione con riduzioni del tempo di esposizione, rotazione in altre mansioni (quindi anche riqualificazione e formazione), migliori dispositivi di protezione, attività ginnico-riabilitativa in orario di lavoro), ecc.

 

 

2.4.2 Riesame/divieto di premi di produttività legati alla presenza che possano in qualche modo indurre i lavoratori rinunciare ai i propri diritti “nascondendo” all’azienda l’infortunio, la malattia, la maternità, ecc.

 

2.4.3 Riesame degli incentivi salariali collegati a turni, ai ritmi e all’intensità del lavoro

 

2.4.4  Ripristino del salario pieno in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale detraendo queste fattispecie dal periodo di comporto

 

 

2.5 Orario

2.5.1 Analisi/valutazione dell’impatto del sistema degli orari di fatto e dei turni sulla salute e sicurezza

 

2.5.2 Riduzione progressiva al possibile dei turni notturni e degli applicati a tali turni, con sistemi di rotazione del personale e nastri orari che garantiscano gradualità di ciclo (es. pomeriggio-notte, oppure pomeriggio-notte- riposo). Oppure organizzazione in squadre e riserve. In caso contrario previsione di periodi e luoghi di riposo durante il turno notturno

 

2.5.3 Per mansioni gravose e/o comportanti rischi non eliminabili svolte in orari disagiati prevedere forme di riduzione di orario e attività ginnico-riabilitative

 

 

2.6  Formazione/informazione

2.6.1 Individuazione dei criteri di massima per la progettazione, programmazione e realizzazione congiunta dell’informazione e formazione di tutti lavoratori in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla formazione d’ingresso (specie per il personale a tempo determinato, interinale, a collaborazione, ecc) e all’aggiornamento annuale obbligatorio, alle caratteristiche dei lavoratori da informare e formare (es. nazionalità, livello scolarità,  ecc.), garantendo la funzione di proposta e di verifica del Rls/Rlst.

-          Formazione congiunta dalla progettazione alla programmazione e realizzazione (CCNL chimico)

-          Informazione da sviluppare tenendo conto della nazionalità dei lavoratori (CCNL chimico).

-          Punto essenziale, che implica però una formazione agli RLS perché siano in grado di rapportarsi con le aziende su questi temi. Oppure si potrebbe stabilire il loro diritto a farsi assistere da esperti competenti in materia: es. tavolo di confronto sulla formazione con presenza di esperti scelti dalle parti.

 

2.6.1bis Definizione di un monte ore minimo di formazione ed aggiornamento annuale (o cicli di formazione continua) per Responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione, Addetti al pronto soccorso e all’emergenza e preposti, anche in funzione dei diversi ruoli e responsabilità.

 

2.6.2 Individuazione di criteri e metodi di monitoraggio dell’efficacia dell’informazione e formazione dovuta ai lavoratori e di quella specifica indirizzata agli Rls /Rls

-          L’Osservatorio ha il compito di elaborare linee guida per la formazione dei lavoratori (CCNL chimico).

-          bisognerebbe affrontare il caso specifico e particolare della formazione dei RLS dei marittimi: infatti vengono eletti solo quando sono a bordo, ma la formazione può essere fatta solo a terra, prima di essere "arruolati a bordo", quando ancora non si sa chi diventerà RLS. Così, di fatto, non vengono mai formati. Qualche Compagnia minore ha deciso di formare "preventivamente"  tutto il personale

 

 

2.6.3 Previsione di un percorso formativo specifico finalizzato alla collocazione in altra mansione di eventuale personale divenuto parzialmente inidoneo o non più idoneo alla mansione originaria

 

2.6.4  Previsione di percorsi formativi per il personale che rientra da lunga assenza (maternità, malattia, infortunio, ecc.) finalizzati all’aggiornamento professionale e alla prevenzione di rischi di carattere psicosociale

 

 

2.7 Maternità/Paternità/Salute riproduttiva

2.7.1          Monitoraggio specifico delle lavorazioni/comparti in cui sono  presenti fattori e agenti nocivi che possono avere effetti sulla capacità riproduttiva maschile e femminile e/o della salute del nascituro da riportare nel documento di valutazione dei rischi

2.7.2          Raccolta – tramite il medico competente - dei dati sui casi di danni alla salute e alla capacità riproduttiva della popolazione lavorativa

2.7.3          Individuazione di idonee mansioni alternative (anche con eventuali percorsi formativi) per gestanti e puerpere assegnate a lavorazioni vietate

2.7.4          Procedure di inserimento lavoratrici in gravidanza (FP)

- In relazione alla tipologia delle lavorazioni […] la cartella personale sanitaria e di rischio […] può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione dei dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva. (CCNL Piastrelle, ceramica e refrattari dicembre 2002)

 

 

Si sta definendo un protocollo presso l’AUSL di Bologna.

 

2.8 Costituzione RLS - RLST

Assumere, nel contratto, eventualmente modificandoli e aggiornandoli alla luce dell’esperienza, precedenti accordi interconfederali, nazionali, di ente o gruppo nazionale riguardanti il numero e i regolamenti per l’ elezione degli Rls/Rlst. In particolare nei settori o comparti che non hanno dato ancora piena applicazione all’art. 18 e 19 del D.Lgs 626/94.

In particolare il numero degli RLS deve essere stabilito in relazione al numero dei “dipendenti” dell’azienda dando una interpretazione estensiva del termine “dipendenti” includendovi ogni fattispecie.

- I lavoratori, in tutte le imprese o unità produttive, all'atto della elezione della R.S.U. eleggono, all'interno della R.S.U., il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 nei seguenti numeri:

1 rappresentante nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

2 rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;

da 3 a 6 rappresentanti nelle imprese o

unità produttive che occupano da 201 a

1000 dipendenti;

da 6 a 9 rappresentanti nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.

Le imprese informeranno la Sezione ambiente dell'Osservatorio Nazionale sia della elezione sia della decadenza dei singoli componenti della CA/RLS con le modalità che saranno concordate nell’ambito della

Competente sezione dell’Osservatorio (CCNL Chimica)

 

2. 9 Monte ore - Assemblee - Permessi

2. 9.1 Agibilità

Sono definiti criteri per la verifica dell’adeguatezza delle agibilità in materia di salute e sicurezza e per l’adeguamento del monte ore

 

-          Il monte ore è complessivo per tutti gli RLS e può essere utilizzato in maniera diversificata. Utilizzo flessibile delle ore (il 50% del monte ore si può anticipare o riportare all’anno successivo) – CCNL Chimico

 

2.9.2 Assemblea retribuita, almeno annuale, dedicata al bilancio di salute e sicurezza

 

-          convocazione congiunta: due ore anno (1 + 1 la seconda ora se già ultimate le 10 ore è aggiuntiva) – CCNL Chimico

 

2.9.3          Previsione di permessi retribuiti per particolari occasioni

-          A livello aziendale potranno essere concordate le necessarie agibilità – CCNL Chimico

 

 

2. 10  Salute - sicurezza - ambiente

-          La riunione periodica (art.11)  affronta tutti i temi di sicurezza e ambiente  -CCNL Chimico

 

2.10.1      Strumenti e risorse del Rls

Verifica risorse, strumenti (anche informatici) a disposizione degli  Rls

 

-          Diritto di accesso a strumenti informatici - CCNL Chimico

 

2.10.2      Formazione  Rls e aggiornamento annuale

Riesame congiunto – in collegamento con gli Op - dei contenuti e delle modalità di erogazione della formazione obbligatoria dovuta agli Rls – e definizione di un numero minimo di ore di aggiornamento annuale obbligatorio su materie scelte anche dagli stessi Rls. Tra i contenuti della formazione vanno inclusi quelli che consentano al Rls di poter esprimere un parere sulla qualità della sua formazione ricevuta e di quella impartita ai lavoratori.

La progettazione e attuazione dell’intervento formativo viene sottoposta a verifica congiunta delle parti le quali possono richiedere la predisposizione di moduli di formazione congiunta Rls-addetti aziendali specie sulle nuove normative e sui rischi specifici dell’azienda e la definizione di procedure efficaci e condivise di verifica dell’apprendimento e dell’efficacia ex post dell’intervento formativo

 

2.10.3      Tavoli di confronto con esperti scelti dalle parti

Possono essere attivati, su richiesta degli Rls e per questioni  che richiedono competenze particolari, tavoli di confronto con esperti scelti dalle parti in comune accordo

 

 

2.10.4      Visite dell’organo di vigilanza

I Rls sono informati tempestivamente della presenza in azienda dell’organo di vigilanza e sono messi in condizione di conferire liberamente con esso

 

2.10.5      Informazione preventiva e coinvolgimento degli Rls rispetto ad innovazioni, appalti, ecc.

- In materia di sicurezza degli appalti nelle grandi manutenzioni le Parti confermano che l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza salute e dell’ambiente deve riguardare anche i lavoratori delle imprese appaltatrici che operano nell’unità produttiva.

       Il datore di lavoro dovrà accertare che i lavoratori esterni dipendenti dalle imprese appaltatrici che siano presenti nel proprio stabilimento abbiano ricevuto adeguata formazione e informazione su tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell’ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all’impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.

      Le Parti sono consapevoli della esigenza di sollecitare e promuovere la qualificazione delle imprese appaltatrici impegnate presso le unità produttive, al fine di favorire il pieno rispetto degli obblighi di sicurezza e prevenzione in materia.- (CCNL Piastrelle ceramica e refrattari dicembre 2002 – simile anche nel chimico che prevede in più la definizione di linee guida per l’attività di manutenzione in appalto, da definire in sede di Osservatorio)

 2.10.6  Ricorso a consulenti esterni

Nel caso di ricorso ad esperti e consulenti esterni devono essere concordati e verificati preventivamente i requisiti professionali, il tempo e le modalità di esercizio delle funzioni e l’obbligo di informazione e consultazione preventiva degli Rls

 

2.10.7

Attuazione di sopralluoghi congiunti degli Rls con Medico competente e con Rspp almeno due volte l’anno e in tutti i casi di incidente, infortunio, malattia correlata al lavoro e verifica istantanea della corretta denuncia alle autorità competenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          sono informati sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria, compresa la scelta di affidamento a strutture sanitarie esterne;

-          partecipano a sopralluoghi specifici con il medico competente e il Responsabile del servizio di sicurezza aziendale con le modalità concordate con la Direzione aziendale. (CCNL Piastrelle ceramica e refrattari dicembre 2002 – simile anche nel chimico)

 

2.10.8      Valutazione periodica azienda-Rls dell’efficacia del sistema informativo e formativo aziendale in materia di salute e sicurezza

 

 

2.10.9      Procedure di accesso alla documentazione

Sono definite procedure finalizzate a migliorare l’accesso da parte dei lavoratori e degli Rls alla tutta la documentazione aziendale pertinente – documento di Vdr, registro infortuni, elenchi esposti, misurazioni ambientali e personali, schede di sicurezza, prescrizioni degli organi di vigilanza, verbali di consultazione ecc. , ivi compresa la documentazione posta sotto la responsabilità del medico competente - e la qualità della stessa.

 

 

2.10.10 Procedure di segnalazione

Le aziende definiscono, previa consultazione degli Rls, procedure di segnalazione di qualsiasi malfunzionamento, di eventuali reclami anche nei confronti del Spp, medico competente, ecc. e la procedura di  risposta dell’azienda,

 

2.10.11Procedure di ricorso agli Op

Sono definite specifiche procedure di ricorso agli Op in caso di controversia (in particolare sui diritti di consultazione, accesso ai luoghi e alla documentazione aziendale, all’informazione e formazione, ecc.) ovvero, in caso di assenza degli Op, procedura alternativa di conciliazione prima della formale denuncia alle autorità competenti

 

2.10.12     Diritto di proposta del Rls e suo coinvolgimento nelle eventuali indagini conoscitive, studi, ricerche su nuovi rischi

 

2.10.13     Coinvolgimento del Rls nelle eventuali questioni ambientali e nei relativi sistemi di gestione

- Coinvolgimento RLS per le questioni ambientali, a partire dalle scelte strategiche relative alle questioni dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla implementazione dei sistemi di gestione e certificazione (ISO – EMAS – ecc.) – CCNL Chimico

2.10.14 Rischi particolari

2.10.14.1 Rischio Movimentazione dei carichi

 

- Le parti condividono l’opportunità di favorire la prevenzione per ridurre, laddove esistente, il rischio per gli addetti derivante dalla movimentazione manuale dei carichi ed opereranno congiuntamente, nell’intento di dare impulso alla prevenzione di tale rischio, con la finalità di garantire condizioni di lavoro rispettose della salute, sicurezza e benessere dei lavoratori, tenuto conto delle esigenze di efficienza economica e produttiva.

In particolare le parti si impegnano a:

-favorire una migliore valutazione del rischio in materia di movimentazione manuale dei carichi da parte delle aziende, promuovendo una maggiore consapevolezza presso i datori di lavoro e gli altri soggetti coinvolti (RSPP, RLS, Medici competenti, lavoratori) sui temi della prevenzione, dell’esistenza del rischio e della necessità, qualora presente, di limitarlo;

-promuovere l’adozione da parte delle aziende di misure tecniche, organizzative e procedurali, idonee ad alleggerire i rischi per patologie muscolo-scheletriche anche attraverso una maggiore diffusione delle conoscenze sui sistemi e gli ausili eventualmente già utilizzati in altre esperienze;

-promuovere studi mirati ad inquadrare correttamente il rapporto tra patologie muscolo scheletriche, anche dell’arto superiore, ed attività nel settore della produzione di piastrelle e favorire il confronto sulle conoscenze in materia di cui le parti dispongono;

-favorire la partecipazione dei lavoratori alle azioni di prevenzione, e prevedere, eventuali incontri di verifica per monitorare lo stato di attuazione delle azioni sopraindicate.

(CCNL Piastrelle ceramica e refrattari dicembre 2002)

2.10.14.2 Rischio rapina

Inserimento di questo rischio, presente in diversi settori e comparti, nel processo di valutazione, nella individuazione delle misure preventive, ecc.

 

 

2.10.15 Procedura in caso di pericolo grave

Definizione di una procedura per i lavoratori che sono costretti ad avvalersi del diritti di rifiuto allo svolgimento di attività comportanti  rischi gravi ed immediati (ex art. 14 D:Lgs 626/94)

 

2.11 Inidoneità

2.11.1 Procedura per intervenuta inidoneità

Sono definite procedure da adottare in caso di personale divenuto inidoneo (temporaneo o totale) alla mansione specifica. Le procedure vedono il coinvolgimento diretto e in tutte le fasi del medico competente che ha emesso il giudizio di inidoneità.

Esse comprendono almeno: una nuova valutazione dei rischio e l’adozione di misure preventive più efficaci; l’individuazione di collocazioni alternative e un periodo di riqualificazione professionale. Il medico competente  esprimere per iscritto le sue valutazioni e prescrizioni.

Qualora non sia possibile adibire il lavoratore ad altra mansione l’azienda e le OO.SS notificano l’evenienza alle autorità competenti per territorio affinché il lavoratore usufruisca degli opportuni ammortizzatori sociali e dei percorsi di riqualificazione fino alla collocazione in altra attività

 

 

3. Contrattazione aziendale

3.1  Premessa

Molti dei contenuti del contratto nazionale trattati al punto 2 rappresentano formulazioni per lo più di carattere generale che possono e devono essere o  assunte e applicate tal quali a livello aziendale ovvero devono essere integrate ed adattate alle esigenze dei singoli luoghi di lavoro con la contrattazione aziendale.

A volte si può verificare il processo opposto. E cioè che a livello aziendale venga definita in via negoziale qualche procedura specifica che merita per la sua efficacia di trovare poi estensione e generalizzazione nel contratto nazionale

 

Il CCNL dell'edilizia prevede che il 2° livello di contrattazione é territoriale (provinciale).

Gli accordi territoriali hanno istituito i Comitati Paritetici Territoriali per la sicurezza, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT). I CPT sono finanziati con meccanismo analogo a quello nazionale, mediante contributo a carico delle imprese; l'entità del finanziamento é decisa dalle parti a livello territoriale. I CPT sono istituiti in tutte le province; sono in parte unificati con le scuole edili (che svolgono la formazione professionale), in considerazione delle sinergie in materia di formazione per la sicurezza.

I compiti dei CPT, indicati dal CCNL e dallo Statuto tipo allegato allo stesso, sono:

- esame dei problemi in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro segnalati da imprese, organizzazioni sindacali, RLS, RLS Territoriali, RSU, singoli lavoratori;

- tenuta dell'elenco degli RLS, RLS Territoriali;

svolgimento dei compiti previsti dall'art.20 della 626;

svolgimento di studi e ricerche; diffusione di materiali su salute e sicurezza;

- formazione per la sicurezza;

intervento nei cantieri per favorire l'attuazione delle normative sulla sicurezza, attraverso attività di consulenza svolta da tecnici professionalmente qualificati e di sopraluoghi nei cantieri (non tutti i CPT svolgono quest'ultima attività). I sopraluoghi avvengono su richiesta di imprese, RLS - RLST o decisi autonomamente. I tecnici forniscono chiarimenti all'impresa e ai lavoratori (o loro rappresentanti), impartiscono istruzioni e riferiscono al CPT. Possono svolgere visite successive per verificare se le misure suggerite sono attuate. In caso negativo, il CPT lo segnala alle parti per le iniziative del caso (in diverse realtà territoriali è prassi consolidata segnare le imprese inadempienti agli organismi di vigilanza).

Alcuni CPT svolgono anche funzioni in materia di visite mediche (indirizzi, monitoraggio dei risultati nel rispetto della privacy). La formazione per la sicurezza svolta dai CPT ( e dalle scuole edili) riguarda: i tecnici dei CPT; gli RLS RLST; i lavoratori; gli RSpp e le altre figure aziendali.

Alcuni CPT svolgono anche i corsi, riconosciuti dalla Regione, rivolti a professionisti (architetti, ingegneri, ecc.), previsti dal Dlgs.494 per diventare coordinatori alla sicurezza in edilizia. (Edilizia)

3.2 Premi di risultato/Produttività

Individuazione di criteri di erogazione del premio di produttività legati anche a comportamenti virtuosi in materia di prevenzione dei rischi (es: accurato utilizzo dei DPI), in alternativa a premi collegati alla riduzione del numero degli infortuni che generalmente finora ha portato solo alla mancata denuncia degli episodi meno gravi

 

3.3 Protocolli d’intesa tra RLS e RSU (FP)

 

 

4. Contrattazione interconfederale nazionale

4.1. Op nazionali

Rivisitazione degli accordi nazionali sul funzionamento degli Op ex art. 20 D.Lgs 626/94 alla luce delle esperienze condotte negli ultimi anni.

 

4.2 Sedi istituzionali tripartite di consultazione - Accesso ai sistemi informativi e banche dati

- Richiesta congiunta delle parti sociali di riattivazione riorganizzazione e riqualificazione delle funzioni della Commissione consultiva nazionale (ex art. 26 del d.lgs 626/94)

- Riassetto in chiave tripartita dell’Ispesl e delle sue funzioni di Focal Point

- Regolamentazione dell’accesso ai dati dei sistemi informativi e delle banche dati Ispesl, Inail, Regioni

 

 

5.  Contrattazione regionale

5.1 Op regionali

Rivisitazione degli accordi regionali sul funzionamento degli Op ex art. 20 D.Lgs 626/94 alla luce delle esperienze condotte negli ultimi anni.

 

5.2    Rapporti istituzionali

Apertura di vertenze regionali (e provinciali) per

 l’adeguamento delle risorse e degli organici per le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e per una verifica dei Servizi erogati: vigilanza, informazione, assistenza, ecc.

Vertenza aperta in Liguria nel 2000, raggiunte prime intese con la precedente Giunta di centro-sinistra, poi sconfessate dalla attuale giunta. Ora la % di destinazione fondi al dipartimento di prevenzione è = 2,8% del F.S.R., e la % per le UOPSAI è = allo 0,30%

5.3    Inail

Apertura di confronti con le direzioni Inail – in raccordo con Inca, Co.co.re. e Co.co.pro. – per il miglioramento delle attività istituzionali dell’Istituto e il migliore utilizzo dei dati su infortuni e malattie correlate al lavoro anche a fini preventivi

- l'INAIL frappone sempre problemi di "privacy" delle imprese.

 

5.4    Coordinamenti ex art. 27

Attivazione di vertenze per il corretto funzionamento dei Coordinamenti di cui all’art. 27 del D.lgs 626/94 e per ottenere e la partecipazione del sindacato e delle associazioni imprenditoriali e stipula di protocolli d’intesa su (vedi punto 6.1)

- Era un punto della vertenza regionale  Liguria: un anno fa la nuova Giunta si era impegnata a riattivare il Coordinamento (fermo da più di un anno) e a prevedere momenti periodici di confronto tra Coordinamento e Parti Sociali. Inoltre aveva assunto l'impegno di attivare un tavolo di confronto permanente sulla sicurezza tra Regione e Parti sociali. Tutto fermo: il Coordinamento è stato convocato una sola volta, il tavolo regionale pure, l'assessore di riferimento è cambiato (Liguria)

5.5 Stipula di accordi che prevedano l’articolazione provinciale dei Coordinamenti di cui al trattino precedente

- Era una richiesta della piattaforma Liguria, sulla quale però c'era una articolazione di pareri anche tra nostri compagni delle UOPSAL. Il punto è che non funziona nemmeno il coordinamento regionale (Liguria)

 

6.  Contrattazione  provinciale

6.1. Attivazione dei Coordinamenti provinciali/Oppure stipula di protocolli d’intesa

Una volta attivate le articolazioni provinciali dei Coordinamenti ex art. 27 del D.Lgs 626/94 occorre stipulare, nelle sedi di cui al punto precedente, specifici  protocolli d’intesa su:

- definizione di un programma o piano (triennale) per la prevenzione che definisca –sentite le parti sociali- priorità di intervento, progetti obiettivo, ecc.

- adeguatezza degli organici

- efficacia delle attività di coordinamento tra diversi OO.VV.

- coinvolgimento degli Rls nei sopralluoghi degli OO.VV.

- procedura di segnalazione da parte dei lavoratori, Rls, sindacati, ecc. di violazioni, inefficienze, omissione di atti di ufficio, violazione della deontologia professionale (nel caso di medici competenti) con clausola di salvaguardia (es. pubblicità delle denunce) in caso di mancato intervento delle autorità competenti

- programmazione di interventi di studio, ricerca, formazione, sostegni per particolari rischi o settori

- redazione di rapporti annuali contenenti il punto di vista delle parti sociali

 

- Protocollo d’intesa per il miglioramento della sicurezza sul lavoro siglato il 17 aprile 2002 a Latina dalle parti istituzionali e sociali. Il protocollo prevede: la costituzione di un “gruppo integrato di coordinamento” presieduto dal Prefetto e finalizzato a:

- approfondire il fenomeno infortunistico;

- promuovere iniziative;

- sostenere il lavoro dei diversi soggetti;

- vigilare sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici;

- intervenire per adeguamento degli organici dei servizi ispettivi;

- valorizzare la formazione per la sicurezza in particolare nella scuola, apprendistato, formazione professionale, tirocinio e formazione continua.

Seguono gli impegni specifici di ciascun firmatario.

6.2. Appalti/sommerso

Attivazione di progetti specifici per il monitoraggio  permanente, la verifica e la correttezza  degli appalti, in particolare quelli pubblici, del lavoro nero o semisommerso nonché flessibile o precario con attenzione all’impiego di extracomunitari