Tipologia: CCNL
Data firma: 16 febbraio 1987
Validità: 01.06.1986 - 31.03.1989
Parti: Faiat, Fipe, Fiavet, Faita - Confcommercio, Asap e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confcommercio
Sommario:
Dichiarazione congiunta Parte generale Titolo I Validità e sfera di applicazione del Contratto Art. 1 Art. 2 Art. 3 Titolo II Piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale turistica e politica attiva del lavoro Art. 4 • Diritti di informazione • Utilizzo degli impianti • Piani di sviluppo • Politica attiva del lavoro Titolo III Enti bilaterali Art. 5 Titolo IV Classificazione del personale Art. 6 Titolo V Quadri Art. 7 Titolo VI Passaggi di qualifica Art. 8 Art. 9 Titolo VII Assunzione del personale Art. 10 Art. 11 Titolo VIII Periodo di prova Art. 12 Art. 13 Titolo IX Donne e minori Art. 14 Titolo X Apprendistato Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Titolo XI Contratti di formazione e lavoro Art. 28 Titolo XII Orario di lavoro Capo I Orario normale Art. 29 Capo II Distribuzione orario settimanale Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Capo III Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 36 Capo IV Lavoro notturno Art. 37 Capo V Lavoro straordinario Art. 38 Art. 39 Art. 40 Capo VI Determinazione della paga oraria Art. 41 Capo VII Riduzione dell'orario Art. 42 Titolo XIII Riposo settimanale Art. 43 Titolo XIV Lavoro domenicale Art. 44 Titolo XV Ferie Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Titolo XVI Festività Art. 49 Art. 50 Titolo XVII Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile Capo I Chiamata alle armi Art. 51 Capo II Richiamo alle armi Art. 52 Titolo XVIII Congedi e permessi Art. 53 Art. 54 Art. 55 Titolo XIX Gravidanza e puerperio Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Titolo XX Malattia e infortunio Capo I Malattia Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Capo II Infortunio Art. 64 Capo III Conservazione del posto - Varie Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Titolo XXI Trattamento economico e sistemi di retribuzione Capo I Elementi della retribuzione Art. 72 Art. 73 Art. 74 Capo II Paga base nazionale Art. 75 Capo III Assorbimenti Art. 76 Capo IV Indennità di contingenza Art. 77 Capo V Scatti di anzianità Art. 78 Capo VI Corresponsione della retribuzione Art. 79 Titolo XXII Mensilità supplementari Capo I 13a mensilità Art. 80 Capo II 14a mensilità Art. 81 Titolo XXIII Personale extra e di surroga Art. 82 Titolo XXIV Divieto di accettazione delle mance Art. 83 Titolo XXV Consegne e rotture Art. 84 Art. 85 Art. 86 Titolo XXVI Corredo - Abiti di servizio Art. 87 Titolo XXVII Disciplina Art. 88 Art. 89 Art. 90 Titolo XXVIII Risoluzione del rapporto di lavoro Capo I Recesso Art. 91 Capo II Licenziamento Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Capo III Dimissioni Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Capo IV Preavviso Art. 101 Art. 102 Capo V Trattamento di fine rapporto Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Capo VI Restituzione documenti di lavoro Art. 109 Titolo XXIX Contratto a tempo parziale Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Titolo XXX Contratti a termine e aziende di stagione Art. 117 Art. 118 Art. 119 Titolo XXXI Delegato aziendale Art. 120 Titolo XXXII Diritti sindacali Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Titolo XXXIII Diritto allo studio Art. 130 Titolo XXXIV Conciliazione delle vertenze di lavoro Capo I Commissioni locali vertenze di lavoro A) Vertenze individuali Art. 131 Art. 132 B) Vertenze collettive Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 C) Licenziamenti individuali - Collegio arbitrale Art. 137 Art. 138 Art. 139 Capo II Commissione nazionale vertenze di lavoro A) Composizione Art. 140 B) Compiti Art. 141 Art. 142 Capo III Funzionamento delle Commissioni Art. 143 Titolo XXXV Contrattazione integrativa aziendale Art. 144 Titolo XXXVI Contrattazione integrativa provinciale e regionale Art. 145 Titolo XXXVII Decorrenza e durata Art. 146 Parte speciale Titolo XXXVIII Capo I Classificazione del personale Art. 147 Art. 148 - Quadri Capo II Classifica esercizi alberghieri Art. 149 Capo III Apprendistato Art. 150 Art. 151 Art. 152 Capo IV Distribuzione orario settimanale Art. 153 Capo V Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 154 Capo VI Lavoro notturno Art. 155 Capo VII Lavoro straordinario Art. 156 Capo VIII Ferie Art. 157 Capo IX Festività Art. 158 Capo X Malattia Art. 159 Art. 160 Capo XI Infortunio Art. 161 Capo XII Paga base nazionale degli apprendisti Art. 162 Capo XIII Paga base aziende alberghiere minori Art. 163 Capo XIV Trattamenti salariali integrativi Art. 164 Art. 165 Capo XV Scatti di anzianità Art. 166 - Norma transitoria Capo XVI Premio di anzianità Art. 167 Capo XVII Trattamento di fine rapporto Art. 168 Art. 169 Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Capo XIX Funzionamento delle Commissioni paritetiche Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Capo XX Contrattazione integrativa aziendale Art. 194 Capo XXI Contrattazione integrativa provinciale Art. 195 Campeggi Titolo XXXIX Capo I Classificazione del personale Art. 196 Art. 197 - Quadri Capo II Apprendistato Art. 198 Art. 199 Capo III Orario di lavoro Art. 200 Capo IV Distribuzione orario settimanale Art. 201 Capo V Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 202 Capo VI Lavoro notturno Art. 203 Capo VII Lavoro straordinario Art. 204 Capo VIII Ferie Art. 205 Capo IX Festività Art. 206 Capo X Malattia Art. 207 Art. 208 Capo XI Infortunio Art. 209 Capo XII Paga base nazionale degli apprendisti Art. 210 Capo XIII Paga base aziende minori Art. 211 Capo XIV Trattamenti salariali integrativi Art. 212 Art. 213 Capo XV Scatti di anzianità Art. 214 - Norma transitoria |
Capo XVI Mensilità supplementari Art. 215 Capo XVII Trattamento di fine rapporto Art. 216 Art. 217 Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Capo XIX Funzionamento delle Commissioni paritetiche Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Capo XX Contrattazione integrativa aziendale Art. 242 Capo XXI Contrattazione integrativa provinciale Art. 243 Pubblici esercizi Titolo XL Capo I Classificazione del personale Art. 244 Art. 245 Art. 246 - Quadri Capo II Apprendistato Art. 247 Art. 248 Capo III Distribuzione orario settimanale Art. 249 Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 250 Capo V Lavoro notturno Art. 251 Capo VI Lavoro straordinario Art. 252 Capo VII Ferie Art. 253 Capo VIII Festività Art. 254 Art. 255 Capo IX Permessi e congedi Art. 256 Capo X Malattia Art. 257 Capo XI Infortunio Art. 258 Capo XII Trattamenti salariali integrativi Art. 259 Capo XIII Paga base nazionale degli apprendisti Art. 260 Capo XIV Paga base pubblici esercizi di 3a e 4a categoria Art. 261 Capo XV Indennità di contingenza Art. 262 Capo XVI Percentuale di servizio Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Capo XVII Scatti di anzianità Art. 275 - Norma transitoria Art. 276 Art. 277 Art. 278 - Clausola di inscindibilità Capo XVIII Mensilità supplementari Art. 279 Capo XIX Pulizia dei locali Art. 280 Capo XX Trattamento di fine rapporto Art. 281 Art. 282 Art. 283 Capo XXI Locali notturni Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Capo XXII Ristoranti e buffets di stazione Art. 289 Art. 290 Capo XXIII Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti Art. 291 Capo XXIV Contratti a termine Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Capo XXV Funzionamento delle Commissioni paritetiche Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Capo XXVI Contrattazione integrativa aziendale Art. 306 Capo XXVII Accordi settoriali Art. 307 Capo XXVIII Contrattazione integrativa provinciale Art. 308 Capo XXIX Refezione Art. 309 Stabilimenti balneari Titolo XLI Capo I Classificazione del personale Art. 310 Art. 311 - Quadri Capo II Orario di lavoro Art. 312 Capo III Distribuzione orario settimanale Art. 313 Capo IV Lavoro straordinario Art. 314 Capo V Festività Art. 315 Capo VI Malattia Art. 316 Capo VII Infortunio Art. 317 Capo VIII Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di 3a e 4a categoria Art. 318 Capo IX Trattamenti salariali integrativi Art. 319 Capo X Indennità di contingenza Art. 320 Capo XI Scatti di anzianità Art. 321 - Norma transitoria Capo XII Trattamento di fine rapporto Art. 322 Art. 323 Capo XIII Contratti a termine Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Capo XIV Funzionamento Commissioni paritetiche Art. 331 Art. 332 Art. 333 Art. 334 Art. 335 Art. 336 Capo XV Contrattazione integrativa aziendale Art. 337 Capo XVI Contrattazione integrativa provinciale Art. 338 Alberghi diurni Titolo XLII Capo I Classificazione del personale Art. 339 Art. 340 - Quadri Capo II Apprendistato Art. 341 - Quadri Art. 342 Capo III Distribuzione orario settimanale Art. 343 Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 344 Capo V Lavoro notturno Art. 345 Capo VI Lavoro straordinario Art. 346 Capo VII Festività Art. 347 Capo VIII Malattia Art. 348 Capo IX Infortunio Art. 349 Capo X Trattamenti salariali integrativi Art. 350 Capo XI Paga base nazionale degli apprendisti Art. 351 Capo XII Indennità di contingenza Art. 352 Capo XIII Scatti di anzianità Art. 353 - Norma transitoria Capo XIV Trattamento di fine rapporto Art. 354 Art. 355 Capo XV Contratti a termine Art. 356 Art. 357 Art. 358 Art. 359 Art. 360 Art. 361 Art. 362 Capo XVI Funzionamento Commissioni paritetiche Art. 363 Art. 364 Art. 365 Art. 366 Art. 367 Art. 368 Contrattazione integrativa aziendale Art. 369 Imprese di viaggi e turismo Titolo XLIII Capo I Classificazione del personale Art. 370 Art. 371 - Quadri Capo II Apprendistato Art. 372 Art. 373 Art. 374 Capo III Orario di lavoro Art. 375 Capo IV Distribuzione orario settimanale Art. 376 Capo V Lavoro straordinario Art. 377 Capo VI Ferie Art. 378 Capo VII Festività Art. 379 Capo VIII Missioni e trasferimenti Art. 380 Art. 381 Art. 382 Art. 383 Art. 384 Capo IX Malattia Art. 385 Capo X Infortunio Art. 386 Capo XI Trattamenti salariali integrativi Art. 387 Art. 388 Capo XII Paga base nazionale apprendisti Art. 389 Capo XIII Indennità di contingenza Art. 390 Art. 391 Capo XIV Provvigioni Art. 392 Capo XVI Scatti di anzianità Art. 393 - Norma transitoria Art. 394 Capo XVII Anzianità convenzionale Art. 395 Capo XVIII Mensilità supplementari Art. 396 Art. 397 Capo XIX Sospensione dal lavoro Art. 398 Capo XX Trattamento di fine rapporto Art. 399 Art. 400 Capo XXI Funzionamento delle Commissioni paritetiche Art. 401 Art. 402 Art. 403 Art. 404 Art. 405 Art. 406 Art. 407 Art. 408 Art. 409 Capo XXII Contrattazione integrativa aziendale Art. 410 Capo XXIII Contratti e accordi integrativi regionali Art. 411 Allegati Allegato A - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro Art. 1 Art. 2 - Progetto di formazione e lavoro Art. 3 - Trattamento economico e normativo Art. 4 Art. 5 Fac-simile progetto formazione e lavoro Allegato B Allegato C - Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali Allegato D - Premio di anzianità aziende alberghiere Allegato E - Accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) del 9 aprile 1979, modificato con Accordi del 13 ottobre 1982 e 17 giugno 1986 Allegato F - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere Allegato G - Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi Allegato H - Statuto dell’Associazione EBT "Ente Bilaterale Turismo" comparti: pubblici esercizi, agenzie di viaggi, campeggi Allegato I - Statuto Fafa - Fondo Assistenza e Formazione Alberghiera Regolamento Allegato L - Statuto FAT - Fondo Aziende Turismo Allegato 1 - Legge 26 febbraio 1986, n. 38 Disposizioni in materia di indennità di contingenza Allegato 1/a - Accordo 22 gennaio 1983 tra il Governo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sul costo del lavoro Allegato 1/b - Accordo per l’indennità di contingenza a valere per le aziende dei settori degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari e degli alberghi diurni Allegato 2 - Artt. 8-169-217 Classificazione del personale del CNL 16 marzo 1972 per i dipendenti da alberghi e campeggi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Allegato 3 - Artt. 8 - 282 Classificazione del personale del CNL 19 ottobre 1973, nota all’art. 3, per i dipendenti dai pubblici esercizi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Allegato 4 - Artt. 8 - 323 Classificazione del personale del CNL 26 giugno 1974, nota all’art. 3, per i dipendenti da stabilimenti balneari ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Allegato 5 - Artt. 8 - 355 Classificazione del personale di cui all'allegato A del CNL 10 aprile 1979, nota all’art. 3, per i dipendenti da alberghi diurni ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Allegato 6 - Artt. 8 - 400 Classificazione del personale del CNL 1° luglio 1971 per i dipendenti da imprese viaggi e turismo ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Allegato 7 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale Circolare n. 143/78/80 del 2 settembre 1980, legge 26 novembre 1979, n. 537 sull’avviamento dei lavoratori stagionali nel settore turistico |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore turismo (alberghi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese viaggi e turismo, campeggi)
L’anno 1987 addì 16 del mese di febbraio, presso la Confcommercio (Confederazione generale italiana del commercio e del turismo) tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Faiat), la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), la Federazione italiana delle associazioni delle imprese viaggi e turismo (Fiavet), la Federazione delle Associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta (Faita), con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo (Cgict), l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale (Asap), da una parte e dall’altra la Filcams-Cgil (Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat/Cisl), l’Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs), si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, di cui all’art. 1, composto da 43 titoli, 411 articoli e 27 allegati (A/L - 1/17) letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Parte generale
Titolo I Validità e sfera di applicazione del Contratto
Art. 1
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) Alberghi, hotels meubles, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
c) ostelli; residences; villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari.
II) Campeggi - Campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
Le norme dell’Accordo 27 marzo 1979 con il quale è stata convenuta l’applicazione del presente Contratto al settore campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.
III) Aziende pubblici esercizi
a) Ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande contemplate nell’art. 23 del DM 8 maggio 1976;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IV) Stabilimenti balneari - Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo
Imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio, e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
- operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
Nota a verbale
Il Contratto nazionale si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "alberghi" ci si è intesi riferire alle "aziende alberghiere" di cui al punto I dell’art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "pubblici esercizi" ci si è intesi riferire alle "aziende pubblici esercizi" di cui al punto III dell’art. 1.
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell’art. 1.
Art. 2
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente art. 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e successive modificazioni.
Esso costituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti collettivi e Accordi speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Art. 3
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Titolo II Piani di sviluppo, investimenti, politica strutturale turistica e politica attiva del lavoro
Art. 4
Diritti di informazione
Le parti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell’imprenditore e quelle delle Organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi con lo strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
In questa ottica convengono altresì quanto segue in materia di politica turistica e del lavoro:
1) annualmente, in uno specifico incontro, da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni imprenditoriali nazionali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dati conoscitivi concernenti le prospettive del settore:
- periodicamente, in successivi incontri, le parti si incontreranno per verificare l’attuazione del programma di politica turistica. In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possano condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell’occupazione e della sua continuità con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l’attuazione;
2) annualmente, a richiesta delle OO.SS. in apposito incontro a livello regionale, da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e riorganizzazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche potranno avere sull’andamento globale dell’occupazione.
Piani di sviluppo
Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre 100 dipendenti, forniranno a richieste delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Politica attiva del lavoro
Le parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l’intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
A) definire la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga nonché il perfezionamento e la gestione delle procedure di conciliazione delle controversie previste dal presente Contratto.
Sempre a livello regionale anche per aree subregionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
- la promozione e gestione di programmi di formazione e riqualificazione professionale anche in relazione a quanto previsto dalla legge quadro 12 dicembre 1978, n. 845;
- gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle regioni;
- l’accertamento delle strutture finalizzate all’addestramento professionale allo scopo di verificarne e migliorarne l’utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione;
- i programmi di formazione per l’attuazione dei contratti di formazione e lavoro di cui al presente Contratto;
- le qualifiche per le quali, in deroga al vigente regime di legge, può essere ammessa la richiesta nominativa ai fini dell’avviamento al lavoro, in luogo di quella numerica;
- la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree.
Le parti inoltre, ai diversi livelli di competenza, svolgeranno funzioni di coordinamento tra le iniziative e gli accordi in materia di politica attiva del lavoro con il funzionamento degli enti bilaterali.
B) Promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.
Le parti convengono di incontrarsi anche con le regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatrici regionali con particolare riferimento ai problemi dell’utilizzazione degli impianti, dell’occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall’applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orario di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell’occupazione.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le "imprese di viaggi e turismo" si precisa che per "Organizzazioni territoriali" ai fini del presente Contratto ci si intende riferire alle strutture regionali.
Titolo III Enti bilaterali
Art. 5
In rapporto alle peculiarità del settore, le parti concordano sulla opportunità di dotare i diversi comparti di strumenti, in alternativa nazionali o - attraverso specifici accordi - provinciali o locali, idonei a favorire processi di formazione e riqualificazione professionale, a consentire fenomeni di ristrutturazione e riqualificazione dell’offerta nonché ad adottare interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra le parti si impegnano ad attivarsi affinché, a partire possibilmente dal 1 gennaio 1987, previa individuazione concorde dell’ente, preferibilmente pubblico, che possa garantire la corretta gestione dello strumento nazionale od in alternativa territoriale, le finalità sopra individuate ed in appresso meglio specificate possano essere adempiute.
La scelta tra i due tipi di strumento verrà adottata dalle singole federazioni datoriali con autonoma valutazione.
Gli strumenti prescelti saranno alimentati da contributi versati da tutti i lavoratori e da tutte le imprese, in modo paritetico, il cui ammontare complessivo verrà definito in sede di stesura delle procedure tecniche di gestione e che, comunque, sarà contenuto tra lo 0,20 per cento e lo 0,40 per cento della paga base e della contingenza.
Tali strumenti saranno finalizzati:
1) alla formazione professionale;
2) al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;
3) alla adozione di altri interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori.
Le parti provvederanno inoltre a costituire la Commissione paritetica nazionale o in alternativa quelle territoriali di vigilanza, coordinamento e/o gestione delle iniziative in armonia con lo statuto ed il regolamento tipo di funzionamento degli strumenti prescelti di cui agli allegati.
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Chiarimento a verbale
Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza della contribuzione per il finanziamento degli enti bilaterali.
Titolo IX Donne e minori
Art. 14
Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Titolo X Apprendistato
Art. 15
Nei casi in cui l’apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20 anni, salvo quanto disposto dalla legge (DPR 4 gennaio 1971, n. 36) sull’età minima per l’ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i lavori leggeri.
Restano ferme le limitazioni e i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.
L’aspirante apprendista deve essere in possesso:
- del certificato comprovante l’adempimento dell’obbligo scolastico;
- del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell’apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro e per il quale deve essere assunto;
- del certificato di iscrizione alle liste di collocamento.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Art. 16
La durata e le qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato sono stabilite per ciascun comparto dalle apposite norme contenute nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 17
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Ai fini della idoneità o meno dell’apprendista alla qualifica professionale che ha formato oggetto dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 19
Il numero degli apprendisti nelle singole imprese, salvo quanto eventualmente sia stabilito da Accordi territoriali, non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle imprese che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza ausilio di personale subordinato.
Art. 20
L’orario di lavoro per gli apprendisti di età superiore a 15 anni non può superare le 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali e le 7 ore giornaliere e 35 settimanali per gli apprendisti di età compresa tra i 14 e i 15 anni.
È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, secondo e terzo comma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, viene stabilito in 96 ore annue, ripartite in 3 ore settimanali, il numero delle ore destinate all’insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti retributivi e dei limiti di orario giornaliero e settimanale precisati nei commi precedenti.
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Art. 21
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.
Art. 22
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Art. 27
Per quanto non previsto dal presente titolo in materia di apprendistato e di istruzione professionale, valgono le disposizioni del presente Contratto nonché quelle di legge e di regolamento vigenti in materia.
Titolo XI Contratti di formazione e lavoro
Art. 28
Per i contratti di formazione e lavoro di cui all’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 si applicano le norme previste dallo specifico Accordo nazionale 17 giugno 1986 che fa parte integrante del presente Contratto (allegato A).
Titolo XII Orario di lavoro
Capo I Orario normale
Art. 29
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i campeggi.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’art. 1 del RD 15 marzo 1923, n. 692 in relazione all’art. 3 del RD 10 settembre 1923, n. 1955 e cioè ai capi agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di migliore favore.
Capo II Distribuzione orario settimanale
Art. 30
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 31
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, esclusivamente previe intese aziendali, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 29 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[…]
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell’art. 29 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio da godersi entro le successive dieci settimane.
Eventuali ulteriori diversi regimi di flessibilità potranno essere definiti attraverso la presentazione di programmi o progetti specifici da parte delle aziende o loro associazioni, la cui attuazione dovrà essere autorizzata da una specifica Commissione paritetica territoriale.
Art. 32
L’orario di lavoro dei minori di età inferiore a 15 anni (fanciulli) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L’orario di lavoro dei minori di età compresa fra i 15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti (adolescenti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Art. 33
I minori di cui al precedente articolo hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz’ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nei pubblici esercizi e nei campeggi, nonché l’interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L’ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all’art. 11.
Art. 34
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
Art. 35
È demandato ai Contratti integrativi provinciali o agli accordi aziendali dei settori: alberghi, pubblici esercizi e campeggi, stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz’ora ad un massimo di un’ora al giorno.
Capo III Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 36
La ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Capo IV Lavoro notturno
Art. 37
Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Capo V Lavoro straordinario
Art. 38
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 29 e 31 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Art. 39
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[…]
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolte è effettuata con mezzi meccanici.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nello spirito trasformatore della stessa.
Le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.
Titolo XIII Riposo settimanale
Art. 43
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.
Titolo XV Ferie
Art. 47
[…]
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
[…]
Titolo XIX Gravidanza e puerperio
Art. 56
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per due mesi precedenti la data presunta dal parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
Art. 58
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall’azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste dagli artt. 33 e 35 del presente Contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[…]
Art. 59
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Titolo XX Malattia e infortunio
Capo I Malattia
Art. 61
[…]
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Capo II Infortunio
Art. 64
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’Inail il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]
Capo III Conservazione del posto - Varie
Art. 66
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Ai sensi dell’art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]
Art. 69
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Art. 70
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente.
Titolo XXVI Corredo - Abiti di servizio
Art. 87
[…]
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]
Titolo XXVII Disciplina
Art. 88
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività, ed in particolare:
[…]
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[…]
f) non ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Art. 89
Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
[…]
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]
Titolo XXVIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo II Licenziamento
Art. 93
Ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l’indicazione dei motivi.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 89;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
h) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d’inquadramento, ferma restando la norma dell’art. 13 della legge n. 300/1970, dopo l’applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 dell’art. 89;
l) accertata insubordinazione verso superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.
Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la dignità del personale; e se per tali fatti il personale ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 102 e 103 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.
Titolo XXX Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 117
Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita l’assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi e nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 119
Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all’art. 40, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
I permessi non goduti di cui all’art. 42 concorrono insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario alla proroga del contratto a termine.
[…]
Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.
[…]
Titolo XXXI Delegato aziendale
Art. 120
Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Titolo XXXII Diritti sindacali
Art. 126
È consentito ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell’esercizio.
Art. 128
Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni.
[…]
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a 10 ore all’anno normalmente retribuite.
[…]
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità alle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
Art. 129
[…]
Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Titolo XXXIV Conciliazione delle vertenze di lavoro
Capo I Commissioni locali vertenze di lavoro
A) Vertenze individuali
Art. 131
Tutte le vertenze individuali relative all’applicazione del presente Contratto nazionale di lavoro e dei relativi eventuali Accordi integrativi provinciali e di altri contratti e accordi riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto dovranno essere demandate, prima dell’azione giudiziaria, all’esame di una Commissione composta da un rappresentante dell’Associazione locale imprenditoriale (Faiat o Fipe o Fiavet o Faita) e da un rappresentante dell’Associazione locale dei lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato.
[…]
Art. 132
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione mediante l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta od abbia conferito mandato, la quale deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione locale che rappresenta la controparte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi essenziali della controversia stessa.
Qualora il tentativo di conciliazione sia richiesto ad un datore di lavoro, l’Associazione locale imprenditoriale ne darà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore di lavoro invitandolo a designare, entro otto giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la richiesta o la segnalazione, l’Associazione locale imprenditoriale provvederà a convocare presso la propria sede la Commissione per esperire il tentativo di amichevole componimento, che dovrà esaurirsi entro il termine di trenta giorni e comunque senza pregiudicare i termini di prescrizione previsti dal Codice civile.
Dell’esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo facendo risultare gli estremi della conciliazione o del mancato accordo.
Il verbale sarà redatto in cinque copie, una per ciascuna delle parti in causa e delle rispettive Associazioni sindacali, che dovranno sottoscriverlo.
Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, dovrà essere inviata all’Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla locale Associazione imprenditoriale all’Ufficio del lavoro competente per territorio per gli effetti dell’art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
B) Vertenze collettive
Art. 133
Le vertenze che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed all’applicazione degli eventuali Accordi integrativi provinciali e/o aziendali dovranno essere esaminate da una apposita Commissione paritetica composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale dei lavoratori aderente o facente capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e da tanti rappresentanti dell’Associazione locale imprenditoriale aderente alla Faiat o alla Fipe o alla Fiavet o alla FAITA quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.
La Commissione è convocata dall’Associazione locale imprenditoriale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.
La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell’oggetto di controversia.
La Commissione dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della vertenza sia in caso di mancato accordo.
Art. 134
Le Associazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla Commissione locale per le vertenze individuali di cui all’art. 131 ed alla Commissione territoriale per le vertenze collettive di cui all’art. 133 entro il 30 ottobre 1986.
La mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Associazioni locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione locale per le vertenze collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione vertenze individuali di cui all’art. 131.
È tuttavia consentita la designazione di rappresentanti delle Organizzazioni locali dei lavoratori oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente articolo, qualora la mancata osservanza di tale termine sia imputabile a ragioni di carattere organizzativo.
Art. 135
Le Commissioni di cui agli artt. 131 e 133 avranno sede presso l’Associazione locale degli alberghi o dei pubblici esercizi o delle imprese di viaggi e turismo o dei campeggi.
Art. 136
Qualora il tentativo di conciliazione previsto nell’art. 133 abbia esito negativo, è prescritto il secondo tentativo presso la Commissione nazionale per le vertenze di lavoro con l’intervento delle Organizzazioni che hanno espletato il primo esperimento.
Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione nazionale.
Ai fini suddetti le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione nazionale vertenze di lavoro corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
Capo II Commissione nazionale vertenze di lavoro
A) Composizione
Art. 140
La Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori contraenti e da tre rappresentanti della Faiat, da tre della Fipe, da tre della Fiavet e da tre della Faita.
La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
B) Compiti
Art. 141
Le vertenze di carattere generale concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente Contratto nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all’esame della Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro di cui l’articolo precedente, per il tentativo di amichevole componimento.
L’Organizzazione nazionale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al precedente capoverso, dovrà investirne la Commissione nazionale vertenze di lavoro con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all’oggetto della vertenza.
La Commissione sarà convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
Dovranno essere redatti in sei copie e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza.
Le funzioni di segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza, da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l’intervento del Ministero del lavoro.
Art. 142
Le vertenze collettive concernenti l’applicazione, l’interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali Accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto, a richiesta delle Organizzazioni locali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, il secondo tentativo di conciliazione, dovranno essere esaminate dalla Commissione nazionale vertenze collettive di lavoro di cui all’art. 140 unitamente ai rappresentanti delle predette Associazioni locali.
La Commissione nazionale dovrà decidere entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta da parte delle Organizzazioni territoriali.
Delle decisioni cui perverrà la Commissione nazionale sarà redatto e sottoscritto apposito verbale in sei copie.
Copia autentica del verbale dovrà altresì essere notificata alle Organizzazioni locali interessate.
Capo III Funzionamento delle Commissioni
Art. 143
Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Nota a verbale
L’Asap dichiara che continuerà ad assicurare direttamente attraverso i suoi uffici centrali la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nelle aziende ad essa associate.
Titolo XXXV Contrattazione integrativa aziendale
Art. 144
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti limitatamente per le materie previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Titolo XXXVI Contrattazione integrativa provinciale e regionale
Art. 145
Per la contrattazione integrativa provinciale e regionale si fa rinvio alle normative specifiche di ciascun comparto previste nella parte speciale del presente Contratto.
Parte speciale
Titolo XXXVIII
Capo III Apprendistato
Art. 150
L’apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi. La durata dell’apprendistato è ridotta a 3 mesi per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionale organizzati da istituti o scuole alberghiere legalmente riconosciuti.
Art. 151
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio:
- segretario portiere, chef de rang, barman, 2° governante, operaio specializzato, centralinista; addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine; cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato ecc.
Art. 152
Per il periodo di esercitazione, nell’intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.
Capo IV Distribuzione orario settimanale
Art. 153
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Capo V Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 154
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
Capo VII Lavoro straordinario
Art. 156
[…]
Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.
Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 170
La disciplina del presente capo è correlata a quanto previsto all’art. 117.
Art. 173
Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di Contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
Art. 174
[…]
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 6 giornate.
Capo XIX Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 185
I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’art. 140 e delle Commissioni provinciali di cui all’art. 131 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Art. 193
In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco-alberghi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale Covelco del settore alberghiero.
Capo XX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 194
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
2) ambiente di lavoro;
3) trattamenti integrativi salariali comunque denominati;
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore;
7) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. 42 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto.
Capo XXI Contrattazione integrativa provinciale
Art. 195
La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente Contratto.
Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti.
Campeggi
Titolo XXXIX
Capo II Apprendistato
Art. 198
L’apprendistato avrà la durata massima di 12 mesi. La durata dell’apprendistato è ridotta a mesi 3 per i giovani che abbiano frequentato con profitto, superando le relative prove di esame, corsi di formazione professionale organizzati da istituti o scuole alberghiere legalmente riconosciuti.
Art. 199
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: chef de rang, operaio specializzato, centralinista; addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo clienti e movimento personale, con mansioni d’ordine, operaio qualificato, cameriere di bar, barista, banconiere di tavola calda, cuoco, cameriere, pizzaiolo ecc.
Capo III Orario di lavoro
Art. 200
In deroga di quanto previsto dall’art. 29, la durata normale del lavoro settimanale effettivo per le seguenti qualifiche:
- custodi,
- guardiani diurni e notturni,
- sorveglianti di ingresso,
- bagnini,
è la seguente:
- 42 ore dal 1 novembre 1981;
- 40 ore dal 1 novembre 1982.
Capo IV Distribuzione orario settimanale
Art. 201
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
La norma di cui al secondo comma dell’art. 31 può essere derogata previa intesa in sede aziendale.
Capo V Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 202
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
Capo XVIII Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 218
La disciplina del presente capo è correlata a quanto previsto dall’art. 117.
Art. 221
Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di Contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
Capo XIX Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 241
In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco-campeggi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni di Comitato nazionale Covelco del settore campeggi.
Capo XX Contrattazione integrativa aziendale
Art. 242
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
2) ambiente di lavoro;
3) trattamenti integrativi salariali comunque denominati;
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuino la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore;
7) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. 42 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto.
Capo XXI Contrattazione integrativa provinciale
Art. 243
La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente Contratto.
Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti.
Pubblici esercizi
Titolo XL
Capo II Apprendistato
Art. 247
L’apprendistato non potrà superare la durata di tre anni per i giovani assunti dal 14° al compimento del 17° anno di età e di due anni per quelli assunti dal 17° anno.
L’apprendistato per la qualifica di cuoco capo partita avrà la durata massima di tre anni indipendentemente dall’età di inizio dell’apprendistato stesso.
Per i giovani in possesso di diploma rilasciato dalle scuole professionali di categoria legalmente riconosciute il periodo di apprendistato è fissato in sei mesi.
Art. 248
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: contabile d’ordine, cassiere, magazziniere comune, marchiere, tablottista, cuoco capo partita, cameriere, gelatiere, gastronomo, barista, banconiere tavola calda e fredda, operaio qualificato, 3o pasticcere ecc.
Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 249
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 250
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Capo XIX Pulizia dei locali
Art. 280
Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
Capo XXI Locali notturni
Art. 287
Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.
Art. 288
Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli, al personale dipendente si applicano le norme di questo Contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi integrativi provinciali.
Capo XXII Ristoranti e buffets di stazione
Art. 289
Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle ferrovie.
Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l’Ispettorato del lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
Restano congelate le misure percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi integrativi provinciali in vigore.
Capo XXIV Contratti a termine
Art. 292
La disciplina del presente capo è correlata a quanto previsto dall’art. 117.
Capo XXVI Contrattazione integrativa aziendale
Art. 306
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
2) ambiente di lavoro;
3) trattamenti integrativi salariali comunque denominati;
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore;
7) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. 31 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Per la contrattazione dei trattamenti integrativi salariali comunque denominati, di cui al precedente n. 3, per i dipendenti da aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili) valgono le norme di cui all’art. 10 dell’Accordo nazionale 9 aprile 1979 per i cambi di gestione delle stesse aziende per la ristorazione collettiva.
Capo XXVII Accordi settoriali
Art. 307
Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che, diffuse in più regioni o nell’intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente Contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
Capo XXVIII Contrattazione integrativa provinciale
Art. 308
La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente Contratto.
Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti.
Capo XXIX Refezione
Art. 309
Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l’obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.
Stabilimenti balneari
Titolo XLI
Capo II Orario di lavoro
Art. 312
In deroga a quanto previsto dall’art. 29 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
Nell’orario di lavoro giornaliero non è compresa l’interruzione meridiana da trascorrersi nell’azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.
Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 313
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.
Capo XIII Contratti a termine
Art. 324
La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall’art. 117.
Capo XV Contrattazione integrativa aziendale
Art. 337
Nelle aziende che abbiano più di 15 dipendenti è ammessa la contrattazione integrativa per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del personale prevista dal presente Contratto;
2) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, dei turni di servizio e dei turni di riposo settimanale;
3) ambiente di lavoro;
4) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. 42 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto.
Capo XVI Contrattazione integrativa provinciale
Art. 338
Alla contrattazione integrativa provinciale per le rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
- integrazione delle qualifiche del personale (art. 310);
- interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (artt. 29, 33 e 312);
- definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione e particolari trattamenti in relazione ad usi e consuetudini locali;
- determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie o per altre cause similari;
- determinazione della trattenuta di cui all’art. 329;
- applicazione a quanto disposto dall’art. 329;
- eventuali deroghe a quanto stabilito dall’art. 318.
In caso di mancato accordo, le Associazioni locali demanderanno la definizione degli accordi integrativi alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 140.
Alberghi diurni
Titolo XLII
Capo II Apprendistato
Art. 341 Quadri
L’apprendistato non potrà superare la durata di tre anni per i giovani assunti dal 14° al compimento del 17° anno di età e di due anni per quelli assunti dal 17° anno.
Per i giovani in possesso di diploma rilasciato dalle scuole professionali di categoria legalmente riconosciute il periodo di apprendistato è fissato in sei mesi.
Art. 342
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: parrucchiere, visagista, barbiere, manicure, pedicure ecc.
Capo III Distribuzione orario settimanale
Art. 343
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezzo.
Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in 5 giornate e mezzo, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Capo IV Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 344
L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Capo XV Contratti a termine
Art. 356
La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall’art. 117.
Capo XVII Contrattazione integrativa aziendale
Art. 369
La contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti per le seguenti materie:
1) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
2) ambiente di lavoro;
3) trattamenti integrativi salariali comunque denominati;
4) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
5) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
6) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle 24 ore;
7) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. 42 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle rappresentanze locali delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto.
Imprese di viaggi e turismo
Titolo XLIII
Capo II Apprendistato
Art. 372
L’apprendistato non potrà superare la durata massima di 18 mesi.
Art. 373
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel IV e V livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura e archivio (corrispondenti alla qualifica di "archivista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo"), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli studi professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.
Art. 374
In relazione alle obiettive difficoltà di applicazione pratica dell’istituto dell’apprendistato ed in relazione all’esigenza dell’impresa di disporre di personale con specifiche competenze tecniche ed all’esigenza del lavoratore di acquisire conoscenze professionali specifiche ed approfondite, in via sperimentale e per la durata del presente Contratto, nelle aziende, in cui non viene applicato l’istituto dell’apprendistato, si prevede che il lavoratore neoassunto senza precedenti esperienze nelle mansioni affidate, inquadrato per svolgere le attività relative alle qualifiche di "addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche" e di "impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi con mansioni d’ordine e conoscenza di due lingue estere", del IV livello del presente Contratto, abbia un periodo di permanenza nel V livello per un massimo di 18 mesi.
Capo III Orario di lavoro
Art. 375
In deroga a quanto previsto dall’art. 29, la durata normale del lavoro per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia:
1) custodi,
2) guardiani diurni e notturni,
3) portieri,
4) telefonisti,
5) uscieri ed inservienti,
6) addetti ai transferts,
7) autisti,
8) ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni o aggiunte, è fissata con decorrenza 1 luglio 1974 nella misura di 45 ore settimanali.
Il personale telefonista e addetto ai transferts non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.
Capo IV Distribuzione orario settimanale
Art. 376
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5 giornate.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del lavoro.
Capo XXI Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 409
In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "Covelco - Imprese di viaggi e turismo" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale Covelco del settore imprese di viaggi e turismo.
Capo XXII Contrattazione integrativa aziendale
Art. 410
Nelle imprese che - escluso dal computo il personale assunto a termine - abbiano complessivamente 15 dipendenti, anche se dislocati in più agenzie o uffici, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) qualifiche specifiche eventualmente esistenti nell’impresa e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione generale;
2) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
3) premi e indennità speciali nel limite massimo complessivo del 5 per cento della rispettiva paga tabellare;
4) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. 42 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento dei competenti organi sindacali.
Il premio aziendale e le indennità speciali di cui al punto 3) sono strettamente legati alla effettiva prestazione di lavoro, e possono essere computati soltanto agli effettivi dell’art. 45, dell’art. 385 e dell’art. 399 del presente Contratto.
Capo XXIII Contratti e accordi integrativi regionali
Art. 411
I Contratti e Accordi integrativi regionali o provinciali non potranno essere rinnovati, integrati e modificati per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Le norme contenute nei suddetti Contratti e Accordi vigenti che non siano in contrasto con le norme del presente Contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia fino alla scadenza del presente Contratto.
Allegati
Allegato A - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
Art. 1
Nel quadro delle iniziative di riforma legislativa dei rapporti di lavoro, le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l’inserimento dei giovani nelle aziende del settore turismo.
Conseguentemente esprimono la volontà di utilizzare le disposizioni della legge n. 863/84 relativa ai contratti di formazione e lavoro al fine di incentivare l’assunzione di giovani e di assicurare agli stessi, oltre all’inserimento nell’attività produttiva, una adeguata fase formativa finalizzata all’acquisizione di professionalità conforme alle esigenze delle aziende del settore turismo.
Le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti il presente Accordo si attiveranno nei confronti dell’ente regione per determinare indirizzi ed obiettivi sui programmi e sulle strutture formative.
Le Organizzazioni territoriali datoriali e sindacali dei lavoratori definiranno attraverso specifici accordi i progetti di formazione per l’attuazione dei contratti di formazione e lavoro.
Copia del presente Accordo verrà depositata a cura delle parti presso gli Uffici centrali del Ministero del lavoro.
I progetti di formazione definiti tra le parti a livello territoriale verranno depositati a cura delle parti analogamente presso gli Uffici provinciali e regionali del lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alla Fipe, Faiat, Fiavet, Faita e Asap del nulla-osta da parte degli Uffici del collocamento territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell’art. 3, comma terzo della legge n. 863/84.
In deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, particolari accordi per i progetti di formazione potranno essere stipulati tra le Organizzazioni nazionali dei lavoratori e le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale, assistite dalle rispettive Federazioni imprenditoriali nazionali. Copia dell’Accordo dovrà essere inviata agli Uffici centrali del Ministero del lavoro e alle Associazioni territoriali interessate dei lavoratori e dei datori di lavoro, che provvederanno a depositarla presso gli Uffici provinciali e regionali del lavoro ai fini di cui al citato comma terzo dell’art. 3 della legge n. 863/84.
Art. 2 Progetto di formazione e lavoro
Il progetto di formazione deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento di ingresso, quello eventualmente intermedio e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
L’inquadramento di ingresso potrà essere al massimo di due livelli inferiore a quello finale.
Il contratto di formazione e lavoro avrà durata non superiore a 24 mesi di prestazione.
La durata dovrà essere comunque corrispondente alle effettive esigenze formative.
L’azienda assicurerà la formazione teorica e pratica con personale qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l’apprendimento del processo produttivo e delle mansioni alle quali il giovane viene avviato, coerentemente con il progetto di formazione.
La formazione teorica potrà essere realizzata anche attraverso la partecipazione a corsi nelle strutture concordate di cui all’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Comunicazione delle assunzioni deve essere data, a cura della azienda, all’Ispettorato del lavoro.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l’azienda è tenuta ad attestare agli Uffici di collocamento territorialmente competenti l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Art. 3 Trattamento economico e normativo
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del presente Accordo, verranno applicate le normative vigenti di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro settore turismo, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente Accordo.
[…]
Art. 4
Resta salva in alternativa per le aziende, che intendono assumere giovani con contratti di formazione e lavoro, la possibilità di adire direttamente le CRI, in base alla procedura ex art. 3, legge n. 863/84.
Art. 5
Le parti si impegnano ad incontrarsi qualora l’attuale disciplina legislativa sul contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.