Categoria: Normativa statale
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Legge 3 dicembre 1962, n. 1712
pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1962, n. 330.

Istituzione dei Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.


 

 

Art. 1

Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali.

I Comitati sono composti:

1) da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 3) dal medico provinciale;

4) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che funge da segretario.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformità alle direttive del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del comma medesimo.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione (1).

 

Art. 2

I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio e, allo scadere del termine, cessano dalle funzioni anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio, in sostituzione di membri deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica.

Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri che rimangono assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del prefetto.

Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. I pareri e le proposte di competenza, sono adottati a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

La partecipazione al Comitato non dà diritto a compensi.

 

Art. 3

I Comitati provinciali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con la osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto:

1) possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività delle sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;

2) esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto;

3) esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa, nonché sui ricorsi di cui all'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro i provvedimenti concernenti le prestazioni economiche;

4) studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi;

5) attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

 

(1) Per l'integrazione dei Comitati con un rappresentante degli artigiani, vedi art. 2, L. 15 aprile 1965, n. 413.