Categoria: 2011
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 30 maggio 2011
Validità: 01.07.2011 - 31.03.2013
Parti: Assografici, Aie, Anes e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Carta e stampa
Settori: Poligrafici e spettacolo, Az. Grafiche ed affini, Az. Editoriali
Fonte: ASSOGRAFICI

Sommario:

Premessa
Sistema delle relazioni industriali
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Norma transitoria
Decorrenza e durata
Osservatorio di filiera
Art. 5 Parte Prima - Osservatorio Nazionale
Art. 8 Parte Prima - Premi di Risultato
1. Variazione del fatturato pro-capite
2. Riduzione degli scarti
• Modalità di erogazione degli importi per entrambi i modelli di premio
Art. 12 - Parte Prima - Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Art. 19 - Parte Prima - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 25 - Parte Prima - Contratto a tempo determinato
Art. 29 - Parte Prima Orario di lavoro
• Lavoro domenicale
• Flessibilità tempestiva
Art. … Parte Prima - Cambio squadre per lavoro a turni
Art. 45 - Parte Prima - Appalti
Art. … - Disciplina del lavoro (in norme generali)
Art. 8 - Parte Operai - Gratifica natalizia
Art. 8 - Parte Impiegati - Tredicesima mensilità
Art. 10 - Parte Seconda - Malattia ed infortunio
• Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
Art. 13 - Parte Terza - Malattia ed infortunio
Art. 2 - Parte Quinta - Mobilità ed intercambiabilità del personale
Parte Sesta - Premessa
Art. 8 - Dichiarazione a verbale
Elemento di Garanzia Retributiva
Superminimi - Clausola di assorbibilità
Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Una tantum

Il giorno 30 maggio 2011 tra l'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, l’Associazione Italiane Editori, l’Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil

Il giorno 30 maggio 2011 tra l'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, l’Associazione Italiane Editori, l’Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e Ugl Carta e stampa

Si è convenuta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali del 28 marzo 2008, detta ipotesi, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 24 giugno 2011 e diventerà applicabile all'atto della firma definitiva.

Premessa
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL. e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e tutto ciò nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente CCNL. è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Sistema delle relazioni industriali
Norma transitoria
L'accentuazione delle diversità tra attività grafica e attività editoriale da un lato e le prassi di contrattazione aziendale che si sono sviluppate nel tempo, segnatamente nelle strutture di maggiore dimensione dall'altro, hanno determinato un ambito di applicazione delle norme del CCNL che è ormai connotato da notevoli disomogeneità.
Al fine di conservare la centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro nel sistema delle relazioni industriali e la correlazione con la contrattazione di secondo livello è necessario che la sua struttura venga riconsiderata per renderla coerente con le diverse realtà che deve regolamentare.
A tal fine, entro il II semestre 2011, verrà istituito un gruppo di lavoro composto da 6 componenti delle Organizzazioni datoriali e 6 componenti di Slic Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil che avrà il compito di elaborare ipotesi e proposte da sottoporre alle Parti stipulanti in tempo utile per il rinnovo del CCNL.

Osservatorio di filiera
La tumultuosa evoluzione tecnologica che sta ridisegnando il comparto della comunicazione con gravose ricadute, non ancora pienamente misurabili, su tutte le sue componenti, impone collegamenti organici tra le Parti sociali di tutta la filiera della carta, stampa ed editoria al fine di poter rappresentare agli interlocutori esterni, istituzionali e non, problemi e proposte in modo unitario e quindi, più efficace.
Fermo restando le attività previste dai singoli Osservatori contrattuali, Aie, Anes, Assografici e Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil assumono l'impegno di promuovere la realizzazione di un Osservatorio di filiera quale sede di elaborazione di proposte condivise da affidare alla gestione delle Parti e di riflessione sulle diverse problematiche delle relazioni sindacali.

Art. 5 Parte Prima
Osservatorio Nazionale

Eliminare il 7° comma
Aggiungere al termine dell'articolo
"Inoltre, nella convinzione che sia interesse comune prevenire l'insorgere di controversie in merito alla interpretazione ed alla applicazione delle norme contrattuali, le Parti attiveranno, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio, una snella struttura paritetica permanente che avrà il compito di esaminare con tempestività i dubbi o le divergenze interpretative che dovessero insorgere nelle sedi aziendali.
Qualora venga raggiunta una valutazione condivisa, questa sarà resa nota non solo alle parti aziendali che l'hanno richiesta, ma anche alla generalità delle aziende e dei lavoratori aderenti alle Parti stipulanti."

Art. 19 - Parte Prima
Igiene e sicurezza sul lavoro

Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle Parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro si fa rinvio a quanto disposto dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.Lgs n. 106/2009 e dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Nelle aziende o unità produttive da 16 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra citato, utilizza per la specifica funzione permessi retribuiti fino a 60 ore all'anno.
Con riferimento all'art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 viene concordata la disciplina contrattuale della materia nei termini seguenti.
Qualora le condizioni operative delle lavorazioni eseguite ai videoterminali nelle aziende grafiche ed editoriali, verificate in sede aziendale, comportino pause di fatto e/o svolgimento di compiti accessori che determinano interruzioni periodiche o ricorrenti dell'applicazione ai videoterminali, al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema, dette condizioni operative realizzano ed assolvono per i lavoratori ai quali si rivolge la norma di legge, il regime di pause previste dall'art. 175, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
Qualora invece le condizioni operative delle lavorazioni non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, ai lavoratori addetti ai videoterminali in modo sistematico e abituale che svolgono detta attività per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa saranno attribuite pause con modalità da definire in sede aziendale. In assenza di tale definizione le pause saranno di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Per tutto quanto il D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal Dlgs n. 106/2009 rinvia all'accordo delle parti sociali e che non è stato disciplinato nel presente articolo, si fa espresso rinvio all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Per quanto riguarda il settore grafico si conviene di affidare all'organismo paritetico di settore - Enipg e alle sue articolazioni territoriali, laddove costituite, la definizione degli adempimenti che la legge demanda alle parti sociali e che non siano stati compiutamente regolamentati dall'Accordo Interconfederale.
L'Ente definisce, con riferimento ai processi produttivi del settore, i contenuti dell'informazione e della formazione riguardanti la generalità dei lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza.
Con riferimento alla particolare formazione dei RLS, le parti elaboreranno nei tempi tecnici strettamente necessari i contenuti specifici della formazione di base e degli aggiornamenti periodici nel rispetto delle quantità minime di legge e nella prospettiva di una fruibilità degli stessi, sia con la modalità tradizionale, sia con la modalità della formazione a distanza.
La formazione avverrà durante l'orario di lavoro e non potrà comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Per quanto riguarda il settore grafico, in attuazione di quanto previsto all'8° comma, i contenuti della formazione dei RLS saranno definiti dall’Enipg.
Al fine di realizzare quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 l'Enipg attua le iniziative idonee all'informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante della sicurezza (RLS), per le aziende fino a 15 dipendenti.
L'Enipg inoltre, su comunicazione degli organismi paritetici territoriali, tiene il registro dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende grafiche.
Nell'ottica di gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione, i Comitati provinciali dell'Ente sono aditi quale prima istanza di risoluzione delle controversie insorte circa l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alle materie sopra indicate le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre all'organismo paritetico ne informa senza ritardo le altre parti interessate.

Art. 25 - Parte Prima
Contratto a tempo determinato

Modificare il penultimo comma come segue:
Ai fini di quanto previsto dall'art. 5 comma 4ter D.Lgs n. 368/2001 vengono considerate stagionali, in aggiunta a quelle elencate nel DPR n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni le seguenti attività:
- stampa, legatoria, magazzinaggio, spedizione, gestione degli ordini e delle rese dei libri e dei saggi scolastici e manuali universitari;
- stampa, legatoria, magazzinaggio, gestione degli ordini e delle rese dei libri strenna e dei libri in genere nei tradizionali picchi distributivi e nelle campagne nazionali di promozione del libro e della lettura;
- attività logistiche ed organizzative connesse alla partecipazione a fiere nazionali ed internazionali del settore editoriale;
- attività di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione dei cataloghi con carattere di stagionalità;
- attività di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione delle agende e dei calendari.
Inserire come terz'ultimo comma:
"La durata del contratto a tempo determinato per motivi sostitutivi può essere comprensiva dei periodi di affiancamento ritenuti necessari sia per consentire al sostituto di inserirsi efficacemente nella attività che è chiamato a svolgere sia per consentire al lavoratore sostituito di reinserirsi in modo efficiente nella propria attività.
I periodi di affiancamento, che non potranno superare la durata di un mese, devono essere previsti e motivati nel contratto individuale.
Dichiarazione a Verbale
[…]

Art. 29 - Parte Prima Orario di lavoro
Lavoro domenicale
Previo accordo tra direzione aziendale e RSU o, in mancanza con le OO.SS. Territoriali, le turnazioni possono comprendere la domenica prevedendo per i singoli lavoratori un giorno di riposo compensativo.

Flessibilità tempestiva
Per far fronte ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i lavoratori e per le aziende, la direzione aziendale, previa comunicazione alla RSU, può disporre per l'intera azienda per reparti o per unità produttive la variazione del normale orario di lavoro nel periodo interessato entro i limiti massimi di 10 ore giornaliere e di 48 ore settimanali con un preavviso mimino di due giorni.
La variazione di orario per le motivazioni previste dal presente paragrafo può essere attivata direttamente dalla azienda per un numero complessivo di 64 ore annue pro capite e le modalità di utilizzo possono prevedere contestualmente il ricorso alla flessibilità positiva e alla flessibilità negativa.
Il riequilibrio tra flessibilità "alta" e "bassa", salvo diversi accordi con la RSU, deve essere realizzato non oltre 3 mesi da ciascun utilizzo dell'istituto.
[…]
In caso di mancato recupero le ore effettuate come flessibilità positiva saranno retribuite come ore straordinarie con una maggiorazione superiore del 5% a quella dello straordinario spettante e con assorbimento della maggiorazione corrisposta a titolo di flessibilità. Dette ore inoltre concorreranno al raggiungimento del plafond dello straordinario obbligatorio.
In caso di esaurimento del plafond di ore e di prosecuzione di episodi di irregolarità dei flussi produttivi le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema.
Dichiarazione a verbale
La presente disciplina viene inserita a titolo sperimentale e le modalità del suo utilizzo saranno monitorate dalle Parti ai fini della valutazione della sua conferma nel prossimo CCNL.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti concordano che in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale di cui al paragrafo 4) la materia venga esaminata dalle Organizzazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali. Trascorsi ulteriori 10 giorni dalla richiesta aziendale la flessibilità diviene comunque operativa.

Art. … Parte Prima - Cambio squadre per lavoro a turni
Il dipendente addetto a lavorazioni a turni avvicendati non può allontanarsi dal posto di lavoro se non è sostituito dal dipendente che deve dargli il cambio fino ad un massimo di due ore oltre il proprio normale orario di lavoro, salvo il caso di impossibilità di sostituzione.
Al dipendente che prolunga il turno viene corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato aumentata della percentuale di straordinario spettante.
Le prestazioni straordinarie effettuate ai sensi del presente articolo concorrono al raggiungimento del limite dello straordinario obbligatorio.
Dal giorno successivo l'azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore assente.
Nelle realtà nelle quali sia previsto un organico lordo, in caso di assenze verranno utilizzate in via prioritaria le scorte.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti.

Art. 45 - Parte Prima
Appalti

Sostituire il quinto comma con il seguente:
"L'azienda su richiesta della RSU fornirà una attestazione scritta che nel contratto di appalto è stata inserita la clausola prevista nel secondo o terzo comma."
In caso di subappalto il subappaltatore deve fornire al subappaltante e alla azienda la stessa attestazione.

Art. … - Disciplina del lavoro (in norme generali)
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze al dipendente potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora il dipendente:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dagli artt. 32 parte prima, 10 parte seconda e 13 parte terza salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso; e) sia trovato addormentato;
j) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, il dipendente verrà allontanato;
h) abbia commesso alterchi senza vie di fatto nello stabilimento;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
i) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.

Potrà essere licenziato con preavviso il dipendente:
- che sia recidivo nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a sospensione nei sei mesi precedenti oppure abbia commesso mancanze che abbiano già dato luogo a due sospensioni;
- che abbia introdotto nello stabilimento persone estranee senza regolare permesso della Direzione, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente:
[…]

Potrà essere licenziato senza preavviso il dipendente:
- che abbia lavorato o costruito, all'interno dello stabilimento e senza autorizzazione della Direzione, oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dal punto i) fermo restando il diritto delle aziende di operare sul TFR, fino a concorrenza, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
[…]
- che abbia commesso insubordinazione grave verso i superiori:
[…]
- che abbia commesso danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
- che abbia commesso alterchi con vie di fatto o risse nello stabilimento;
[…]

Art. 2 - Parte Quinta - Mobilità ed intercambiabilità del personale
Nel duplice intento di valorizzare la professionalità dei lavoratori e di migliorare l'utilizzo delle strutture produttive e la funzionalità degli impianti, è consentita, nell'ambito di servizi o di aree produttive omogenee (composizione, preparazione, stampa e allestimento), la mobilità e l'intercambiabilità del personale nel rispetto dei valori professionali individuali prefigurati nello schema di classificazione unica o in conformità con quanto disposto dall'art. 13 della Legge a 300/1970.
La mobilità più ampia è, comunque, attivabile:
Forme più ampie di mobilità potranno, peraltro, essere individuate e concordate tra le parti a livello aziendale anche allo scopo di far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.
La mobilità più ampia è, comunque, attivabile:
- nel caso di fermo impianti;
- con riferimento all’organico eccedente l’organico netto di macchina e/o di reparto.

Parte Sesta
Premessa

Le presenti particolari norme, ad eccezione dell'art. 4, si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonché alle altre aziende grafiche, limitatamente però, per quest'ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.
Le condizioni speciali previste dalla presente parte VI sono assorbibili nei trattamenti negoziati in sede aziendale nell'ambito della contrattazione di secondo livello con accordi sottoscritti tra direzione aziendale e RSU assistita dalle OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. nazionali stipulanti presenti in azienda.
Le norme speciali di cui alla presente Parte, ad eccezione dell'art. 4, hanno validità esclusivamente nei confronti dei dipendenti in forza al 30 maggio 2011.
Dichiarazione a Verbale
Qualora i nuovi assunti siano inseriti in turnazioni che prevedono riposi di squadra per un numero di ore superiore a ROL previsti dall'art. 29 - parte prima - essi beneficeranno di ore di ROL aggiuntive nel numero necessario ad effettuare i riposi previsti dallo schema di turno in cui operano.

Art. 8 - Dichiarazione a verbale
Per lavorazioni miste si intendono sia la produzione di periodici illustrati effettuata con diverse tecnologie di stampa, sia l'utilizzo della tecnologia rotocalco anche per prodotti diversi dal periodico.