Categoria: 1988
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 1988
Validità: 01.10.1987 - 31.12.1990
Parti: Confederazione italiana armatori e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Navi da carico oltre 3000tsl

Sommario:

Premessa
Capo I Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco
Art. 2 - Contratto a viaggio
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
Art. 4 - Periodo di prova
Capo II Composizione dell’equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento
Art. 6 - Ufficiali radiotelegrafisti
Art. 7 - Allievi ufficiali e diplomati nautici
Art. 8 - Trattamento Sottufficiali
Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 10 - Condotta dei marittimi
Art. 11 - Assenze da bordo
Art. 12 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 14 - Reclami dei marittimi
Art. 15 - Controversie sindacali
Capo IV Orario di lavoro
Art. 16 - Inizio del servizio a bordo
Art. 17 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
Art. 18 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
Art. 19 - Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto
Art. 20 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 23 - Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.
Art. 24 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
Art. 25 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Art. 26 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 27 - Servizio merci e provviste
Art. 28 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
Art. 29 - Oggetti in consegna
Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 30 - Misura e componenti della retribuzione
Art. 31 - Paghe
Art. 32 - Indennità di contingenza
Art. 33 - Scatti di anzianità /navigazione
Art. 34 - Computo riposi compensativi e ferie
Art. 35 - Indennità di navigazione
Art. 36 - Eventuale periodo di ingaggio
Art. 37 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
Art. 38 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 39 - Assegni familiari
Art. 40 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
Art. 41 - Compensi per sostituzione di personale mancante
Art. 42 - Compensi per lavoro straordinario
Art. 43 - Indennità di rappresentanza durante l’imbarco
Art. 44 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Capo VII Alloggi e vitto
Art. 45 - Corredo cuccette
Art. 46 - Vitto, qualità e quantità dei viveri
Art. 47 - Indennità sostitutiva della panatica
Art. 48 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Capo VIII Riposi festivi; Ferie; Congedo matrimoniale
Art. 49 - Giorni festivi
Art. 50 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 51 - Giorni festivi nei porti con turno di porto
Art. 52 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o nei porti con turno di navigazione
Art. 53 - Ferie
Art. 54 - Congedo matrimoniale
Capo IX Previdenze
Art. 55 - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia
Art. 56 - Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 57 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio
Art. 58 - Assicurazione malattie e infortuni
Art. 59 - Servizio militare di leva e richiamo alle armi
Art. 60 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
Capo X Risoluzione del contratto di imbarco

Art. 61 - Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di imbarco
Art. 62 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio
Art. 63 - Norme relative al contratto di imbarco a viaggio
Art. 64 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato - Preavviso
Art. 65 - Trattamento di fine rapporto
Art. 66 - Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
Capo XI Regolamento di bordo
Art. 67 - Regolamento di bordo
A) Alloggi

B) Servizio mensa
C) Servizio di coperta
D) Servizio di macchina
E) Lavori
Capo XII Regolamento dei turni particolari
Art. 68 - Iscrizione al turno
Art. 69 - Iscrizioni e reiscrizioni
Art. 70 - Regolamento di imbarco
Art. 71 - Periodo di imbarco
Art. 72 - Reiscrizione al turno o cancellazione del turno particolare - Periodo di prova
Art. 73 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 74 - Comitato paritetico
Capo XIII Fondo nazionale marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 75 - Fondo nazionale marittimi
Art. 76 - Periodo di riposo per i marittimi iscritti al fondo
Art. 77 - Sbarchi per malattia ed infortunio
Art. 78 - Sbarchi per gravi motivi personali
Art. 79 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
Capo XIV Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Art. 80 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Art. 81 - Applicabilità e criteri di ammissione alla CRL
Art. 82 - Periodo d’imbarco
Art. 83 - Periodo di riposo
Art. 84 - Sbarchi per malattia ed infortunio
Art. 85 - Sbarchi per gravi motivi personali
Art. 86 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
Art. 87 - Disponibilità retribuita
Art. 88 - Gratifica natalizia e pasquale per il personale in continuità di rapporto di lavoro
Art. 89 - Ferie per il personale in CRL
Art. 90 - Scatti di anzianità
Art. 91 - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
Art. 92 - Cause di cancellazione dalla CRL
Art. 93 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 94 - Dimissioni
Capo XV Disposizioni finali e transitorie
Art. 95 - Disciplina contrattuale
Art. 96 - Affissione del contratto a bordo
Art. 97 - Contrattazione integrativa
Art. 98 - Decorrenza e durata
Art. 99 - Allegati
Art. 100 - Trattamento di miglior favore
Allegati
Allegato 1 - Modello di contratto di imbarco a viaggio
Allegato 2 - Modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato
Allegato 3 - Tabella armamento navi tradizionali navigazione lungo corso e mediterraneo (compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
Allegato 4 - Tabella armamento navi automatiche iaq navigazione lungo corso e mediterraneo (compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
Allegato 5 - Paghe mensili per il personale di stato maggiore
Allegato 6 - Paghe mensili sottufficiali e comuni
Allegato 7 - Compensi per lavori disagiati
Allegato 8 - Premessa (Accordo 25 luglio 1978)
Allegato 9 - Tabella viveri Personale di stato maggiore e allievi ufficiali
Allegato 10 - Tabella viveri sottufficiali e comuni
Allegato 11 - Tabella viveri spettanti ad ogni componente l’equipaggio - comuni
Allegato 12 - Annotazioni alla tabella viveri sottufficiali e comuni
Allegato 13 - Assicurazioni malattie
Allegato 14 - Assicurazioni infortuni
Allegato 15 - Indennità perdita corredo strumenti professionali e utensili (Articolo 60)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3000 t.s.l. e delle navi da carico da 501 a 3000 t.s.l. adibiti a traffici transoceanici

L’anno 1988, addì 28 del mese di luglio, in Roma, la Confederazione italiana armatori, e le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate: Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil), Federazione italiana trasporti (Filt-Cisl), Unione italiana lavoratori trasporti settore marittimi (Uiltrasporti) hanno stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3.000 tonnellate di stazza lorda.

Capo I Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco

1. Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo indeterminato.
[…]
6. Per i marittimi, cui si riferisce il presente contratto, imbarcati fuori d’Italia per completamento della tabella di armamento, potranno essere stipulati contratti speciali, a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.

Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
1. Il contratto di imbarco a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all’inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare di diritto costituito come conseguenza di precedenti contratti a viaggio, come indicato nell’art. 1.

Capo II Composizione dell’equipaggio
Art. 5 - Tabelle di armamento

1. Il numero dei componenti l’equipaggio è stabilito in base alle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 3 e 4).

Art. 7 - Allievi ufficiali e diplomati nautici
1. I diplomati nautici (Capitani di L.C. e Capitani di macchina) possono essere imbarcati come allievi ufficiali sia in ottemperanza alle tabelle di armamento sia in soprannumero.
[…]
3. Ove siano imbarcati allievi ufficiali di coperta e macchina è dovere dei superiori diretti curarne durante l’orario normale di lavoro l’istruzione teorica e pratica professionale.
[…]
5. I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nell’ultimo comma del paragrafo c "servizio di coperta" del Regolamento annesso al presente contratto (articolo 67).
6. Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l’orario normale di lavoro, l’istruzione teorica e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di Comuni.

Capo III Norme disciplinari
Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari

1. Durante l’imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente contratto collettivo.

Art. 10 - Condotta dei marittimi
1. Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire ogni legittimo ordine del comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2. I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.

Art. 11 - Assenze da bordo
1. Quando la nave è in porto, il comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia tempestivamente autorizzato a scendere a terra.
2. Nessuna persona dell’equipaggio potrà comunque allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al comandante o a chi lo rappresenti.

Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1. dell’art. 65;
c) sospensione dal turno particolare e dall’elenco della CRL per un periodo massimo di due mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel Turno Particolare;
e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall’elenco della CRL
2. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano, al grado di colpa.
3. Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell’applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell’addebito e all’audizione a difesa del marittimo.
4. La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall’elenco della CRL, sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario con l’armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
[…]
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora, tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
[…]
5. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall’elenco della CRL
6. I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal comandante e da questo annotati sul giornale di bordo. Il comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell’elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati potranno essere adottati dalla direzione della società.
[…]

Art. 15 - Controversie sindacali
1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le Parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra aziende e lavoratori, quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3. Le controversie sindacali che riguardino navi e marittimi di diverse società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4. In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le Parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Capo IV Orario di lavoro
Art. 16 - Inizio del servizio a bordo

1. Il marittimo sarà tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall’armatore o dal comandante o da altro rappresentante dell’armatore. In difetto di tale indicazione, dovrà trovarsi a bordo almeno due ore prima dell’ora stabilita per la partenza.
2. Durante la sosta della nave in porto, il marittimo già imbarcato, libero dal servizio, dovrà trovarsi a bordo almeno un’ora prima dell’ora stabilita per la partenza della nave, risultante dall’apposito ordine di servizio da diramarsi all’atto dell’arrivo della nave in porto.
3. Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di imbarco sarà risolto per fatto del marittimo se la nave fosse già partita o se il marittimo fosse stato già sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed abbia quindi dovuto rinviare l’ora della partenza.
4. Qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato il contratto di imbarco sarà risolto per forza maggiore e fermo restando il diritto all’iscrizione al turno di precedenza il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto con un minimo complessivo garantito di 15 giorni calcolati secondo i criteri e le misure indicate dal punto 1. dell’art. 65 del presente contratto.
5. Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel terzo comma il marittimo potrà riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore o di giustificato motivo, potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare.

Art. 17 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
1. L’orario normale di lavoro nei porti, o rade, quando non funzioni il turno di navigazione, sarà di 8 ore giornaliere continuative per tutto l’equipaggio, compresi gli Ufficiali, e si effettuerà dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Il lavoro del personale di camera, cambusa e cucina sarà disciplinato a seconda delle esigenze del servizio e si effettuerà tra le ore 6 e le ore 19 oppure tra le 7 e le 20, con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti.
2. Fermo restando, il personale di camera, cucina e cambusa, quanto previsto al comma 1 del presente articolo, è in facoltà del comandante modificare, anche per una sola categoria del restante personale, gli orari di cui al comma 1 secondo gli usi locali e le esigenze del servizio, purché l’ora del pranzo sia inclusa tra le 11 e le 14 e l’orario normale sia compreso tra le 6 e le 19, ovvero tra le 7 e le 20, rispettando sempre il principio delle otto ore con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti.
3. Qualora il comandante, durante la permanenza nei porti, ordinasse a parte dell’equipaggio di continuare nei vari servizi di bordo anche dopo l’orario normale, gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni impiegati avranno il diritto al trattamento previsto dal successivo art. 19.
4. Tutto il personale imbarcato ha diritto di usufruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale delle navi traghetto o in servizio Mediterraneo che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all’atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.

Art. 18 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1. Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante, ove sia possibile, metterà a disposizione, gratuitamente, un mezzo idoneo per consentire al personale libero dal servizio della guardia di scendere a terra e rientrare a bordo.
2. Le tre corse al giorno di tale mezzo, complete (andata e ritorno), saranno effettuate in coincidenza con il cambio delle guardie.

Art. 19 - Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto
1. Il servizio di guardia, sia diurno che notturno, sarà compiuto a giudizio del Comandante, dal personale strettamente necessario alle esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
[…]
4. Il personale al servizio di guardia notturna di cui ai punti b) e c) del comma 2 non potrà essere chiamato al lavoro se non avrà usufruito di almeno sei ore di riposo.
5. Per i servizi di bordo che non consentono interruzione, a giudizio del Comandante, il personale necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia, con turni distribuiti a criterio del Comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici franche oppure dodici ore di servizio e ventiquattro franche.
[…]

Art. 20 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
A) In porto
2. Per il lavoro eventualmente prestato nelle otto ore dell’orario normale del sabato sulle navi, in porto con turno di porto o con turno di navigazione, sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
3. Al personale in servizio nei porti con turno di porto dopo l’orario normale di lavoro si applica il trattamento previsto dall’art. 19.
4. Al marittimo non spetta il riposo compensativo per la giornata del sabato se in tale giornata fruisce di una franchigia o di un riposo compensativo.
B) In navigazione
5. Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell’orario normale del sabato sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
6. I riposi compensativi di cui ai precedenti punti del presente articolo saranno indennizzati mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata di: paga base, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 48, rateo della gratifica natalizia e della gratifica pasquale e gli eventuali scatti di cui agli artt. 33 e 90, nonché delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di stato maggiore di cui all’Allegato 5, indennità di rappresentanza di cui all’art. 43.

Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa
1. L’inizio, la durata e la cessazione del servizio di navigazione saranno, nelle rade aperte e nei porti pericolosi, determinati dal Comandante secondo le esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
2. Il servizio di navigazione, a giudizio del comandante, potrà continuare anche nei porti di scalo e nelle rade quando nella permanenza in tali porti e rade i forni siano mantenuti in alimento, o quando siano in funzione - sulle motonavi - gruppi elettrogeni principali. In tal caso il personale di guardia continuerà il turno di guardia, fermo restando il limite delle otto ore di lavoro.
3. All’arrivo nei porti, ultimate le manovre, il personale di coperta e di macchina completerà il turno di guardia già iniziato, dopo di che, subordinatamente al compimento delle otto ore di lavoro giornaliere, usufruirà di otto ore di franchigia. Nel caso in cui data l’ora di passaggio al turno di porto, la franchigia di otto ore non potesse essere concessa, la franchigia stessa sarà ridotta in maniera da assicurare il compimento delle otto ore di lavoro giornaliere, tenuto presente che l’orario normale è limitato in porto dalle ore 8 alle ore 17.
4. Il personale di coperta e di macchina che all’arrivo in porto era franco, potrà iniziare il servizio prima del compimento della franchigia, fermo restando il godimento di 8 ore di riposo continuativo nelle 24 ore.
5. Il turno di navigazione termina quando la nave sarà ormeggiata e rassettata.
6. Il turno di navigazione avrà inizio, a giudizio del comandante, con sufficiente anticipo sull’ora della partenza, in maniera da garantire la regolarità dei turni di lavoro e di franchigia previsti dal presente contratto per il servizio di porto e per quello di navigazione.
7. Il personale che inizierà il turno di navigazione non potrà essere quello che abbia lavorato durante la notte, in modo che il personale stesso abbia quattro ore di franchigia prima di essere messo in turno.
8. Nel passaggio dal turno di servizio di porto a quello di navigazione e viceversa, sarà osservato il principio che l’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere.
9. Alla partenza e all’arrivo tutto il personale di coperta e di macchina necessario, a giudizio del comandante, sarà al posto di manovra e vi resterà finché la nave non sarà disormeggiata, ormeggiata e rassettata.

Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto
1. In navigazione l’orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di otto ore giornaliere per tutto il personale.
2. Tutto il personale imbarcato ha diritto di fruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell’arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale delle navi traghetto o in servizio Mediterraneo che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all’atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.
3. Per gli Ufficiali di coperta e di macchina il servizio di navigazione è distribuito in turni di guardia.
4. Ogni turno è di quattro ore di lavoro e di otto franche, salvo per le navi che hanno Stato Maggiore con meno di tre Ufficiali sia di coperta che di macchina o che effettuino brevi navigazioni, per le quali i turni possono essere diversamente distribuiti, ma egualmente ripartiti.
5. Per gli Ufficiali radiotelegrafisti l’orario normale di lavoro sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio RT di bordo.
6. Il comandante e il direttore di macchina sono dispensati dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine tre Ufficiali almeno per ciascuno.
7. I Sottufficiali e Comuni di coperta e di macchina avranno la guardia divisa in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
8. Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata, i turni di guardia potranno essere diversamente distribuiti, previo accordo tra le organizzazioni sindacali e in mancanza di esso col consenso dell’autorità marittima.
9. L’orario di lavoro del personale di camera, cucina e famiglia è stabilito in otto ore giornaliere, da effettuarsi in due o più turni tra le ore 6 e le ore 24, con diritto per il marittimo ad un riposo continuativo di otto ore.
10. Le precedenti disposizioni del presente articolo non si applicano al caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell’equipaggio.
11. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del comandante, per esigenze che non rientrano fra quelle del normale esercizio della navigazione.
12. Durante il viaggio le guardie di servizio eseguiranno i lavori loro richiesti per la navigazione, la sicurezza della nave e del carico, il normale funzionamento delle macchine, il servizio delle persone imbarcate, l’ordinario lavaggio di ponti. Per i lavori eseguiti fuori dell’orario di guardia, quando richiesti dal comandante, è dovuto ai marittimi il compenso lavoro straordinario.
13. Durante la sosta della nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio eseguiranno lavori per le operazioni commerciali dalle ore 6 alle 20 ed i lavori di manutenzione ordinaria, questi ultimi limitatamente dalle ore 8 alle 17, senza diritto a compenso per lavoro straordinario. Qualora chiamati a svolgere i lavori di cui sopra al di fuori degli orari predetti, avranno diritto al compenso per lavoro straordinario.
14. La composizione minima del servizio di guardia in plancia, su nave con pilota automatico in funzione, sarà di un Ufficiale e di un marinaio.
In caso di avaria del pilota automatico o del radar, o quando la nave navighi in nebbia, attraversi stretti o punti di grande traffico, la guardia verrà rafforzata con altro marittimo di coperta.
Il marittimo giornaliero chiamato a rinforzare la guardia nelle ore notturne deve avere, al termine della stessa, le otto ore di riposo consecutivo di cui al punto 2.
15. Per il personale di coperta e macchina che non faccia il turno di guardia, l’orario normale, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, sarà regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere le otto ore di lavoro sulle 24, comprese tra le ore 6 e le ore 20.
16. Il personale di coperta farà anche la manutenzione delle ciminiere e potrà essere adibito a sostituire il personale di macchina quando il comandante lo ritenga indispensabile.
17. I marittimi di età inferiore ai diciotto anni sono esonerati dal servizio di guardia notturna.

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 23 - Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.

1. Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2. Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo.

Art. 24 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1. I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
Gli Allievi ufficiali se forniti del doppio titolo professionale di coperta e di macchina, in quanto bidiplomati potranno essere addetti, indipendentemente dalla qualifica d’imbarco, al servizio di coperta e di macchina e il Comando disporrà affinché ne venga assicurata la formazione professionale in entrambe le sezioni; gli ufficiali imbarcati su navi IAQ1, se sono forniti anche del titolo professionale di allievo dell’altra sezione e compatibilmente con le attribuzioni e le responsabilità del proprio grado e della propria sezione, saranno a tutti gli effetti considerati anche in servizio di formazione nell’altra sezione e il comando disporrà affinché detta formazione venga opportunamente assicurata per tutta la durata dell’imbarco.
2. Il comandante, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
3. I componenti dell’equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.

Art. 25 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1. Oltre ai necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario, qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell’orario normale.

Art. 26 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
1. L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale, dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 27 - Servizio merci e provviste
1. L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, il maneggio del fardaggio durante le operazioni commerciali ed il rizzaggio dei colli pesanti e degli automezzi, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati.
2. In mancanza di detti lavoratori le operazioni suddette dovranno essere eseguite dal personale di bordo. Detti lavori, se svolti oltre il normale orario di lavoro, daranno diritto al compenso per lavoro straordinario. Per tali lavori inoltre è stabilito il compenso nella contrattazione integrativa aziendale.
[…]
4. Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l’imbarco richieda l’uso dei verricelli e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi.
[…]

Art. 28 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
1. Nel caso di malattia o infortunio di alcuno dei marittimi durante la navigazione, il servizio dell’ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto disposto all’art. 40.

Capo VI Paghe, compensi, indennità
Art. 35 - Indennità di navigazione

1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nelle misure di seguito indicate:
…omissis…
2. a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1., spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’Ente assicuratore corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25%, le seguenti quote giornaliere integrative:
…omissis…
[…]
3. a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna di stazza pari od inferiore a 30.000 t.s.l. adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui al punto 1., le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:
…omissis…
b) Per i marittimi imbarcati su navi di cui alla lettera a) del presente punto 3. di stazza superiore alle 30.000 t.s.l., saranno corrisposte, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui al punto 1., le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
…omissis…
Per tutte le altre qualifiche sono valide le quote sopra riportate per la navigazione di Lungo Corso e Gran Cabotaggio.
[…]
d) Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l’ulteriore durata della sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato.
e) Per le navi OBO e le Ore Oil le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione non verranno più corrisposte quando le navi in possesso di certificato gas free, siano destinate a carico diverso da prodotti petroliferi.
4. a) Quando la nave non cisterna, o cisterna per la quale non sia corrisposta all’equipaggio l’indennità di cui al punto 3., fosse adibita al trasporto di materie dichiarate infiammabili e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di stazza lorda della nave, saranno corrisposte a tutti i componenti dell’equipaggio, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui al punto 1., le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
…omissis…
b) Ferme restando le condizioni di cui al precedente lettera a), quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata, in sostituzione dell’indennità di cui alla lettera a) del presente punto 4., verranno corrisposte le seguenti quote giornaliere integrative dell’indennità di navigazione:
…omissis…
[…]
5. a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora dell’arrivo della nave al primo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di navigazione indicate al punto 1., le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
…omissis…
[…]
c) Agli effetti del presente punto 5. il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali.
d) Il marittimo qualora rimanga lontano dai porti nazionali di arruolamento o di ultima destinazione per un periodo ininterrotto di 8 mesi e non fosse iniziato od ordinato il viaggio di ritorno ad uno di questi porti per le normali vie di traffico, sarà tenuto a continuare il servizio a bordo, qualora l’armatore lo richieda, per un ulteriore periodo massimo di 2 mesi. Durante tale ulteriore periodo spetteranno al marittimo, in aggiunta alle quote della indennità di navigazione di cui al punto 1., e in sostituzione di quelle di cui al presente punto 5., lettera a), le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione rapportata a ciascuna qualifica:
…omissis…
[…]
6. a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l’equipaggio, per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative dell’indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste dal punto 1.:
…omissis…
[…]
c) L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo e della permanenza della nave in detto porto.
d) L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testualmente l’espressione "epidemia" o "stato epidemico".
e) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.
[…]
9. L’indennità di navigazione non si applica per le navi traghetto in servizio locale negli stretti i cui equipaggi non abbiano il vincolo di permanenza a bordo oltre il normale orario di lavoro.
[…]

Art. 41 - Compensi per sostituzione di personale mancante
risultasse mancante alcuno dei marittimi (Ufficiali, Allievi Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) previsto dalla tabella di armamento, il comandante regolerà il servizio in modo che il personale non abbia a superare le normali otto ore di lavoro.
[…]

Art. 42 - Compensi per lavoro straordinario
[…]
2. Il lavoro straordinario non dovrà superare le 90 ore mensili. Per le navi di linea tale limite è elevato a 120 ore mensili.
3. Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.
[…]

Capo VII Alloggi e vitto
Art. 46 - Vitto, qualità e quantità dei viveri

1. Le razioni di viveri sono determinate nelle quantità e qualità risultanti dalle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 9, 10, 11, 12).
2. Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
3. Agli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni sarà somministrato vitto unico per il primo e secondo piatto.
4. Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera, con esclusione dei Sottufficiali capi servizio, e che accettino l’incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l’ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al comando di bordo le eventuali manchevolezze.
5. L’armatore provvederà all’equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile, per la consumazione dei pasti.

Capo VIII Riposi festivi; Ferie; Congedo matrimoniale
Art. 53 - Ferie

[…]
2. L’armatore dovrà accordare il periodo feriale al marittimo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
3. Il marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all’armatore di frazionarlo in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all’anno successivo.
4. Qualora l’armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo altrettante giornate di paga base, indennità di contingenza, eventuali scatti di cui agli artt. 33 e 90, ratei giornalieri di gratifica natalizia e pasquale, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 48 e delle indennità contrattuali previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di stato maggiore di cui all’allegato 5, indennità di rappresentanza di cui all’art. 43.
[…]

Capo IX Previdenze
Art. 58 - Assicurazione malattie e infortuni

1. Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.
2. L’armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 13 e 14).
[…]

Capo XI Regolamento di bordo
Art. 67 - Regolamento di bordo
A) Alloggi

1. Compatibilmente con le caratteristiche della nave gli alloggi di tutti i componenti l’equipaggio dovranno essere situati a poppavia della paratia di collisione ubicati in modo da risultare naturalmente arieggiati, spaziosi ed in perfette condizioni igieniche e dovranno essere convenientemente arredati.
2. Agli Ufficiali sarà assicurata la pulizia ed il riassetto delle cabine.

C) Servizio di coperta
6. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 25 e 26, il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza. Qualora si debba fare ricorso all’uso di ponteggi sospesi [1] è corrisposto il compenso di cui all’allegato 7.
7. La pulizia dei gabinetti di decenza per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.

D) Servizio di macchina
8. Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
9. Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verrà eseguita dal personale di macchina, col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuata fuori dell’orario di servizio. Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all’Allegato 7 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
10. Il lavoro di picchettaggio e raschiaggio interno delle calderine e caldaie non rientra fra le mansioni ordinarie dei marittimi. Tuttavia esso potrà essere ordinato dal Comando di bordo, con l’esclusione della corresponsione del compenso straordinario qualora effettuato nell’orario normale. Per detti lavori è riconosciuto il compenso di cui all’allegato 7 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.

E) Lavori
a) Lavori da non effettuarsi
11. All’interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall’art. 23, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori bordo in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
12. Inoltre non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pittura all’interno di casse alte, deep-tanks e sentine.
13. Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave.
14. Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione integrativa.
b) Lavori di particolare disagio
15. Per l’effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all’allegato 7 salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro o di guardia.
In coperta:
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all’interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate, picchettaggio alberi e ciminiere in condizioni di sicurezza con l’uso di ponteggi sospesi;
d) pulizia delle cisterne adibite a carico liquido.
I compensi per i lavori sopra elencati eventualmente già previsti nella contrattazione integrativa aziendale, sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore.
16. I compensi per l’effettuazione dei sottoelencati lavori:
e) costruzione e demolizione di paratie e divisionali (feeders bins);
f) apertura e chiusura delle boccaporte tradizionali; sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale.
In macchina:
17. I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
(motonavi):
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
5) smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
6) smontaggio e rimontaggio per manutenzione e sostituzione di una turbosoffiante del motore principale, esclusa la pulizia dei filtri;
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore elettrico di potenza superiore a Kw 40, esclusa la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvola di scarico di un cilindro del motore principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d’aria del motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metroquadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
(turbonavi):
Gruppo elettrogeni:
1) revisione completa e lavaggio dell’avvolgimento di un generatore elettrico o di un motore superiore a 40 Kw;
Caldaie principali:
2) pulizia fasci tubieri mediante lavaggio e sciabolatura con rimozione detriti e pulizia camera combustione;
3) riparazione muratura refrattaria al metroquadro.
Condensatori:
4) pulizia mediante scovolatura del condensatore principale;
5) pulizia mediante scovolatura del condensatore ausiliario.
Turboalternatori:
6) pulizia mediante scovolatura del condensatore.
Note:
Per ponteggi sospesi si intendono tutti i tipi di ponteggi che non trovano appoggio sul piano sottostante alla zona di lavoro.


Capo XII Regolamento dei turni particolari
Art. 71 - Periodo di imbarco

1. Il periodo di imbarco è così regolamentato:
a) 5 mesi, prorogabili di 60 giorni da parte dell’armatore, per tutte le navi (comprese le bulk carriers e le ore-oil);
b) 5 mesi, prorogabili di 30 giorni da parte dell’armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, per le navi OBO, le navi cisterna, le navi full containers;
c) 5 mesi per le navi traghetto.
2. Il marittimo completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3. Da parte dell’armatore, potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato sino a venti giorni prima del periodo minimo di imbarco.

Capo XIII Fondo nazionale marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 76 - Periodo di riposo per i marittimi iscritti al fondo

1. Il periodo di riposo per il personale iscritto al Fondo corrisponde ad un numero di giorni solari pari al 38 per cento dei giorni di imbarco effettuati. Per le navi adibite a traffico costiero nazionale il periodo sarà del 33 per cento.
2. Il marittimo, dopo aver goduto il predetto periodo di riposo, sarà disponibile per la chiamata di imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell’armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo stesso.
3. Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta a quello maturato al momento dello sbarco successivo.
[…]

Art. 77 - Sbarchi per malattia ed infortunio
[…]
3. Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione a turno, avrà diritto al riposo secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 30 giorni.

Capo XIV Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Art. 82 - Periodo d’imbarco

1. Il periodo d’imbarco è così regolamentato:
a) 5 mesi prorogabili di 60 giorni da parte dell’armatore, per tutte le navi (comprese le bulk carriers e le ore-oil);
b) 5 mesi prorogabili di 30 giorni da parte dell’armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, per le navi OBO, le navi cisterna, le navi full-containers;
c) 5 mesi per le navi traghetto.
2. Da parte dell’armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave. Qualora il marittimo imbarcato debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco potrà essere sbarcato sino a 20 giorni prima del periodo minimo d’imbarco.
3. Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d’imbarco sbarcherà per "rotazione sociale", salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli artt. 84 e 85.
4. Lo sbarco risolve la convenzione d’imbarco e al marittimo saranno corrisposte le competenze spettantegli con esclusione delle indennità sostitutive dei riposi compensativi maturati a bordo e non fruiti per festività, ferie, domeniche e sabati che saranno corrisposti mensilmente dopo lo sbarco salvo diversa volontà del marittimo, non saranno altresì corrisposti l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto.
5. L’anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa d’imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 83 - Periodo di riposo
1. Dopo aver completato il periodo d’imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, ferie e sabati salvo quanto previsto dai successivi punti 2. e 3.
2. Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
3. Il marittimo dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti a bordo per domeniche, festività, ferie e sabati, sarà disponibile per la chiamata d’imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell’armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato. Qualora il marittimo venga chiamato all’imbarco o di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo di cui sopra avrà diritto al differimento di tali 15 giorni, o frazioni, in aggiunta al periodo di riposo maturato al momento dello sbarco successivo su richiesta del marittimo.
[…]

Art. 89 - Ferie per il personale in CRL
[…]
2. I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell’inizio della disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento della rimanenza di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
[…]

Capo XV Disposizioni finali e transitorie
Art. 95 - Disciplina contrattuale

1. La disciplina risultante dalle disposizioni del presente contratto collettivo, da valutare anche nel loro complesso, si intende stabilita in sostituzione complessiva dei trattamenti comunque in atto per effetto di qualsiasi altra regolamentazione collettiva nazionale preesistente, anche se di carattere corporativo o estesa erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

Art. 96 - Affissione del contratto a bordo
1. Il comandante curerà che sulla nave in un posto accessibile all’equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall’Autorità.

Art. 97 - Contrattazione integrativa
1. Fermo restando tutto quanto previsto anche dalla premessa del presente contratto, che qui si intende ancora richiamare ad ogni effetto, potranno essere oggetto di contrattazione integrativa particolari argomenti di carattere aziendale:
a) che siano stati rinviati espressamente dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;
b) che riguardino il rinnovo degli accordi integrativi già stipulati, per le materie che non siano state oggetto di accordi e di trattazione in sede nazionale. In tal caso sarà mantenuto l’eventuale trattamento di miglior favore;
c) che non siano stati già disciplinati dal contratto nazionale.
2. Sono esclusi gli argomenti che abbiano formato oggetto di richieste e di trattazione in sede di rinnovo del Contratto nazionale e successivamente abbandonati.
[…]
6. Durante il periodo di validità del presente contratto non dovranno essere posti a carico delle Aziende nuovi oneri e la eventuale contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto soltanto l’applicazione delle norme sulla organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali.
[…]