Tipologia: CCNL
Data firma: 23 gennaio 1988
Validità: 01.01.1988 - 31.07.1990
Parti: Ausitra e Flfp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi ambientali privati

Sommario:

Albo delle imprese
Relazioni sindacali
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Cessione - Trasformazione e cessazione dell’azienda
Art. 3 - Passaggi di gestione
Art. 4 - Ristrutturazione aziendale
Art. 5 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 6 - Decorrenza e durata del Contratto
Art. 7 - Assunzione del personale
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Contratto a tempo determinato
Art. 10 - Classificazione del personale
Art. 11 - Mutamento di mansioni e passaggio di livello
Art. 12 - Retribuzione
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione mensile
Art. 14 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 15 - Retribuzione e sue variazioni
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Quattordicesima mensilità
Art. 19 - Indennità e somministrazioni
a) Rimborso spese di trasporto
b) Rimborso spese per testimonianza
c) Indennità di trasferta
d) Indennità maneggio denaro
e) Somministrazione latte
f) Alloggio
g) Raggiungimento posto di lavoro
h) Indennità sgombero neve
i) Rimborso spese vidimazione patente
l) Docce
m) Trasferimenti
n) Locale consumazione pasto
o) Indennità sostitutiva di mensa
p) Indennità turni a ciclo continuo
Art. 20 - Indumenti di lavoro
Art. 21 - Orario di lavoro
A) Durata settimanale dell’orario di lavoro

B) Orario giornaliero di lavoro
Art. 22 - Mobilità e flessibilità
Art. 23 - Rapporto a tempo parziale
Art. 24 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 25 - Assenze e permessi - Congedo matrimoniale
Art. 26 - Lavoro notturno, festivo e prestazioni oltre l’orario normale
A) Lavoro notturno
B) Lavoro festivo
C) Prestazioni oltre l’orario normale
Art. 27 - Riposo settimanale
Art. 28 - Festività
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Aspettativa
Art. 31 - Servizio militare
Art. 32 - Doveri dei lavoratori
Art. 33 - Doveri e responsabilità dei conducenti - Ritiro patente
Art. 34 - Norme disciplinari
Art. 35 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 36 - Prevenzione malattia
Art. 37 - Previdenza impiegati
Art. 38 - Tutela della maternità
Art. 39 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 40 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto
Art. 42 - Documenti e certificati di lavoro
Art. 43 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1) Rappresentanza sindacale - Cuda

2) Permessi sindacali
3) Diritto di affissione
4) Trattenute dei contributi sindacali
5) Assemblee sindacali del personale
6) Sedi sindacali
Art. 44 - Istituti di patronato
Art. 45 - Procedura per l’esame delle controversie
1) Vertenze individuali e plurime

2) Vertenze interpretative
Art. 46 - Contrattazione integrativa
Art. 47 - Indennità perequativa
Art. 48 - Tutela della salute e della integrità fisica
Art. 49 - Attività culturali
Art. 50 - Diritto allo studio
Art. 51 - Norma generale
Fondo di solidarietà
Retribuzioni parametrali
Allegati
Allegato 1 - Verbale di accordo 12 novembre 1982
Allegato - Criteri per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto (legge n. 197/1982) da valere per l’anno 1982
Allegato 2
Allegato 3 - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale
Allegato 4

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale, escluso quello delle Amministrazioni comunali, dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti congiuntamente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione rifiuti, depurazione delle acque

Addì, 23 gennaio 1988, tra la Federazione italiana imprese di servizi (Ausitra) e la Federazione Lavoratori Funzione Pubblica (Flfp-Cgil), la Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), la Uiltrasporti, settore ausiliari del traffico e portuali aderente alla Uil è stato rinnovato il CCNL 4 febbraio 1984 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque.

Albo delle imprese
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte ad individuare i più idonei strumenti per garantire l’osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte di tutte le imprese del settore. A tal fine concordano che uno degli strumenti più rispondenti per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è costituito dall’albo di categoria. In tale ottica si impegnano a dare un contributo nelle sedi competenti e decidono di incontrarsi entro il corrente anno per affrontare tutti i problemi connessi con la istituzione del predetto albo e per stabilire le iniziative da assumere.
Considerata la rilevanza e l’urgenza che tale problematica riveste, anche in relazione alla funzione sociale dei servizi svolti dalle imprese del settore, e considerati altresì i tempi tecnici necessari per la concretizzazione delle intese raggiunte, le Organizzazioni sindacali si impegnano inoltre ad intervenire presso le competenti Amministrazioni locali perché tra le clausole dei contratti di appalto sia espressamente previsto l’obbligo dell’applicazione, da parte delle imprese appaltatrici, del presente Contratto collettivo di lavoro.

Relazioni sindacali
Nella consapevolezza dell’importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi connessi all’igiene ambientale, si conviene sull’opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente Contratto, per l’esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.
1) Livello nazionale
Ferme restando l’autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle Organizzazioni sindacali, le parti stipulanti promuoveranno incontri a livello nazionale al fine di esaminare:
- le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- le tendenze legislative nazionali e della CEE;
- i piani regionali relativi ai sistemi di smaltimento;
- la possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, con particolare riguardo all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti.
Saranno altresì fornite informazioni sull’andamento del settore.
2) Livello regionale
Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti per l’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori regionali, allo scopo di:
- accertare le esigenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfezione e disinfestazione, con riferimento ai provvedimenti adottati dalle regioni per la tutela dell’ambiente, al fine di promuovere gli opportuni interventi;
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale di cui al punto 1);
- analizzare i dati relativi alla morbilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle UU.SS.LL. in materia di prevenzione malattie.
3) Livello aziendale
Nel corso di appositi incontri fra le imprese e le RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti formeranno oggetto di esame preventivo:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- la nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, e le diverse condizioni ambientali che ne influenzano l’espletamento, quando abbiano riflessi sulle condizioni del lavoro e dei lavoratori, ed in particolare sulla distribuzione del lavoro e sulla conseguente consistenza dell’organico;
- l’eventuale superamento del limite annuo fissato dall’art. 26, lettera C), per l’effettuazione delle prestazioni lavorative oltre la durata settimanale dell’orario di lavoro.
L’esito di tali incontri sarà assunto a base dei provvedimenti aziendali.
Le imprese forniranno altresì informazioni alle RSA:
- sull’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- sui contratti di appalto in scadenza.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti (anche se promiscuamente ad altre attività) servizi di igiene ambientale: nettezza urbana ed affini, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi e liquidi (urbani, speciali, tossici e nocivi), nonché impianti di smaltimento, incenerimento, trasformazione e trattamento dei rifiuti stessi, ivi compresa la depurazione e/o potabilizzazione delle acque.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si applica altresì alle imprese artigiane ed alle società cooperative anche nei confronti dei soci.

Art. 7 - Assunzione del personale
[…]
L’azienda dovrà avviare l’aspirante a visita medica presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate (enti o presidi sanitari) per l’accertamento della sua sana costituzione fisica, dell’idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché dell’assenza di malattie contagiose.
L’aspirante dovrà inoltre sottoporsi alle vaccinazioni di legge previste per gli addetti ai servizi di nettezza urbana e/o presentare attestazioni di avvenuta profilassi.
[…]
In deroga a quanto previsto dall’art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non può essere adibito personale femminile all’esecuzione delle seguenti mansioni ritenute particolarmente pesanti e perciò incompatibili, per loro natura, con la condizione della donna lavoratrice:
1) carico e/o scarico manuale;
2) spurgo dei pozzi neri.
Le imprese, compatibilmente con le esigenze di servizio, considereranno inoltre eventuali richieste del personale femminile tese ad ottenere l’esenzione dal lavoro notturno.
Per l’assunzione dei giovani si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 9 - Contratto a tempo determinato
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 ed alla legge 25 marzo 1983, n. 79 (art. 8bis).
Ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti convengono che le imprese, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi nn. 230 del 1962 e 79 del 1983, potranno ricorrere ad ulteriori assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi:
- chiusura di impianti di smaltimento con necessità di accedere temporaneamente ad altri impianti;
- interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti ecc.);
- sostituzione di lavoratori in aspettativa;
- esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate.
Degli assunti sarà data comunicazione contestuale alle Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 10 - Classificazione del personale
[…]
Note all’art. 10
Le indennità corrisposte in base alle note in calce all’art. 9 del CCNL 4 febbraio 1984 sono soppresse in quanto tenute presenti ai fini della determinazione dei nuovi minimi tabellari, salvo quelle di seguito espressamente previste:
1) agli autisti conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di grado E, ai conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 q.li, agli operatori-autisti di combinata canal-jet, nonché ai conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-computerizzata verrà corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, un’indennità giornaliera di lire 1.500;
2) agli addetti ai servizi di rimozione rifiuti inquadrati nel 2° livello i quali operano promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l’altezza di almeno un piano normale di edificio ed ai lavoratori che effettuano la raccolta su strade a scalini o a rampe con un dislivello di almeno un piano normale di edificio, nonché ai soli lavoratori addetti ad operazioni manuali di espurgo pozzi neri, sarà corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, un’indennità giornaliera di lire 700;
3) ai lavoratori inquadrati nel 2° livello conducenti i veicoli o i motocarri per i quali sia prescritto il possesso della patente di grado A che effettuano in singolo anche la raccolta e/o spazzamento, sarà corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, un’indennità giornaliera di lire 1.000.
Le indennità di cui ai precedenti punti sono comprensive dell’incidenza di tutti gli istituti del presente Contratto e non sono cumulabili nel trattamento di malattia ed infortunio.
Tali indennità, inoltre, non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Al fine di rimuovere situazioni di anomalie determinatesi per particolari ed eccezionali condizioni di fatto, le indennità corrisposte alla data di entrata in vigore del presente Accordo di rinnovo in applicazione estensiva dei trattamenti contemplati dalle soppresse note all’art. 9 del CCNL 4 febbraio 1984, sono mantenute ai lavoratori interessati ed in ogni caso non costituiscono presupposto per una generalizzazione del loro riconoscimento.
Le parti si incontreranno a livello nazionale per esaminare la possibilità di un eventuale assorbimento delle predette indennità, anche nel quadro delle previsioni di cui all’art. 43 del CCNL 18 dicembre 1980.
Dichiarazione a verbale
Profili ed esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono essere assegnate in diretta connessione con quelle espressamente indicate in relazione ai livelli di inquadramento.
Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni, o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l’impresa e la RSA procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, da sottoporre alle Organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione del conseguente inquadramento nel rispetto dell’equilibrio della vigente struttura contrattuale della classificazione del personale.
[…]

Art. 19 - Indennità e somministrazioni
e) Somministrazione latte

Restano invariate le condizioni in atto nelle aziende.
Qualora sia individuato un diverso presidio le parti si incontreranno per verificarne la somministrazione in sostituzione del latte nelle predette aziende.

h) Indennità sgombero neve
Ai lavoratori in servizio chiamati ad effettuare prestazioni di sgombero neve sarà corrisposta un’indennità del 5 per cento della retribuzione individuale oraria, per ogni ora di effettivo svolgimento delle prestazioni stesse.
[…]

l) Docce
L’azienda è tenuta all’istituzione di docce.
Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 303.

n) Locale consumazione pasto
Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un locale idoneo, convenientemente attrezzato, per la consumazione del pasto.

p) Indennità turni a ciclo continuo
Ai lavoratori addetti a lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni avvicendati sull’intero arco settimanale di sette giorni compete un’indennità […] da corrispondersi per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione […]

Art. 20 - Indumenti di lavoro
Gli indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo le norme in atto nelle singole aziende ed in ogni caso verranno assicurate le seguenti dotazioni:
a consumazione:
- tute e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
- guanti, fino a un massimo di 5 paia all’anno, per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori e gli addetti agli impianti;
ogni anno:
- due paia di guanti per gli autisti e per il personale di officina;
- due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;
ogni due anni:
- un paio di stivali di gomma di foggia idonea agli addetti ai servizi esterni;
- 3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti da lavoro completi invernali nella foggia consuetudinaria dell’azienda, per il personale addetto ai servizi esterni (spazzamento, raccolta o trasporto);
- 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali nella foggia consuetudinaria dell’azienda per il personale addetto alle officine, agli impianti di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi neri;
ogni tre anni:
- un impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;
ogni cinque anni:
- un giaccone di pelle per gli autisti.
Per gli impiegati addetti normalmente ai servizi esterni verranno assicurate le seguenti dotazioni:
- due paia di scarpe all’anno: 1 estivo ed 1 invernale;
- un impermeabile ogni tre anni;
- un giaccone di pelle ogni 5 anni.
Agli impiegati addetti agli impianti, che richiedono particolare protezione igienica, saranno forniti idonei indumenti.
La fornitura degli indumenti di lavoro verrà concordata complessivamente e preventivamente con le RSA sulla base di una spesa annua pro capite, al netto dell’IVA, di lire 330.000, intesa come media della spesa richiesta per le diverse categorie di lavoratori.
Il valore di indumenti di lavoro a valenza pluriennale (stivali, impermeabili, giacconi di pelle ecc.) è compreso nella suddetta spesa annua in ragione della quota annua della spesa di ciascun indumento.
[…]
È fatto divieto assoluto di corrispondere somme in denaro in sostituzione di tutto o di parte del vestiario.
Dichiarazione a verbale
Per abito estivo si intende: pantalone, camicia, berretto; per abito invernale si intende: pantalone, giacca, camicia o maglia, berretto.
L’impermeabile e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al personale che svolge la propria attività in ambienti che ne rendono indispensabile l’uso.

Art. 21 - Orario di lavoro
A) Durata settimanale dell’orario di lavoro

La durata settimanale dell’orario normale di lavoro è di 39 ore per tutti i lavoratori; detto orario si suddivide di norma in 6 giorni lavorativi, salvo deroghe previste in sede aziendale.
Con medesima decorrenza le aziende provvederanno al recupero fino alla concorrenza di 60 minuti settimanali, di tutte le riduzioni effettive dell’orario di lavoro settimanale rispetto a quello previsto nel primo comma del presente articolo.
Dal 1 febbraio 1989 la durata settimanale del lavoro sarà di 38 ore per tutti i lavoratori.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che gli assorbimenti riguarderanno quanto in materia previsto dall’Accordo 22 gennaio 1983 fra Governo e parti sociali di seguito riportato:
" (omissis) ... la riduzione suddetta sarà assorbita da orari inferiori esistenti a livello aziendale ad eccezione dei trattamenti concessi specificatamente per nocività del lavoro".

B) Orario giornaliero di lavoro
L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio previo esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]
Al personale che per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio sia tenuto a svolgere le proprie mansioni in uno o più comuni, sia il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività che quello impiegato per il ritorno al posto di lavoro sarà computato nell’orario di lavoro. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.
[…]
Durante l’orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto ad una interruzione non retribuita, normalmente con un massimo di 2 ore, per la consumazione del pasto.
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito; la sostituzione dovrà avvenire entro due ore dalla fine del turno.
Ferme restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto, i lavoratori addetti agli impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto a una pausa retribuita di 20 minuti, assicurando comunque il regolare funzionamento degli impianti stessi.
Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni sarà concessa una pausa retribuita di 20 minuti.
Nota a verbale
Per il personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su 3 turni giornalieri, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale di cui al secondo comma del presente articolo sarà attuata attraverso la concessione di riposi compensativi.
[…]

Art. 22 - Mobilità e flessibilità
Le parti potranno procedere ad incontri a livello aziendale, con la presenza dei sindacati territoriali, al fine di concordare soluzioni in termini di mobilità e flessibilità del lavoro nell’ottica della migliore organizzazione del lavoro.

Art. 26 - Lavoro notturno, festivo e prestazioni oltre l’orario normale
A) Lavoro notturno

[…]
Il lavoro notturno dovrà essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati, in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impegno del notturno in soluzione continuativa.

C) Prestazioni oltre l’orario normale
[…]
Le prestazioni effettuate a qualsiasi titolo oltre le 39 ore settimanali (prolungamento orario e/o straordinario) non devono superare le 135 ore annuali individuali.
Il superamento di tale limite dovrà essere concordato tra la Direzione aziendale e la struttura sindacale aziendale.
Le ore prestate - per particolari servizi (tipo pulizia mercati) - oltre le 135 ore eccedenti l’orario contrattuale potranno, su richiesta del lavoratore, essere tramutate in riposi compensativi - non cumulabili con le ferie - che dovranno essere goduti entro l’anno di riferimento.

Art. 27 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge ed è irrinunciabile.
Potranno essere richieste prestazioni lavorative solo in casi irrinunciabili.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Nel caso di settimana corta, è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 29 - Ferie
[…]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell’azienda.
Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno o a recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 32 - Doveri dei lavoratori
Il lavoratore dovrà tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordinamento fissato dall’azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni che l’azienda deve portare a conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’azienda stessa;
[…]
f) avere cura di locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
h) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti, utenti, verso i colleghi di lavoro, i dipendenti;
[…]
l) indossare gli indumenti di lavoro forniti.
I funzionari debbono usare con il lavoratore modi educati sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate.
[…]
Il lavoratore a richiesta dell’azienda deve sottoporsi in qualunque momento e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall’art. 35, a visita medica per accertamento della idoneità fisica, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 33 - Doveri e responsabilità dei conducenti - Ritiro patente
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell’orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l’orario di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda.
[…]
L’autista al quale sia stato negato il rinnovo della patente a seguito di non superata visita di controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge, sarà assegnato ad altro livello e la sua retribuzione sarà determinata in base alla norma del primo comma dell’art. 11.

Art. 34 - Norme disciplinari
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravità come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione individuale;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni;
5) licenziamento con preavviso e con indennità;
6) licenziamento senza preavviso e con indennità.
Il licenziamento di cui al n. 5) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 32.
Il provvedimento previsto al punto 6) del precedente primo comma si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
[…]

Art. 36 - Prevenzione malattia
Le imprese avranno cura dell’assolvimento degli adempimenti in materia di prevenzione malattia stipulando allo scopo specifiche convenzioni con le competenti strutture sanitarie.
La tipologia degli interventi sanitari cui sottoporre i lavoratori interessati sarà definita tra imprese e RSA in relazione alle peculiarità delle singole lavorazioni ed agli eventuali elementi di rischio che queste comportano per il personale addetto.
Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi viene stabilito un limite di spesa annua pro capite pari a lire 130.000, intesa come media della spesa richiesta per le singole categorie di lavoratori.
La normativa del presente articolo non si applica ai lavoratori che siano già sottoposti a visite mediche obbligatorie in virtù di norme di legge.
[…]

Art. 38 - Tutela della maternità
Per la tutela della maternità si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Art. 43 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1) Rappresentanza sindacale - Cuda

Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che costituiscono l’unica Rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui all’art. 19 della legge n. 300/70, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.
Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente comma, siano costituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto, da una Rappresentanza aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell’azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dall’atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dei Contratti collettivi e degli Accordi interconfederali.
Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende proprie Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne comunicazione per iscritto all’azienda interessata, precisando i nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali medesime.

3) Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali, hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

5) Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Riconosciuta l’esigenza che i servizi svolti debbono essere assicurati, data la particolare loro natura di servizi di interesse pubblico, le assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo i casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile disagi agli utenti.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali con l’ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda con un preavviso di almeno 24 ore.
Le assemblee potranno essere convocate anche dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso all’azienda, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale.
Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue complessive non potranno essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale.

6) Sedi sindacali
Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 45 - Procedura per l’esame delle controversie
1) Vertenze individuali e plurime

Le parti nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie, hanno convenuto di regolamentare la procedura per l’esame delle vertenze individuali e plurime relative all’applicazione delle norme del presente Contratto.
Quando il lavoratore ritenga inapplicata nei propri confronti una norma del rapporto di lavoro, può chiedere che il problema venga esaminato tra la Direzione dell’azienda e la struttura sindacale aziendale interessata.
Qualora si tratti di controversie plurime la richiesta di instaurare la procedura prevista dal presente articolo può essere assunta dalle strutture sindacali aziendali.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, con l’indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone reclamo e i motivi del reclamo stesso.
La Direzione fissa un incontro, entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, con il lavoratore interessato e la competente struttura sindacale per l’esame della controversia. Della riunione viene redatto un verbale contenente i termini dell’accordo o del mancato accordo.
Il lavoratore, entro 10 giorni dalla data del verbale di mancato accordo, può richiedere, tramite l’Organizzazione sindacale territoriale aderente ad una delle Organizzazioni nazionali stipulanti il Contratto, alla quale è iscritto o conferisce mandato, un incontro per l’esame della vertenza.
Tale esame avverrà in sede sindacale tra le Rappresentanze territoriali delle parti stipulanti.
L’Associazione datoriale interessata ne dà tempestiva comunicazione all’azienda e, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede a fissare un incontro con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori richiedenti per l’esame della controversia.
Dell’incontro viene redatto un verbale contenente i termini dell’accordo o del mancato accordo.
Entro 15 giorni dalla data del verbale di mancato accordo l’Organizzazione sindacale interessata può chiedere che la vertenza sia esaminata in sede nazionale.
L’incontro dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
Nel caso di mancata convocazione il lavoratore ha diritto di inoltrare la vertenza al livello immediatamente superiore decorsi i termini previsti da ciascuna procedura.

2) Vertenze interpretative
Le eventuali divergenze che possono sorgere in merito alla interpretazione delle norme del presente Contratto, dovranno essere rimesse per la loro definizione alle Organizzazioni nazionali stipulanti, le quali dovranno riunirsi entro i successivi 20 giorni.

Art. 46 - Contrattazione integrativa
Le parti mentre confermano il ruolo insostituibile dei rapporti contrattuali ai livelli minori, convengono che i livelli retributivi ed i relativi parametri, la classificazione ed ogni altro accordo di carattere economico costituiscono materia rientrante nella competenza negoziale delle parti stipulanti il presente Contratto.

Art. 48 - Tutela della salute e della integrità fisica
I lavoratori, mediante loro Rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 51 - Norma generale
Il presente Contratto, con le modifiche ed integrazioni convenute, sostituisce le normative contenute nel CCNL 4 febbraio 1984.
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi interconfederali.