Categoria: 1988
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 gennaio 1988
Validità: 01.01.1988 - 30.06.1990
Parti: Frt, Anica, Aer e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, TLC, Radio-TV private

Sommario:

Capitolo I Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Capitolo II Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Art. 4 - Sistema di informazione
Art. 5 - Osservatorio nazionale
Art. 6 - Modifiche tecnologiche organizzative e produttive
Art. 7 - Appalti
Art. 8 - Controversie
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 9 - Diritti sindacali
Art. 10 - Assemblea
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
Art. 12 - Affissioni
Art. 13 - Contributi sindacali
Capitolo IV Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 14 - Natura dei contratti individuali
Art. 15 - Assunzione
Art. 16 - Documenti, residenza, domicilio
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 19 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 20 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 21 - Diritto allo studio
Art. 22 - Handicappati
Art. 23 - Tutela tossicodipendenti
Capitolo V Classificazione
Art. 24 - Classificazione del personale
Capitolo VI Quadri
A) Norme per i quadri - Settore televisivo

Art. 25 - Declaratoria
Art. 26 - Formazione
Art. 27 - Svolgimento temporaneo delle mansioni
Art. 28 - Responsabilità civile e penale
Art. 29 - Indennità di funzione
B) Norme per i quadri - Settore radiofonico
Art. 30
Capitolo VII Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 31 - Orario di lavoro
Art. 32 - Inizio e fine del lavoro
Art. 33 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 34 - Ferie
Art. 35 - Festività
Art. 36 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e a turni
Capitolo VIII Trattamento economico
Art. 37 - Elementi della retribuzione
Art. 38 - Minimi tabellari ed aumenti salariali
Art. 39 - Tredicesima mensilità
Art. 40 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 41 - Indennità per maneggio denaro
Art. 42 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 43 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 44 - Visite di inventario e di controllo
Art. 45 - Trattamento di malattia
Art. 46 - Assenze
Art. 47 - Aspettativa
Art. 48 - Responsabilità per assenze non derivanti da attività lavorativa
Art. 49 - Trasferimento
Art. 50 - Trasferta
Art. 51 - Lavoratrici
Art. 52 - Servizio militare
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Capitolo IX Norme disciplinari
Art. 54 - Rapporti in azienda
Art. 55 - Provvedimenti disciplinari
Art. 56 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 57 - Licenziamenti
Capitolo X Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 58 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 59 - Trattamento di fine rapporto
Art. 60 - Cessione e trasformazione di azienda
Capitolo XI Norme finali e transitorie
Dichiarazione a verbale
Art. 61 - Condizioni di miglior favore
Art. 62 - Carenza contrattuale
Allegati
Allegato 1 - Disciplina del contratto di formazione e lavoro
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Allegato A - Progetto standard di formazione e lavoro
Allegato 2

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di produzione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi

Addì 30 gennaio 1988, in Roma, tra Frt (Federazione Radio Televisioni) con l’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive) e l’Aer (Editori Radiofonici Associati) e la Filis-Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo), la Fis-Cisl (Federazione Informazione e Spettacolo), la Filsic-Uil (Federazione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura); assistite dalle rispettive strutture territoriali e da delegazioni di lavoratori delle Città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di edizione e messa in onda, produzione e commercializzazione dei programmi.

Capitolo I Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto collettivo di lavoro si applica ai lavoratori delle aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di produzione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi.

Capitolo II Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Art. 4 - Sistema di informazione
Ferma restando l’autonomia delle parti, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità di settore sia sotto l’aspetto economico-produttivo sia con riferimento alla occupazione, si conviene di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori.
A tal fine concordano il seguente sistema di informazioni:
a) Livello nazionale
Di norma annualmente, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno alle Organizzazioni nazionali stipulanti informazioni globali in ordine alle prospettive degli investimenti per nuovi impianti e loro localizzazione, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive, per i riflessi su occupazione, ambiente, prospettive di sviluppo e problematiche generali del settore.
b) Livello regionale
Di norma, annualmente, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni firmatarie competenti forniranno al sindacato regionale di categoria le informazioni di cui al precedente punto a) attinenti l’ambito regionale.
c) Livello nazionale o di gruppo
Di norma annualmente, nel corso di uno specifico incontro, i gruppi o le aziende che occupano più di 60 dipendenti e le aziende che programmano in oltre il 30 per cento del territorio nazionale, assistite dalle Organizzazioni imprenditoriali, forniranno alle strutture sindacali interessate, assistite dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, informazioni relative agli orientamenti economici, produttivi, commerciali ed editoriali, alla entità ed al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti), illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Le aziende forniranno altresì con la necessaria tempestività informazioni alle OO.SS. sui mutamenti di proprietà, sugli appalti e sul decentramento dell’organizzazione produttiva, nell’ambito della peculiarità del settore dello spettacolo e della possibilità di effettuare le relative rilevazioni.

Art. 5 - Osservatorio nazionale
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale con il compito di seguire l’andamento produttivo del settore e di analizzare, allo scopo di fornire supporto tecnico per le parti, le opportunità in materia di occupazione, formazione, qualificazione e riqualificazione professionali, anche al fine di favorire pari opportunità uomo-donna nel lavoro.
L’Osservatorio nazionale è composto da 12 membri dei quali 6 designati dalle parti datoriali e 6 designati dalla Filis-Cgil, dalla Fis-Cisl e dalla Filsic-Uil, eventualmente coadiuvati da esperti esterni, fatte salve le materie per le quali sussistano esigenze di riservatezza.
L’Osservatorio nazionale attua ogni utile iniziativa sulle materie di cui al precedente articolo ed in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti un eventuale supporto tecnico per la realizzazione degli incontri di cui all’art. 6;
b) elabora proposte in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) realizza in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo, donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile;
d) in relazione alle peculiarità del settore e della continua evoluzione tecnologica, studia i problemi relativi all’attuazione di norme di prevenzione infortunistica e igiene nei luoghi di lavoro, nonché quelle inerenti alle condizioni ambientali e svolge funzioni consultive in caso di controversie in materia.
Per i programmi di cui ai punti b) e c), le parti potranno costituire gruppi di lavoro paritetici che svolgano attività di studio e di ricerca.
Relativamente alla attività di cui al punto b), recependo il contenuto dell’art. 4, CCNL 14 dicembre 1984, il Comitato disporrà di un fondo nazionale al quale le aziende contribuiranno in ragione di lire 5.000 per addetto.
Le parti, in coerenza con le previsioni e le finalità individuate con il sistema di relazioni sindacali di cui al presente titolo, concordano sulla necessità di svolgere presso tutte le aziende associate attività di diffusione dello strumento contrattuale e di controllo sull’applicazione dello stesso e delle leggi sul lavoro.
A tal fine le parti datoriali si adopereranno concretamente per la eliminazione di eventuali inadempienze.
Ribadendo che l’Osservatorio è unico, si concorda di istituire, all’interno dello stesso, una sezione per i problemi specifici della radiofonia. Resta fermo che per materie di interesse comune alla radio e televisione, l’Osservatorio funzionerà a sezioni unite.

Art. 6 - Modifiche tecnologiche organizzative e produttive
Le Direzioni delle aziende e dei gruppi informeranno preventivamente, in apposito incontro, le RSA, e tramite l’associazione imprenditoriale di competenza, l’Organizzazione sindacale di categoria sulle operazioni di ristrutturazione, qualora ciò comporti modifiche nel sistema produttivo che investano le tecnologie fino allora adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto, ed influisca per quanto sopra detto sull’occupazione e sui contenuti professionali.

Art. 7 - Appalti
Fermo restando che la materia degli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le Associazioni imprenditoriali firmatarie, preso atto della richiesta delle Organizzazioni sindacali, impegnano i propri associati affinché le aziende appaltatrici utilizzate applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore nelle rispettive attività e che la professionalità delle medesime aziende sia adeguata al compito da svolgere.

Art. 8 - Controversie
Le Organizzazioni sindacali confermano in materia di conflittualità gli orientamenti tenuti in questi anni, noti alle controparti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per scorrette operazioni di concorrenza o tanto meno per creare disagi all’utenza, al di fuori degli obiettivi che la lotta stessa si propone di ottenere.
Le parti pertanto si impegnano ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualità attraverso le procedure indicate di seguito.
Le controversie individuali e collettive, non riguardanti il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, saranno affrontate e, di regola, risolte attraverso incontri tra i rappresentanti dell’azienda e le strutture sindacali aziendali ove esistenti o, in mancanza di queste, le Organizzazioni sindacali locali competenti.
In assenza di accordo la controversia sarà deferita alle rispettive Organizzazioni firmatarie competenti per un esame congiunto al fine di definire le possibili soluzioni nel termine di 30 giorni.
Le Organizzazioni sindacali nazionali possono convocare le parti in controversia presso la FRT per acquisire, in ogni momento, ogni informazione ed osservazione utile.
In considerazione della specificità del settore si riconferma che il coinvolgimento delle strutture sindacali associative rappresenta l’interpretazione più autentica della volontà delle parti. Eventuali agitazioni saranno precedute da un preavviso di 12 ore.
Le parti firmatarie del presente Contratto si impegnano ad operare nei confronti degli associati e delle Organizzazioni sindacali territoriali per la corretta applicazione delle procedure stabilite.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 9 - Diritti sindacali

L’esercizio dei diritti sindacali all’interno delle aziende viene disciplinato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e segg. della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Le aziende prendono atto della dichiarazione dei sindacati per cui l’agente contrattuale a livello aziendale delle Organizzazioni sindacali firmatarie è rappresentato dal Consiglio di azienda.
Nel Consiglio d’azienda composto soltanto dai lavoratori in forza all’azienda, si identificano unitariamente le RSA di cui alla legge n. 300/1970.
I nominativi dei componenti il Consiglio d’azienda, verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura delle Organizzazioni sindacali del corrispondente territorio.

Art. 10 - Assemblea
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione dei problemi sindacali fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Nelle aziende che occupano da dieci a quindici dipendenti i lavoratori potranno indire assemblee retribuite per complessive 2 ore annue.
Tali riunioni dovranno essere comunicate alla Direzione aziendale con un congruo preavviso, con l’indicazione dell’ordine del giorno ed avere luogo fuori dall’orario di lavoro oppure alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro, assicurando comunque la continuità dalla produzione ed in particolare garantendo la normalità delle attività di emissione.

Art. 12 - Affissioni
Le Rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle Rappresentanze stesse, inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 14 - Natura dei contratti individuali

I contratti individuali di lavoro subordinato possono essere, nei limiti consentiti dalla legge:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato.

Art. 15 - Assunzione
[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Fermo restando che il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, si richiama in particolare la legge 23 maggio 1977, n. 266, che ha definito l’ambito di applicazione dell’art. 1, lettera e) della legge 18 aprile 1962, n. 230, che è direttamente funzionale alle esigenze tecniche e produttive, del settore. Tale settore infatti deve avvalersi in forma strutturale di tale tipo di assunzioni a tempo determinato, di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi. L’apposizione del termine o l’indicazione dei singoli spettacoli o programmi è privo di effetti se non risulta da atto scritto.
Nota esplicativa
Si dà atto che, in conformità anche alle disposizioni ministeriali, il termine potrà essere indicato non a data certa ma ad ultimazione dello spettacolo, programma o lavorazione.
Nota a verbale
Per quanto riguarda le figure di carattere artistico non contemplate nel presente Contratto si fa riferimento all’apposito Accordo tra le parti che farà parte integrante del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 20 - Contratti di formazione e lavoro
Le parti stipulanti ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento idoneo a favorire l’incremento dell’occupazione, in particolare femminile e giovanile.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni dell’art. 3, legge n. 863/1984, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende del settore rappresentato.
In tal senso le parti concordano la disciplina di cui all’allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente Contratto.
A tal fine le aziende forniranno alle strutture sindacali aziendali o alle competenti Organizzazioni sindacali territoriali, informazioni sui programmi di realizzazione dei progetti di formazione e lavoro rilevanti a livello aziendale, evidenziandone le componenti formative.

Art. 22 - Handicappati
Premesso che il collocamento dei portatori di handicap è regolato da disposizioni di legge, le aziende nell’ambito delle proprie possibilità tecniche ed organizzative, affronteranno il problema di un adeguato inserimento nei posti di lavoro, anche attraverso gli strumenti esistenti, più confacente alle loro attitudini e capacità lavorative. In tale contesto la Direzione aziendale esaminerà concrete possibilità di inserimenti non emarginanti anche con la collaborazione delle strutture sindacali.

Art. 23 - Tutela tossicodipendenti
Le parti confermano la rilevanza sociale del problema della tossicodipendenza e si danno reciprocamente atto dell’impegno di affrontare il problema nelle opportune sedi e livelli di competenza.

Capitolo V Classificazione
Art. 24 - Classificazione del personale

[…]
In considerazione delle peculiari esigenze del settore e particolarmente nelle strutture regionali e locali, per favorire uno sviluppo professionale dei lavoratori, viene chiarito che l’organizzazione del lavoro presuppone il ricorso alla interscambiabilità delle mansioni in aree professionali compatibili.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente, in apposito incontro, le RSA, o i sindacati territoriali di categoria sui lavoratori interessati ad una diversa programmazione dell’organizzazione del lavoro relativa all’interscambiabilità delle mansioni.
[…]

Capitolo VII Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 31 - Orario di lavoro

Fermo restando che la durata massima dell’orario di lavoro è determinata dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni, si conviene che l’orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali effettive, e di 8 ore giornaliere per una distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, o di ore 6,40 giornaliere per una distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni lavorativi.
Ferma restando la normale durata della prestazione giornaliera, il turno notturno limitatamente alle emittenti TV ha una durata di 39 ore settimanali a decorrere dal 1 gennaio 1985.
Fermo restando quanto precede per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa e custodia, l’orario normale contrattuale è fissato in 45 ore settimanali.
In applicazione del Protocollo di intesa 22 gennaio 1983 l’orario di lavoro viene ridotto, per tutti i lavoratori, compresi i turnisti di cui al secondo comma, di 40 ore in ragione d’anno dal 1 gennaio 1985.
[…]
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione, per un corretto uso dello straordinario, l’orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana, con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo.
Al fine dell’attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma, trimestralmente, informazioni previsionali alle RSA dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell’orario normale contrattuale.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento e di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative aziendali, con le RSA e comunicate in tempo utile ai lavoratori.
I lavoratori non possono esimersi dall’effettuare turni giornalieri e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei turni avvicendati, dove è indispensabile la presenza continua del lavoratore, l’orario di ciascun turno deve sovrapporsi di almeno 5 minuti all’inizio o alla fine.
Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Le aziende si impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anomale.
La durata minima di intervallo tra le prestazioni giornaliere di lavoro, di norma, non potrà essere inferiore a 9 ore.

Art. 32 - Inizio e fine del lavoro
L’orario di lavoro viene stabilito dall’azienda e verrà affisso a norma di legge.

Art. 33 - Sospensione ed interruzione del lavoro
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione o la sospensione.

Art. 34 - Ferie
[…]
Nel caso in cui il lavoratore per eccezionali ragioni di servizio interrompesse le ferie, resta fermo il diritto di completare il periodo in epoca successiva entro l’anno.
[…]

Capitolo VIII Trattamento economico
Art. 42 - Consegna e conservazione utensili e materiali

Il lavoratore dovrà custodire con diligenza gli utensili ed i materiali che gli vengono consegnati per l’espletamento della sua attività.

Art. 51 - Lavoratrici
L’azienda applicherà per la gravidanza e il puerperio quanto previsto dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 (Tutela delle lavoratrici madri) e successive modifiche ed integrazioni.
L’azienda applicherà inoltre la legge del 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro).

Capitolo IX Norme disciplinari
Art. 54 - Rapporti in azienda

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di azienda, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende ed alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 55 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto a mantenere in servizio un contegno rispondente ai doveri inerenti la mansione affidatagli.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti da adottarsi secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni ed alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata, dovranno essere affisse, anche tramite esposizione del testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, a cura della Direzione dell’azienda in luogo accessibile a tutti i lavoratori in modo che questi possano prenderne conoscenza.

Art. 56 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Il lavoratore incorre nei provvedimenti disciplinari di ammonizione scritta, multa o sospensione, a titolo indicativo nei seguenti casi:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell’azienda;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
[…]
i) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
[…]
m) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Capitolo XI Norme finali e transitorie
Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che, in presenza di problemi di interpretazione o di applicazione del presente Contratto si ricorrerà ai rispettivi livelli sindacali competenti.

Allegati
Allegato 1 - Disciplina del contratto di formazione e lavoro
Art. 1

Il progetto di formazione deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento iniziale, l’eventuale inquadramento intermedio e quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro.
L’iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all’allegato A.
L’inquadramento previsto all’atto dell’assunzione sarà al massimo inferiore di due livelli a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro.

Art. 2
All’atto della presentazione del progetto di formazione e lavoro, l’azienda deve altresì indicare l’attività svolta, la località di svolgimento del contratto, il numero degli assumendi, i tempi di assunzione e la durata del contratto.
L’azienda deve inoltre dichiarare di non avere proceduto a licenziamenti per riduzione del personale di lavoratori per gli stessi livelli di professionalità di cui al progetto nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto stesso e di non avere in corso per gli stessi lavoratori sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 3
Le aziende associate alla Frt e Aer presenteranno alle Commissioni regionali per l’impiego, ovvero al Ministero del lavoro per i progetti che interessino più ambiti regionali, progetti conformi alla regolamentazione prevista dalla presente normativa.
La conformità alla presente regolamentazione dei progetti presentati costituisce condizione sufficiente per l’approvazione.

Art. 4
Le aziende aderenti alla Frt e Aer attesi venti giorni dalla data in cui hanno presentato il progetto senza che le Commissioni si siano pronunciate in merito alla conformità di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli Uffici di collocamento territorialmente competenti al fine del rilascio del nulla osta.
Nel caso in cui emergano divergenze fra i rappresentanti delle parti stipulanti sul giudizio di conformità, il parere della Commissione regionale per l’impiego è dirimente.

Art. 5
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto all’art. 14 nonché il periodo di prova, che viene specificatamente regolato come segue:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi;
- 8 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi.

Art. 6
La determinazione dei tempi e delle modalità dell’attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.

Art. 7
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalla presente normativa. Sono altresì fatti salvi gli accordi in materia già in atto all’entrata in vigore del presente Contratto.

Art. 8
Qualora il contratto di formazione e lavoro venga risolto non per giusta causa nel corso del suo svolgimento, alla parte non recedente sarà corrisposto in sostituzione dell’eventuale preavviso spettante un importo pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione in atto.

Art. 9
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo di conservazione del posto si intende riferito a contratto di formazione e lavoro di 24 mesi e viene proporzionalmente ridotto nel caso di contratti aventi durata inferiore.

Art. 10
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, secondo il disposto dell’art. 3, terzo comma, legge n. 863/84, all’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l’azienda è tenuta ad attestare agli Uffici di collocamento territorialmente competenti l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.

Art. 11
Copia del presente Accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso gli Uffici del Ministero del lavoro ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina del contratto di formazione e lavoro.
Le parti si riservano di incontrarsi nel caso in cui si manifesti l’obiettiva necessità di realizzare ulteriori strumenti di incremento dell’occupazione giovanile.