Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 20 dicembre 1989
Validità: 01.11.1989 - 31.12.1990
Parti: Ausitra e Filpt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi postali in appalto

Sommario:

Sistema di informazioni
Contratti di formazione e lavoro
Cambio di appalti
Tutela tossicodipendenti
Cure termali

Ipotesi di accordo
Rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto per pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi succursali nonché servizi di scambio effetti postali nelle stazioni ferroviarie (rinnovo CCNL 30 aprile 1986)

Addì 20 dicembre 1989 tra l’Ausitra e la Filpt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti si conviene quanto segue in relazione all’accordo per il rinnovo del CCNL 30 aprile 1986 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto:

Sistema di informazioni
Livello nazionale
Viene istituita la Commissione paritetica nazionale per le relazioni industriali formata da rappresentanti dell’Ausitra e delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL di settore.
La Commissione analizza con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore con particolare riferimento ai livelli occupazionali e alla corretta gestione ed applicazione del CCNL
La Commissione valuta le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all’introduzione di nuove tecnologie, le linee dell’azione diretta a garantire, nel rispetto delle esigenze del Ministero PP.TT., la sicurezza sul lavoro e l’ambiente in cui si opera.
La Commissione altresì acquisisce informazioni globali relative ai dati quantitativi dell’occupazione anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto ed all’andamento delle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno, a tempo parziale, contratti di formazione e lavoro, ecc.).
La Commissione analizza l’evoluzione del settore, avuto riguardo alla natura dei vari tipi di appalto, agli ambiti nei quali essi si esplichino, nel rispetto dei criteri che verranno assunti per la costituita disciplina dell’Albo delle imprese del settore.
La Commissione conviene sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Regolamentazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel settore.
La Commissione analizza l’andamento dell’occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione della professionalità di tutto il personale occupato.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, la Commissione li esaminerà per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.
Ferme restando l’autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti promuoveranno almeno una volta l’anno, indicativamente nel 1° trimestre, incontri a livello nazionale al fine di esaminare:
- le linee generali del processo di sviluppo e di ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- la possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, in relazione all’evoluzione tecnologica e ad eventuali modifiche delle situazioni produttive;
- la riqualificazione del settore degli appalti di servizi postali in connessione anche con gli orientamenti, le scelte e le finalità del Ministero PP.TT.;
- le condizioni igieniche ed ambientali e le iniziative più idonee per il loro miglioramento;
- la ricerca di una significativa e qualificata presenza delle imprese nel settore e di una maggiore efficienza e produttività dei servizi.
In tali incontri particolare attenzione sarà dedicata alla prefigurazione di modelli di impresa che possano presiedere alla determinazione di un sistema integrato fra le imprese stesse finalizzato ad ulteriori qualificazioni ed auspicabili estensioni di mercato.
Livello territoriale
Su richiesta di una delle parti e comunque una volta ogni sei mesi saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l’esame preventivo di specifici problemi che abbiano significativi riflessi per i singoli territori regionali, allo scopo di:
- esaminare le condizioni ambientali ed igienico-sanitarie che possono influire sulla salute dei lavoratori, per le conseguenti iniziative da assumere;
- analizzare i dati relativi alla quantità ed alla natura della morbilità nel settore;
- esaminare le sempre più marcate esigenze di ammodernamento e qualificazione dei servizi tese a determinare una maggiore efficienza e produttività del settore;
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in riferimento alle indicazioni espresse in materia a livello nazionale.
Nell’occasione saranno fornite informazioni preventive su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico, nonché sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possono avere riflessi sulla professionalità e sull’occupazione. In tali casi le parti potranno esaminare anche la possibilità di attivare processi di mobilità, nell’ottica della salvaguardia dei livelli occupazionali.
Saranno altresì fornite informazioni su eventuali crisi aziendali.
Livello aziendale
Nel corso di appositi incontri fra le imprese e le RSA saranno concordati:
- ferma restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dell’orario di lavoro;
- la turnazione delle ferie;
- l’equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato;
- il lavoro straordinario;
- l’eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo degli autisti;
- le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro.
Fra imprese e RSA formeranno inoltre oggetto di esame:
- l’ambiente di lavoro e la tutela della salute;
- le diverse distribuzioni dell’orario di lavoro e i turni di lavoro;
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie;
- le vertenze individuali e plurime relative all’applicazione delle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative all’inquadramento del personale.
Le imprese forniranno altresì semestralmente informazioni alle RSA:
- in linea di massima sul recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell’orario di lavoro;
- sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- sull’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- sui programmi aziendali;
- sulla scadenza dei contratti di appalto.
Ferma restando la piena autonomia delle parti per quanto concerne i rispettivi ruoli e la titolarità imprenditoriale sulle scelte organizzative e produttive, l’impresa fornirà alle rappresentanze sindacali aziendali informazioni relative ai servizi ed alle modalità per la loro esecuzione, allo scopo di migliorare la qualità degli stessi attraverso la più razionale utilizzazione possibile dei diversi fattori produttivi.
Alle rappresentanze sindacali spetta di intervenire presso la direzione aziendale:
a) per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza del lavoro;
b) per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro.
Invariati i commi del CCNL 30 aprile 1986.

Contratti di formazione e lavoro
Le parti nel riconfermare la validità della legge 863/84 e dell’accordo interconfederale 18 dicembre 1988 si attiveranno con incontri in sede territoriale al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla corretta applicazione delle predette normative.

Cambio di appalti
Le parti tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore e delle attività delle imprese regolate da contratti di appalto considerando le conseguenti e specifiche problematiche occupazionali si impegnano a realizzare a livello territoriale e/o aziendale il seguente sistema di procedure:
a) in caso di cessazione dell’appalto l’azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti alle strutture sindacali aziendali e/o territoriali, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica dei lavoratori interessati, sul rispettivo orario di lavoro settimanale indicando i lavoratori impiegati nell’appalto in questione da almeno quattro mesi;
b) l’azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all’inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e, comunque su richiesta, darà comunicazione alle Organizzazioni territorialmente competenti del subentro nell’appalto.
Il successivo incontro va finalizzato alla ricerca di soluzioni idonee a possibilmente garantire l’occupazione dei lavoratori interessati, anche facendo ricorso, a tale scopo, a tutti gli strumenti previsti dal vigente CCNL
[…]

Tutela tossicodipendenti
L’Azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, concederà al lavoratore che ne faccia richiesta un solo periodo di aspettativa non retribuita motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che, effettuano terapie di riabilitazione da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni.
Parimenti, l’Azienda compatibilmente con le esigenze del servizio, concederà a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un solo periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni.
L’aspettativa di cui al precedente punto non potrà superare i limiti di conservazione del posto in caso di malattia stabilita nel contratto, fermo restando la sospensione a tutti gli effetti contrattuali e di legge del rapporto di lavoro.
Nell’eventualità che il ciclo di terapia riabilitativa non sia completato nei predetti limiti temporali, l’Azienda, a fronte di adeguata documentazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, valuterà la possibilità di estendere ulteriormente il periodo di aspettativa non retribuita.