Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 maggio 2011, n. 19671 - Carico instabile ed infortunio


 

 

  • Appalto e Contratto d’opera
  • Cantiere Temporaneo e Mobile
  •  

    Responsabilità per infortunio al conducente di un autocarro a bordo del quale erano state caricate otto pedane, sulle quali erano state accatastate delle traversine ferroviarie in legno: durante le operazioni di scarico delle pedane effettuate dalla " S. I. s.r.l." con l'uso di un carrello elevatore, l'infortunato, mentre abbassava le sponde dell'autocarro, era stato colpito da una traversina sfilatasi a seguito di rottura di alcune reggette di propilene, chiuse da un sigillo metallico, utilizzate per ancorare le traversine ai bancali.

    Dell'infortunio sono stati ritenuti responsabili il Fo. ed il F. nelle rispettive qualità, il primo, di responsabile di cantiere della delegazione di (Omissis) della " S.C.  S.c.a.r.l.", il secondo, di responsabile del servizio spedizioni e movimenti e di preposto aziendale per conto della " Sy. s.p.a.".

    La prima aveva infatti appaltato dalla seconda i lavori di confezionamento del carico di traversine da sottoporre a smaltimento; confezionamento eseguito presso uno stabilimento della " Sy. ".



    Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Inammissibili.

     

    La Suprema Corte, riprendendo il ragionamento della corte territoriale, afferma che "l'infortunio è stato determinato dall'intervento di plurime condotte, connotate da grave imprudenza e negligenza, attribuite a diversi soggetti.
    Anzitutto, agli odierni ricorrenti - quali responsabili, il Fo., della " S. C. S.c.a.r.l.", il F., della "Sy. s.p.a.", società che hanno concordato le modalità di confezionamento del carico - ed ancora, ai responsabili per la sicurezza della " S. I. s.r.l.", che ha curato le operazioni di scarico delle traversine, ed alla stessa persona offesa per non avere coordinato le proprie mansioni con quelle affidate al carrellista D. B. .

    In particolare, con riguardo alla posizione degli odierni ricorrenti, la predetta corte ha rilevato precisi e plurimi profili di colpa, legittimamente ravvisati nelle modalità di confezionamento e di imballaggio delle traversine, in relazione, da un lato, alla mancata verifica della compattezza del carico, dall'altro, all'utilizzazione di reggette non solo in numero insufficiente, ma anche di qualità diversa rispetto a quelle che erano state concordate. Invero, al posto di quelle metalliche originariamente previste, sono state utilizzate reggette in polipropilene dotate di un margine di resistenza nettamente inferiore a quello che avrebbero garantito le reggette metalliche, il cui uso ha determinato una minore compattezza del carico."

    Tali argomentazioni - afferma la Suprema Corte - non presentato alcuno dei vizi motivazionali dedotti. Certamente, nessuna incoerenza logica e nessuna contraddittorietà, in particolare, può ravvisarsi nella individuazione, da parte del giudice del gravame, in sintonia con i giudizi espressi dai periti, di condotte colpose ulteriori rispetto a quelle degli odierni imputati, causalmente concorrenti nella determinazione dell'evento. Mentre, sotto il profilo del nesso causale, i giudici del gravame hanno esattamente rilevato come proprio le modalità di confezionamento e di imballaggio delle traversine, l'uso di reggette al polipropilene al posto di quelle metalliche, la mancata verifica della compattezza del carico - ancor più doverosa in vista dell'utilizzo di reggette diverse e nettamente meno resistenti di quelle previste in contratto - abbia reso il carico instabile e si siano poste quali cause determinanti l'incidente.


     



    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE QUARTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. MARZANO Francesco - Presidente

    Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

    Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

    Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

    Dott. IZZO Fausto - Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

     

    sul ricorso proposto da:

    1) Fo. G. , N. IL (Omissis);

    2) F. S. , N. IL (Omissis);

    avverso la sentenza n. 11143/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 17/02/2010;

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

    udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

    Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

    udito, per la parte civile, Avv. Bonetti che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;

    udito il difensore avv. Galletta e (Ndr.: testo originale non comprensibile), anche in sost. dell'avv. Amora che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

     

     

    Fatto

     

     

    1 - Fo. G. e F. S. propongono ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, del 17 febbraio 2010, che ha confermato la penale responsabilità dei due imputati in ordine al delitto di cui all'articolo 113 c.p., articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3, già riconosciuta dal Tribunale di Pinerolo, con sentenza del 23 aprile 2007, avendo tuttavia ridotto la pena inflitta dal primo giudice, in virtù del riconosciuto concorso di colpa, percentualmente quantificato, nella produzione dell'evento, da parte di altri soggetti rimasti estranei al processo e della stessa persona offesa, C. G. , nel frattempo deceduto.

    Alla conferma della responsabilità penale - alla quale la corte territoriale è pervenuta dopo avere disposto, previa rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, una perizia tecnica collegiale affidata ai proff. C. G. e M. G. del Politecnico di (Omissis) - è seguita altresì la conferma della condanna degli imputati e dei responsabili civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili M. M. e C. G. .

    In fatto, è accaduto che C. G. , conducente di un autocarro a bordo del quale erano state caricate otto pedane, sulle quali erano state accatastate delle traversine ferroviarie in legno, durante le operazioni di scarico delle pedane effettuate dalla " S. I. s.r.l." con l'uso di un carrello elevatore manovrato da D. B. , mentre abbassava le sponde dell'autocarro, era stato colpito da una traversina sfilatasi a seguito di rottura di alcune reggette di propilene, chiuse da un sigillo metallico, utilizzate per ancorare le traversine ai bancali.

    Dell'infortunio sono stati ritenuti responsabili il Fo. ed il F. nelle rispettive qualità, il primo, di responsabile di cantiere della delegazione di (Omissis) della " S. C. S.c.a.r.l.", il secondo, di responsabile del servizio spedizioni e movimenti e di preposto aziendale per conto della " Sy. s.p.a.".

    La prima aveva appaltato dalla seconda i lavori di confezionamento del carico di traversine da sottoporre a smaltimento; confezionamento eseguito presso lo stabilimento di (Omissis) della " Sy. ".

    I giudici del merito hanno individuato profili di responsabilità a carico dei due imputati concernenti:

    - il confezionamento e l'imballaggio delle unità di carico da trasportare;

    - la mancata verifica della compattezza del carico;

    - l'utilizzazione di reggette di materiale diverso da quello contrattualmente previsto ed in numero insufficiente;

    profili ai quali è stata attribuita efficienza causale nella produzione dell'evento.

    Il giudice del gravame ha poi collegato l'infortunio al concorso di ulteriori fattori causali individuati: nel mancato coordinamento delle operazioni di scarico, al quale avrebbe dovuto attendere la " S. I. " attraverso i propri responsabili, e nella condotta del carrellista D. e dello stesso C. per il mancato coordinamento delle rispettive mansioni durante le operazioni di scarico. A tale decisione ha fatto seguito la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo per quanto di competenza in relazione alla posizione del responsabile della sicurezza della "S. I.".

     

    2 - Avverso detta decisione ricorrono, dunque, i due imputati, che, con unico motivo, deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

     

    In particolare, ambedue i ricorrenti denunciano la contraddittorietà della motivazione, laddove la corte territoriale, dopo avere rilevato che un maggior numero di reggette avrebbe determinato una maggiore sicurezza nell'imballaggio del carico, ha poi soggiunto che, in assenza di specifica prova tecnica, non era possibile dimostrare che un maggior numero di reggette avrebbe evitato l'incidente. Ulteriore contraddittorietà segnala il F. , laddove la stessa corte, dopo avere confermato la responsabilità dei due imputati, ha statuito che la colpa per l'infortunio doveva essere rideterminata nella misura del 30% ciascuno in capo a questi ultimi e, ancora per il 30% a carico del responsabile della sicurezza della " S. I. " e per il 10% a carico della stessa persona offesa; affermazioni ritenute contraddittorie, poichè i giudici del gravame, dapprima, hanno ribadito la responsabilità dei due imputati in ragione di una condotta colposa connessa alle modalità di confezionamento ed imballaggio del carico, quindi, sono giunti ad imputare l'infortunio ad un'errata manovra del carrellista.

    Il tutto, soggiungono i due ricorrenti, senza affrontare il tema del nesso di causalità, ovvero senza chiarire se, in presenza di una corretta procedura di carico, ed avuto riguardo alle modalità di confezionamento adottate, l'evento si sarebbe comunque verificato; la sentenza sarebbe, quindi, contraddittoria in relazione alla sussistenza del nesso causale. Ciò determinerebbe evidenti incertezze circa la responsabilità degli imputati che non potrebbe affermarsi "al di là di ogni ragionevole dubbio".

     

    3 - Ambedue i ricorsi sono manifestamente infondati, e dunque inammissibili.

     

    Deve, in proposito, anzitutto osservarsi che questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

    Orbene, nel caso di specie le censure mosse dai ricorrenti, che in parte ripropongono questioni già poste all'attenzione dei giudici del merito, si rivelano del tutto infondate, inesistenti essendo, in realtà, i pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata che, viceversa, presenta una struttura argomentativa adeguata e coerente sotto il profilo logico.

     

    Riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, la corte territoriale ha esaminato ogni questione sottoposta al suo giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive.

     

    La stessa corte ha quindi ritenuto, alla stregua delle emergenze probatorie in atti, che l'infortunio del quale è rimasto vittima C. G. è stato determinato dall'intervento di plurime condotte, connotate da grave imprudenza e negligenza, attribuite a diversi soggetti. Anzitutto, agli odierni ricorrenti - quali responsabili, il Fo. , della " S. C. S.c.a.r.l.", il F. , della "Sy. s.p.a.", società che hanno concordato le modalità di confezionamento del carico - ed ancora, ai responsabili per la sicurezza della " S. I. s.r.l.", che ha curato le operazioni di scarico delle traversine, ed alla stessa persona offesa per non avere coordinato le proprie mansioni con quelle affidate al carrellista D. B. .

     

    In particolare, con riguardo alla posizione degli odierni ricorrenti, la predetta corte ha rilevato precisi e plurimi profili di colpa, legittimamente ravvisati nelle modalità di confezionamento e di imballaggio delle traversine, in relazione, da un lato, alla mancata verifica della compattezza del carico, dall'altro, all'utilizzazione di reggette non solo in numero insufficiente, ma anche di qualità diversa rispetto a quelle che erano state concordate. Invero, al posto di quelle metalliche originariamente previste, sono state utilizzate reggette in polipropilene dotate di un margine di resistenza nettamente inferiore a quello che avrebbero garantito le reggette metalliche, il cui uso ha determinato una minore compattezza del carico.

    Tali argomentazioni - che hanno tratto spunto e si sono espressamente richiamate alle valutazioni ed alle conclusioni rassegnate dai periti (proff. C. e Ma. del Politecnico di (Omissis)) incaricati dalla corte territoriale, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di ricostruire l'infortunio e di accertarne le cause - non presentato alcuno dei vizi motivazionali dedotti. Certamente, nessuna incoerenza logica e nessuna contraddittorietà, in particolare, può ravvisarsi nella individuazione, da parte del giudice del gravame, in sintonia con i giudizi espressi dai periti, di condotte colpose ulteriori rispetto a quelle degli odierni imputati, causalmente concorrenti nella determinazione dell'evento. Mentre, sotto il profilo del nesso causale, i giudici del gravame hanno esattamente rilevato come proprio le modalità di confezionamento e di imballaggio delle traversine, l'uso di reggette al polipropilene al posto di quelle metalliche, la mancata verifica della compattezza del carico - ancor più doverosa in vista dell'utilizzo di reggette diverse e nettamente meno resistenti di quelle previste in contratto - abbia reso il carico instabile e si siano poste quali cause determinanti l'incidente.

     

    I ricorsi devono, quindi, essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza degli stessi; quello proposto dal Fo. anche per la sua tardività. A tale proposito, premesso che in sentenza è stato previsto un termine di deposito superiore a 15 giorni e che il termine per proporre impugnazione è, in tal caso, ai sensi dell'articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera c), di 45 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'estratto all'imputato contumace, osserva la Corte che tale termine non è stato rispettato dal ricorrente che, ricevuta la notifica dell'estratto in data 1.6.2010, ha depositato il ricorso in data 20.7.2010.

     

    Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, nonchè, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle parti civili costituite, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

     

    P.Q.M.

     

    Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende nonchè, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.